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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 656/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 1247/2021 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 21.12.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. 903/2018
R.G.A.C., promossa
DA
la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. Sig. , con sede legale in Parte_2
Notaresco (TE) alla Strada Statale 150, n. 101, nonché in proprio i signori , , Parte_2 CP_1 [...]
, CP_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Monica Mandico del Foro di
Napoli (NA) elettivamente domiciliati presso lo Studio Mandico in
Napoli alla via dell'Epomeo n. 81.
APPELLANTI
CONTRO
“CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.” (d'ora in poi e per brevità “CERVED”) ad unico socio con sede legale in San Donato
Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, in persona dell'avv.
Luigi Claudio Giacomo Resta in qualità di procuratore speciale, che agisce quale mandataria della (d'ora in poi e Controparte_3
Contr per brevità, “ ) rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano
Biocca.
.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. La descrizione del giudizio di primo grado è sintetizzata nella sentenza impugnata come di seguito si riporta: “
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.02.2014 la società Pt_1 [...]
in qualità di debitore principale, , Parte_1 CP_1
, e Parte_2 Controparte_2 Parte_4 Parte_3
, in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio la
[...] [...]
affinché il Tribunale adito dichiarasse la nullità delle CP_4
clausole inerenti il contratto di c/c 0660050235 nonché i contratti di mutuo n. 66/601/1037405 e 66/601/1062312 – per le ragioni che saranno meglio successivamente indicate – con condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
2. Si costituiva in giudizio la la quale – dopo aver Controparte_4 eccepito l'intervenuta prescrizione – chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Con comparsa di costituzione depositata in data 11.04.2019 si costituiva in giudizio Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria di cessionaria del credito di Controparte_5 [...]
CP_4
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali stante il rigetto da parte del Giudice precedente assegnatario del fascicolo con ordinanza del 31.08.2015 delle richieste istruttorie formulate dalle parti, perveniva allo scrivente Magistrato in data 10.12.2020 e veniva presa in decisione all'udienza del 9.09.2021 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.”
I.2. Il Tribunale di Teramo ha: i) rigettato l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 118 TUB;
ii) quanto al mutuo, rigettato l'eccezione di prescrizione della banca in quanto tardivamente formulata;
rigettato la domanda di nullità degli attori per usurarietà del mutuo in quanto fondata su criteri giuridici erronei che impedivano anche l'esperimento della CTU;
rigettato la domanda di nullità dell'interesse composto privo di determinatezza e di piano di ammortamento;
iii) quanto al conto corrente, rigettato la domanda di usurarietà per insussistenza dell'usura sopravvenuta;
rigettato la domanda di nullità della clausola di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e di indeterminatezza della altre condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente;
ha accolto la domanda di nullità della commissione di massimo scoperto per insufficiente determinatezza e degli interessi anatocistici per il periodo successivo alla modifica dell'articolo 120, comma 2, TUB intervenuta nel 2013.
Tuttavia, nonostante l'accoglimento della domanda di nullità, il
Tribunale rigettava la domanda di ripetizione degli attori e correntisti in quanto sfornita di prova non colmabile con un'inammissibile ordinanza di esibizione ex articolo 210 c.p.c.
I.3. Ne risultava il dispositivo che segue: “Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
, , ,
[...] CP_1 Parte_2
, Controparte_2 Parte_4 Parte_3
contro e CERVED CREDIT
[...] Controparte_4
MANAGEMENT SPA, quale procuratore di , Controparte_3
ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n.
0660050235 contente la commissione di massimo scoperto;
2) dichiara la nullità della clausola del contratto di conto corrente n.
0660050235 che prevede il regime di capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo successivo al 1.01.2014;
3) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
4) compensa per ¼ le spese di lite tra le parti – complessivamente determinate in € 477,00 per anticipazioni ed € 9.275,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge – e condanna parte attrice al pagamento della restante parte in favore di Cerved Credit Management s.p.a. quale procuratore di . Controparte_3
I.4. Gli attori propongono appello avverso la sentenza citata e concludono come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. In via pregiudiziale SOSPENDERE il presente giudizio per rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sopra esposte,
2. In via preliminare, sospendere, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.,
3. In via processuale ed istruttoria, disporre l'ordine di esibizione degli estratti conto dalla data di apertura del conto corrente sino alla chiusura del rapporto ex art. 210 c.p.c. e/o emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.
4. disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile per la rettifica dei rapporti di dare/avere relativi ai contratti di mutuo e di conto corrente, espungendo le clausole e condizioni illegittime nonché le clausole già dichiarate nulle con la sentenza di primo grado.
Nel merito:
5. Confermare la declaratoria di nullità delle clausole statuenti la commissione di massimo scoperto di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati al conto corrente;
6. Dichiarare la nullità della clausola statuente la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori al conto corrente anche per il periodo antecedente al 01.01.2014;
7. Accogliere l'appello proposto, avverso la sentenza n. 1247/2021 del 30/12/2021(R.G. 903/2014) pronunciata dal Tribunale di Teramo in persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca e riformare parzialmente la stessa in merito al capo 3 del dispositivo con cui sono state rigettate le altre domande attore e per l'effetto accogliere le conclusioni rese dagli attori nell'atto di citazione del giudizio di primo grado e i motivi di grave:
In relazione ai contratti di mutuo:
ACCERTARE E DICHIARARE, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma, la gratuità dei contratti indicati in narrativa ex art. 1815 c.c., nonché l'indeterminatezza dei tassi di interesse, per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze etc. come quantificate in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile;
In relazione al contratto di c/c:
A. ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di apertura del credito e di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2, nonché l'usurarietà ab origine contratto di aper credito ex art. 1815
c.c.
B. ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.,
C. ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie,
D. ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa e per
l'effetto per tutti i rapporti dedotti in giudizio
E. ORDINARE: agli appellati di procedere alla rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia stessa con
l'indicazione “sofferenza contestata” secondo quanto disposto dal
13° aggiornamento della Circolare n.139/1991 della Banca d'Italia;
F. ORDINARE: all'istituto agli appellati di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto sia nel conto corrente che nel contratto di finanziamento, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
G. CONDANNARE: gli appellati in solido alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
H. CONDANNARE: gli appellati, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ci si riserva di quantificare derivanti anche dall'illegittima/errata segnalazione alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia;
I. DICHIARARE: la nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema Abi dichiarato illegittimo dalla Banca di Italia con provvedimento 55 del 2005 per violazione della legge antirust;
J. In subordine DICHIARARE la nullità parziale delle fideiussioni poiché conformi allo schema Abi illegittimo per violazione della legge
Antitrust e per l'effetto dichiarare la decadenza del diritto all'escussione delle garanzie ex art. 1954 cc;
K. In subordine DICHIARARE: la liberazione dei fideiussori per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.;
L. CONDANNARE: in ogni caso gli appellati al pagamento degli onorari e delle spese di lite in favore dell'Avvocato degli appellanti dichiaratosi antistatario.”. Cont I.5. La società appellata si costituisce tramite la mandataria
CERVED e conclude come segue:
“in via cautelare
a) rigettare l'istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione di legge;
nel merito
b) rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa della esponente, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado dalla convenuta
confermare la sentenza n. n. 1247/2021 Controparte_4
depositata in data 30.12.2021 dal Tribunale civile di Teramo a definizione del giudizio rubricato al n. 903/2014 R.G. e notificata in data 14.04.2021, condannando gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute.”.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Primo motivo di impugnazione. Sulla pretesa illegitimità costituzionale dell'articolo 118 e del titolo VIII del TUB in rapporto agli articoli 23, 41 e 117. II.2. L'eccezione di incostituzionalità è irrilevante e manifestamente infondata. Quanto al Titolo VIII del TUB per una duplice ragione: i) si tratta di disciplina inconferente che riguarda l'esercizio abusivo dell'attività bancaria o finanziaria, circostanza nemmeno fattualmente dedotta nel caso di specie;
ii) non è individuata la norma specifica del titolo VIII del TUB che si ritiene confliggente con i parametri costituzionali di modo che la denuncia di incostituzionalità risulta generica.
II.3. Quanto all'articolo 118 TUB, che prevede la possibilità di modifiche unilaterali da parte della banca quanto alle condizioni economiche dei contratti a tempo indeterminato, la parte appellante denuncia genericamente un contrasto con gli articolo 23, 41 e 117
Cost. L'articolo 23 Cost. è inconferente in quanto concerne le prestazioni le prestazioni coattive imposte per legge e quindi non le obbligazioni contrattuali discendenti dal consenso negoziale. Il procedimento per il raggiungimento del consenso negoziale può poi essere variamente individuato come testimoniano gli articoli 1333
c.c., l'articolo 1327 c.c., la disciplina sul rinnovo dei contratti ovvero il meccanismo del silenzio assenso in cui è fatto salvo il recesso della parte che subisce la modifica. L'esistenza di una clausola contrattuale sulla modifica unilaterale, la facoltà di recesso del cliente, l'esistenza di un giustificato motivo di modifica, la limitazione delle modifiche delle condizioni economiche nei rapporti a tempo indeterminato per tener conto delle oscillazioni del costo della provvista, la comunicazione preventiva della modifica rispetto alla sua entrata in vigore, sono tutti temperamenti che escludono uno squilibrio odioso della disciplina di derivazione unionale. Tanto più che il parametro costituzionale chiamato in causa, l'articolo 41 Cost., non detta un generico equilibrio obbligatorio e paritario dei rapporti contrattuali ma solo tutela valori essenziali come l'utilità sociale, la salute, la protezione dell'ambiente, la sicurezza e la dignità umana che non sono affatto intaccati dall'articolo 118 TUB avente ad oggetto, in questo caso specifico, rapporti commerciali tra imprenditori sicché appare del tutto fuori luogo la citazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, per quel che rileva. Non è enunciato in modo comprensibile il contrasto con l'articolo 117 Cost. in tema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
II.4. Va chiarito inoltre per completezza che, contrariamente all'argomento speso dalla parte appellante, motivata l'irrilevanza della questione di costituzionalità, il giudice non è affatto tenuto a sindacarne la non manifesta infondatezza, essendo i due requisiti entrambi necessari sicchè il difetto dell'uno rende superfluo l'esame dell'altro. È corretta quindi l'affermazione del giudice di primo grado il quale ha segnalato che se le modifiche unilaterali determinassero usura o anatocismo, comunque le relative conseguenze e sanzioni troverebbero applicazione secondo i loro propri dettami sicchè la nullità delle condizioni usurarie o anatocistiche non dipende dalla costituzionalità della modifica unilaterale ex articolo 118 TUB.
II.5. Secondo motivo di impugnazione. Sull'usurarietà.
II.6. Secondo la parte appellante, il giudice di prime cure non avrebbe ben compreso che l'usurarietà del mutuo fosse il frutto dell'effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese e del calcolo dell'interesse di mora sul capitale incrementato degli interessi corrispettivi. Al contrario, emerge dalla lettura degli atti che correttamente il Tribunale ha escluso l'appropriata deduzione dell'usurarietà dei due mutui offetto di causa perché effettivamente la perizia di parte ha impropriamente sommato tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi moratori: “Esaminato il contratto
n. 66/601/1062312 oggetto del presente parere si può affermare quanto segue: Visto:
• Il tasso contrattuale del 5,70%
• Considerato il tasso di mora pattuito (7,70%)
• Che alla data della convenzione il tasso soglia era del 7,99% tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto…
Considerando che il contratto risulta usurario ab origine e quindi diventa a titolo gratuito, è opportuno valutare quanto corrisposto dal cliente in rapporto al residuo capitale richiesto dall'ente erogatore e indicato nella tabella precedente.” Inoltre, in merito al secondo contratto: “Esaminato il contratto n.
66/601/1062405 oggetto del presunte parere si può affermare quanta segue. Visto:
• Il tasso contrattuale del 5,50%
• Considerato il tasso di mora pattuito (7,50%)
• Che alla data della convenzione il tasso soglia era del 8,57% tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto…Considerando che il contratto risulta usurario ab origine e quindi diventa a titolo gratuito, è opportuno valutare quanto corrisposto dal cliente in rapporto al residuo capitale richiesto dall'ente erogatore e indicato nella tabella precedente.”.
II.7. Inoltre, come giustamente indicato dalla difesa di parte appellata, il tasso soglia risulta essere stato anche calcolato in modo erroneo dalla perizia di parte degli attori/appellanti, in quanto il contratto n. 66/601/1037405 del 30.11.2007, ha un tasso soglia pari a quello degli interessi corrispettivi aumentato di 2,1% ossia TEGM
5,71%; Maggiorazione prevista da BankItalia per tassi moratori
2,10%; Sub-totale 7,81%; + Maggiorazione del 50%; Tasso Soglia
Usura del tasso di mora 11,715%.
II.8. Per il contratto n. 66/601/1037405 del 30.11.2007, quindi, il
Tasso Soglia Usura riferito al Tasso moratorio è pari a: TEGM 7,98
%; Maggiorazione prevista da BankItalia per tassi moratori 2,10%;
Sub-totale 10,08%; + Maggiorazione di 1/4=12,60+ 4 punti;
Tasso
Soglia Usura del tasso di mora 16,60%.
II.9. Anche alla luce dell'erronea individuazione del TSU diviene irrilevante il preteso effetto anatocistico che sarà appresso esaminato e che comunque non concorrerebbe al superamento del TSU correttamente identificato e calcolato.
II.10. Terzo motivo di impugnazione. Ammortamento alla francese.
Anche il terzo motivo è infondato.
II.11. Secondo gli appellanti, i mutui ipotecari stipulati difettano di una pattuizione dell'ammortamento alla francese il cui effetto anatocistico determinerebbe uno scostamento tra TAN e TAE con conseguente nullità ex articolo 1284 c.c. e 117 TUB.
II.12. I contratti di mutuo fondiario n. 66/601/1037405 del
30.11.2007 di euro 1.300.000,00 e n. 66/601/1062312 del 28 settembre 2011 di euro 140.000,00. oggetto di causa, mancherebbero anche dell'indicazione dell' Pt_5
II.13. L'argomento posto a fondamento del motivo di gravame, è respinto dalla giurisprudenza della Cassazione. Di recente, infatti,
Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud. 17/12/2024, dep.
17/01/2025), n.1168 ha osservato come: “in ogni caso, giova rilevare che la sentenza delle SU, n. 15130/24, ha altresì affermato che: in ordine al mutuo con ammortamento "alla francese" non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti", cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato;
l'ammortamento "alla francese" è ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.”
II.14. L'invocazione dell'articolo 117 TUB, inoltre, è cronologicamente errata con riguardo al contratto del 2007, così ignorando lo spazio temporale di applicazione della normativa sulla nullità delle clausole indeterminate. In ogni caso, fuori dalla sfera dei contratti con i consumatori, tale nullità non può procedere da scostamenti degli indicatori sintetici del costo (ISC, TAEG, in tal senso Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235).
II.15. Quarto motivo di impugnazione. Usura sopravvenuta del conto corrente.
II.16. La parte appellante contesta al Tribunale di aver applicato i principi sull'usura sopravvenuta – che ne negano la rilevanza – anche ai rapporti di conto corrente nonostante la difformità ontologica tra mutui e contratto di conto corrente. II.17. Sennonchè, nemmeno quest'argomento ha pregio alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo ma certamente estensibile anche ad un rapporto di conto corrente affidato, e secondo cui l'usura sopravvenuta non ha alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse.
L'orientamento citato ha confermato la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto:. “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. La differenza tra i due contratti non giustifica una diversa applicazione del principio.
II.18. Il motivo è infondato.
II.19. Quinto motivo di impugnazione. Sulle nullità delle clausole di modifica unilaterali e gioco delle valute (par.
7.1. della sentenza).
II.20. Afferma la parte appellante che erroneamente il giudice di primo grado ha respinto entrambe le domande di nullità di modifiche unilaterali e di gioco delle valute in quanto generiche. II.21. La parte appellante osserva che la nullità delle variazioni peggiorative unilateralmente imposte dalla banca in violazione dell'art. 118 TUB e l'assenza di un'espressa accettazione ex art. 1341
c.c. da parte del cliente, determina nullità rilevabile ex officio in qualsiasi grado e stato del giudizio.
II.22. Rispetto all'illegittimità dell'antergazione e postergazione delle valute, la censura è stata specificatamente argomentata dagli appellanti nel giudizio di primo grado, anche sotto tale profilo la sentenza dovrà essere modificata prevedendo la rideterminazione del saldo applicando la pari annotazione delle valute.
II.23. Il motivo di appello è infondato perché genericamente formulato dal momento che non è provata né la violazione dell'articolo 118 TUB né l'illegittima rideterminazione delle valute.
II.24. Sesto motivo di impugnazione. Sul rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito a seguito della declaratoria di nullità della
c.m.s. e dell'anatocismo nel contratto di conto corrente e sull'omessa CTU (par. 8.2)
II.25. Il Tribunale, benché abbia accolto la domanda di nullità relativa alle commissioni di massimo scoperto e, in parte, di nullità dell'anatocismo secondo l'articolo 120 TUB, nello stile successivo alla modifica del 2013 (e quindi per il periodo successivo), ha poi rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito dichiarandola non provata. Ha inoltre il Tribunale motivato il rifiuto dell'ordine di esibizione richiesto dagli attori sostenendo che i conti scalari allegati alla perizia di parte non fossero stati depositati in giudizio e che un ordine di esibizione non può essere adottato quando il richiedente abbia la disponibilità del documento.
II.26. L'appellante lamenta correttamente che il giudice di primo grado è caduto in errore nel non considerare depositati gli allegati della perizia di parte posto che questa è un atto difensivo come qualsiasi altro ed è dunque contraddittorio negare che gli attori abbiano depositato gli estratti scalari del conto corrente e al contempo dichiarare che questi figurano solo come allegati alla perizia di parte debitamente depositata (doc, 3 produzione degli attori in primo grado). II.27. Ciò non comporta che l'ordine di esibizione e la richiesta di
CTU debbano essere accolte in sede di riesame per le seguenti ragioni. Quanto all'ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c., soccorrono i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, segnatamente Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, n.24641 la quale ha sistematizzato la materia affermando che il cliente della banca può sicuramente chiedere per la prima volta in giudizio l'ottemperanza all'obbligo di trasparenza ex articolo 119 TUB ma, al contempo, non può promuovere un'istanza ex articolo 210 c.p.c. quando la domanda ex articolo 119 TUB non sia stata azionata stragiudizialmente o giudizialmente ricevendone risposta negativa (in tutto o in parte) o non ricevendo alcuna risposta. E sempre che, maturati i 90 giorni necessari alla risposta della banca, l'istanza di esibizione ex articolo
210 c.p.c. sia ancora possibile nel rispetto dei termini e delle decadenze processuali. Ora, nel caso di specie, gli appellanti hanno senz'altro proposto tempestivamente un0istanza di ordine di esibizione degli estratti conto (già con l'atto di citazione introduttivo) ma non hanno dato modo alla banca di adempiere all'obbligo di trasparenza prima di tale tempestiva istanza (la richiesta ex articolo
119 TUB inoltrata dagli appellanti alla banca aveva infatti ad oggetto solo i contratti, poi comunque depositati in giudizio dalla banca, e non gli estratti conto).
II.28. Né può trovare accoglimento la richiesta di CTU sulla base di un materiale istruttorio insufficiente consistente nei soli conti scalari in difetto di altri elementi che consentano in altra guisa di sopperire al difetto degli estratti conto. Gli scalari non consentono di rappresentare i movimenti giornalieri e quindi sono inidonei a ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente bancario nei periodi non documentati dagli estratti conto, in quanto non consentono di recuperare l'effettiva esecuzione di operazioni in dare e/o in avere per il correntista.
II.29. Anche questo motivo è dunque da rigettare.
II.30. Settimo motivo di impugnazione. Indeterminatezza tassi di interesse debitori e capitalizzazione trimestrale.
II.31. La parte appellante afferma che il contratto di conto corrente non reca l'espressa indicazione del TAE bensì unicamente del tasso annuale nominale, con la conseguenza che la clausola statuente la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi risulterebbe nulla in quanto indeterminata ex artt. 1346 e 1418 cc e per violazione degli artt. 117 TUB e art. 6 Delibera Cicr 2000 con conseguente nullità dell'addebito degli interessi anatocistici anche per il periodo antecedente al primo gennaio 2014.
II.32. Sebbene, come chiarito dalla Cassazione (Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, (ud. 17/04/2023, dep. 03/07/2023), n.18664)
l'indicazione del TAE sia necessaria ai fini della computabilità e legittimità degli interessi anatocistici convenuti: “Va in conclusione fatta applicazione il principio (già enunciato da Cass. 190 febbraio
2022, n. 4321) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”, il motivo non può essere accolto perché in aderenza alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 11014/2024) asimmetrie tra tasso degli interessi creditori e interesse effettivo che siano tanto trascurabili da risultare insignificanti non determinano la nullità della clausola (nel caso di specie la differenza è di appena lo 0, 001%).
II.33. Ottavo motivo di impugnazione. Mancata rilevazione
d'ufficio della nullità delle fideiussioni in atti e decadenza ex articolo 1956 c.c..
II.34. La difesa degli appellanti contesta al primo giudice di non aver rilevato di ufficio la nullità delle fideiussioni prodotte dalla banca e conformi al modello ABI. Si tratterebbe di garanzie invalide quantomeno nella parte in cui prevedono la deroga all'articolo 1957
c.c. ossia alla decadenza della banca dal diritto verso il fideiussore che sarebbe in concreto scaduto.
II.35. Il motivo è infondato poiché l'eventuale nullità della clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. produrrebbe effetti solo per il caso in cui l'eccezione di decadenza - che è eccezione in senso stretto - sia stata tempestivamente proposta in primo grado. E per contro, non essendo tale decadenza stata eccepita dinanzi al Tribunale, gli appellanti non possono più invocarla ora, indipendentemente dalla validità o meno della clausola di deroga all'articolo 1957 c.c.
II.36. Nono motivo di impugnazione. Sul rigetto della domanda di liberazione dei fideiussori-concessione abusiva del credito.
II.37. La difesa di parte appellante sostiene di aver provato - con la memoria ex articolo 183, comma 6, n.
2 - lo stato di difficoltà economica in cui si trovava la società nel momento in cui la banca le riconosceva ulteriore credito in tal modo violando l'articolo 1956 c.c.
II.38. Il motivo di appello è palesemente infondato.
II.39. Nella memoria richiamata dagli appellanti (del 19 gennaio
2015) sono semplicemente elencati e prodotti una serie di bilanci dal
2008 al 2013, dei versamenti rateali di imposte, un'ingiunzione di pagamento con relativa quietanza, l'analisi del rating aziendale e la visura della centrale rischi.
II.40. La serie di documenti prodotti, di per sé e in assenza di un chiaro inquadramento cronologico, evolutivo ed economico non offre una ricostruzione minima di quanto richiede l'articolo 1956 c.c. Non basta una generica indicazione di altrettanto generiche difficoltà economiche della società. È infatti onere di chi invochi la liberazione del fideiussore dimostrare che successivamente alla prestazione della garanzia, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento (Cass. Sez. 1,
24/11/2022 n. 34685). Gli appellanti non hanno descritto tale deterioramento economico, né provato la concessione di un nuovo credito nella consapevolezza di tale peggioramento da parte della banca tanto più che l'analisi del consulente aziendale CP_6
confronta gli anni 2011, 2012 e 2013, successivi al secondo mutuo datata 28 settembre 2011, il tutto in un contesto in cui i garanti sono il legale rappresentante della società, e i suoi Parte_2
familiari, soggetti ben consapevoli delle condizioni finanziarie della società.
II.41. L'assoluto difetto della prova degli elementi richiesti dall'articolo 1956 c.c. e anche solo di una precisa e puntale deduzione dei fatti che dovrebbero provocare la decadenza dalla fideiussione conducono inevitabilmente al rigetto del motivo.
II.42. Decimo motivo di impugnazione. Illegittima segnalazione in
Centrale Rischi. Undicesimo motivo di impugnazione: regime delle spese.
II.43. Gli ultimi due motivi di gravame sono formulati come meramente conseguenziali del presunto accoglimento di quelli che precedono con l'effetto di rendere illegittima la segnalazione della posizione in sofferenza in Centrale Rischi e meritevole di rovesciamento la condanna alle spese subita dagli appellanti in primo grado.
II.44. Poiché, invece, i motivi di gravame non appaiono fondati, ne consegue implicitamente il rigetto del decimo e dell'undecimo motivo.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello, gli appellanti la società in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1
, con sede legale in Notaresco (TE) alla Strada Statale Parte_2
150, n. 101, nonché in proprio i signori , Parte_2
, CP_1 Controparte_2 Parte_3
, sono tenuti solidalmente tra di loro al
[...] Parte_4
pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di CERVED
CREDIT MANAGEMENT S.P.A.” in persona dell'avv. Luigi Claudio
Giacomo Resta in qualità di procuratore speciale, che agisce quale mandataria della spese liquidate in euro Controparte_3
8.470,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e del valore di causa proprio di una controversia di valore indeterminato e di complessità media).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. Sig. , con sede Parte_2
legale in Notaresco (TE) alla Strada Statale 150, n. 101, nonché in proprio i signori , , Parte_2 CP_1 [...] , in CP_2 Parte_3 Parte_4
solido tra di essi di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
656/2022 in secondo grado sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ,
[...] Parte_2
con sede legale in Notaresco (TE) alla Strada Statale 150, n. 101, nonché in proprio i signori , , Parte_2 CP_1
, Controparte_2 Parte_3 Parte_4
sono tenuti solidalmente tra di loro
contro
CERVED CREDIT
[...]
MANAGEMENT S.P.A.” in persona dell'avv. Luigi Claudio Giacomo
Resta in qualità di procuratore speciale, che agisce quale mandataria della avverso la sentenza n. 1247/2021 del Tribunale di Controparte_3
Teramo, pubblicata il 21.12.2021, pronunciata nella causa iscritta al n.
903/2018 R.G.A.C.,, così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. Condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. Sig. , con sede legale in Notaresco Parte_2
(TE) alla Strada Statale 150, n. 101, nonché in proprio i signori
, , Parte_2 CP_1 CP_2
, solidalmente tra
[...] Parte_3 Parte_4
di loro al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.” in persona dell'avv. Luigi
Claudio Giacomo Resta in qualità di procuratore speciale, che agisce quale mandataria della , spese liquidate in euro 8.470,00 Controparte_3
oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
C. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento da parte di in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. Sig. , con sede legale in Notaresco Parte_2
(TE) alla Strada Statale 150, n. 101, nonché in proprio i signori
, , Parte_2 CP_1 CP_2
, in solido tra di
[...] Parte_3 Parte_4 essi di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 20 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi