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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4439/2023
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4439/2023
Oggi 14 aprile 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti: per 'avv. Lorenzo Cervellera in sostituzione dell'avv. CAPUTO Parte_1
SIMONE per l'avv. PEROTTI ELENA Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni riportandosi agli atti;
parte appellante chiede in caso di soccombenza di disporre la compensazione delle spese. parte appellata insiste in particolar modo nella eccezione di improcedibilità.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4439/2023 promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Simone Caputo
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Elena Perotti
- parte appellata -
Per la riforma della Sentenza n. 20/2023 emessa dal Giudice di Pace di Velletri, all'esito del procedimento avente r.g.n. 5573/2019, pubblicata in cancelleria in data 05.01.2023, non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.4.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 2 di 4 1. Il signor ha proposto gravame contro la sentenza n. 20/2023 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Velletri ha rigettato il ricorso avverso il verbale di violazione del Codice della Strada (art. 142, comma 8° c.d.s.) n. V/1061G/2019 del 05.11.2019.
L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo d'appello: errata valutazione delle prove offerte da parte resistente nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il chiedendo che l'appello venga dichiarato Controparte_1
improcedibile/inammissibile perché tardivo e, nel merito, il rigetto dello stesso.
Alla prima udienza il G.I. ha disposto il mutamento del rito in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
La causa è stata successivamente rinviata per la decisione e discussione al 14.4.2025.
2. L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Si rileva infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ., n.
13736/2018), dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, è applicabile il rito del lavoro. Conseguentemente,
l'impugnazione va proposta con ricorso, e non con atto di citazione: “l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez.
U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”.
Si ricorda inoltre che il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dal deposito della sentenza in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti ai sensi dell'art. 133, secondo comma, c.p.c.. La comunicazione della sentenza è estranea al procedimento della pubblicazione e non integra né un elemento costitutivo né un elemento condizionante l'efficacia di essa ed infatti non è dovuta alle parti rimaste contumaci e non è prevista alcuna sanzione in caso di sua omissione, essendo la stessa pagina 3 di 4 realizzabile anche verbalmente e non necessariamente con la consegna materiale del biglietto di cancelleria (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/04/2013, n.8508).
Nel caso di specie il gravame è stato promosso erroneamente con atto di citazione, la quale deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.. Orbene, la sentenza del Giudice di Pace è stata pubblicata in cancelleria in data
5.1.2023 e la causa è stata iscritta a ruolo con deposito della citazione in data 10.8.2023 e notificata via PEC in data 25.7.2023.
Conseguentemente, il deposito deve ritenersi non tempestivo in quanto effettuato oltre il termine di sei mesi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (valori minimi attesa la ridotta attività svolta, con applicazione della riduzione al 50% per pronuncia in rito ex art. 4 comma 9).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'atto di appello in quanto tardivamente proposto;
2) condanna altresì parte appellante a rimborsare in favore di parte appellata le spese di giudizio, che liquida in euro 166,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 14 aprile 2025.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4439/2023
Oggi 14 aprile 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti: per 'avv. Lorenzo Cervellera in sostituzione dell'avv. CAPUTO Parte_1
SIMONE per l'avv. PEROTTI ELENA Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni riportandosi agli atti;
parte appellante chiede in caso di soccombenza di disporre la compensazione delle spese. parte appellata insiste in particolar modo nella eccezione di improcedibilità.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4439/2023 promossa da:
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Simone Caputo
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Elena Perotti
- parte appellata -
Per la riforma della Sentenza n. 20/2023 emessa dal Giudice di Pace di Velletri, all'esito del procedimento avente r.g.n. 5573/2019, pubblicata in cancelleria in data 05.01.2023, non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.4.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 2 di 4 1. Il signor ha proposto gravame contro la sentenza n. 20/2023 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Velletri ha rigettato il ricorso avverso il verbale di violazione del Codice della Strada (art. 142, comma 8° c.d.s.) n. V/1061G/2019 del 05.11.2019.
L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo d'appello: errata valutazione delle prove offerte da parte resistente nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il chiedendo che l'appello venga dichiarato Controparte_1
improcedibile/inammissibile perché tardivo e, nel merito, il rigetto dello stesso.
Alla prima udienza il G.I. ha disposto il mutamento del rito in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
La causa è stata successivamente rinviata per la decisione e discussione al 14.4.2025.
2. L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Si rileva infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ., n.
13736/2018), dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, in tema di opposizione avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, è applicabile il rito del lavoro. Conseguentemente,
l'impugnazione va proposta con ricorso, e non con atto di citazione: “l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez.
U.n. 2907 del 2014) e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato D.Lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente, al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”.
Si ricorda inoltre che il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dal deposito della sentenza in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti ai sensi dell'art. 133, secondo comma, c.p.c.. La comunicazione della sentenza è estranea al procedimento della pubblicazione e non integra né un elemento costitutivo né un elemento condizionante l'efficacia di essa ed infatti non è dovuta alle parti rimaste contumaci e non è prevista alcuna sanzione in caso di sua omissione, essendo la stessa pagina 3 di 4 realizzabile anche verbalmente e non necessariamente con la consegna materiale del biglietto di cancelleria (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/04/2013, n.8508).
Nel caso di specie il gravame è stato promosso erroneamente con atto di citazione, la quale deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.. Orbene, la sentenza del Giudice di Pace è stata pubblicata in cancelleria in data
5.1.2023 e la causa è stata iscritta a ruolo con deposito della citazione in data 10.8.2023 e notificata via PEC in data 25.7.2023.
Conseguentemente, il deposito deve ritenersi non tempestivo in quanto effettuato oltre il termine di sei mesi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (valori minimi attesa la ridotta attività svolta, con applicazione della riduzione al 50% per pronuncia in rito ex art. 4 comma 9).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'atto di appello in quanto tardivamente proposto;
2) condanna altresì parte appellante a rimborsare in favore di parte appellata le spese di giudizio, che liquida in euro 166,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 14 aprile 2025.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4