Sentenza 9 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/11/2024, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4379/2021
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 15.09.2021 da
(C.F. ), con l'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Ricciardi,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Maria Grazia Ambrosetti, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
Conclusioni: così come precisate all'udienza celebrata in data 12.06.2024 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, così giudicare
A) In via preliminare
1. Revocare e/o modificare le ordinanze 16 novembre 2021 e 3 aprile 2022 con le quali è stata disposta l'assegnazione di un assegno di mantenimento a favore della signora CP_1
B) Nel merito
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
3. Dare atto che la signora ha rilasciato la casa coniugale e, per quanto potesse occorrere, CP_1
assegnare la casa coniugale ubicata in LO ZZ, via Santa Caterina n. 49 int. 1 al signor con quanto ivi contenuto. Pt_1
4. Disporre che la signora liberi da persone e cose la casa coniugale ubicata in LO ZZ, CP_1
via Santa Caterina n. 49 int. 1.
5. Darsi atto della sufficienza economica delle parti.
6. Rigettare ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata (eccezion fatta per l'autorizzazione a vivere separati).
7. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare nei registri l'emananda sentenza.
8. Con vittoria e distrazione dei compensi e spese di causa, oltre Iva, Contr. Int. 4% e Rimborso spese
15%.
C) Istanze istruttorie - prove testimoniali
Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, il signor chiede l'ammissione dei capitoli di prova Pt_1
per interrogatorio formale e testi sulle sottostanti circostanze.
1. Vero che la signora ha utilizzato una porzione dell'immobile di proprietà del signor CP_1 Pt_1
(doc. 8 che si rammostra al teste), chiudendo una porta comunicante (con la camera da letto), impedendo l'accesso al signor all'intera unità immobiliare, sia per effettuare interventi manutentivi, sia per Pt_1
prendere indumenti propri ed oggetti personali.
2. Vero che il signor ha dovuto acquistare indumenti invernali non potendo accedere nella Pt_1
camera matrimoniale la cui porta era stata chiusa dalla signora CP_1
3. Vero che dal 2012 alcuna collaborazione ed assistenza sono state prestate dalla signora al CP_1
signor Pt_1
4. Vero che la signora ha donato la propria quota di proprietà dell'unità immobiliare ubicata in CP_1
Corsica - Lunico località Sant'Ambrogio - Piazze 57 senza dare alcuna comunicazione al signor
(doc. 12 che si rammostra al teste). Pt_1
5. Vero che le chiavi dell'unità immobiliare sita in Corsica sono detenute dalla signora e che la CP_1
stessa si è rifiutata di consegnarne un duplicato al signor Pt_1
6. Vero che la signora unitamente o disgiuntamente dai figli, usufruisce dell'unità immobiliare CP_1
ubicata in Corsica nel periodo estivo.
Pag. 2 di 21 7. Vero che la signora ha opposto un rifiuto a stipulare locazioni transitorie e/o stagionali CP_1
dell'unità immobiliare ubicata in Corsica.
8. Vero che le spese condominiali dell'unità immobiliare sita in Corsica sono state imputate al signor
(docc. 27, 28, 29 che si rammostrano al teste). Pt_1
9. Vero che nel marzo 2016, per motivi connessi a proprie situazioni imprenditoriali e professionali, il signor attendeva delle comunicazioni che necessitavano di immediata replica. Pt_1
10. Vero che nel marzo 2016 la signora ritirò un plico raccomandato indirizzato al signor Pt_2
Pt_1
11. Vero che nelle circostanze di cui al precedente capitolo 10, non avendo il signor ricevuto da Pt_1
parte della signora il plico raccomandato, sorse una discussione. Pt_2
12. Vero che il trasferimento della signora presso la FI , trasferimento descritto nel CP_1 Pt_3
documento 6 di produzione avversaria (che si rammostra al teste), era finalizzato ad aiutare la FI
ad accudire la PO nel periodo di “lockdown” connesso alla nota pandemia. Pt_3
13. Vero che la signora oltre alla percezione di redditi propri, detiene le sottostanti CP_1
partecipazioni societarie:
a. Impredil s.a.s.: 25% del capitale sociale (doc. 11 che si rammostra al teste)
b. AFI s.r.l.: 75% del capitale sociale (doc. 9 che si rammostra al teste)
c. Euro Team s.a.s.: 42% del capitale sociale (doc. 10 che si rammostra al teste).
14. Vero che la Euro Team s.a.s. detiene la proprietà di beni immobili (doc. 23 che si rammostra al teste).
15. Vero che la Euro Team s.a.s. detiene una partecipazione societaria nella misura del 25% del capitale sociale nella Immobiliare Arno s.a.s. (doc. 24 che si rammostra al teste).
16. Vero che la Immobiliare Arno s.a.s. detiene la proprietà di beni immobili (doc. 25 che si rammostra al teste).
17. Vero che dal novembre 2019 la signora ha abbandonato l'abitazione coniugale trasferendosi CP_1
in luogo non comunicato.
18. Vero che la signora (madre della signora dal novembre 2019 si è trasferita Tes_1 CP_1
per ignota destinazione, non provvedendo alla “riconsegna” della porzione immobiliare e disdettando l'utenza energia elettrica.
Pag. 3 di 21 19. Vero che la signora in occasione della morte del padre del signor avvenuta CP_1 Pt_1
nell'agosto 2013, si è rifiutata di partecipare ai funerali considerato che la medesima trascorreva in
Corsica il periodo feriale.
20. Vero che il cane domestico è stato acquistato, in misura paritetica, dal signor e dalla Pt_1
signora la quale desiderava un animale per compagnia. Tes_1
21. Vero che la signora richiese a sua FI ( e al signor di Tes_1 CP_1 Pt_1
investire dei propri capitali in titoli azionari e/o obbligazionari.
22. Vero che le somme messe a disposizione dalla signora vennero, d'intesa con la Tes_1
propria FI, investite in titoli e obbligazioni.
23. Vero che nel 2002 la signora richiese di svincolare le somme di cui ai precedenti capitoli 21. e CP_1
22. per acquistare quote di partecipazione nella AFI s.r.l.
24. Vero che le somme derivanti dal disinvestimento di cui al precedente capitolo 23. vennero incamerate interamente della signora ed utilizzate per l'acquisizione della partecipazione della AFI s.r.l. CP_1
25. Vero che il conto corrente descritto nel capitolo 35 della Seconda Memoria depositata dalla signora
è stato utilizzato per l'acquisizione di una Ducati 748, di un'autovettura Rover 216, di CP_1
un'autovettura Rover Freeland, di una autovettura Audi A3 quattro ruote motrici turbo, di un'autovettura Peugeot 208 con tettuccio apribile.
26. Vero che i beni descritti nel precedente capitolo 25. sono stati intestati alla signora e ai figli CP_1
e Pt_3 Persona_1
27. Vero che le provviste del conto corrente descritto nel precedente cap. 25 sono state utilizzate anche per il pagamento di assicurazioni, carburante, manutenzioni delle autovetture di cui al precedente capitolo 25., necessità per sostentamento della famiglia.
Si indicano a testi i signori:
- Testimone_2 [...]
- LO ZZ Testimone_3
Sui capitoli 21., 22., 23. e 24. si indica a teste la signora -Busto Arsizio. Testimone_4
D) Ulteriori istanze istruttorie
1. Nell'ipotesi di eventuale ammissione di capitoli di prova avversari, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nel precedente paragrafo C).
Pag. 4 di 21 2. Si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice ordini alla AFI s.r.l., alla Immobiliare Arno s.a.s. e alla Euro
Team s.a.s.:
- di esibire il Registro Fiscale (dal 2010)
- di esibire il Registro Iva Acquisti e Vendite (dal 2010)
- di esibire il Libro Inventari ed il Registro Beni Ammortizzabili
- di esibire la documentazione bancaria (dal 2012).
3. Si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice disponga l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate:
- delle dichiarazioni periodiche ed annuali Iva della AFI s.r.l., della Immobiliare Arno s.a.s. e della
Euro Team s.a.s. relative agli esercizi dal 2010
- di qualunque dichiarazione fiscale presentata (dal 2010).
4. In difetto di esibizione di quanto indicato al precedente punto 2., si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice disponga un'ispezione fiscale, delegando la competente Guardia di Finanza:
- per la verifica ed acquisizione delle registrazioni Iva Acquisti e Vendite e del Registro Fiscale (dal
2010)
- per la verifica del volume d'affari dichiarato
- per la verifica e determinazione delle movimentazioni e consistenze bancarie
- per l'individuazione di rapporti giuridici attivi e passivi dichiarati e/o risultanti.
5. Si chiede che venga riconvocato il CTU invitandolo a fornire le spiegazioni indicate nelle note 10 aprile 2024 e nelle osservazioni 19 febbraio 2024 (doc. 174)”.
Per la resistente:
“Voglia il Tribunale così giudicare:
NEL MERITO
Dichiarare la separazione personale dei signori e con addebito di CP_1 Parte_1
responsabilità al marito.
Porre a carico del sig, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1
versandole, entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata, l'importo di € 1.500,00 da
[...]
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Rigettare ogni diversa domanda e comunque le domande non connesse.
Spese legali rifuse, comprese quelle di CTU e di CTP.
Pag. 5 di 21 IN VIA ISTRUTTORIA1
A - AMMETTERE i capitoli di prova per testi che residuano su quelli dedotti nella memoria ex art. 183, VI c., n. 2 cpc che di seguito si elencano:
1) vero che nel giugno-luglio 2015 il sig. comunicava alla moglie di aver prenotato una vacanza Pt_1
nelle Filippine per il mese di luglio in quanto in agosto doveva andare in Algeria per lavoro;
(testi:
Persona_1 Testimone_5
2) vero che in data 26/6/2015 il sig. partiva per Cebu nelle Filippine facendovi ritorno in Pt_1
data 8/7/2015; (testi: Persona_1 Testimone_5
3) vero che nell'agosto 2015 il sig. andava in Algeria omettendo ogni contatto con la moglie ed Pt_1
anche di risponderle al telefono;
(testi: Persona_1 Testimone_5
8) vero che nell'aprile 2016 presso la casa coniugale in LO ZZ il sig. strattonava la Pt_1
FI che era intervenuta verbalmente in difesa della nonna di 86 anni accusata dal padre di non avergli consegnato una raccomandata;
(teste: Testimone_5
9) vero che, dopo l'episodio di cui al capitolo che precede, la sig.ra si rivolgeva al Maresciallo dei CP_1
Carabinieri di LO ZZ, chiedendo come tutelarsi dal momento che il marito Persona_2
aveva una arma da difesa in casa;
(teste: Testimone_6
10) vero che nell'aprile 2016 il sig. partiva per l'Algeria senza pagare le bollette di gas e luce Pt_1
di casa e senza lasciare disponibilità sul conto corrente cointestato ai coniugi e ai figli;
(testi:
[...]
Tes_5 Persona_1
11) vero che, essendo stata tagliata la luce di casa e non potendo pagare le bollette del marito, nel 2016 la si è attaccata al contatore della propria madre;
(testi: CP_2 Testimone_5 Persona_1
12) vero che, avendo il sig. omesso di pagare le bollette del gas, la sig.ra è rimasta senza Pt_1 CP_1
gas da ottobre 2016 alla viglia di Natale 2016; (testi: Testimone_5 Persona_1
13) vero che il sig. dopo due giorni di permanenza in Italia il 22 e 23 giugno 2016) di cui Pt_1
uno in casa, in data 24 giugno 2016 ripartiva per l'Africa rientrando nella casa coniugale soltanto in data 9.4.2017; (testi: Testimone_5 Persona_1
14) vero che nel periodo dal 24.6.2016 al 9.4.2017 il sig. è rientrato in Italia ed è stato visto Pt_1
in data 18 ottobre 2016 e poi in data 20 ottobre 2016 entrare in auto nel cortile dell'immobile sito in
Pag. 6 di 21 Cavaria con RE via Matteotti 138/c posteggiando l'auto davanti ad uno dei box;
(teste Tes_7
[...]
16) vero che dal 2010, e cioè da quando la FI si è sposata, il sig. dorme nella Pt_3 Pt_1
camera della FI ed ivi detiene tutti i suoi documenti e i suoi indumenti avendoli ivi trasferiti dalla camera matrimoniale rimasta in uso alla sig.ra (testi: CP_1 Testimone_5 Persona_1
17) vero che in data 22/9/2019, in occasione di un suo rientro in Italia, il sig. ha chiuso a Pt_1
chiave la porta della sua stanza che fino al 2010 era stata la stanza della FI;
23) vero che nel mese di gennaio 2020 il sig. liquidatore di Impredil sas, ha portato nella casa Pt_1
coniugale beni presenti in azienda e più precisamente scrivania, armadietti, poltroncine, ecc.;
25) vero che la sig.ra ha pagato tutte le spese della casa di LO ZZ comprese le bollette per CP_1
il periodo in cui il marito non si era ancora trasferito e quelle per il cane di proprietà del e Pt_1
provvedendo anche all'acquisto di una lavatrice come da doc. 38; (teste: Testimone_5
26) vero che da giugno 1989 i genitori della convenuta, sigg. e si sono occupati della CP_1 Pt_2
sorveglianza e della manutenzione ordinaria della casa coniugale dei coniugi nonché Pt_1
dell'accudimento dei nipoti mentre FI e genero lavoravano;
(testi: Testimone_5 Persona_1
27) vero che più volte negli anni e poi ripetutamente dal 2015 la sig.ra ha richiesto al Tes_1
genero sig. di restituirle l'importo di L. 50.000.000= consegnatogli nel dicembre Parte_1
1999 affinché lo investisse al meglio;
(testi: Testimone_5 Persona_1
28) vero che dal 2016 al 2022 la casa in Corsica ha richiesto spese e tasse per € 19.247,15 come da prospetto prodotto sub. 41 che si rammostra al teste;
(teste: Testimone_5
29) vero che dal 2016 le spese per la casa in Corsica sono state tutte sostenute dai figli dei sigg. Pt_1
e (testi: e CP_1 Pt_3 Persona_1
30) vero che il sig. nel 2019 ha liquidato il socio della Alpi Imaging S.r.l. con sede in Pt_1
Gallarate versandogli € 150.000,00; (teste: dott. Tes_8
31) vero che in data 9/12/1999 i sigg. e hanno acquistato un appartamento in LO Pt_1 CP_1
ZZ via Garibaldi per ciascuno dei due figli, e , al rispettivo prezzo di L. Per_1 Pt_3
130.000.000 e di L. 125.000.000 con mutuo ipotecario;
(testi: Testimone_5 Persona_1
33) vero che l'appartamento intestato a è stato venduto al prezzo di € 125.000,00 con Testimone_5
un ricavo di € 49.803,87 accreditato sul conto corrente cointestato ai genitori e ai figli ed interamente utilizzato dal sig. (testi: Parte_1 Testimone_5 Persona_1
Pag. 7 di 21 35) vero che l'appartamento intestato a è stato venduto al prezzo di € 160.000,00 con Persona_1
un ricavo netto, dedotto il mutuo residuo, di € 92.860,60 accreditato sul conto corrente cointestato ai genitori e ai figli ed interamente utilizzato dal sig. (testi: Parte_1 Testimone_5 [...]
Per_1
36) vero che il mutuo degli appartamenti intestati dai genitori ai figli si autofinanziava con i canoni di locazione;
(testi: Testimone_5 Persona_1
38) vero che dal 2007 al 28.11.2015 il sig. ha prelevato dal conto cointestato alla famiglia € Pt_1
274.730,91 per acquistare titoli solo a sé intestati;
(testi: Testimone_5 Persona_1
39) vero che il sig. nel mese di giugno 2022 ha cambiato le chiavi di casa impedendo alla sig.ra Pt_1
di accedervi per prendere le sue cose;
CP_1
40) vero che da quando è rientrato dall'Algeria il sig. ha evitato di incontrare la moglie in casa Pt_1
e di condividere con lei il pasto;
(testi: Testimone_5 Persona_1
41) vero che per tutto il periodo del lockdown della primavera 2020 i sigg. e hanno Pt_1 CP_1
vissuto insieme nella casa coniugale;
(testi: Testimone_5 Persona_1
42) vero che nel novembre 2020 la sig.a si è provvisoriamente trasferita a casa della FI per CP_1
aiutarla nella gestione della nipotina stante le ripetute chiusure della scuola materna legate alla situazione pandemica;
(testi: Testimone_5 Persona_1
43) vero che il sig. ha incaricato la agenzia Immobiliare Cattaneo S.r.l.s di Trarego Parte_1
Viggiona di promuovere la vendita degli appartamenti che sta realizzando a Trarego Viggiona come da docc. 42 e 43 che si rammostrano al teste;
(teste: presso Agenzia Immobiliare Testimone_9
Cattaneo srls Trarego Viggiona). Testi: via Carabelli 43/b Albizzate Testimone_5
-D OL via Carnelli 2 Cairate
-A SS via Carabelli 43/b Albizzate
-dott. Aldo Fei via C. Battisti 10 Gallarate
- c/o CC Via Repossi 44 LO ZZ Testimone_6
- presso Agenzia Immobiliare Cattaneo srls via Via XXV Aprile 12/A Trarego Testimone_9
Viggiona
Nonché, ferma restando l'opposizione ai capitoli ex adverso dedotti per i motivi già esposti nella replica ex art. 183, VI c., n. 3 cpc:
Pag. 8 di 21 -nel denegato caso di ammissione del capitolo avversario sub 4:
a) Vero che i sigg. e in occasione dell'intervento subito da quest'ultima Parte_1 CP_1
per carcinoma mammario del 2014, avevano deciso di donare la casa in Corsica ai figli;
Testi: Testimone_5 Persona_1 Testimone_7
-nel denegato caso di ammissione del capitolo avversario sub 7:
b) Vero che il sig. ha dato la casa in Corsica in uso per le vacanze una volta al sig. Parte_1
che lavorava presso l'allora Banca Commercio e Industria di LO ZZ, Parte_4
all'arch. di Busto Arsizio ed un'altra volta ad un'amica con cui partecipava alle Persona_3
regate;
Testi: arch. Testimone_5 Persona_1 Persona_3
-nel denegato caso di ammissione del capitolo avversario sub 12:
c) Vero che durante il lockdown della primavera del 2020 mi sono occupata di recapitare alla casa di
LO ZZ via Santa Caterina 49 la spesa alimentare che mia mamma e mia nonna mi commissionavano telefonicamente;
Testi: Testimone_5
Indica a prova contraria sui capitoli di parte attrice denegatamente ammessi i testi: via Carabelli 43/b Albizzate Testimone_5
via Carnelli 2 Cairate Persona_1
via Carabelli 43/b Albizzate e a prova diretta sui capitoli sopra dedotti sub. a, b, c i Testimone_7
testi Testimone_5 Persona_1
e arch. via Castiglioni 4 Busto Arsizio. Testimone_7 Persona_3
B - ORDINARE al sig. di esibire il proprio passaporto e di produrre copia Parte_1
autentica dello stesso con i visti di entrata e uscita dall'Algeria.
C - DISPORRE indagini a mezzo polizia Tributaria al fine di acclarare lo stato economico e patrimoniale del sig. Parte_1
D - IN OGNI CASO rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie dedotte sub B2 e B3 nella memoria ex art. 183, n.2 cpc di parte attrice disponendo, in caso di loro accoglimento, sia dato analogo ordine a: Via Trombini 3 Controparte_3 [...]
Via Trombini 3 Gallarate Controparte_4
Pag. 9 di 21 con sede legale in va Siena 12 Controparte_5
LO ZZ e unità locale a Sedrata in Algeria
e all'Agenzia delle Entrate relativamente alle indicate società”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in data 23.05.1976 in Brunello (VA), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni in data 17.12.19792.
Dalla loro unione sono nati i figli, da anni maggiorenni economicamente autosufficienti,
(in data 26.05.1977) e (in data 26.05.1980). Persona_4 Persona_5
La casa coniugale sita in LO ZZ (VA), Via Santa Caterina n. 49 int. 1, è di proprietà piena ed esclusiva del ricorrente.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 15.09.2021 il ricorrente ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi deducendo, tra l'altro, che la resistente è economicamente autosufficiente perché titolare di varie partecipazioni societarie3 e della quota del 50% di una casa in Corsica (Francia), Comune di Lumio (Haute Corse), Lotto numero 7224, che “I rapporti tra i coniugi sono da tempo contrastati per comportamenti mantenuti dalla signora dell'onore, della dignità, della professionalità del signor , che la Parte_5 Pt_1
resistente ha violato il dovere di assistenza e collaborazione, tra l'altro, “ha utilizzato una porzione della casa coniugale chiudendo una porta comunicante rendendo, conseguentemente, impossibile l'accesso da parte del signor alla intera unità immobiliare (anche per effettuare interventi Pt_1
manutentivi)” e “da tempo” ha abbandonato detta abitazione “trasferendosi in luogo non conosciuto, né conoscibile (mantenendo formalmente la residenza – doc. 2)”.
Costituendosi in giudizio in data 11.11.2021 la resistente ha aderito alla domanda sullo status e, per quello che qui rileva, ha chiesto porre a carico del ricorrente l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento, ha replicato che i rapporti coniugali sono stati compromessi dalla condotta “oppositiva e inspiegabilmente rancorosa” del ricorrente, il quale tra l'altro, in data 04.10.2015, dopo avere riunito moglie e figli, comunicava loro “di non essere più disponibile a continuare a far parte della famiglia e di
Pag. 10 di 21 aver deciso di escludere moglie e figli dalla sua vita”, a seguire, assumeva “comportamenti irrispettosi o prepotenti ed umilianti per la coniuge dichiarandosi schifato per il cibo, sbattendo nel lavello piatti con le pietanze ancora intatte ed entrando e uscendo da casa senza dire dove andasse e quando sarebbe rientrato, proprio come se la moglie fosse invisibile […] In data 21/3/2016 il aveva assalito Pt_1
verbalmente l'anziana suocera, all'epoca di 86 anni, con cui in precedenza aveva sempre Tes_1
intrattenuto ottimi rapporti (anche, come si vedrà, per motivi di gratitudine) perché, a suo dire, non gli aveva consegnato una raccomandata […] Dalla partenza del marito per l'Algeria (aprile 2016) e fino al suo definitivo rientro nel 2019 […] ha sempre mantenuto in perfetto ordine la casa riallacciando l'utenza del gas alla viglia di 2016, dopo due mesi senza gas e acqua calda perché il marito se Pt_6
ne era andato senza pagare le bollette. Dal suo rientro a LO nel 2019 il sig. risulta ancora Pt_1
più astioso in quanto l'impresa in Algeria, da lui ritenuta indispensabile per salvare la storica azienda di famiglia, non aveva affatto dato i luminosi esiti sperati costringendo a mettere in liquidazione la
[…] da quel momento ha impedito alla moglie ogni Controparte_5
tipo di accudimento nei suoi confronti volontariamente estromettendola dalla sua quotidianità […] da allora non ha più potuto entrare nella camera del marito, rigorosamente chiusa a chiave, né cucinare per lui. Il sig. addirittura non ha più tollerato la presenza della sig.ra al desco di talchè egli, Pt_1 CP_1
per mangiare, aspettava che la sig.ra lasciasse la cucina: solo a tali condizioni il ricorrente usciva CP_1
dalla sua stanza ed andava in cucina a mangiare. Dopo aver sopportato per qualche mese la situazione la sig.ra lasciava la cucina di casa nell'esclusiva disponibilità del marito preferendo ella pranzare e CP_1
cenare con la madre novantenne [che il coniuge] è anche venuto meno al dovere di fedeltà intrattenendo relazioni con più donne (addirittura con una di queste convivendovi nel 2016 nella sua casa di Cavaria con RE durante i suoi rientri in Italia sottaciuti alla moglie) nel contempo rifiutando dal 2004 alla moglie ogni tipo di intimità accampando disfunzione andrologiche indagate dall'andrologo prof.
, ma evidentemente risolte all'insaputa della moglie [di] avere chiuso a chiave la propria Persona_6
stanza con annesso bagno soltanto per mettere in salvo le sue cose” prima di trasferirsi temporaneamente presso la FI per supportarla nella cura della nipotina minorenne a partire dal mese di novembre 2020, che nel 2017 ha donato ai figli il diritto di nuda proprietà del 50% della casa sita in Corsica (trattenendo per sé il diritto di usufrutto) di cui il ricorrente è comproprietario5, non potendosi permettere “di sostenere le spese
Pag. 11 di 21 condominiali proprie e del marito: prima della partenza per l'Algeria il aveva concordato con la Pt_1
moglie che lui avrebbe pagato tutto quanto necessario per la casa di LO e lei quello per la casa in
Corsica. Non avendo il ricorrente adempiuto ad alcun impegno, la sig.ra si è vista costretta a CP_1
liberarsi dell'impegno della casa in Corsica onerando delle relative spese i figli” e che “si trova senza più nulla se non una misera pensione di € 900,00 mensili come risulta dagli ultimi tre modelli Unico
(doc. n. 9) e dal CU Inps 2021 (doc. n. 10): non ha immobile, ha una partecipazione come socio accomandante nella Impredil sas che è stata messa in liquidazione (liquidatore è Parte_1
nello stesso anno in cui il ricorrente ha aperto una nuova società, la avente il Controparte_3
medesimo oggetto sociale, è socio accomandante nella Euroteam sas di & C. e Persona_1
amministratore unico senza compenso della AFI srl [mentre il marito] dispone di un imponente patrimonio immobiliare (in terreni ed immobili come elencati nei modelli unici prodotti) e partecipazioni societarie, oltre che nella Impredil sas ora in liquidazione nelle […] imprese di cui è amministratore unico (doc. n. 12)”.
***
A mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 16.11.2021 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, è stato riconosciuto alla resistente il diritto di percepire dal marito l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 300,00 a decorrere dal mese di novembre 2021 (entro il giorno 20 di ogni mese).
***
A mezzo della memoria integrativa depositata in data 18.02.2022, tra l'altro, il ricorrente ha sostenuto di non essere stato informato della donazione del diritto di nuda proprietà della quota della casa in Corsica di cui la resistente era proprietaria piena ed esclusiva, di aver senza successo “reiteratamente richiesto la consegna di una copia delle chiavi di accesso all'unità onde poter accedere all'immobile in questione”, che gli sono state imputate le spese condominiali relative a detta abitazione6, che “priva di alcun fondamento è l'affermazione di assunti (contestati)
“tradimenti” […] che vengono descritti come effettuati dal signor […] Del tutto “risibile” Pt_1
appare la giustificazione secondo la quale la signora avrebbe chiuso a chiave la propria stanza per CP_1
Pag. 12 di 21 mettere in salvo le sue cose” e ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in data 16.11.2021.
A mezzo della memoria depositata in data 11.03.2022 la resistente, tra l'altro, ha formulato domanda di addebito della separazione al marito sostenendo che “Non è stata la sig.ra a non dare assistenza e a non voler dialogare con il marito, ma è stato quest'ultimo a CP_1
violare i doveri coniugali trasferendosi in Algeria con l'intenzione di non tornare più in Italia disinteressandosi della famiglia e da ultimo rendendo intollerabile la convivenza [che il ricorrente] sin da ottobre 2015 [ha] azzerato il conto corrente di cui la convenuta disponeva (il 624 presso UBI
Banca, ora BPer cointestato ai coniugi ed ai loro figli), conto che per anni era stato quasi esclusivamente alimentato dalla moglie disponendo il marito di altri suoi conti personali [che] La chiusura della propria camera da parte della sig.ra non ha comunque comportato alcun danno al marito che, con CP_1
la scusa del russamento, da quando la FI si è sposata (2010) occupa e detiene con tutte le sue cose ed i suoi indumenti quella che era la stanza di [che] da dopo il 2015 il sig. nulla Testimone_5 Pt_1
ha più versato per spese condominiali come risulta dai rendiconti dell'amministratore condominiale in cui compaiono soltanto i versamenti della FI (doc. n. 23) [che] E' vero che le spese Testimone_5
condominiali della Corsica sono state richieste ai coniugi ma poi chi le ha di fatto pagate dal Pt_1
2016 è stata la FI alimentando il conto corrente Crédit Agricole Corsica anche per la copertura delle spese di tenuta del conto stesso e per gli altri addebiti legati alla casa” e ha chiesto aumentare all'importo mensile di € 1.500,00 l'assegno di mantenimento riconosciutole.
***
Alla prima udienza celebrata dinanzi al giudice relatore in data 23.03.2022, tra l'altro, la resistente ha chiesto aumentare il succitato assegno di mantenimento quanto meno all'importo mensile di € 1.000,00 “alla luce delle dichiarazioni dei redditi riferibili agli anni 2019
e 2020 offerte dalla controparte solo in data 18.02.2022 che evidenziano redditi superiori a quelli riferibili agli anni 2016, 2017 e 2018 esaminati dal Presidente” e ha manifestato la volontà di reperire altra soluzione abitativa.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 03.04.2022, “RILEVATO CHE in data
16.11.2021 la misura dell'assegno mensile di mantenimento della resistente posto a carico del ricorrente
è stata fissata in € 300,00 “anche” sulla scorta dei Modelli Unico 2016, 2017 e 2018 da quest'ultimo offerti in data 15.09.2021 sub doc. n. 5, 6 e 7 attestanti redditi complessivi “nel 2016 di
Pag. 13 di 21 € 17.515,00 (imponibile € 13.305.00), nel 2017 di € 26.657,00 (imponibile € 22.206,00) e nel
2018 di € 18.146,00 (imponibile € 16.953,00)” E CHE soltanto in data 18.02.2022 il ricorrente ha offerto le successive dichiarazioni dei redditi da cui si evince “un reddito complessivo per il 2019 di ben € 72.581,00 (imponibile € 68.094,00) e per il 2020 di € 36.390,00 (imponibile €
31.563,00)”, è stato aumentato all'importo mensile di € 600,00 l'assegno di mantenimento della già posto a carico del “(anche a fronte della necessità CP_1 Pt_1
rappresentata dalla moglie, priva di beni immobili e precariamente ospitata a casa della FI dall'autunno 2020, di reperire altra soluzione abitativa rispetto alla casa coniugale, sita in LO
ZZ, Via Santa Caterina n. 49, di proprietà piena ed esclusiva del marito)” e, sulla richiesta congiuntamente formulata dalle parti, sono stati concessi i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguire, a mezzo dell'ordinanza istruttoria assunta in data 27.09.2022, tra l'altro, è stata disposta C.T.U. contabile per accertare le effettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti e il tenore della loro convivenza matrimoniale.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 18/21.11.2022, tra l'altro, è stata nominata c.t.u. la dott.ssa . Persona_7
Alla successiva udienza celebrata in data 02.02.2023, tra l'altro, le parti hanno nominato i propri consulenti tecnici e il c.t.u. nominato ha prestato il giuramento di rito.
In data 17.04.2023 il giudice istruttore ha autorizzato il c.t.u. ad accedere all'Anagrafe
Tributaria e all'Archivio dei rapporti finanziari per l'espletamento dell'incarico affidatogli.
In data 30.03.2024 il c.t.u ha depositato l'elaborato peritale definitivo.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 12.06.2024 il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis ante “riforma Cartabia”.
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L'odierno thema decidendum investe l'addebito al marito della separazione personale dei coniugi e l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente.
Essendo entrambi i figli maggiorenni delle parti economicamente autosufficienti non vi è spazio per l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
Pag. 14 di 21 Le prove orali per testimoni non ammesse in corso di causa e non rinunciate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni non giustificano la rimessione della causa sul ruolo per un supplemento di attività istruttoria perché o sono formulate in termini negativi o generici o valutativi o vertono su circostanze o pacifiche o documentalmente provate o non rilevanti ai fini del decidere.
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Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, infatti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (già cessata di fatto ante causam).
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Sulla domanda di addebito della separazione al ricorrente:
Com'è noto, ai sensi del secondo comma dell'art. 151 c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Avuto riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, colui che chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge deve provarne la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Su colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, viceversa, grava l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda o l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta addebitabile7 che, tuttavia, escludendo il nesso causale, integra un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo8. Nel dettaglio, anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale perde la sua rilevanza causale nel naufragio del rapporto matrimoniale quando “risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”9.
Pag. 15 di 21 Nel caso di specie, risulta evidente che la crisi coniugale fosse antecedente alle condotte imputate al ricorrente a partire dal mese di luglio/ottobre 2015.
Infatti, è la stessa resistente a dichiarare che sin dal 2004 il marito le ha negato “ogni tipo di intimità [accampando] disfunzioni andrologiche indagate dall'andrologo prof. [e] di Persona_6
aver chiuso a chiave la propria stanza con annesso bagno soltanto per mettere in salvo le sue cose […] in occasione del suo temporaneo trasferimento nel novembre 2020 presso la casa della FI […] prendendo peraltro esempio dal marito stesso […] che, con la scusa del russamento, da quando la FI si è sposata
(2010) occupa e detiene con tutte le sue cose ed i suoi indumenti quella che era la stanza di
[...] 10. Tes_5
In altri termini, è stato ritualmente acquisito in causa che sin dall'anno 2004 è venuta meno l'intimità coniugale e che sin dall'anno 2010 i coniugi hanno dormito in camere separate. Ne consegue che il comportamento (in tesi o in effetti) assunto dal ricorrente nel corso dell'anno 2015 si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da reciproco disinteresse: in poche parole, in una crisi coniugale già in atto.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “occorre l'elemento della prossimità ( ergo propter hoc>) per far presumere l'intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione personale segue, senza cesura temporale, l'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso, infrequente ma non eccezionale, di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel c.d. regime dei separati in casa) si prospetterebbe un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta con l'applicabilità della regola generale della causalità, onde il relativo onere probatorio: incumbit ei qui dicit”11.
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Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente:
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156 c. c., il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva, la concreta capacità lavorativa del richiedente e le condizioni economiche dell'obbligato. 10 V. il cap. n. 16 articolato dalla resistente avente il seguente tenore letterale: “vero che dal 2010, e cioè da quando la FI si Pt_3 è sposata, il sig. dorme nella camera della FI ed ivi detiene tutti i suoi documenti e i suoi indumenti avendoli ivi trasferiti dalla camera Pt_1 CP_ matrimoniale rimasta in uso alla sig.ra ” 11 Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 1 el 25/05/2016
Pag. 16 di 21 Tale diritto sorge e decorre dalla data della relativa domanda in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere
(e accertare) in giudizio.
Ancora, vale la pena ricordare che l'assegno di mantenimento del coniuge
“economicamente più debole” si distingue per funzione e presupposti da quello divorzile. Infatti, a differenza dell'assegno divorzile, quello di mantenimento non è funzionale al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
“economicamente più debole” alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro bensì “solo” alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale e si caratterizza “per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza”12.
Non da ultimo, per ius receptum13, la valutazione che qui ci occupa non impone né rigorosi calcoli matematici, né il meticoloso accertamento dell'esatto ammontare dei redditi delle parti essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (effettive/reali) avendo riguardo non già al reddito lordo bensì a quello netto dal momento che è su quest'ultimo che la famiglia fa affidamento in costanza di matrimonio rapportando a esso ogni possibilità di spesa.
Certamente non è possibile recepire acriticamente quanto riportato/esposto nelle dichiarazioni fiscali presentate dall'una e/o dall'altra parte (a fronte delle incongruenze/omissioni/irregolarità riscontrate dal c.t.u.).
La declinazione dei predetti consolidati principi nella fattispecie che qui ci occupa (in cui, pacificamente, la resistente non versa in stato di bisogno), impone considerare quanto segue.
Le parti sono coniugate dal 1976 i. e. la convivenza coniugale è durata 45 anni.
Il ricorrente è sempre stato ed è un imprenditore edile.
Nel quinquennio 2018/2022 ha goduto delle seguenti entrate ricorrenti/non occasionali14: compensi quale amministratore della società Alpi Imaging S.r.l., redditi derivanti dalla vendita in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico 12 Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32914 del 08/11/2022 13 Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 2018 14 Senza tenere conto delle “numerose entrate (che non sono state considerate ricorrenti) come distribuzioni utili (per euro 10.000,00), incasso da vendita immobile in LO ZZ (per euro 132.000,00), etc.”
Pag. 17 di 21 installato su immobile di proprietà, redditi derivanti dalla concessione dell'uso di spazi privati a operatori telefonici e (dagli ultimi mesi dell'anno 2022) redditi da pensione15.
Siffatte entrate nette del (nell'arco temporale innanzi specificato) sono state Pt_1
quantificate (rectius possono essere ragionevolmente quantificate) nell'importo mensile medio di € 4.100,00. Non appare inutile segnalare che il c.t.u. ha accertato entrate non ricorrenti/occasionali a favore del ricorrente per oltre € 534.000,00 nel quinquennio oggetto di analisi (pari all'importo annuale medio di € 106.800,00 e mensile di €
8.900,00).
Sul fronte delle uscite ricorrenti, al netto delle spese ordinarie mensili mediamente sostenute dal per soddisfare i bisogni “ordinari” (e di quelle non ricorrenti per Pt_1
hobby), sono emersi ricorrenti prelievi di contanti per importi non risibili e spese non documentate, frequenti esborsi per viaggi/voli, hotel e noleggi auto e la contemporanea utilizzazione di “carte” tanto in Italia quanto all'estero (Francia), evidentemente, da parte di soggetto diverso dal ricorrente.
Il ricorrente è titolare di un discreto patrimonio immobiliare e mobiliare (v., a titolo esemplificativo, la quota del 50% del capitale sociale della società Alpi Imaging S.r.l., la quota del 100% della società proprietaria di terreno sito in Controparte_3
Trarego Viggiona – VB – ove è in corso la realizzazione di un complesso residenziale di lusso e liquidità bancarie al 31.12.2022 per complessivi € 53.218,61).
La resistente è proprietaria della quota di ¼ di un immobile sito in e della Testimone_3
quota di ½ di un terreno sito nel medesimo Comune16.
Da tempo, ha rilasciato la casa coniugale di cui il è proprietario pieno ed Pt_1
esclusivo.
È titolare di redditi da pensione (nel quinquennio 2018/2022) dell'importo mensile netto medio di € 1.000,00.
Nel quinquennio sub iudice ha goduto di entrate non ricorrenti, diverse da quelle come innanzi percepite a titolo di pensione, per complessivi € 34.377,00 (senza considerare la
Pag. 18 di 21 pensione pacificamente accreditata alla madre sul c/c cointestato alla ), pari CP_1
all'importo annuo medio di € 6.875,40 e mensile medio di € 572,95 (importi significativamente distanti da quelli che il ricorrente è risultato percepire sia pure non sistematicamente).
Detiene, nella qualità di socio accomandante, il 25% del capitale sociale della società
Impredil S.a.s. , analoga a quella detenuta dal Controparte_6
coniuge nella diversa qualità di socio accomandatario e ulteriori partecipazioni nelle società AFI S.r.l. (quota del 75%), (socio Controparte_7
accomandante per la quota del 42%) e (quota dello 0,56%). Al 31.12.2022 Controparte_8
disponeva di liquidità bancarie per circa € 36.000,00.
Con il reddito innanzi citato (e l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in corso di causa) provvede al soddisfacimento dei suoi bisogni ordinari (ivi compreso il versamento di cauzione e il pagamento di canoni di locazione a partire dall'anno 2022).
Valga evidenziare che i beni immobili di cui le parti sono proprietarie e/o comproprietarie sono stati tutti indifferentemente “valorizzati” dal c.t.u. sulla scorta delle quotazioni commerciali correnti, che le partecipazioni societarie detenute da entrambe le parti sono state tutte indifferentemente “valorizzate” dal c.t.u. sulla scorta del patrimonio netto di ciascuna (senza stimare i beni immobili di cui sono proprietarie)17 e che non è questa la sede dove procedere ad accertamenti più complessi e articolati.
La sproporzione tra la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi (nel quinquennio analizzato) appare evidente: a fronte di redditi annui netti medi complessivamente superiori all'importo di € 49.000,00 percepiti dal ricorrente, la resistente ha percepito redditi annui netti medi complessivamente pari o di poco superiori all'importo di €
12.000,00; a fronte di un patrimonio complessivo valorizzato in oltre € 900.000,00 in capo al ricorrente, il patrimonio complessivo della resistente è stato valorizzato nell'importo di € 73.500,00.
Ne consegue che alla resistente, coniuge economicamente più debole, deve essere riconosciuto il diritto a percepire l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di assegno di
Pag. 19 di 21 mantenimento, dalla domanda giudiziale (i.e. dal mese di novembre 2021 compreso), oltre rivalutazione come per legge.
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Le spese di lite: la parziale soccombenza della resistente impone la compensazione delle spese di lite per la quota di 1/3 e la condanna del ricorrente alla rifusione della restante quota di 2/3, secondo la c. d. regola della soccombenza, liquidata come da dispositivo ex D. M.
55/2014 (le prime due fasi) ed ex D.M. 147/2022 (la terza e la quarta fase), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata e della nota spese in atti versata, riconoscendo i valori tabellari medi per le fasi n. 1, 2, 3 e 4.
Il compenso liquidato al c.t.u., nei rapporti interni, deve essere posto a carico esclusivo del ricorrente che, rispetto alla domanda di contributo economico formulata dalla resistente, è risultato totalmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DISPONE CHE il ricorrente versi alla resistente, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di € 1.500,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2021;
4) COMPENSA tra le parti 1/3 delle spese di lite;
5) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente la restante quota di 2/3 delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.985,33, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge;
Pag. 20 di 21 6) Nei rapporti esterni PONE a carico solidale delle parti il compenso liquidato al c.t.u. che, nei rapporti interni, PONE a carico esclusivo del resistente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
06/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Valga ricordare che a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 09.04.2024 la resistente ha chiesto fissare udienza di precisazione delle conclusioni (così manifestando inequivocabilmente la volontà di chiudere la fase istruttoria del presente giudizio) 2 V. doc. 1 e 4 ricorrente 3 V. doc. 9, 10, 11 ricorrente 4 V. doc 12 ricorrente 5 V. doc. 11 resistente 6 V. doc. 27, 28, 29 ricorrente 7 Tra le molte, Cass., Sez. I, n.27771 del 22/09/2022 8 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021 9 Cfr. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020 e, tra le molte, da ultimo Cass. Sez. I, Ordinanza n. 10489 del 18/04/2024 15 Il cui importo, in assenza di documentazione più puntuale e/o specifica (che evidentemente, in forza del principio di vicinanza della prova, era onere del ricorrente offrire), è stato stimato sulla base dei soli dati disponibili (gli importi accreditati a detto titolo sul c/c nel semestre 01.01.2023/30.06.2023) 16 Ha donato ai figli il diritto di nuda proprietà della quota indivisa del 50% della casa sita in Corsica di cui il ricorrente è proprietario pieno ed esclusivo della restante quota del 50% 17 Sebbene per tabulas la quota del 50% della società Alpi Imaging S.r.l. sia stata venduta in data 27.12.2019 a un prezzo significativamente superiore al valore risultante dal Patrimonio Netto ovvero al prezzo di € 155.000,00 (regolarmente incassato) rispetto a un patrimonio netto medio nel biennio 2018/2019 valorizzabile nell'importo di € 68.860,75