Articolo 69 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 68Articolo 70
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6 marzo 1992
Art. 69. (Fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/387/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) stabilire i princi'pi fondamentali di obiettivita', trasparenza e garanzia di accesso senza discriminazioni alle reti pubbliche ed ai servizi pubblici di telecomunicazioni;
b) assicurare che il rispetto delle norme tecniche da parte dei soggetti interessati sia condizione sufficiente per la fornitura della rete aperta;
c) prevedere che le condizioni di fornitura della rete aperta non limitino l'accesso e l'impiego delle reti pubbliche e dei servizi pubblici di telecomunicazioni se non per ragioni basate sui requisiti essenziali e sulle restrizioni derivanti dall'esercizio di diritti esclusivi o speciali.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992