Articolo 1 della Legge 22 gennaio 1951, n. 20
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15 febbraio 1951
Art. 1. Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

Entrata in vigore il 15 febbraio 1951
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