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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3707/2021 R.G. e promossa
da
( Parte_1 C.F._1
attore
con il patrocinio dell'avv. SANTORO ANTONIA,
contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) C.F._3
convenuti contumaci
*
Conclusioni per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel
merito • dichiarare che, per effetto di usucapione, il sig.
pagina 1 di 8 nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. , è divenuto proprietario del terreno C.F._1
ubicato nel Comune di Fiumara e catastalmente identificato al
Foglio di mappa n. 2 – part.lla 475, Uliveto;
• ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria la
relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di
Reggio Calabria di eseguire la relativa voltura senza
responsabilità; • condannare i convenuti, solo in caso di
opposizione, al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Conclusioni per i convenuti:
“contumaci”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premettendo:
[...]
- di aver posseduto da oltre vent'anni in modo pubblico,
pacifico e continuato un terreno sito in località
Licastro nel comune di Fiumara (RC) e identificato al
N.C.T. del citato comune al fg. 2, part. 475, di natura uliveto;
- che il bene risultava catastalmente intestato a CP_1
e ;
[...] CP_2
pagina 2 di 8 li conveniva in giudizio chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione.
Benché regolarmente notificati, e Controparte_1 CP_2
non si costituivano e all'udienza del 4.4.2022 ne
[...]
veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 5.6.2023 per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza dell'11.11.2024 le parti precisavano le conclusioni con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata.
La dichiarazione tecnica dell'arch. con la Persona_1
relativa documentazione fotografica, nonché lo stralcio mappa catastale del foglio n. 2 del Comune di Fiumara, l'ortofoto con individuazione del terreno, della “stradina” e della St.
provinciale e la visura ipocatastale allegati, descrivono pagina 3 di 8 compiutamente il bene oggetto di causa, consistente in un
“appezzamento di forma rettangolare molto allungata ed in
lieve declivio nella direzione nord-sud e si estende per una
superfice complessiva di circa 2.320 mq”, il cui accesso è
garantito “da una stradina interpoderale a fondo naturale,
carrabile ai mezzi agricoli, che si dirama dalla strada
provinciale e che collega il comune di Campo Calabro con la
frazione Melia del comune di SCILLA/SAN ROBERTO. Tale
stradina si sviluppa attraversando e/o costeggiando i vari
fondi della zona, incontrando l'ingresso posto sul lato monte
(nord) del terreno oggetto di questa relazione”, e allo stato attuale il terreno si presenta “sotto forma di uliveto
disposto su due filari che si estendono per tutto
l'appezzamento. […] Il terreno riportato al Foglio 2 part.lla
475 del comune di Fiumara confina con altri terreni di
diversa proprietà. Più nello specifico e come riportato nella
mappa catastale allegata: • lato monte (Nord) con la part.lla
643intestatariIannì, , , • lato valle Per_2 Per_3 Per_4
(Sud) con la part.lla 159 intestatari • lato Per_5 Per_6
Est con la strada vicinale che lo separa dalle part.lle38
intestatari , , e 267 Pt_2 Per_7 Per_8 CP_2
intestatari • lato Ovest con la part.lla 265 Per_9
intestatari ” (pag. 2, CTP;
doc. 2.2 - ). Pt_2 Per_10
pagina 4 di 8 I testi sentiti, tutti attendibili in ragione della precisione nella descrizione del bene e della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, sicché vi è prova della conoscenza diretta dei luoghi di causa, hanno concordemente dichiarato che effettivamente il bene oggetto di domanda è
stato utilizzato, per oltre vent'anni, da . Parte_1
Il testimone ha dichiarato di aver assistito Testimone_1
al compimento, nel corso di oltre vent'anni, di specifici atti di utilizzo dei beni uti dominus, da parte dell'attore senza aver mai ricevuto contestazioni.
Il ha riferito che: “il terreno oggetto di usucapione è CP_2
costituito da una fascia di terreno dove sono piantati degli
ulivi e degli alberi da frutto, sito nel comune di Fiumara,
località Licastro. Sul terreno non insistono fabbricati. Il
terreno è coltivato dal sig. con i suoi figli. Sono Pt_1
proprietario di un terreno nelle vicinanze di quello in
questione e quando andavo a lavorarlo vedevo il sig. Pt_1
che lo coltivava assieme ai figli. Il sig. lo coltiva Pt_1
da oltre trent'anni. […] Nessuno ha mai contestato all'attore
l'esercizio dell'attività agricola sul terreno”.
Quanto dichiarato dal è stato integralmente confermato CP_2
dal testimone che ha frequentato i luoghi di Testimone_2
causa dagli anni Novanta del secolo scorso.
pagina 5 di 8 Ed invero il ha ribadito che: “il terreno in Tes_2
questione era di forma rettangolare di c.a.
2.000 mq. In base
alla stagione il terreno era coltivato a fave o patate, c'era
un uliveto e dei ciliegi o meli come alberi da frutto. Quando
andavo in zona vedevo il sig. che coltivava questa Pt_1
proprietà. Dal 1995 in poi mi reco a caccia lì, nei mesi da
ottobre sino agli ultimi giorni di gennaio, con frequenza
minimo due volte la settimana. Quasi tutte le volte in cui mi
recavo lì c'era il sig. A volte lo vedevo sul Pt_1
trattore e altre volte lo vedevo coltivare a mano. Ci sono
stato per l'ultima volta un mese/due fa, e anche in
quell'occasione ho visto il sig. ”. Pt_1
I testimoni, dunque, hanno descritto compiutamente non solo i terreni in oggetto, ma anche il loro concreto utilizzo da parte dell'attore a mezzo di attività generalmente riconducibili alla qualità di proprietario.
Pertanto, non vi è dubbio circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
Dall'istruttoria è dunque emerso che, da oltre vent'anni,
l'attore si è occupato dei terreni oggetto di domanda coltivandoli e provvedendo all'ordinaria manutenzione, così
come si evince anche dalla relazione tecnica.
Sul punto, in particolare, il perito di parte ha rilevato che
“Allo stato attuale il terreno si presenta quindi sotto forma
pagina 6 di 8 di uliveto disposto su due filari che si estendono per tutto
l'appezzamento. In totale vi sono circa 28 piante. Il fondo
in generale si presenta ben curato, libero dalla presenza di
erbe infestanti quali rovi che ne caratterizzerebbero la
noncuranza, ed è privo di impianti fissi per l'irrigazione”
(doc. 2.2; pag. 2, CTP - ). Per_10
Ebbene l'abbandono ed il totale disinteresse del terreno da parte dei comproprietari “catastali”, unitamente all'attività
svolta dall'attore sul bene senza alcuna opposizione da parte dei comproprietari, dimostrano come lo abbia Parte_1
posseduto con modalità tali da escludere ogni altro contitolare dal loro possesso.
Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Ne consegue che l'attore ha provato che i beni oggetto di causa sono stati oggetto di possesso uti dominus pubblico,
pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni.
In definitiva, sussistono tutti i presupposti per accertare l'avvenuto acquisto della proprietà del bene per usucapione.
*
In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia dei convenuti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà, da parte di dell'immobile individuato al N.C.T. Parte_1
di Reggio Calabria, foglio n. 2, part. n. 475;
2. ordina la trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3707/2021 R.G. e promossa
da
( Parte_1 C.F._1
attore
con il patrocinio dell'avv. SANTORO ANTONIA,
contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) C.F._3
convenuti contumaci
*
Conclusioni per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel
merito • dichiarare che, per effetto di usucapione, il sig.
pagina 1 di 8 nato a [...], il [...], Parte_1
C.F. , è divenuto proprietario del terreno C.F._1
ubicato nel Comune di Fiumara e catastalmente identificato al
Foglio di mappa n. 2 – part.lla 475, Uliveto;
• ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria la
relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di
Reggio Calabria di eseguire la relativa voltura senza
responsabilità; • condannare i convenuti, solo in caso di
opposizione, al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Conclusioni per i convenuti:
“contumaci”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premettendo:
[...]
- di aver posseduto da oltre vent'anni in modo pubblico,
pacifico e continuato un terreno sito in località
Licastro nel comune di Fiumara (RC) e identificato al
N.C.T. del citato comune al fg. 2, part. 475, di natura uliveto;
- che il bene risultava catastalmente intestato a CP_1
e ;
[...] CP_2
pagina 2 di 8 li conveniva in giudizio chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà del bene per intervenuta usucapione.
Benché regolarmente notificati, e Controparte_1 CP_2
non si costituivano e all'udienza del 4.4.2022 ne
[...]
veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 5.6.2023 per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza dell'11.11.2024 le parti precisavano le conclusioni con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
La causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata.
La dichiarazione tecnica dell'arch. con la Persona_1
relativa documentazione fotografica, nonché lo stralcio mappa catastale del foglio n. 2 del Comune di Fiumara, l'ortofoto con individuazione del terreno, della “stradina” e della St.
provinciale e la visura ipocatastale allegati, descrivono pagina 3 di 8 compiutamente il bene oggetto di causa, consistente in un
“appezzamento di forma rettangolare molto allungata ed in
lieve declivio nella direzione nord-sud e si estende per una
superfice complessiva di circa 2.320 mq”, il cui accesso è
garantito “da una stradina interpoderale a fondo naturale,
carrabile ai mezzi agricoli, che si dirama dalla strada
provinciale e che collega il comune di Campo Calabro con la
frazione Melia del comune di SCILLA/SAN ROBERTO. Tale
stradina si sviluppa attraversando e/o costeggiando i vari
fondi della zona, incontrando l'ingresso posto sul lato monte
(nord) del terreno oggetto di questa relazione”, e allo stato attuale il terreno si presenta “sotto forma di uliveto
disposto su due filari che si estendono per tutto
l'appezzamento. […] Il terreno riportato al Foglio 2 part.lla
475 del comune di Fiumara confina con altri terreni di
diversa proprietà. Più nello specifico e come riportato nella
mappa catastale allegata: • lato monte (Nord) con la part.lla
643intestatariIannì, , , • lato valle Per_2 Per_3 Per_4
(Sud) con la part.lla 159 intestatari • lato Per_5 Per_6
Est con la strada vicinale che lo separa dalle part.lle38
intestatari , , e 267 Pt_2 Per_7 Per_8 CP_2
intestatari • lato Ovest con la part.lla 265 Per_9
intestatari ” (pag. 2, CTP;
doc. 2.2 - ). Pt_2 Per_10
pagina 4 di 8 I testi sentiti, tutti attendibili in ragione della precisione nella descrizione del bene e della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, sicché vi è prova della conoscenza diretta dei luoghi di causa, hanno concordemente dichiarato che effettivamente il bene oggetto di domanda è
stato utilizzato, per oltre vent'anni, da . Parte_1
Il testimone ha dichiarato di aver assistito Testimone_1
al compimento, nel corso di oltre vent'anni, di specifici atti di utilizzo dei beni uti dominus, da parte dell'attore senza aver mai ricevuto contestazioni.
Il ha riferito che: “il terreno oggetto di usucapione è CP_2
costituito da una fascia di terreno dove sono piantati degli
ulivi e degli alberi da frutto, sito nel comune di Fiumara,
località Licastro. Sul terreno non insistono fabbricati. Il
terreno è coltivato dal sig. con i suoi figli. Sono Pt_1
proprietario di un terreno nelle vicinanze di quello in
questione e quando andavo a lavorarlo vedevo il sig. Pt_1
che lo coltivava assieme ai figli. Il sig. lo coltiva Pt_1
da oltre trent'anni. […] Nessuno ha mai contestato all'attore
l'esercizio dell'attività agricola sul terreno”.
Quanto dichiarato dal è stato integralmente confermato CP_2
dal testimone che ha frequentato i luoghi di Testimone_2
causa dagli anni Novanta del secolo scorso.
pagina 5 di 8 Ed invero il ha ribadito che: “il terreno in Tes_2
questione era di forma rettangolare di c.a.
2.000 mq. In base
alla stagione il terreno era coltivato a fave o patate, c'era
un uliveto e dei ciliegi o meli come alberi da frutto. Quando
andavo in zona vedevo il sig. che coltivava questa Pt_1
proprietà. Dal 1995 in poi mi reco a caccia lì, nei mesi da
ottobre sino agli ultimi giorni di gennaio, con frequenza
minimo due volte la settimana. Quasi tutte le volte in cui mi
recavo lì c'era il sig. A volte lo vedevo sul Pt_1
trattore e altre volte lo vedevo coltivare a mano. Ci sono
stato per l'ultima volta un mese/due fa, e anche in
quell'occasione ho visto il sig. ”. Pt_1
I testimoni, dunque, hanno descritto compiutamente non solo i terreni in oggetto, ma anche il loro concreto utilizzo da parte dell'attore a mezzo di attività generalmente riconducibili alla qualità di proprietario.
Pertanto, non vi è dubbio circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
Dall'istruttoria è dunque emerso che, da oltre vent'anni,
l'attore si è occupato dei terreni oggetto di domanda coltivandoli e provvedendo all'ordinaria manutenzione, così
come si evince anche dalla relazione tecnica.
Sul punto, in particolare, il perito di parte ha rilevato che
“Allo stato attuale il terreno si presenta quindi sotto forma
pagina 6 di 8 di uliveto disposto su due filari che si estendono per tutto
l'appezzamento. In totale vi sono circa 28 piante. Il fondo
in generale si presenta ben curato, libero dalla presenza di
erbe infestanti quali rovi che ne caratterizzerebbero la
noncuranza, ed è privo di impianti fissi per l'irrigazione”
(doc. 2.2; pag. 2, CTP - ). Per_10
Ebbene l'abbandono ed il totale disinteresse del terreno da parte dei comproprietari “catastali”, unitamente all'attività
svolta dall'attore sul bene senza alcuna opposizione da parte dei comproprietari, dimostrano come lo abbia Parte_1
posseduto con modalità tali da escludere ogni altro contitolare dal loro possesso.
Deve ritenersi, dunque, raggiunta la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Ne consegue che l'attore ha provato che i beni oggetto di causa sono stati oggetto di possesso uti dominus pubblico,
pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni.
In definitiva, sussistono tutti i presupposti per accertare l'avvenuto acquisto della proprietà del bene per usucapione.
*
In considerazione dell'oggetto della domanda e della contumacia dei convenuti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà, da parte di dell'immobile individuato al N.C.T. Parte_1
di Reggio Calabria, foglio n. 2, part. n. 475;
2. ordina la trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Reggio Calabria, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 8 di 8