Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 10/03/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2024, proposto da
ER ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Vincenzo Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa adozione di opportune misure cautelari:
- del giudizio di inidoneità, pubblicato in data 17 dicembre 2023, al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Universitario di seconda fascia, espresso nei confronti della parte dalla Commissione presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, con riferimento al settore concorsuale 08/F1“Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale”;
- del decreto, ove intervenuto, di approvazione del predetto giudizio negativo e delle operazioni della procedura espletata;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, nonché del verbale di insediamento della Commissione, con particolare riferimento all'indicazione dei titoli e relativi criteri di valutazione per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia e di tutti i verbali delle sedute della Commissione idoneativa nonché della relazione finale dei lavori;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione intimata a procedere a nuova valutazione mediante Commissione in composizione diversa e, comunque, per l'adozione di ogni provvedimento idoneo a soddisfare le ragioni della parte ricorrente, con riserva di agire per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 gennaio 2024, tempestivamente depositato, ER ER, docente a contratto presso l’Università Pegaso, ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) a Professore Universitario di seconda fascia, in relazione al settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale”, espresso dalla Commissione presso il predetto Ministero, relativo alle annate 2021 - 2023, sesto quadrimestre, di cui alla procedura bandita con D.D. n. 553/2021, come integrato da D.D. n. 589/2021, e tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ivi compresi i verbali indicati in epigrafe.
Il candidato ricorrente, premesso di aver raggiunto 3/3 dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di aver ottenuto il riconoscimento di 5 dei 6 titoli stabiliti dalla Commissione, ha impugnato il giudizio de quo nella parte in cui è stato ritenuto che il candidato non abbia raggiunto la maturità sufficiente per l’accesso alla seconda fascia.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con un unico ed articolato motivo, è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 120/2016, nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 95/2016 - violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione - motivazione carente, generica, apparente, lacunosa e contraddittoria - travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - violazione di legge ed eccesso di potere per eccesso di delega; in particolare, la Commissione avrebbe (contraddittoriamente) negato l’abilitazione de qua illegittimamente sulla base del (solo) giudizio negativo sulle pubblicazioni, mentre le stesse erano state valutate positivamente rispetto ai parametri ex art. 4, comma 1, D.M. 120/2016; il giudizio collegiale e quelli individuali sarebbero apodittici, incompleti, parziali e insufficienti, perché non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni sottese al diniego.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati.
2. Con istanza depositata il 26 febbraio 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare.
3. In data 4 marzo 2024, si è costituita in giudizio con memoria l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca.
3.1. In uno alla predetta costituzione, la difesa erariale ha prodotto relazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, con la quale sono state contestate tutte le censure contenute nel ricorso; nello specifico, è stato dedotto come la Commissione abbia denegato, legittimamente, l’abilitazione al ricorrente a seguito di un puntuale ed analitico studio delle singole pubblicazioni.
4. Alla Camera di Consiglio del 5 marzo 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Collegio, vista la dichiarazione di cui sopra, ha conseguentemente disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
5. Con memoria depositata il 31 gennaio 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata infine introitata per la decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto alla stregua delle seguenti ragioni.
7.1. Il candidato ricorrente lamenta, in sintesi, che il giudizio (negativo) espresso dalla Commissione sarebbe erroneo, perché, in primo luogo, nella motivazione impugnata non si sarebbe dato alcun rilievo al superamento degli indicatori bibliometrici; secondo la prospettazione del ricorrente, tale omissione avrebbe inficiato il giudizio complessivo sulle pubblicazioni.
In secondo luogo, la motivazione sarebbe contraddittoria, perché il giudizio negativo sarebbe stato espresso a fronte di una valutazione positiva delle pubblicazioni ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016.
Ancora, la motivazione sarebbe apodittica, insufficiente e carente, perché i Commissari non avrebbero analizzato puntualmente tutte le pubblicazioni presentate, non essendo comprensibile l’ iter logico seguito per addivenire al giudizio negativo.
Ritiene il Collegio che tali doglianze non siano condivisibili.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non
può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”).
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati …”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni
all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
7.2. Tanto chiarito, con riferimento al primo profilo - relativo alla dedotta mancata valutazione sui parametri bibliometrici - questo Collegio sottolinea, in conformità con l’orientamento già espresso in altre occasioni da questa Sezione, che la valutazione dei titoli ovvero dei predetti indici non può in alcun modo incidere sulla valutazione delle pubblicazioni presentate, trattandosi di elementi del giudizio de quo che devono sussistere (positivamente) in maniera concorrente. Certamente, qualora il candidato abbia raggiunto i c.d. valori soglia e/o una positiva valutazione dei titoli, incombe sulla Commissione uno specifico onere motivazionale aggiuntivo circa il sindacato delle pubblicazioni, ma non vuol dire che da ciò discenda inevitabilmente il conseguimento dell’A.S.N.; opinare diversamente, infatti, sarebbe contrario alle previsioni indicate nel D.M. n. 120/2016.
7.2.1. Con riferimento agli altri motivi di censura, questo Collegio evidenzia come non siano riscontrabili i dedotti profili di carente e insufficiente, dal momento che la Commissione - in disparte alcuni (irrilevanti) erronei riferimenti all’inquadramento professionale del ricorrente (docente straordinario invece che docente a contratto) e a talune pubblicazioni - ha esaminato in modo completo, puntuale ed esaustivo le pubblicazioni complessivamente presentate, esprimendo, peraltro, per ciascuna di esse un giudizio sulla relativa qualità.
Sul punto, giova richiamare il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui “ occorre evidenziare come non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere i giudizi individuali dei singoli Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Deve invero precisarsi che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza la normativa non pretende una motivazione ipertrofica del giudizio collegiale finale, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l'esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l'esame analitico delle singole pubblicazioni presentate da parte dei singoli Commissari, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio collegiale che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta
di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi dei candidati ” (vedi: ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 24 dicembre 2024, n. 23442).
Ciò posto, nella motivazione impugnata, la Commissione, dopo aver diffusamente esaminato il contenuto delle pubblicazioni presentate, ha concluso, affermando che “ I testi presentati sono in gran parte appartenenti ad atti di convegno il che se consente di spaziare su diversi temi non permette di cogliere la profondità necessaria. Considerando i titoli e le pubblicazioni non si ritiene che il candidato abbia raggiunto la maturità sufficiente per l’accesso alla seconda fascia ”.
7.2.3. Quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione, questo Collegio evidenzia come anche tale censura sia infondata, dal momento che la Commissione ha ritenuto le pubblicazioni, alla stregua di un giudizio complessivo, di qualità non elevata, non essendo condivisibile l’assunto della parte ricorrente secondo cui, invece, il predetto giudizio sarebbe stato positivo alla stregua dei parametri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, tenuto conto che la maggioranza delle pubblicazioni è stata valutata di qualità “sufficiente”, mentre il giudizio positivo può essere reso soltanto nelle ipotesi in cui la qualità sia (almeno) “discreta”. Diversamente ragionando, infatti, verrebbe riconosciuta una valutazione positiva sulle pubblicazioni a fronte di una produzione scientifica sufficiente e, dunque, di qualità non elevata, in violazione dei parametri indicati dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016.
Ne consegue, pertanto, che anche sotto questo profilo, non siano riscontrabili profili di illegittimità.
7.2.4. Quanto, poi, al rilievo secondo cui la Commissione avrebbe errato nella valutazione delle pubblicazioni è opportuno precisare che questo Collegio non può sindacare la “bontà” delle pubblicazioni presentate - essendo ciò precluso al Giudice Amministrativo - trattandosi di un ambito riservato alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione in subiecta materia .
Sul punto, occorre ricordare la costante giurisprudenza in materia, secondo cui le valutazioni di merito compiute dall’organo discrezionale, se ben motivate, non possono formare oggetto di sindacato da parte del Giudice Amministrativo.
A tal fine, questo Tribunale ha avuto modo di puntualizzare che “ in rapporto a tali giudizi - resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale - non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi (appunto) di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.” (vedi: T.A.R Lazio, Sez. III, sentenza del 4 maggio 2020, n. 4617).
Le censure articolate dal ricorrente sui presunti errori sul “contenuto” delle sue pubblicazioni scientifiche non possono quindi essere positivamente scrutinate in questa sede, perché - come testé evidenziato - costituiscono esercizio di valutazioni tecnico - discrezionali, censurabili solo in presenza di macroscopici vizi o errori, insussistenti nel caso di specie, non essendo state le affermazioni del ricorrente corroborate sotto il profilo probatorio e documentale.
7.3. In conclusione, per i motivi sopra illustrati, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
8. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO