Articolo 2 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 1Articolo 3
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17 dicembre 1988
Art. 2. 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988