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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6958 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza già fissata del 6.10.2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n.8857/2025 R.G., cui è riunito il procedimento n.7526/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferrante Raffaele presso il cui studio in Parte_1 Napoli, Centro Direzionale, Edificio G8 è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano elett.te dom.to presso CP_1
l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55; CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, atteso che la commissione medica competente l'aveva riconosciuta invalida ultra65enne grave 100% senza diritto all'accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l' che contestava diffusamente le avverse difese e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso.
Disposta c.t.u. medica, il perito d'ufficio nominato concludeva la sua relazione affermando la sussistenza di difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, di entità grave 100%, senza diritto all'accompagnamento. La ricorrente contestava le suddette conclusioni e, con ricorso depositato in data 7.4.2025, proponeva l'odierna opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di riconoscimento del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
CP_ L' si costituiva in giudizio e concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto formulato genericamente senza alcuna specifica contestazione dell'elaborato peritale. Assegnato il termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter ed avendo le parti espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio, del procedimento dell'ATPO, recante n. RG 7526\2024.
Il ricorso proposto è inammissibile perché formulato genericamente. Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. non possa essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., ove richiamano la necessità che il gravame debba contenere "motivi specifici", necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata con l'art. 54 d.l. 22.6.2012, n. 63, convertito con legge 132/2012.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, quindi, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Attraverso l'esame dell'atto, il giudice deve essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo chiaro, che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del c.t.u., vuoi per un'erronea e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale (Cass.n. 2797/200; Cass. 30.8.2004 n. 17318).
Nel caso di specie, parte ricorrente nell'atto di opposizione ha richiamato i rilievi alla CTU svolti dal CTP di parte, dott. , il quale si è limitato a dedurre che il perito d'ufficio non ha valutato il Per_1 quadro clinico nel suo complesso e che non ha tenuto conto delle certificazioni mediche depositate;
il CTP, inoltre, richiamati genericamente i requisiti sanitari per l'accesso alla prestazione richiesta, ha concluso il proprio parere sottolineando apoditticamente che la “non risulta in grado Pt_1 autonomamente di deambulare, di spostarsi, di svolgere semplici cambi posturali, prepararsi da mangiare e assumere la terapia farmacologica ecc.”
La ricorrente, quindi, senza in alcun modo contestare o manifestare specifici motivi di doglianza nei confronti della consulenza, si è sostanzialmente rivolta al CTU nominato perché rivalutasse la situazione tenendo conto dei certificati medici depositati di cui dovrebbe registrare le conclusioni facendole proprie acriticamente.
L'opposizione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Ad abundantiam si osserva che l'opposizione è altresì infondata alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo svolto dal CTU, esame che costituisce l'aspetto più importante della perizia rivestendo valore centrale nella valutazione compiuta dal CTU, il quale verifica personalmente le condizioni di salute della paziente;
il CTU infatti ha dato atto che la ricorrente presenta una compromissione delle attività legate alla sfera motoria, determinata da limitazioni funzionali moderate. Deambula lentamente ma senza utilizzo di appoggio. I passaggi posturali, avvengono lentamente, ma in maniera autonoma. Riferisce di provvedere autonomamente alla cura del Sé: si lava e si veste da sola. Riferisce, altresì, di assumere autonomamente la terapia farmacologica. Per quanto concerne tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico, è presente un lieve rallentamento ideomotorio ed una depressione, che non compromettono in maniera significativa le performances cognitive della ricorrente”.
Il CTU infine ha riconosciuto un grado di invalidità della ricorrente pari al 100% conformemente alla valutazione già resa dalla Commissione medica, ma ha motivatamente escluso che tale invalidità si riverberi funzionalmente in una totale mancanza di autonomia e di deambulazione autonoma della
Pt_1
Le spese di lite vanno compensate tra le parti avuto riguardo alla natura processuale della decisione e della accertata totale inabilità della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 7526\2024 ed assegnato il termine per il deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio e della precedente fase;
- Si comunichi.
- Napoli, 7.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza già fissata del 6.10.2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n.8857/2025 R.G., cui è riunito il procedimento n.7526/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferrante Raffaele presso il cui studio in Parte_1 Napoli, Centro Direzionale, Edificio G8 è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano elett.te dom.to presso CP_1
l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55; CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, atteso che la commissione medica competente l'aveva riconosciuta invalida ultra65enne grave 100% senza diritto all'accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l' che contestava diffusamente le avverse difese e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso.
Disposta c.t.u. medica, il perito d'ufficio nominato concludeva la sua relazione affermando la sussistenza di difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età, di entità grave 100%, senza diritto all'accompagnamento. La ricorrente contestava le suddette conclusioni e, con ricorso depositato in data 7.4.2025, proponeva l'odierna opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza di riconoscimento del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
CP_ L' si costituiva in giudizio e concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto formulato genericamente senza alcuna specifica contestazione dell'elaborato peritale. Assegnato il termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter ed avendo le parti espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio, del procedimento dell'ATPO, recante n. RG 7526\2024.
Il ricorso proposto è inammissibile perché formulato genericamente. Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c. non possa essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., ove richiamano la necessità che il gravame debba contenere "motivi specifici", necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata con l'art. 54 d.l. 22.6.2012, n. 63, convertito con legge 132/2012.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, quindi, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Attraverso l'esame dell'atto, il giudice deve essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo chiaro, che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del c.t.u., vuoi per un'erronea e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale (Cass.n. 2797/200; Cass. 30.8.2004 n. 17318).
Nel caso di specie, parte ricorrente nell'atto di opposizione ha richiamato i rilievi alla CTU svolti dal CTP di parte, dott. , il quale si è limitato a dedurre che il perito d'ufficio non ha valutato il Per_1 quadro clinico nel suo complesso e che non ha tenuto conto delle certificazioni mediche depositate;
il CTP, inoltre, richiamati genericamente i requisiti sanitari per l'accesso alla prestazione richiesta, ha concluso il proprio parere sottolineando apoditticamente che la “non risulta in grado Pt_1 autonomamente di deambulare, di spostarsi, di svolgere semplici cambi posturali, prepararsi da mangiare e assumere la terapia farmacologica ecc.”
La ricorrente, quindi, senza in alcun modo contestare o manifestare specifici motivi di doglianza nei confronti della consulenza, si è sostanzialmente rivolta al CTU nominato perché rivalutasse la situazione tenendo conto dei certificati medici depositati di cui dovrebbe registrare le conclusioni facendole proprie acriticamente.
L'opposizione va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Ad abundantiam si osserva che l'opposizione è altresì infondata alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo svolto dal CTU, esame che costituisce l'aspetto più importante della perizia rivestendo valore centrale nella valutazione compiuta dal CTU, il quale verifica personalmente le condizioni di salute della paziente;
il CTU infatti ha dato atto che la ricorrente presenta una compromissione delle attività legate alla sfera motoria, determinata da limitazioni funzionali moderate. Deambula lentamente ma senza utilizzo di appoggio. I passaggi posturali, avvengono lentamente, ma in maniera autonoma. Riferisce di provvedere autonomamente alla cura del Sé: si lava e si veste da sola. Riferisce, altresì, di assumere autonomamente la terapia farmacologica. Per quanto concerne tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico, è presente un lieve rallentamento ideomotorio ed una depressione, che non compromettono in maniera significativa le performances cognitive della ricorrente”.
Il CTU infine ha riconosciuto un grado di invalidità della ricorrente pari al 100% conformemente alla valutazione già resa dalla Commissione medica, ma ha motivatamente escluso che tale invalidità si riverberi funzionalmente in una totale mancanza di autonomia e di deambulazione autonoma della
Pt_1
Le spese di lite vanno compensate tra le parti avuto riguardo alla natura processuale della decisione e della accertata totale inabilità della ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 7526\2024 ed assegnato il termine per il deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio e della precedente fase;
- Si comunichi.
- Napoli, 7.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua