TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 280/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 280 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentata C.F._1
e difesa in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Elisa Larentis (C.F.
), presso il cui studio in Trento (TN), via Brigata Acqui n. C.F._2
4, è elettivamente domiciliata
parte ricorrente
contro
c.f. residente in [...] CodiceFiscale_3
dei Solteri n. 12, elettivamente domiciliato in Trento, Piazza Cesare Battisti n.
26, presso lo studio dell'avv. Nicola Recla del Foro di Trento, che lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 c.p.c. conferita su supporto cartaceo, allegato alla comparsa di costituzione e di risposta
parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “in via principale: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo del sig. a lasciare l'abitazione coniugale CP_1
entro fine febbraio 2025; 2) pronunciare la separazione personale dei coniugi, e ordinare le conseguenti annotazioni presso i competenti uffici di stato civile. Con riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, nei termini di legge ed alla verifica dell'atteggiamento processuale del convenuto. In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio e dei compensi del difensore, oltre rimborso forfettario, IVA e CNPA”.
-per parte resistente: “NEL MERITO: - pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinare le conseguenti annotazioni presso i competenti uffici di stato civile. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese di causa, compenso di avvocato, oltre IVA, CNPA e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M.
44/15; Con ogni più ampia riserva istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07-02-2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio, in data
05/05/2015, a Bizerte (Tunisia).
Si è costituito il resistente il quale si è associato alla domanda di pronuncia sullo status.
Pag. 2 di 5 Alla prima udienza di comparizione, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti ed avendo lo stesso sortito esito negativo, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………………
Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
Orbene, va, anzitutto, premessa la giurisdizione italiana in ragione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 e 8, c. 1, lett. a) del
Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale fa rimando alla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU. sent. n. 15928 del 2010). Inoltre, anche si sensi dell'art. 3 Regolamento
CE 2201/2003, la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultavano residenti nel Comune di Trento, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dei sopra citati
Regolamenti.
Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è, poi, il Tribunale dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Pag. 3 di 5 Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore degli atti delle parti, le dichiarazioni rese da quest'ultime alla prima udienza di comparizione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le stesse.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Tenuto conto, inoltre, del fatto che la sola domanda, proposta dalla ricorrente, è quella relativa all'emissione della pronuncia sullo status (non avendo quest'ultima avanzato alcuna domanda di addebito della separazione, nonostante le condotte ascritte al resistente) e che, costituendosi nel presente giudizio, il resistente si è associato alla superiore richiesta, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi, , Parte_1
nata il [...], e , nato il [...] a [...] CP_1
(Tunisia), i quali hanno contratto matrimonio, in data 05/05/2015, a Bizerte
(Tunisia) (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Trento al n. 272, parte II, Serie C, anno 2015);
2)Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3)Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 280/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 280 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentata C.F._1
e difesa in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Elisa Larentis (C.F.
), presso il cui studio in Trento (TN), via Brigata Acqui n. C.F._2
4, è elettivamente domiciliata
parte ricorrente
contro
c.f. residente in [...] CodiceFiscale_3
dei Solteri n. 12, elettivamente domiciliato in Trento, Piazza Cesare Battisti n.
26, presso lo studio dell'avv. Nicola Recla del Foro di Trento, che lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83 c.p.c. conferita su supporto cartaceo, allegato alla comparsa di costituzione e di risposta
parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “in via principale: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo del sig. a lasciare l'abitazione coniugale CP_1
entro fine febbraio 2025; 2) pronunciare la separazione personale dei coniugi, e ordinare le conseguenti annotazioni presso i competenti uffici di stato civile. Con riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, nei termini di legge ed alla verifica dell'atteggiamento processuale del convenuto. In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio e dei compensi del difensore, oltre rimborso forfettario, IVA e CNPA”.
-per parte resistente: “NEL MERITO: - pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinare le conseguenti annotazioni presso i competenti uffici di stato civile. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese di causa, compenso di avvocato, oltre IVA, CNPA e 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M.
44/15; Con ogni più ampia riserva istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07-02-2025, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio, in data
05/05/2015, a Bizerte (Tunisia).
Si è costituito il resistente il quale si è associato alla domanda di pronuncia sullo status.
Pag. 2 di 5 Alla prima udienza di comparizione, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti ed avendo lo stesso sortito esito negativo, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………………
Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
Orbene, va, anzitutto, premessa la giurisdizione italiana in ragione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 e 8, c. 1, lett. a) del
Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale fa rimando alla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU. sent. n. 15928 del 2010). Inoltre, anche si sensi dell'art. 3 Regolamento
CE 2201/2003, la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultavano residenti nel Comune di Trento, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dei sopra citati
Regolamenti.
Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è, poi, il Tribunale dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Pag. 3 di 5 Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore degli atti delle parti, le dichiarazioni rese da quest'ultime alla prima udienza di comparizione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le stesse.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Tenuto conto, inoltre, del fatto che la sola domanda, proposta dalla ricorrente, è quella relativa all'emissione della pronuncia sullo status (non avendo quest'ultima avanzato alcuna domanda di addebito della separazione, nonostante le condotte ascritte al resistente) e che, costituendosi nel presente giudizio, il resistente si è associato alla superiore richiesta, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi, , Parte_1
nata il [...], e , nato il [...] a [...] CP_1
(Tunisia), i quali hanno contratto matrimonio, in data 05/05/2015, a Bizerte
(Tunisia) (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Trento al n. 272, parte II, Serie C, anno 2015);
2)Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3)Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5