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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CLAUDIA TARTARELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via G. Oberdan n.49, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i ricorrenti, che dal 2014 vivono separati, si impegnano, nell'interesse del figlio minore Per_1
a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza;
2. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo congiunto in conformità alle previsioni di legge, e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. circa le modalità di visita, in considerazione dell'età del figlio, residente presso il padre in Via G.
Gentile n. 38, e tenuto conto della prassi instauratasi da tempo, che prevede una frequentazione pressoché paritaria senza far ricorso ad una rigida calendarizzazione, permarrà presso l'uno Per_1
o l'altro genitore, previo accordo tra i ricorrenti e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del minore;
1
4. i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in proporzione ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo presso l'intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamato e rispetto al quale i ricorrenti dichiarano di aver preso conoscenza, comprendendone le previsioni. Circa gli assegni familiari le parti concordano che saranno interamente percepiti dal padre, Sig. . Parte_1
5. il Sig. e la Sig.ra danno atto di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, pertanto nessun contributo al mantenimento o altra pretesa di carattere patrimoniale sarà reciprocamente dovuta;
7. i ricorrenti convengono di dare esecuzione agli accordi che precedono a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato fuori dal matrimonio il 16/11/2010 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CLAUDIA TARTARELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via G. Oberdan n.49, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i ricorrenti, che dal 2014 vivono separati, si impegnano, nell'interesse del figlio minore Per_1
a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza;
2. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo congiunto in conformità alle previsioni di legge, e con esercizio disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. circa le modalità di visita, in considerazione dell'età del figlio, residente presso il padre in Via G.
Gentile n. 38, e tenuto conto della prassi instauratasi da tempo, che prevede una frequentazione pressoché paritaria senza far ricorso ad una rigida calendarizzazione, permarrà presso l'uno Per_1
o l'altro genitore, previo accordo tra i ricorrenti e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative del minore;
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4. i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in proporzione ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo presso l'intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamato e rispetto al quale i ricorrenti dichiarano di aver preso conoscenza, comprendendone le previsioni. Circa gli assegni familiari le parti concordano che saranno interamente percepiti dal padre, Sig. . Parte_1
5. il Sig. e la Sig.ra danno atto di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, pertanto nessun contributo al mantenimento o altra pretesa di carattere patrimoniale sarà reciprocamente dovuta;
7. i ricorrenti convengono di dare esecuzione agli accordi che precedono a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato fuori dal matrimonio il 16/11/2010 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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