Art. 9.
L'art. 12 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, 75, e' sostituito dal seguente:
«I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami.
I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali sono stabiliti dal regolamento organico».
L'art. 12 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, 75, e' sostituito dal seguente:
«I sottobrigadieri sono tratti dai militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole il corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali della Regia guardia di finanza, al quale potranno essere ammessi in seguito a concorso per esami.
I modi e le condizioni per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali sono stabiliti dal regolamento organico».