Sentenza 17 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/09/2021, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01107/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2020, proposto da
Vps s.r.l. - in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Ci.Mo.Ter. s.r.l., Vedil s.r.l., ST Stradali Martini Silvestro s.r.l. e CA RG s.n.c. (mandanti) - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Zgagliardich e Mario Barioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Barioli in Venezia - Mestre, piazzetta G. Zorzetto n. 1;
contro
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EA ST s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Diotallevi e Alessandra Fagotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 118/20 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di aggiudicazione dei lavori “Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova” CIG: 8068736396 in favore di KREA COSTRUZIONI s.r.l., comunicata in data 21.08.2020;
- del verbale n. 1 della seduta pubblica dd. 4.2.2020 nella parte in cui ha ammesso la KREA COSTRUZIONI s.r.l. alla procedura di che trattasi;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare il verbale delle sedute riservate: n. 1, dd. 12.02.2020; n. 2, dd. 02.03.2020; n. 3, dd. 18.05.2020; n. 4, dd. 08.06.2020 nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha operato in violazione del disciplinare di gara;
- del verbale n. 3 della seduta pubblica dd. 24.06.2020;
- di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quello impugnato ed anche non noto/i, ivi compreso l'eventuale verbale di consegna del lavoro in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto;
e per la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con il controinteressato e/o dell'eventuale verbale di consegna nel frattempo redatto;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EA costruzioni s.r.l.:
annullamento
- di tutti gli atti e i provvedimenti con i quali il costituendo RTI VPS S.r.l., CI.MO.TER. s.r.l.; New VIEDIL S.r.l., COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.r.l., CARRARO GIORGIO s.n.c. (di seguito, “RTI VPS”) è stato ammesso alla procedura di gara, in particolare:
- dei verbali di apertura della documentazione amministrativa n. 1 del 4.2.2020; n. 2 del 10.2.2020 per non aver disposto l'esclusione del RTI VPS per carenza dei requisiti di partecipazione, nonché dell'approvazione e comunicazione dei predetti verbali di ammissione;
- dei verbali delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche: n. 1 del 12.2.2020; n. 2 del 2.3.2020; n. 3 del 18.5.2020; n. 4 del 8.6.2020, nonché del verbale della seduta pubblica del 2.6.2020 n. 3 di apertura dell'offerta economica e formazione della graduatoria finale, nella parte in cui non prevedono l'esclusione del RTI VPS nonché dell'approvazione e comunicazione dei predetti verbali;
- della deliberazione n. 118/2020 nella parte in cui non prevede l'esclusione del RTI VPS;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, nella parte in cui non prevede l'esclusione del RTI VPS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e di EA ST S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società VPS s.r.l. (di seguito, anche R.T.I. VPS ), capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Ci.Mo.Ter. s.r.l., Vedil s.r.l., ST Stradali Martini Silvestro s.r.l. e CA RG s.n.c. (mandanti), espone di avere partecipato alla procedura aperta indetta dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (di seguito, anche Consorzio ) per l’affidamento degli “ Interventi per l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova ”, per un importo a base d’asta, pari ad € 27.882.947,63.
L’appalto avrebbe dovuto essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato con il metodo del confronto a coppie.
2. Classificatasi al secondo posto della graduatoria, alle spalle di EA ST (di seguito, anche EA ), nonostante il miglior punteggio conseguito in relazione all’offerta tecnica, la ricorrente contesta gli atti della procedura e, in particolare, l’operato della commissione giudicatrice in sede di calcolo dei punteggi, formulando i seguenti motivi di censura:
2.1. (I) violazione ed errata applicazione del disciplinare di gara ed in particolare degli artt. 25 e 27, errata applicazione del metodo previsto in esito al confronto a coppie e successiva attribuzione del punteggio tecnico definitivo e calcolo della soglia di sbarramento. Violazione dell’art. 3, L. 241/1990 per carenza di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per autonoma ed errata interpretazione del regolamento di gara ;
2.1.1 la commissione avrebbe condotto il confronto a coppie travisando le indicazioni contenute, in merito, nella lex specialis di gara: richiamando la lettera del disciplinare, la ricorrente ritiene che al termine dei confronti la somma dei coefficienti, attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, avrebbe dovuto essere trasformata in coefficienti variabili tra zero ed uno. Osserva che, al contrario, i commissari avrebbero proceduto ad una doppia riparametrazione, non prevista, sommando innanzitutto le preferenze attribuite in esito al confronto a coppie e, successivamente, sommando i coefficienti così ottenuti, in tal modo alterando l’esito della valutazione: il disciplinare di gara avrebbe infatti imposto di normalizzare all’unità la somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e non la somma delle singole preferenze (cioè dei singoli coefficienti) riparametrate. La ricorrente lamenta l’effetto matematico (livellamento verso l’alto dei punti attribuiti) che discende dalla c.d. doppia riparametrazione, evidenziando che, se si fosse invece operato a partire dalla somma dei coefficienti non normalizzati , il minor punteggio assegnato in applicazione del metodo corretto alla controinteressata (46,40 punti), relativamente all’offerta tecnica, avrebbe relegato quest’ultima al secondo posto della graduatoria;
2.1.2 La ricorrente ritiene inoltre che tale minore incidenza delle preferenze assegnate alla controinteressata non le avrebbe garantito il superamento della soglia di sbarramento (40 punti) indicata dall’art. 25 del disciplinare;
2.2 (II) violazione di legge: violazione degli artt. 5 e 12.C del disciplinare di gara. Violazione di legge: violazione art. 92, comma 1 e art. 61, comma 6 del DPR 207/2010. Eccesso di potere per omessa istruttoria relativamente al possesso dei requisiti speciali ;
2.2.1 la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa perché priva dell’attestazione SOA per la categoria OG4 ( opere d’arte nel sottosuolo ), V classifica, ossia per lavori fino a € 5.165.000, e per non avere sopperito a tale carenza con il possesso, nella categoria prevalente, di un’attestazione idonea coprire il medesimo importo.
2.2.2 inoltre, la controinteressata non avrebbe aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, pari ad almeno 2,5 volte l'importo a base di gara.
3. Si sono costituiti in giudizio, resistendo nel merito, il Consorzio e la controinteressata EA.
3.1 Quest’ultima ha inoltre proposto ricorso incidentale, volto a contestare l’ammissione dell’offerta del R.T.I. VPS sia sotto l’aspetto dei requisiti di qualificazione, sia con riguardo all’offerta tecnica deducendo:
(I) violazione e falsa applicazione art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010. Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 12C del Disciplinare di gara. Mancata indicazione delle quote dell’ATI e delle lavorazioni relative alle Categorie OG4-OG3-OG11. Carenza di istruttoria ; le imprese facenti parte del R.T.I. non avrebbero formulato l’impegno ad eseguire le opere pertinenti alle categorie OG4, OG3 e OG11, tutte comprese nell’appalto per un importo superiore ad € 7.000.000,00; l’impegno a eseguire le opere incluse nella categoria prevalente OG6 sarebbe poi stato assunto per quote indeterminate;
(II) carenza dei requisiti in capo alla mandante CA RG S.n.c. Carenza di istruttoria. Carenza di qualificazione dell’intero raggruppamento. Violazione dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara ; la mandante CA RG s.n.c. sarebbe priva dei requisiti prescritti dalla lex specialis con riguardo alla categoria OG1;
(III) violazione degli artt. 5 e 12.C del Disciplinare di gara; violazione degli art. 92 e 61, comma 6 del DPR 207/2020. Carenza di istruttoria ; la mandataria VPS non possiederebbe nella misura minima del 40% i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara;
(IV) violazione dell’art. 21b del Disciplinare di gara. Carenza di istruttoria con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica ; l’offerta del R.T.I. VPS avrebbe dovuto essere esclusa per non aver osservato i requisiti minimi stabiliti in fase di progettazione.
4. Il Consorzio e il R.T.I. VPS, nei susseguenti scritti difensivi, hanno entrambi resistito al ricorso incidentale.
5. Infine, chiamata alla pubblica udienza del 10 febbraio 2021 e discussa dalle parti intervenute da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso principale è infondato in relazione a ciascuno dei motivi dedotti, sicché può prescindersi dall’esame, divenuto superfluo, dell’impugnazione incidentale proposta dalla controinteressata EA, che andrà conseguentemente dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Con il primo profilo di censura, il R.T.I. VPS contesta le modalità di assegnazione dei punteggi in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sostenendo che i coefficienti a tal fine applicati, scaturiti dall’esito del confronto a coppie, avrebbero dovuto essere determinati con modalità diverse da quelle adottate dalla commissione di gara. Quest’ultima avrebbe disatteso le disposizioni del disciplinare, valorizzando e riparametrando all’unità i coefficienti parziali corrispondenti al giudizio di ciascun commissario, per poi sommarli e riparametrarli nuovamente e così stabilire la frazione di punteggio attribuita (in modo che alla miglior sommatoria dei coefficienti parziali riparametrati corrispondesse il coefficiente 1 e, conseguentemente, il punteggio massimo). Ritiene che la commissione avrebbe dovuto considerare, per l’attribuzione dei punteggi riferiti a ciascun criterio, soltanto la sommatoria riparametrata all’unità dei coefficienti puri (ossia non normalizzati all’unità) espressivi dei singoli giudizi, in modo che il punteggio andasse assegnato sulla base del coefficiente scaturito dal giudizio complessivo e fossero quindi mediate le singole valutazioni riferibili a ciascun commissario, così da attenuarne l’autonoma incidenza.
Tali conclusioni non possono essere condivise perché in chiaro contrasto con la lettera del disciplinare di gara. Quest’ultimo, segnatamente nell’art. 25, ha stabilito che “ al termine dei confronti si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno: al concorrente che avrà ottenuto la somma più elevata verrà attribuito punteggio pari ad 1, agli altri concorrenti un punteggio direttamente proporzionale, arrotondato alla seconda cifra decimale applicando la "regola di arrotondamento" di seguito descritta. Regola di arrotondamento al secondo decimale: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata ”.
A completamento della procedura di calcolo, il successivo art. 27 ha quindi statuito che “ il punteggio tecnico ottenuto dall'Impresa i-esima per la caratteristica j (indicato con PTi,j), sarà dato dal prodotto dal [leggasi: del] coefficiente risultante dalle operazioni sopra indicate (riparametrato ad 1 ed arrotondato alla seconda cifra decimale) moltiplicato per il peso dato al criterio in esame (rif. metodo aggregativo compensatore) […]”.
La commissione, contrariamente a quanto ritenuto dal raggruppamento ricorrente, ha ottemperato ad entrambe le disposizioni ricordate, declinando la procedura di attribuzione del punteggio nelle due distinte operazioni aritmetiche prefigurate dal disciplinare: la prima, consistente nel trasformare la somma dei parametri attribuiti ad ogni concorrente rispettivamente da ciascun commissario in coefficienti compresi tra 0 e 1 (“ si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari […] in coefficienti variabili tra zero ed uno ”), per poi procedere all’aggregazione di tali coefficienti parziali con l’attribuzione, per ciascun concorrente , del coefficiente 1 alla somma maggiore e la determinazione con metodo proporzionale degli altri coefficienti (“ al concorrente che avrà ottenuto la somma più elevata verrà attribuito punteggio pari ad 1, agli altri concorrenti un punteggio direttamente proporzionale ” – art. 25); la seconda, consistente nell’individuazione del punteggio tecnico mediante l’applicazione del coefficiente finale, ottenuto nella prima operazione (“ riparametrato ad 1 ed arrotondato alla seconda cifra decimale ”), al “ peso ” conferito al singolo criterio (art. 27).
Nell’operato della commissione non si ravvisa, pertanto, alcuna anomalia o contraddittorietà, rispetto alle lineari indicazioni della lex specialis . La censura deve quindi ritenersi infondata in relazione ad entrambe le sue articolazioni, riferite, da un lato, all’erronea attribuzione dei punteggi conseguenti al vaglio dell’offerta tecnica e, dall’altro lato, al mancato raggiungimento, da parte della controinteressata, della soglia minima (40 punti) di punteggio, indicata dall’art. 25 del disciplinare (ultimo comma).
In relazione a quest’ultimo aspetto, deve essere infine soggiunto che, anche con riguardo al superamento della suddetta soglia, la determinazione dei punteggi avrebbe dovuto essere operata sulla base della regola contenuta nell’art. 25, poc’anzi descritta, con esclusione della sola riparametrazione finale, condotta sulla sommatoria dei coefficienti normalizzati espressi da ciascun commissario, riparametrazione del tutto ininfluente sull’accertato raggiungimento del punteggio minimo da parte della controinteressata.
8. Con il secondo motivo di ricorso, il R.T.I. VPS contesta il mancato possesso, in capo a EA, della qualificazione SOA per la categoria OG4, nonché di un fatturato, realizzato nel quinquennio precedente, superiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, come previsto dall'art. 61, comma 6 del D.P.R. 207 del 2010.
Entrambi gli assunti sono infondati.
8.1 Quanto al primo rilievo, deve essere evidenziato che la controinteressata ha dichiarato, mediante autocertificazione, il possesso della attestazione SOA per la categoria OG6, VIII ottava classifica, dimostrando il possesso della classifica illimitata per la categoria prevalente. Si deve quindi ritenere che l’importo delle opere riferito alla categoria priva di qualificazione risulti coperto dalla quota di qualificazione in esubero che EA possiede nella categoria prevalente (OG6).
A ciò comunque aggiungasi che la controinteressata, come si rileva dal D.G.U.E., ha dichiarato di subappaltare integralmente i lavori riferiti alla categoria OG4, il cui importo è incluso nel 40% del valore complessivo dell'appalto, conformemente alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante che, in risposta all’apposito quesito inoltratole, chiariva che “ il concorrente con la qualificazione nella categoria prevalente può coprire la qualificazione mancante in altre categorie scorporate se dichiara di subappaltarle essendo queste a qualificazione obbligatoria. Pertanto l'operatore economico può partecipare alla gara in forma singola dichiarando di subappaltare la categoria OG4 ” (risposta del 9 dicembre 2020).
8.2 Relativamente al secondo aspetto della censura, da una parte, va evidenziato che lex specialis a ben vedere non ha previsto alcun ulteriore requisito attinente al fatturato, tant’è che, interpellata in merito dalla controinteressata, l’Amministrazione ha precisato che “ l'operatore economico può partecipare in forma singola in virtù del possesso della cat. OG6 class. VIII senza ulteriori dichiarazioni ” (risposta del 19 dicembre 2019); dall’altra parte, deve essere rilevato che il volume d’affari conseguito nel periodo di riferimento (ultimo quinquennio) è in ogni caso da ritenere superiore alla soglia stabilita dall’art. 61, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, dovendo essere computato all’interno di esso (vd. Cons. Stato, Sez. III, n. 3585 del 2020) anche il rilevante fatturato riconducibile alla Giovannini RI s.a.s. (cfr. bilancio 2014), dalla quale, in data 16 gennaio 2015, EA s.r.l. ha affittato il ramo di azienda per la durata di anni cinque.
9. Per quanto precede, deve essere dunque respinto il ricorso principale, proposto dal R.T.I. VPS, e conseguentemente dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione incidentale della controinteressata EA, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione o rilievo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso principale, come in epigrafe proposto da Vps s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Ci.Mo.Ter. s.r.l., Vedil s.r.l., ST Stradali Martini Silvestro s.r.l. e CA RG s.n.c. (mandanti);
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da EA ST s.r.l.;
c) condanna VPS s.r.l., capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con Ci.Mo.Ter. s.r.l., Vedil s.r.l., ST Stradali Martini Silvestro s.r.l. e CA RG s.n.c., a rifondere al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e a EA ST s.r.l. le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 a favore di ciascuno (complessivamente € 10.000,00), oltre ad imposte e ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 202, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO