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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5986 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25331/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16 giugno 2025
Il Giudice,
preliminarmente dà atto che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con precedente decreto,
dato atto del deposito da ambo le parti delle predette note ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni,
decide la causa mediante la presente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia, in data 16 giugno
2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 25331 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'avv.to Rolando Cirillo, con studio in Napoli, alla via Crispi n.111, come da mandato in atti
ATTRICE
E
C.F./P.IVA nella persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata alla Via G. Carducci n. 42, presso lo Studio degli avvocati Luigi Pacileo e
Bruno Pacileo, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: addizionali alle accise
Conclusioni: come da note conclusive: parte attrice: 1in rito dichiarare la procedibilità dell'azione promossa;
nel merito accertare e dichiarare il rapporto intercorrente tra la e la accertare, quindi, le somme pagate dall'attrice alla convenuta a titolo di Parte_1 CP_1 addizionali alle accise per gli anni 2010 e 2011, accertare anche che dette somme, per effetto ed in conseguenza della illegittimità del diritto nazionale, non erano dovute, e, quindi, accertato e dichiarato che la ha, per effetto di CP_1 tale pagamento, conseguito un ingiustificato arricchimento a danno della che ha conseguito, per Parte_1 converso, un corrispondente depauperamento, voglia condannare la in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro-tempore, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola A2, al pagamento in favore della Parte_1
(C.F. e P.I. ), con sede in Via Zona Industriale ASI Loc. Ceraso, Marcianise (800125 – CE),
[...] P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. della somma di € 50.074,91, oltre Controparte_2 interessi dalla data della richiesta (30.01.2020) che andranno liquidati nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, come da art. 14 n. 5 del TUA.
Con vittoria di onorari e spese di giudizio
Per parte convenuta: IN VIA PRELIMINARE 1) accertare e dichiarare la mancata comunicazione all'Amministrazione Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 quarto comma L. 428/1990 e, per l'effetto, rigettare la domanda per essere la stessa improcedibile e inammissibile;
2) dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi della delibera ARERA 355/2018/R/com -
TICO (ex 209/2016/E/COM); 3) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, in ragione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-316/22 dell'11 aprile 2024;
4) autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa della Controparte_3
– in persona del Interregionale p.t., con sede in Napoli, alla Controparte_4 CP_5
Via A. De Gasperi, 20 - (C.F. - PEC: t), competente per P.IVA_3 Email_1 entrambi i punti di fornitura, e, di conseguenza, fissare una nuova udienza di comparizione delle parti, allo scopo di consentire la citazione del terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio, affinché, in caso di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, l' sia Controparte_3 condannata a manlevare la da eventuali conseguenze pregiudizievoli dovessero derivare dall'eventuale CP_1 condanna alla restituzione delle somme richieste dalla , comunque, a tenere Parte_1 indenne l'odierna convenuta dal pagamento di qualsiasi somma la stessa fosse condannata a pagare in ragione o per
l'effetto della domanda dell'attrice, ovvero con condanna diretta della stessa Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE, previo occorrendo rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea
e/o alla Corte Costituzionale Italiana: 5) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza della pretesa creditoria della
e, pertanto, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, o, Parte_1 comunque, in ragione delle eccezioni ivi sollevate, ridurre l'importo nella minor somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà, anche per il tramite di C.T.U. contabile, di cui, sin d'ora, si fa richiesta;
6) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e C.P.A. con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari. Con la più ampia riserva d'integrare le difese processuali proposte e le richieste istruttorie nei termini di legge, procedendo ove occorra alla modifica, ovvero alle precisazioni delle conclusioni rese, anche laddove parte attrice disponga il deposito di ulteriore documentazione, e in ogni caso, alla luce del comportamento processuale dello stesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la domanda all'attenzione del Tribunale la chiedeva che Parte_1 CP_1 fosse condannata a pagare in suo favore l'importo di euro 50.074,91, quale restituzione delle
[...] addizionali provinciali all'accisa, come computate nelle fatture emesse nel periodo dall'anno 2010 al
2011, analiticamente indicate nell'atto di citazione, addebitate e regolarmente pagate. Deduceva che tali importi dovevano ritenersi non dovuti sulla base della normativa eurounitaria, da ritenersi prioritaria e prevalente rispetto al diritto interno. costituendosi tempestivamente in giudizio, resisteva all'avversa domanda eccependo: CP_1
l'improcedibilità della domanda per non avere l'attrice provveduto ad inoltrare l'istanza di rimborso all' , come prescritto dall'art. 29, IV comma, della L. 428/1990; l'improcedibilità della Controparte_6 domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di forniture;
la mancata prova del rapporto di fornitura e dei pagamenti di cui si chiedeva la restituzione, risultando insufficiente la produzione delle fatture e delle quietanze di pagamento a tal fine, documenti di cui in ogni caso disconosceva la conformità all'originale; che il tributo, di cui trattasi, era stato correttamente applicato sulla base della normativa interna ratione temporis vigente;
che, infatti, la pretesa restitutoria si rivelava erroneamente fondata sulla richiesta di disapplicazione di normativa statale ( art. 6 del D.L. 511/1988, così come novellato dal d.lgs. 26/2007, abrogato solo a decorrere dall'anno 2012, con il D.L. 16/2012, art. 4, comma 10) in favore dell'applicazione di normativa comunitaria (l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE.), priva, tuttavia, di efficacia diretta nell'ordinamento nazionale;
che il ritardo nella attuazione della Direttiva comunitaria determinava solo una responsabilità dello Stato nei confronti dei privati;
che, ad ogni buon conto, ex art 14 D.lgs
504/1995 sussisteva il proprio buon diritto al rimborso delle somme riversate al cliente nei confronti dell' di cui chiedeva la chiamata in causa. Controparte_3
Disattesa l'istanza di chiamata in causa della ( v. decreto ex art 171 bis Controparte_3
c.p.c. in atti, alla cui motivazioni si rinvia), scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 giugno 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte ex art. 127 ter sexies c.p.c., la causa veniva, quindi, decisa in pari data con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva
In primo luogo, è da considerarsi infondata l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 29, quarto comma, della L. 428/1990, per non avere l'attrice preliminarmente provveduto ad inoltrare l'istanza di rimborso all'Ufficio Tributario di competenza.
Ed invero, ai sensi del citato articolo, “la domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2
e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”.
Trattasi di norma non applicabile al caso di specie, in cui non viene in rilievo la richiesta di rimborso dell'addizionale all'accisa verso l'ente impositore, bensì l'actio indebiti tra privati, nell'ambito di un rapporto di somministrazione di energia elettrica. Non può, quindi, farsi applicazione dei principi di diritto predicati dal recente arresto della Suprema Corte, secondo cui “In materia di rimborsi di imposte di consumo, quali sono le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, la disciplina prevista dall'art. 29 della I. n. 428 del 1990 - che distingue tra il pagamento effettuato in applicazione di norme nazionali in contrasto con il diritto unionale (comma 2) e il pagamento effettuato in ragione di una errata o inesatta applicazione delle regole interne (comma 3) - ha carattere omnicomprensivo e prende, pertanto, in considerazione tutte le possibili azioni di rimborso, applicandosi sia alle azioni di ripetizione delle imposte di consumo basate sulla violazione del diritto comunitario, sia a quelle basate sul solo diritto nazionale” nonché che “L'azione di ripetizione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 prevede che, quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito, l'istanza di rimborso sia comunicata, a pena di inammissibilità, all' proprio in ragione dei riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza” (cfr. Cass. civ. Controparte_7
n. 20818 del 30/09/2020).
La ratio di tale onere “informativo” è evidentemente quella di partecipare all' CP_7
una situazione di potenziale rischio (futuro), ossia quella del soggetto passivo d'accisa che,
[...] dopo aver portato in deduzione una componente negativa di reddito d'impresa pari all'accisa riversata all'Erario, in un successivo periodo di imposta ottenga la restituzione del tributo, senza tuttavia correlativamente recuperarlo a tassazione.
Trattasi, ad ogni buon conto, di principi di diritto affermati in un giudizio avente ad oggetto la domanda di rimborso per addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica relative all'anno 2011 proposta da una società nei confronti dell' Come, infatti, osservato al riguardo Controparte_3 dalla Suprema Corte, i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro. In ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento e nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore) (cfr. Cass. civ. n. 27099 del 23/10/2019).
Difatti, mediante l'erronea prospettazione di parte resistente, si giungerebbe ad estendere l'ambito di applicazione di una norma – (l'art. 29 cit.) – introdotta dal Legislatore al fine di disciplinare il rapporto fra l'Erario e il contribuente, con specifico riferimento all'obbligazione tributaria - al diverso rapporto contrattuale intercorrente fra due Società private ed avente ad oggetto il servizio di energia elettrica e la domanda di ripetizione di somme indebitamente versate, ex art. 2033 c.c.
Invero, la disciplina prevista dall'art. 29 cit. introduce una “condizione di ammissibilità” dell'istanza di rimborso all' e, ponendo un limite all'esercizio del diritto, va Controparte_7 interpretata restrittivamente e non oltre l'ambito ad essa assegnato.
Orbene, vertendo il presente giudizio esclusivamente tra il consumatore finale ed il fornitore, al quale viene formulata domanda di rimborso, il citato dettato normativo, secondo cui sarebbe inammissibile la domanda di ripetizione di indebito laddove non preceduta da comunicazione all' , in forza dei principi espressi dalla giurisprudenza, peraltro richiamata dalla Controparte_7 medesima resistente, non può trovare applicazione, con la conseguente ammissibilità del ricorso proposto.
Va disattesa, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, atteso che, con riferimento all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie in materia di forniture, l'art.
2.3 del T.I.C.O. espressamente dispone che “Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali…”. Nella specie, l'attrice chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di addizionali alle accise sulle fatture emesse dalla per gli anni 2010/2011: CP_1 la presente controversia presenta, quindi, chiari profili di natura tributaria ( anche volendola qualificare come di rivalsa) , stante la natura di imposta indiretta dell'addizionale alla accise, sicché la stessa appare esulare da quelle rispetto alle quali si impone il preventivo espletamento della procedura di conciliazione di cui trattasi.
Va, poi, ribadito il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, tenuto conto che la domanda avanzata dalla attrice è quella di Controparte_3 ripetizione di indebito ed è stata correttamente diretta nei confronti del fornitore, sicché l'ampliamento del contraddittorio (per la manleva) comporterebbe una dilatazione dei tempi processuali, non necessitata da alcuna ragione di litisconsorzio necessario né da accertamenti di natura pregiudiziale, nemmeno ai sensi dell'art 14 D.lgs 504/1995.
A tale riguardo giova infatti rilevare che la domanda è stata correttamente proposta nei confronti della fornitrice la cui legittimazione passiva va affermata, come chiarito anche dalla CP_1
Suprema Corte, secondo cui “Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del dl. n. 511 del 1988
(nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito” (cfr. in tal senso: Cass. Civ. n. 27099/2019). Ciò posto, e venendo al merito delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Giudice, deve osservarsi che le stesse sono state oggetto di esame in numerosi precedenti di questo Tribunale, le cui motivazioni vengono richiamate.
Deve, dunque, ritenersi illegittimo l'addebito dell'addizionale provinciale alle accise per cui è causa tenuto conto che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del dl. n.
511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (cfr. in tal senso
Cass.Civ. n. 27101/2019).
Più precisamente la Suprema Corte ha chiarito che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007;
Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013;
Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018) - cfr.
Cass. n. 27101/2019. E merita rammentare come, se è vero che l'istituto della disapplicazione o non applicazione della norma interna incompatibile presuppone che la norma UE sia dotata di efficacia diretta e che, nel caso delle direttive dettagliate o self-executing, lo stesso viene in considerazione solo nei cd. rapporti “verticali”, è anche vero e pacifico che le pronunce interpretative della Corte di
Giustizia UE costituiscono esse stesse fonti di diritto comunitario, efficaci oltre il singolo caso concreto deciso e, al pari delle altre fonti comunitarie direttamente applicabili, sono immediatamente operanti negli ordinamenti interni e vincolanti per il giudice nazionale nel senso di condizionare e determinare, con effetto ex tunc e dunque anche per i rapporti giuridici anteriormente sorti, il significato e gli effetti della norma UE e i limiti entro i quali le norme interne conservano efficacia. Sotto tale profilo l'eccezione sollevata dalla opponente in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati (inapplicabilità delle direttive dell'UE in senso cd. “orizzontale”) è mal posta e priva di concreta incidenza. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE è, infatti, di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi del resto anche sulla base di una diversa impostazione del meccanismo di disapplicazione della normativa nazionale, che può essere meglio esplicitato alla luce della puntuale ricostruzione del sistema impositivo delle accise operata da Cass. n.
15506/20. Con la suddetta sentenza è stato chiarito che obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore (ex artt. 2, comma 4 e 53, comma 1, lett. a) T.U. Accise applicabile ratione temporis), il quale può addebitare integralmente, in via di rivalsa, le accise pagate al consumatore finale (ex art. 16, comma 3 T.U. Accise): come precisato dalla
Suprema Corte, la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra (a) fornitore e amministrazione doganale e (b) fornitore e consumatore finale sono dunque autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il secondo sul piano civilistico. Il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha quindi diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte, diritto che spetta unicamente al fornitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 TU Accise. In caso di non debenza dell'addizionale da parte del fornitore all'amministrazione finanziaria l'indebito ha per oggetto l'imposta mentre in caso di non debenza della somma pretesa a titolo di rivalsa (per la ragione di cui si è detto) dal fornitore nei confronti del consumatore finale l'indebito ha natura non tributaria, ma riguarda la somma corrispondente all'imposta e che ha natura civilistica. Certamente il
“rapporto di rivalsa” è un rapporto tra privati, ma -per la ragione appena illustrata- il carattere debito od indebito di quanto pagato dal consumatore finale al fornitore dipende, a monte, dalla debenza o meno dell'imposta in favore dell'erario da parte del secondo. Per valutare la sussistenza dell'indebito - civilistico- oggetto di causa e la prospettata assenza di causa debendi occorre, dunque, risalire al
“rapporto tributario” intercorrente tra il fornitore (soggetto passivo dell'imposta) e lo Stato (creditore dell'imposta) che ne rappresenta il presupposto: in tale ambito, l'applicazione del diritto comunitario avviene in via “verticale” (applicazione pacificamente ammessa) e non in via “orizzontale”. Tale valutazione è la medesima che va compiuta nel rapporto tra fornitore e Stato, ma nell'ambito del rapporto di rivalsa essa avviene in via non principale, ma meramente incidentale ed in funzione dei suoi riflessi sulla legittimità della rivalsa nei termini già evidenziati. È, poi, pacifico che tale accertamento possa venire svolto in via incidentale dal giudice ordinario, come già chiarito in tema di IVA dalla giurisprudenza della S.C., che ha formulato princìpi di portata generale che possono trovare applicazione anche nel caso ora in esame. La illegittimità dell'addizionale pretesa dallo Stato nei confronti del fornitore (valutata in via incidentale facendo applicazione verticale della direttiva comunitaria) si riflette quindi sull'inesistenza di un diritto del fornitore di ribaltare l'onere economico corrispondente sul consumatore. In questo senso vi veda Corte d'Appello di Trieste n. 296/22, secondo cui: “il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo”. Anche sulla base di tali argomenti, pertanto, si deve pervenire all'illegittimità della imposizione dell'addizionale in questione.
A conferma delle conclusioni raggiunte si pone altresì il decreto 9-10/5/2023 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Verona ex art. 363-bis c.p.c. sulla questione oggetto di questo procedimento (possibilità o meno, per il giudice nazionale, di disapplicazione, in una controversia tra privati, della norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE) proprio in considerazione della sopra richiamata giurisprudenza della Corte di legittimità, ritenuta idonea ad orientarne la risoluzione.
Le argomentazioni sin qui spese non si pongono nemmeno in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria, non tempestivamente recepita,
e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
Sul punto, si richiamano ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c. le argomentazioni di recente espresse dalla Corte di Appello di Milano ( sent. n. 2491 del 20.09.2024), in quanto pienamente condivise da questo Giudice e di seguito riportate:
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Come detto, tuttavia, il fondamento della disapplicazione non va ravvisato nella direttiva in sé, bensì nelle pronunce della Corte di Giustizia, o - secondo l'alternativa soluzione sopra evidenziata - nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha quindi affermato che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”. Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione. In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la
CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”. Ebbene, ha proseguito la Corte europea, “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico
[...], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività [...]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo
Stato membro interessato” (cfr. §§ 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024). Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
Non può farsi a meno, inoltre, di osservare che il soggetto passivo dell'imposta (il fornitore di energia, odierno terzo chiamato) è già ampiamente decaduto dal diritto di ripetere l'imposta verso lo Stato per effetto del decorso del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 co. 2 TUA, a prescindere dal fatto che l'azione sarebbe comunque preclusa dall'avere il fornitore traslato l'imposta sull'utente.
Quanto al diritto del consumatore finale al risarcimento del danno verso lo Stato per mancata/carente trasposizione della Direttiva n. 118/2008/CE, lo stesso sarebbe ad oggi potenzialmente estinto per prescrizione, vuoi che si consideri il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., vuoi che si consideri il termine breve di cinque anni introdotto dall'art. 4 co. 43 L. n. 183/2011, considerando come dies a quo la data entro cui la citata direttiva avrebbe dovuto essere recepita. Di contro, con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario.
In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore
(soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato
l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020). In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente - soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'attrice ha diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica, dovendosi aggiungere che alcun dubbio di costituzionalità appare venire in rilievo, nemmeno con riguardo alla normativa in tema di rimborso dell'accisa ex art. 14
TUA, richiamata da atteso che la ratio di tale disposizione è proprio quella di evitare che CP_1 attraverso il rimborso il soggetto passivo d'imposta possa indebitamente arricchirsi.
Tanto chiarito, deve poi ritenersi che parte attrice abbia fornito prova dell' indebito per cui agisce, mediante la produzione dei contratti d fornitura, delle fatture, relative al periodo per cui e causa,
e della quietanza di pagamento, sottoscritta da ( v. doc. n. 1, 2, 9, 14 e 15 prod. parte attrice). CP_1
Tale documentazione, proveniente da costituisce idonea prova dei rapporti tra le parti e CP_1 dei pagamenti di cui si richiede il rimborso, per i motivi di cui trattasi, risultando del tutto ininfluente, in quanto generico, il disconoscimento formulato da ai sensi dell'art 2719 c.c.: invero di tale CP_1 documentazione, di provenienza dalla creditrice del rapporto di somministrazione, avrebbe CP_1 dovuto chiarire gli specifici elementi di difformità tali da inficiare il valore probatorio delle copie prodotte. Risultando, quindi, il credito da tali documenti, emergendo dalla fatture stesse le somme versate a titolo di addizionali e non sussistendo nessuna altra contestazione con riguardo al quantum della pretesa, la domanda di restituzione formulata da parte attrice va quindi accolta.
Da tutte le osservazioni che precedono, discende che la domanda avanzata da Parte_1
va, quindi, accolta per l'importo di euro 50.074,91, oltre interessi al tasso legale di cui all'art
[...]
1284 comma IV c.c., siccome richiesti ed applicabili al caso, ( v. Cass. 7677/2025 Cass. S.U n.
12449/2024), ma con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, mentre per il periodo antecedente sono dovuti interessi al tasso legale di cui al comma 1 art 1284 c.c., con decorrenza dalla domanda stragiudiziale del 30/01/2020
Parte convenuta domanda che in ogni caso venga disposta la compensazione delle spese di lite.
Tale richiesta appare accoglibile ai sensi dell'art 92, comma 2, c.p.c., tanto in considerazione della novità delle questioni trattate, anche con riguardo alla recente pronuncia della Corte di Giustizia, di cui innanzi si è detto, e dell'esistenza di precedenti di segno contrario nella giurisprudenza di merito
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto condanna Parte_1
al pagamento in suo favore dell'importo di euro 50.074,91, oltre interessi come CP_1 indicati in parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Napoli, in data 16/6/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero