CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1364 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 2.04.2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 26.07.2021 al n. 1364 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 549/2021, in data 27 maggio 2021, pubblicata il 31 maggio 2021
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Tiberio Gulluni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Panozzi, sito in Arezzo, Via Matteotti, n. 10/b, come da procura in atti
- appellante - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 sa dall'Avv. all'Avv. Sabrina Dei e dall'Avv. Gabriella Barosi, elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in Figline e incisa Valdarno (FI), Via della Vetreria 27, come da procura in atti;
- appellato - La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, previa totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo n. 549/2021 del 31 maggio 2021, in accoglimento dei motivi di appello contenuti nel presente atto di citazione: In via principale: - accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi di appello, non dovuta la somma di € 16.483,50 di cui al Decreto Ingiuntivo n. 970/2009 del Tribunale di Arezzo e per gli effetti revocare il medesimo e la conseguente dichiarazione di esecutività. - accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi di appello, non dovuta la somma di € 58.111,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, così come determinata dalla sentenza impugnata. - accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi di appello, non dovuta la somma € 21.246,15, determinata dalla sentenza impugnata quale obbligo di versamento del 50% dell'importo indicato in fattura n. 1086/2009. In via gradata: nell'ipotesi di conferma del Decreto Ingiuntivo n. 970/2009, accertare la natura di acconto delle somme ingiunte, e dichiarare la decurtazione della somma di € 16.483,50 da quelle che eventualmente dovessero essere ritenute dovute all'esito del giudizio di appello. - riformare il capo relativo alla condanna spese in linea con quanto indicato nel relativo motivo d'impugnazione. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: ““Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla società
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_2 i motivi tutti di cui alla presente comparsa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 549/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 27.05.2021 pubblicata in data 31.05.2021. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare la non debenza della seguenti somme : la somma di €
16.483,50 di cui al Decreto Ingiuntivo n. 970/2009 del Tribunale di Arezzo( con conseguente revoca del decreto ingiuntivo); la somma di € 58.111,82, come determinata nella sentenza impugnata;
la somma € 21.246,15, determinata quale obbligo di versamento del 50% dell'importo indicato nella fattura n.
1086/2009.
La controversia trae origine da un contratto di un appalto di lavori di costruzione da effettuarsi presso l' Controparte_2 Cont
, originato da un bando di gara del 27.12.2002. L (
[...]
[...]
guidata da si era aggiudicata Controparte_4 Parte_1
l'appalto, a cui successivamente, in data 23.12.2004, era subentrata
[...]
In data 30.09.2008, quest'ultima aveva stipulato un contratto di Parte_1 fornitura e posa in opera di porte antincendio con un'altra ATI, facente capo a
CP_1
Così nella sentenza impugnata:” in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, ha chiamato in giudizio, presso questo Tribunale, con comparsa di riassunzione ex art.50 cpc. depositata il 22.02.2017, in Parte_1 liquidazione, in persona del suo liquidatore, che, in precedenza si era opposta a
DD.II. emessi dal Tribunale su richiesta di Nei ter-mini di legge CP_1 quest'ultima Società, a seguito di comparsa di riassunzione dei giudizi riuniti
RR.GG. nn.4106/09 e 4530/09, ha chiamato in giudizio la controparte, formulando le conclusioni sopra trascritte”. Dopo avere ripercorso l'iter processuale che aveva condotto alla “comparsa di costituzione” da ritenersi atto di citazione in giudizio o di da parte di Il giudice Parte_1 CP_1
2 di prime cure così rappresentava i fatti:”Passando al merito del contenzioso, occorre rifarsi, anche se per sommi capi, ai rapporti tra le parti in causa, che hanno avuto la loro fonte in un bando di gara, datato 27.12.2002 con cui l' CP_2
disponeva l'appalto di lavori di Parte_3 costruzione all'interno della predetta struttura sanitaria. Si aggiudica-va detto appalto ( ), composta da più Società, tra CP_3 Controparte_4 cui . quale capogruppo. Il 23.12.2004 alla predetta Società Parte_4 subentrava, nel contratto di appalto, a socio unico. Il Parte_1 Par 30.09.2008 detta stipulava contratto di fornitura e posa in opera di “porte antincendio REI” ed accessori con altra associazione di imprese, di cui CP_5
(divenuta poi anch'essa era la capogruppo-mandataria. Il contratto
[...] Pt_1 prevedeva fornitura e posa in opera di dette porte presso l'edificio, destinato al cantiere del , che, attraverso la propria Direzione dei Lavori Controparte_2
(di seguito D.L.) autorizzava l'affidamento di detta fornitura, approvandone
l'aspetto tecnico con nota del 14.11.2008, che indicava prescrizioni e certificazioni inerenti le porte da fornire. L'art.7 del contratto stabiliva l'ammontare dei pagamenti mediante bonifico bancario. Il I° ordine avveniva da parte di
[...]
il 13.11.2008, che commissionava la fornitura, e poi la posa in opera Parte_1 di 250 porte, mentre il contratto stabiliva poi la ripartizione del corrispettivo della fornitura, con il 10% in acconto all' , il 60% ad arrivo-merce in CP_6 cantiere a 90 gg., il 25% a montaggio eseguito ed il 5% per ritenute a garanzia. Il
7.11.2008 . emetteva fattura n. 4876, in acconto sulla fornitura di CP_5 porte antincendio, previa autorizzazione da parte di , per un Parte_1 importo di € 14.985,00+IVA (Totale € 16.483,50). La somma doveva ritenersi un pagamento anticipato, quale impegno da parte della Società richiedente la fornitura a garanzia delle prime spese che l'altra Società andava a sostenere. La somma non veniva versata nonostante solleciti e diffide, come riferisce la Società creditrice, e ciò può ritenersi quale fonte dei primi contrasti tra le parti. La Società debitrice (attrice-opponente nel presente procedimento) faceva presente che si doveva calcolare, quale acconto, il 10% sul materiale ordinato ma Parte_1
non versava alcuna somma, neppure nella misura, di poco inferiore, calcolata
[...] dalla società debitrice. Tra l'altro, il doc. n.7 (“stato d'avanzamento dei lavori”), inserito nel fascicolo di parte opponente della causa n.4106/09, indicava
l'anticipazione in € 14.985,00, (praticamente lo stesso importo richiesto, ma al netto dell'IVA). Ciò nonostante, pochi giorni dopo e cioè il 13.11.2008 la stessa Par
trasmetteva l'ordine n.1 per la fornitura di 250 porte, raggruppate in corpi A,
3 B, D, con sospensione della fornitura dei corpi C ed E, in attesa di futura modifica progettuale. Il pagamento dell'acconto era dovuto poiché tale I° credito della
Società quì opposta, appariva certo, liquido ed esigibile: la successiva richiesta di
Decreto Ingiuntivo doveva e deve ritenersi legittima. Il Tribunale di Arezzo emetteva, a richiesta di , Decreto n.970/09 del 04.06.2009, con cui CP_1 ingiungeva il pagamento di € 16.483,50, oltre interessi di mora ex D. Lgs.
n.231/02, spese della procedura monitoria e spese generali. L'opposizione al D.I. veniva depositata nei termini di legge ed assegnata a Giudice di questo Tribunale con il n. 4106/2009 R.G. Sin dalle prime fasi del giudizio, a richiesta di parte opposta, detto Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. dal momento che “non si contesta sostanzialmente l'an o il quantum debeatur”. Dal momento che, come sopra indicato, aveva inviato, sin dal 13.11.2008, Parte_1 distinta esecutiva con ordine di porte antincendio e con termine di scadenza
31.12.2008, . provvedeva al trasporto a di una parte di detto CP_5 CP_2 materiale, come da fotocopie di DDT. del 27 e 28.11.2008 (doc. inseriti nel fascicolo di parte), aventi quale mandante e contenenti la descrizione CP_1 del materiale (porte, maniglioni, telai etc.) e la sua quantità. Detto materiale veniva depositato presso il Cantiere di di e qui veniva CP_2 Parte_1 accettato, ed, al momento, accantonato, senza contestazioni né per la quantità delle porte, né per la qualità del bene consegnato. All'invio della merce ordinata facevano seguito le fatture n.347 del 31.01.2009 per € 25.805,97, n.1085 del
17.03.20 per € 13.473,81 e n.1086/09 del 17.03.2020 per € 42.492,30 (totale €
81.772,08). A dette fatture non faceva seguito il versamento dell'importo dovuto. avrebbe potuto versare almeno gli importi che risultavano dai conteggi Parte_1 elaborati dalla stessa Società, che erano di importo solo leggermente inferiore
(almeno per le prime due fatture) rispetto a quello fornito da controparte. A fronte del mancato corrispettivo, conseguente all'invio della merce, scaduti i termini previsti dal contratto inter partes, otteneva Decreto Ingiuntivo CP_1
n.1228/09 del 10.07.2009. Detto D.I. veniva emesso dal Tribunale di Arezzo in relazione alle tre fatture ed anche detto Decreto veniva opposto da Parte_1
ed assegnato, inizialmente a diverso Giudice (rispetto a quello designato per
[...] il giudizio n.4106/2009) con il n. 4530/2009 e poi riunito a quest'ultimo. Il D.I.
n.1228/09 era dichiarato provvisoriamente esecutivo, su istanza del richiedente.”
All'esito dell'istruttoria il Tribunale ha così disposto: “Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 970/2009, depositato in data 04.06.2009, emesso dal
Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale Controparte_1
4 rappresentante pro-tempore; per l' effetto, - Dichiara la esecutività dello stesso
Decreto Ingiuntivo;
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1228/2009 depositato in data 10.07.2009, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo Controparte_1 legale rapprese-tante pro-tempore;
- Condanna , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a pagare ad in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, € 58.111,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come da motivazione”
Il Giudice di prime cure ha fondato il parziale riconoscimento del credito, in favore di sull'assenza di contestazioni in ordine alla merce fornita a CP_1
sulla conformità di detta merce alle normative vigenti nonchè Parte_1 sulla mancanza di contestazioni sostanziali circa l'esistenza e l'ammontare del debito nelle fasi iniziali del giudizio..
II.Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
1. Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- Erronea ricostruzione del fatto e delle norme contrattuali applicabili.
L'appellato deduceva che, già in fase contrattuale, aveva contestato la pretesa di pagamento avanzata dalla controparte. Evidenziava, altresì, che, ai sensi della clausola n.7 del contratto, il versamento dell'acconto era subordinato alla definizione dell'ordine complessivo.Precisava che il contratto inter partes prevedeva la fornitura e la posa in opera di porte per l'edificio del Policlinico, e che la decisione della stazione appaltante di sospendere le lavorazioni su alcune porzioni dell'immobile aveva determinato l'appellante ad effettuare un ordine parziale. Tale circostanza, a suo dire, precludeva alla controparte la possibilità di richiedere il 10% di acconto sull'intero valore del contratto. Tale elemento, cruciale, era stato pretermesso dal Tribunale nel ritenere dovuto il pagamento dell'acconto.
Il versamento dell'acconto non era dovuto anche in virtù dell'intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, circostanza comunicata all'appellante in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Rappresentava, inoltre, che l'acconto del 10% sull'intero valore della fornitura e posa in opera avrebbe dovuto essere decurtato dagli importi successivi relativi alle merci effettivamente fornite. Nella medesima clausola, le parti avevano
5 previsto che gli importi in anticipazione avrebbero dovuto essere recuperati mediante decurtazione proporzionale nel corso dei vari stadi di avanzamento dei lavori, trattandosi di anticipazioni sull'importo complessivo.
Il Tribunale, nella propria ricostruzione dei fatti, aveva totalmente omesso tali circostanze. La sentenza, pertanto, avrebbe dovuto prevedere che l'importo dell'acconto, richiesto con la prima fattura, dovesse essere decurtato dalla somma riconosciuta negli altri capi della decisione.
2. Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- Erronea ricostruzione del fatto e delle norme contrattuali. Il Tribunale aveva erroneamente ricostruito la condotta dell'appellante in relazione alla consegna della certificazione attestante la regolarità contributiva delle imprese raggruppate e di quelle relative ai materiali forniti. Il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che la condotta della società opponente avesse violato i principi di buona fede contrattuale, asserendo che la società appellata aveva consegnato tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva, retributiva e fiscale. Tale conclusione costituiva un travisamento delle eccezioni sollevate dall'appellante. Prima della risoluzione contrattuale, la società aveva richiesto la consegna della documentazione inerente alle imprese componenti l'associazione, e non limitatamente alla mandataria.
D'altra parte, non era fondata l'asserzione della società appellata circa la non necessità della documentazione, in quanto non era ancora stata avviata la posa Cont in opera. L'articolo 12 del contratto prevedeva, infatti, l'obbligo della società di fornire, a fronte della richiesta di pagamento, la dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi fiscali, che doveva essere quindi fornita congiuntamente alle singole fatture.
Pur prendendo atto dell'esito della consulenza di ufficio che aveva evidenziato la completezza della documentazione tecnica relativa alla merce depositata presso il cantiere di , l'appellante rilevava che non era condivisibile il giudizio CP_2 negativo espresso dal Tribunale in ordine alla condotta di reiterata richiesta di detta documentazione.
3.Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
-Violazione e falsa applicazione, erronea, contraddittoria e carente motivazione. dalla necessità di fornire tempestivo riscontro alle richieste avanzate dalla Direzione dei Lavori. L'appellante lamentava che il
6 provvedimento impugnato, pur dando atto della risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera per impossibilità sopravvenuta, non ne traeva le debite Cont conseguenze in merito agli obblighi di pagamento della società L'appellante deduceva di aver dimostrato che la risoluzione del contratto di appalto con il aveva determinato la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del CP_2 correlato contratto di fornitura. La legittimità della risoluzione per impossibilità sopravvenuta non era mai stata contestata dalla controparte, ed essa era antecedente alla notifica dei decreti ingiuntivi. Le obbligazioni di pagamento rivendicate dalla società appellata dovevano, pertanto, essere valutate alla luce di tale circostanza, in quanto si erano estinte per impossibilità sopravvenuta. Il
Tribunale si era limitato a ritenere dovuto un acconto del 10% sull'intero valore del contratto, cui aveva sommato le fatture per la merce effettivamente consegnata e per quella asseritamente depositata presso la sede della società appellata. In applicazione dei principi in tema di risoluzione del contratto, la parte liberata non poteva esigere la controprestazione e doveva restituire quella che avesse già ricevuto secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito.
Conseguentemente, nulla era dovuto alla società appellata. In ogni caso, le parti avevano convenuto le regole da applicarsi in caso di risoluzione, stabilendo che, in tale evenienza, la società appellata avesse diritto al pagamento dei lavori effettuati e della merce giacente nel cantiere. L'istruttoria documentale aveva dimostrato che nessuna lavorazione era stata effettuata, e che era stata solo consegnata merce per un valore di Euro € 36.865,67, somma alla quale, al massimo, il giudice avrebbe potuto condannare la società appellante.
4. Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 113, 114, 115 e
116 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione, erronea, contraddittoria e carente motivazione.
L'appellante contestava la fondatezza del credito di cui alla fattura n.
1086/2009, eccependo che l'appellata non aveva fornito alcuna prova della produzione delle porte e della loro giacenza presso i propri magazzini, limitandosi a depositare una mera fattura ed alcune comunicazioni prive di valore probatorio.Il Tribunale dava atto che la società aveva fornito documentazione tecnica inerente le porte, omettendo, tuttavia, di precisare che
7 tale documentazione era relativa alle sole porte consegnate presso il cantiere, e non a quelle prodotte e giacenti presso il proprio stabilimento.
Nonostante il giudice avesse correttamente individuato in capo all'appellata l'onere di provare il proprio credito, non ne traeva le debite conseguenze. Non sussisteva inoltre alcuna possibilità di fare ricorso al giudizio di equità, ai sensi dell'articolo 2226 c.c.Il giudice avrebbe dovuto adottare la propria decisione secondo diritto e secondo le regole in tema di ripartizione degli oneri probatori, ritenendo non dovuto il pagamento di cui alla fattura contestata.
5. Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 91 c.p.c. -
Violazione e falsa applicazione, erronea, contraddittoria e carente motivazione.
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la società appellante soccombente e, su tale presupposto, aveva disposto la condanna alle spese di lite. Viceversa,
l'unico giudizio in cui l'appellante era risultata totalmente soccombente era quello relativo al regolamento di competenza. Per gli altri due giudizi, la soccombenza era da considerarsi soltanto parziale, in virtù della decisione impugnata che accoglieva, in parte qua, le domande dell'appellante. Tale accoglimento parziale comportava una rideterminazione del credito della società appellata e la conseguente obbligazione restitutoria a carico della medesima.
L'appellante proponeva quindi modifiche alla sentenza consequenziale alle censure dedotte appunto
Si costituiva contestando i motivi di appello. Controparte_1
Quanto al primo motivo di gravame, rilevava l'infondatezza della censura, in quanto la relativa questione era stata sollevata per la prima volta in sede di appello, e non aveva mai costituito oggetto di specifica domanda, neppure in via subordinata, nei giudizi riuniti innanzi al Tribunale.
Pur senza accettare il contraddittorio su tale motivo, evidenziava che la società appellante aveva riconosciuto come dovuta la fattura numero
4876/2009. Invero, con il contratto sottoscritto inter partes in data 30.09.2008, la Società costituitasi in Controparte_5 Controparte_7 con la ditta , e convenivano la fornitura e Controparte_8 Parte_1 posa in opera di materiale antincendio da destinarsi al cantiere di – CP_2
C.U. di Santa Sofia – Struttura Sanitarie. La società appellata emetteva la fattura di acconto numero 4876/2009 dietro espressa autorizzazione della contrapposta società. L'importo pari € 14.985,00 + IVA per un totale di €
8 16.483,50 era stato calcolato sul totale presunto del contratto pari ad €
149.850,00, oltre IVA (cfr. art. 3 del contratto).. Tale fattura non era mai stata contestata dalla società appellante. Non rispondeva al vero, quindi, che già nella fase contrattuale la stessa avesse contestato la richiesta di pagamento dell'acconto. L'accettazione di tale fattura era, altresì, confermata dal SAL numero 1 del 31.01.2009 emesso da (Doc. 7 comparsa di Parte_1 costituzione causa di R.G. 4106/09), ove era riportato l'importo di € 149.85,00, al netto dell'IVA a titolo di anticipazione (benchè non saldato); dunque, tale somma era già stata scalata dal saldo e non poteva, pertanto, pretendersi un'ulteriore decurtazione dall'importo finale riconosciuto alla società appellata.
Risultava egualmente infondato il motivo di gravame relativo all'asserito mancato versamento dell'acconto in virtù dell'intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta in data antecedente alla notifica del primo decreto ingiuntivo. In realtà, che il pagamento della fattura d'acconto era scaduto da molto tempo (Novembre 2008), e il relativo importo era stato inserito in detrazione bel Sal n. 1 del 31.01.2009 ;il ricorso per decreto ingiuntivo n.
970/09 veniva depositato in data 27.05.2009, quindi in data antecedente alla risoluzione.
Quanto al secondo motivo di gravame, rilevava che CP_9
l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento era stata già definita dal
Tribunale di Arezzo nella causa R.G. 4530/2009 nel concedere la provvisoria esecuzione del D.I. 1228/2009. Nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 23.03.2010 si legge, “a fronte del contenuto dell'art. 12 del contratto del 30 Settembre 2008 stipulato tra le parti e degli obblighi ivi contenuti a carico dell'opposta, sembra che quest'ultima abbia fornito in data 4 Aprile 2009 la documentazione tesa a provare
l'assolvimento dei predetti obblighi (cfr. doc. 13 allegato al fascicolo di parte opposta)”. Il documento di riferimento era la lettera dalla lettera del 31.03.2009
(Doc. 13 parte convenuta opposta causa R.G. 4530/09),con la quale la società
aveva inviato a tutta la documentazione Controparte_1 Parte_1 comprovante l'assolvimento degli obblighi. La decisione del Tribunale era dunque esente da censure nella parte in cui aveva riconosciuto la contrarietà a buona fede dell'eccezione avversaria e, quindi, l'assolvimento da parte della società appellata di ogni obbligazione sul punto. Nessuna prova contraria era, invero, stata fornita dalla controparte. Erano altresì infondate , le censure in tema di certificazioni dei materiali forniti. La CTU espletata nel corso delle cause riunite n. 4106/09 e 4530/09 R.G. del Tribunale di Arezzo, aveva infatti
9 accertato la completezza della documentazione tecnica relativa alla merce fornita dalla società appellata. Il CTU aveva confermato l'avvenuta consegna da parte della società appellata delle certificazioni previste dalla normativa vigente, contestualmente a quella delle porte tagliafuoco
Con il terzo motivo di appello, l'appellante affermava che il giudice non aveva tenuto in debito conto gli effetti della risoluzione. Affermava l'appellata che tale l'assunto era infondato;
si era, infatti, resa Parte_1 inadempiente nei confronti dell'appellata ben prima della risoluzione del contratto, e la posa in opera non era stata possibile esclusivamente per fatto della debitrice. Correttamente, dunque, il Tribunale aveva rilevato che i fatti intercorsi fra il Policlinico e la società appellante non potevano pregiudicare e/o compromettere le ragioni della società Quest'ultima aveva, quindi, CP_1 diritto al pagamento delle porte fornite e solo in parte consegnate per fatti ascrivibili alla parte avversaria.; la produzione e fatturazione del materiale era antecedente alla risoluzione del contratto, e il relativo costo era da imputarsi per intero alla società appellante.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III.L'appello non merita accoglimento.
Il contratto di fornitura concluso dalle parti trae origine dal bando di gara in data 27.12.2002 con il quale l' Controparte_2
appaltava lavori all'interno della struttura sanitaria, aggiudicando
[...]
l'appalto all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) tra le quali figurava quale capogruppo. In tale veste, quest'ultima stipulava il Parte_1 contratto di fornitura con la avente ad oggetto la fornitura e posa CP_1 in opera di porte antincendio. Detto contratto veniva concluso in data 30 settembre 2008.Con esso la fornitrice si impegnava alla fornitura delle porte REI ed accessori compresi nell'appalto. All'articolo 7 le parti convenivano che l'importo della fornitura, quantificato all'articolo 4 in Euro 149.850,00, doveva essere corrisposto mediante bonifico bancario, con un acconto del 10% all'ordine del materiale, con la corresponsione del 60% del prezzo all'arrivo della merce in cantiere, del 25% a montaggio effettuato e del il 5% per ritenuta a garanzia..
10 Il 7 novembre 2008, la società appellata emetteva fattura in acconto sulle forniture delle porte antincendio per un importo totale di Euro 16.483,50. Tale somma non veniva corrisposta. Il 13 novembre 2008, la società appaltante emetteva ordine di fornitura per 250 porte, senza che il pagamento dell'acconto fosse stato corrisposto. In detto ordine veniva previsto un termine di scadenza al 31 dicembre 2008. Dagli atti di causa, ed in particolare dai documenti in atti, si evince che la società appellata provvedeva nel novembre 2008 al trasporto di materiale, che veniva depositato presso il cantiere (cfr. documenti di trasporto in data 24.22.2008 e 27.11.2008). Successivamente, emetteva quattro fatture
(fatture n.347 del 31.01.2009 di € 25.805,97, n. 1085 del 17.03.2009 di €
13.473,81 e n. 1086 del 17.03.2009 di € 42.492,30,) per un totale di Euro
.81.772,08. I predetti importi non venivano versati. Non avendo ottenuto il pagamento delle fatture emesse, la società appellata nel maggio 2009 adiva il
Tribunale, ottenendo un primo decreto ingiuntivo per l'acconto non versato di euro 16.483,50 (n. 970/2009), e successivamente otteneva un secondo decreto ingiuntivo per le successive fatture rimaste impagate (decreto ingiuntivo n.1228/2008). per un importo totale di € 81.772,08.
In data 03.06.2009, comunicava che il contratto di Parte_1 fornitura e posa in opera, doveva ritenersi risolto in conseguenza della intervenuta risoluzione del contratto di appalto con il . Controparte_2
Deve rilevarsi, avuto riguardo allo svolgimento fattuale, che, al momento della comunicazione della risoluzione contrattuale da parte dell'appellante, la società appellata aveva adempiuto alle prestazioni di fornitura conformemente alle previsioni contrattuali. La risoluzione era, infatti, stata comunicata nel giugno 2009, allorché il materiale era stato fornito e, in parte, recapitato presso il cantiere oggetto di appalto.
Ciò premesso, deve essere dichiarati inammissibili i motivi di appello dedotti, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo tutti al merito della controversia. La società appellante ha dedotto che erroneamente il
Tribunale di Arezzo ha ritenuto dovuta la somma di Euro 16.483,50 azionata con il primo decreto ingiuntivo. . ha dedotto la novità della questione CP_1 poiché proposta per la prima volta in appello e mai sollevata nel corso dei giudizi di primo grado. Ad ogni buon conto, si osserva che la doglianza formulata dall'appellante appare destituita di fondamento. Ed invero, dal primo Stato di
Avanzamento Lavori (SAL) allegato agli atti di causa, risulta un importo complessivo dal quale è espressamente menzionata la decurtazione del 10%,
11 circostanza idonea a comprovare la debenza della relativa somma nell'accordo intercorso fra le parti.. Del tutto infondata si appalesa, pertanto, la richiesta di decurtazione di tale somma dal corrispettivo dovuto.
Risulta inoltre provata l'ottemperanza della società appellata all'adempimento degli obblighi gravanti sulla medesima, anche sotto il profilo degli adempimenti amministrativi. ha infatti fornito prospetti INPS CP_1
e INAIL comprovanti la regolarità contributiva e fiscale relativa ai propri dipendenti. Egualmente, la certificazione dei materiali oggetto di fornitura è risultata completa alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado.
La società appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha tenuto conto degli effetti conseguenti alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto. Si deve tuttavia ritenere che, per quanto emerge dagli atti,
l'inadempimento all'obbligo di pagamento si fosse verificato prima della risoluzione del contratto di fornitura. Il Giudice di prime cure ha dunque correttamente ritenuto che alla società appellata spettasse il corrispettivo per la prestazione svolta. Il diritto dell'appellata a ricevere il pagamento delle porte tagliafuoco ordinate già il 13 novembre 2008 appare, d'altronde, indiscutibile, essendo tale prestazione avvenuta nella piena efficacia del contratto di fornitura e non essendo in alcun modo imputabile alla società appellata la mancata consegna dell'ultima fornitura di materiale, che essa aveva pur reperito in adempimento del contratto e tenuto in giacenza presso i propri magazzini.
A ben vedere, non assumono valenza dirimente le ulteriori valutazioni del giudice, circa la condotta tenuta dalla società appellante allorché richiedeva la documentazione di ottemperanza agli obblighi fiscali, retributivi e previdenziali alla I rilievi formulati, pur volti a corroborare il quadro probatorio CP_1 relativo alla condotta della società appellante, non si rivelano, invero, dirimenti ai fini della valutazione della sua responsabilità contrattuale. La responsabilità dell'appellante, infatti, appare precipuamente fondata sul dato oggettivo della persistente inottemperanza all'obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito, a fronte di una controprestazione tempestivamente eseguita dalla società appellata, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nel contratto, ovvero alle successive disposizioni impartite dalla committente in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura. La predetta inottemperanza, pertanto, costituisce il fulcro della responsabilità gravante sull'appellante. Allorché è intervenuta la risoluzione del contratto, parte
12 appellante aveva, infatti, adempiuto puntualmente alla propria prestazione, non potendo procedere alla posa in opera differita sine die dalla controparte.
Appare altresì' infondata la censura sulla liquidazione delle somme portate dalla fattura n. 1086/2009 della società appellata. A detta dell'appellante, il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che nulla era dovuto in forza della predetta fattura, in assenza di prova della pretesa azionata in giudizio. Tuttavia il giudice, ritenuta provata la fornitura rimasta giacente presso i magazzini della CP_1
ha correttamente fatto applicazione dei principi generali che regolano gli
[...] effetti della risoluzione contrattuale. In particolare, ha ritenuto ormai consolidate e, dunque, suscettibili di integrale pagamento, le prestazioni contrattuali che risultavano compiutamente eseguite prima della i risoluzione.
Per converso, per le prestazioni non ancora integralmente perfezionate, ha provveduto ad una ripartizione del relativo valore in ragione del 50% tra le parti.
Tale ripartizione, motivata da ragioni di equità, ha avuto lo scopo di contemperare i contrapposti interessi delle parti. Si rileva, altresì, che nessuna delle parti in causa ha formulato specifiche obiezioni o contestazioni avverso la percentuale di quantificazione operata dal giudice.
Deve, infatti, rilevarsi la correttezza della decisione anche in punto di condanna dell'appellante alle spese di lite, essendo la società appellante risultata soccombente in via prevalente, seppur con riduzione dell'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo n,1228/2009, rideterminato dal Tribunale in euro € 58.111,82.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi in considerazione del valore della causa prossimo al valore minimo della scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] Controparte_1 impugnata così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore appellata, in complessivi € 4.997,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
13 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 2.04.2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 26.07.2021 al n. 1364 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 549/2021, in data 27 maggio 2021, pubblicata il 31 maggio 2021
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Tiberio Gulluni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Panozzi, sito in Arezzo, Via Matteotti, n. 10/b, come da procura in atti
- appellante - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 sa dall'Avv. all'Avv. Sabrina Dei e dall'Avv. Gabriella Barosi, elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in Figline e incisa Valdarno (FI), Via della Vetreria 27, come da procura in atti;
- appellato - La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, previa totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo n. 549/2021 del 31 maggio 2021, in accoglimento dei motivi di appello contenuti nel presente atto di citazione: In via principale: - accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi di appello, non dovuta la somma di € 16.483,50 di cui al Decreto Ingiuntivo n. 970/2009 del Tribunale di Arezzo e per gli effetti revocare il medesimo e la conseguente dichiarazione di esecutività. - accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi di appello, non dovuta la somma di € 58.111,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, così come determinata dalla sentenza impugnata. - accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nei motivi di appello, non dovuta la somma € 21.246,15, determinata dalla sentenza impugnata quale obbligo di versamento del 50% dell'importo indicato in fattura n. 1086/2009. In via gradata: nell'ipotesi di conferma del Decreto Ingiuntivo n. 970/2009, accertare la natura di acconto delle somme ingiunte, e dichiarare la decurtazione della somma di € 16.483,50 da quelle che eventualmente dovessero essere ritenute dovute all'esito del giudizio di appello. - riformare il capo relativo alla condanna spese in linea con quanto indicato nel relativo motivo d'impugnazione. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio.”;
per l'appellato: ““Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla società
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per Parte_2 i motivi tutti di cui alla presente comparsa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 549/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 27.05.2021 pubblicata in data 31.05.2021. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare la non debenza della seguenti somme : la somma di €
16.483,50 di cui al Decreto Ingiuntivo n. 970/2009 del Tribunale di Arezzo( con conseguente revoca del decreto ingiuntivo); la somma di € 58.111,82, come determinata nella sentenza impugnata;
la somma € 21.246,15, determinata quale obbligo di versamento del 50% dell'importo indicato nella fattura n.
1086/2009.
La controversia trae origine da un contratto di un appalto di lavori di costruzione da effettuarsi presso l' Controparte_2 Cont
, originato da un bando di gara del 27.12.2002. L (
[...]
[...]
guidata da si era aggiudicata Controparte_4 Parte_1
l'appalto, a cui successivamente, in data 23.12.2004, era subentrata
[...]
In data 30.09.2008, quest'ultima aveva stipulato un contratto di Parte_1 fornitura e posa in opera di porte antincendio con un'altra ATI, facente capo a
CP_1
Così nella sentenza impugnata:” in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, ha chiamato in giudizio, presso questo Tribunale, con comparsa di riassunzione ex art.50 cpc. depositata il 22.02.2017, in Parte_1 liquidazione, in persona del suo liquidatore, che, in precedenza si era opposta a
DD.II. emessi dal Tribunale su richiesta di Nei ter-mini di legge CP_1 quest'ultima Società, a seguito di comparsa di riassunzione dei giudizi riuniti
RR.GG. nn.4106/09 e 4530/09, ha chiamato in giudizio la controparte, formulando le conclusioni sopra trascritte”. Dopo avere ripercorso l'iter processuale che aveva condotto alla “comparsa di costituzione” da ritenersi atto di citazione in giudizio o di da parte di Il giudice Parte_1 CP_1
2 di prime cure così rappresentava i fatti:”Passando al merito del contenzioso, occorre rifarsi, anche se per sommi capi, ai rapporti tra le parti in causa, che hanno avuto la loro fonte in un bando di gara, datato 27.12.2002 con cui l' CP_2
disponeva l'appalto di lavori di Parte_3 costruzione all'interno della predetta struttura sanitaria. Si aggiudica-va detto appalto ( ), composta da più Società, tra CP_3 Controparte_4 cui . quale capogruppo. Il 23.12.2004 alla predetta Società Parte_4 subentrava, nel contratto di appalto, a socio unico. Il Parte_1 Par 30.09.2008 detta stipulava contratto di fornitura e posa in opera di “porte antincendio REI” ed accessori con altra associazione di imprese, di cui CP_5
(divenuta poi anch'essa era la capogruppo-mandataria. Il contratto
[...] Pt_1 prevedeva fornitura e posa in opera di dette porte presso l'edificio, destinato al cantiere del , che, attraverso la propria Direzione dei Lavori Controparte_2
(di seguito D.L.) autorizzava l'affidamento di detta fornitura, approvandone
l'aspetto tecnico con nota del 14.11.2008, che indicava prescrizioni e certificazioni inerenti le porte da fornire. L'art.7 del contratto stabiliva l'ammontare dei pagamenti mediante bonifico bancario. Il I° ordine avveniva da parte di
[...]
il 13.11.2008, che commissionava la fornitura, e poi la posa in opera Parte_1 di 250 porte, mentre il contratto stabiliva poi la ripartizione del corrispettivo della fornitura, con il 10% in acconto all' , il 60% ad arrivo-merce in CP_6 cantiere a 90 gg., il 25% a montaggio eseguito ed il 5% per ritenute a garanzia. Il
7.11.2008 . emetteva fattura n. 4876, in acconto sulla fornitura di CP_5 porte antincendio, previa autorizzazione da parte di , per un Parte_1 importo di € 14.985,00+IVA (Totale € 16.483,50). La somma doveva ritenersi un pagamento anticipato, quale impegno da parte della Società richiedente la fornitura a garanzia delle prime spese che l'altra Società andava a sostenere. La somma non veniva versata nonostante solleciti e diffide, come riferisce la Società creditrice, e ciò può ritenersi quale fonte dei primi contrasti tra le parti. La Società debitrice (attrice-opponente nel presente procedimento) faceva presente che si doveva calcolare, quale acconto, il 10% sul materiale ordinato ma Parte_1
non versava alcuna somma, neppure nella misura, di poco inferiore, calcolata
[...] dalla società debitrice. Tra l'altro, il doc. n.7 (“stato d'avanzamento dei lavori”), inserito nel fascicolo di parte opponente della causa n.4106/09, indicava
l'anticipazione in € 14.985,00, (praticamente lo stesso importo richiesto, ma al netto dell'IVA). Ciò nonostante, pochi giorni dopo e cioè il 13.11.2008 la stessa Par
trasmetteva l'ordine n.1 per la fornitura di 250 porte, raggruppate in corpi A,
3 B, D, con sospensione della fornitura dei corpi C ed E, in attesa di futura modifica progettuale. Il pagamento dell'acconto era dovuto poiché tale I° credito della
Società quì opposta, appariva certo, liquido ed esigibile: la successiva richiesta di
Decreto Ingiuntivo doveva e deve ritenersi legittima. Il Tribunale di Arezzo emetteva, a richiesta di , Decreto n.970/09 del 04.06.2009, con cui CP_1 ingiungeva il pagamento di € 16.483,50, oltre interessi di mora ex D. Lgs.
n.231/02, spese della procedura monitoria e spese generali. L'opposizione al D.I. veniva depositata nei termini di legge ed assegnata a Giudice di questo Tribunale con il n. 4106/2009 R.G. Sin dalle prime fasi del giudizio, a richiesta di parte opposta, detto Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. dal momento che “non si contesta sostanzialmente l'an o il quantum debeatur”. Dal momento che, come sopra indicato, aveva inviato, sin dal 13.11.2008, Parte_1 distinta esecutiva con ordine di porte antincendio e con termine di scadenza
31.12.2008, . provvedeva al trasporto a di una parte di detto CP_5 CP_2 materiale, come da fotocopie di DDT. del 27 e 28.11.2008 (doc. inseriti nel fascicolo di parte), aventi quale mandante e contenenti la descrizione CP_1 del materiale (porte, maniglioni, telai etc.) e la sua quantità. Detto materiale veniva depositato presso il Cantiere di di e qui veniva CP_2 Parte_1 accettato, ed, al momento, accantonato, senza contestazioni né per la quantità delle porte, né per la qualità del bene consegnato. All'invio della merce ordinata facevano seguito le fatture n.347 del 31.01.2009 per € 25.805,97, n.1085 del
17.03.20 per € 13.473,81 e n.1086/09 del 17.03.2020 per € 42.492,30 (totale €
81.772,08). A dette fatture non faceva seguito il versamento dell'importo dovuto. avrebbe potuto versare almeno gli importi che risultavano dai conteggi Parte_1 elaborati dalla stessa Società, che erano di importo solo leggermente inferiore
(almeno per le prime due fatture) rispetto a quello fornito da controparte. A fronte del mancato corrispettivo, conseguente all'invio della merce, scaduti i termini previsti dal contratto inter partes, otteneva Decreto Ingiuntivo CP_1
n.1228/09 del 10.07.2009. Detto D.I. veniva emesso dal Tribunale di Arezzo in relazione alle tre fatture ed anche detto Decreto veniva opposto da Parte_1
ed assegnato, inizialmente a diverso Giudice (rispetto a quello designato per
[...] il giudizio n.4106/2009) con il n. 4530/2009 e poi riunito a quest'ultimo. Il D.I.
n.1228/09 era dichiarato provvisoriamente esecutivo, su istanza del richiedente.”
All'esito dell'istruttoria il Tribunale ha così disposto: “Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 970/2009, depositato in data 04.06.2009, emesso dal
Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale Controparte_1
4 rappresentante pro-tempore; per l' effetto, - Dichiara la esecutività dello stesso
Decreto Ingiuntivo;
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1228/2009 depositato in data 10.07.2009, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo Controparte_1 legale rapprese-tante pro-tempore;
- Condanna , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a pagare ad in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, € 58.111,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come da motivazione”
Il Giudice di prime cure ha fondato il parziale riconoscimento del credito, in favore di sull'assenza di contestazioni in ordine alla merce fornita a CP_1
sulla conformità di detta merce alle normative vigenti nonchè Parte_1 sulla mancanza di contestazioni sostanziali circa l'esistenza e l'ammontare del debito nelle fasi iniziali del giudizio..
II.Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
1. Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- Erronea ricostruzione del fatto e delle norme contrattuali applicabili.
L'appellato deduceva che, già in fase contrattuale, aveva contestato la pretesa di pagamento avanzata dalla controparte. Evidenziava, altresì, che, ai sensi della clausola n.7 del contratto, il versamento dell'acconto era subordinato alla definizione dell'ordine complessivo.Precisava che il contratto inter partes prevedeva la fornitura e la posa in opera di porte per l'edificio del Policlinico, e che la decisione della stazione appaltante di sospendere le lavorazioni su alcune porzioni dell'immobile aveva determinato l'appellante ad effettuare un ordine parziale. Tale circostanza, a suo dire, precludeva alla controparte la possibilità di richiedere il 10% di acconto sull'intero valore del contratto. Tale elemento, cruciale, era stato pretermesso dal Tribunale nel ritenere dovuto il pagamento dell'acconto.
Il versamento dell'acconto non era dovuto anche in virtù dell'intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, circostanza comunicata all'appellante in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Rappresentava, inoltre, che l'acconto del 10% sull'intero valore della fornitura e posa in opera avrebbe dovuto essere decurtato dagli importi successivi relativi alle merci effettivamente fornite. Nella medesima clausola, le parti avevano
5 previsto che gli importi in anticipazione avrebbero dovuto essere recuperati mediante decurtazione proporzionale nel corso dei vari stadi di avanzamento dei lavori, trattandosi di anticipazioni sull'importo complessivo.
Il Tribunale, nella propria ricostruzione dei fatti, aveva totalmente omesso tali circostanze. La sentenza, pertanto, avrebbe dovuto prevedere che l'importo dell'acconto, richiesto con la prima fattura, dovesse essere decurtato dalla somma riconosciuta negli altri capi della decisione.
2. Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- Erronea ricostruzione del fatto e delle norme contrattuali. Il Tribunale aveva erroneamente ricostruito la condotta dell'appellante in relazione alla consegna della certificazione attestante la regolarità contributiva delle imprese raggruppate e di quelle relative ai materiali forniti. Il Tribunale aveva, infatti, ritenuto che la condotta della società opponente avesse violato i principi di buona fede contrattuale, asserendo che la società appellata aveva consegnato tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva, retributiva e fiscale. Tale conclusione costituiva un travisamento delle eccezioni sollevate dall'appellante. Prima della risoluzione contrattuale, la società aveva richiesto la consegna della documentazione inerente alle imprese componenti l'associazione, e non limitatamente alla mandataria.
D'altra parte, non era fondata l'asserzione della società appellata circa la non necessità della documentazione, in quanto non era ancora stata avviata la posa Cont in opera. L'articolo 12 del contratto prevedeva, infatti, l'obbligo della società di fornire, a fronte della richiesta di pagamento, la dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi fiscali, che doveva essere quindi fornita congiuntamente alle singole fatture.
Pur prendendo atto dell'esito della consulenza di ufficio che aveva evidenziato la completezza della documentazione tecnica relativa alla merce depositata presso il cantiere di , l'appellante rilevava che non era condivisibile il giudizio CP_2 negativo espresso dal Tribunale in ordine alla condotta di reiterata richiesta di detta documentazione.
3.Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
-Violazione e falsa applicazione, erronea, contraddittoria e carente motivazione. dalla necessità di fornire tempestivo riscontro alle richieste avanzate dalla Direzione dei Lavori. L'appellante lamentava che il
6 provvedimento impugnato, pur dando atto della risoluzione del contratto di fornitura e posa in opera per impossibilità sopravvenuta, non ne traeva le debite Cont conseguenze in merito agli obblighi di pagamento della società L'appellante deduceva di aver dimostrato che la risoluzione del contratto di appalto con il aveva determinato la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del CP_2 correlato contratto di fornitura. La legittimità della risoluzione per impossibilità sopravvenuta non era mai stata contestata dalla controparte, ed essa era antecedente alla notifica dei decreti ingiuntivi. Le obbligazioni di pagamento rivendicate dalla società appellata dovevano, pertanto, essere valutate alla luce di tale circostanza, in quanto si erano estinte per impossibilità sopravvenuta. Il
Tribunale si era limitato a ritenere dovuto un acconto del 10% sull'intero valore del contratto, cui aveva sommato le fatture per la merce effettivamente consegnata e per quella asseritamente depositata presso la sede della società appellata. In applicazione dei principi in tema di risoluzione del contratto, la parte liberata non poteva esigere la controprestazione e doveva restituire quella che avesse già ricevuto secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito.
Conseguentemente, nulla era dovuto alla società appellata. In ogni caso, le parti avevano convenuto le regole da applicarsi in caso di risoluzione, stabilendo che, in tale evenienza, la società appellata avesse diritto al pagamento dei lavori effettuati e della merce giacente nel cantiere. L'istruttoria documentale aveva dimostrato che nessuna lavorazione era stata effettuata, e che era stata solo consegnata merce per un valore di Euro € 36.865,67, somma alla quale, al massimo, il giudice avrebbe potuto condannare la società appellante.
4. Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 113, 114, 115 e
116 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione, erronea, contraddittoria e carente motivazione.
L'appellante contestava la fondatezza del credito di cui alla fattura n.
1086/2009, eccependo che l'appellata non aveva fornito alcuna prova della produzione delle porte e della loro giacenza presso i propri magazzini, limitandosi a depositare una mera fattura ed alcune comunicazioni prive di valore probatorio.Il Tribunale dava atto che la società aveva fornito documentazione tecnica inerente le porte, omettendo, tuttavia, di precisare che
7 tale documentazione era relativa alle sole porte consegnate presso il cantiere, e non a quelle prodotte e giacenti presso il proprio stabilimento.
Nonostante il giudice avesse correttamente individuato in capo all'appellata l'onere di provare il proprio credito, non ne traeva le debite conseguenze. Non sussisteva inoltre alcuna possibilità di fare ricorso al giudizio di equità, ai sensi dell'articolo 2226 c.c.Il giudice avrebbe dovuto adottare la propria decisione secondo diritto e secondo le regole in tema di ripartizione degli oneri probatori, ritenendo non dovuto il pagamento di cui alla fattura contestata.
5. Nullità della sentenza per erronea e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove - violazione degli artt. 91 c.p.c. -
Violazione e falsa applicazione, erronea, contraddittoria e carente motivazione.
Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la società appellante soccombente e, su tale presupposto, aveva disposto la condanna alle spese di lite. Viceversa,
l'unico giudizio in cui l'appellante era risultata totalmente soccombente era quello relativo al regolamento di competenza. Per gli altri due giudizi, la soccombenza era da considerarsi soltanto parziale, in virtù della decisione impugnata che accoglieva, in parte qua, le domande dell'appellante. Tale accoglimento parziale comportava una rideterminazione del credito della società appellata e la conseguente obbligazione restitutoria a carico della medesima.
L'appellante proponeva quindi modifiche alla sentenza consequenziale alle censure dedotte appunto
Si costituiva contestando i motivi di appello. Controparte_1
Quanto al primo motivo di gravame, rilevava l'infondatezza della censura, in quanto la relativa questione era stata sollevata per la prima volta in sede di appello, e non aveva mai costituito oggetto di specifica domanda, neppure in via subordinata, nei giudizi riuniti innanzi al Tribunale.
Pur senza accettare il contraddittorio su tale motivo, evidenziava che la società appellante aveva riconosciuto come dovuta la fattura numero
4876/2009. Invero, con il contratto sottoscritto inter partes in data 30.09.2008, la Società costituitasi in Controparte_5 Controparte_7 con la ditta , e convenivano la fornitura e Controparte_8 Parte_1 posa in opera di materiale antincendio da destinarsi al cantiere di – CP_2
C.U. di Santa Sofia – Struttura Sanitarie. La società appellata emetteva la fattura di acconto numero 4876/2009 dietro espressa autorizzazione della contrapposta società. L'importo pari € 14.985,00 + IVA per un totale di €
8 16.483,50 era stato calcolato sul totale presunto del contratto pari ad €
149.850,00, oltre IVA (cfr. art. 3 del contratto).. Tale fattura non era mai stata contestata dalla società appellante. Non rispondeva al vero, quindi, che già nella fase contrattuale la stessa avesse contestato la richiesta di pagamento dell'acconto. L'accettazione di tale fattura era, altresì, confermata dal SAL numero 1 del 31.01.2009 emesso da (Doc. 7 comparsa di Parte_1 costituzione causa di R.G. 4106/09), ove era riportato l'importo di € 149.85,00, al netto dell'IVA a titolo di anticipazione (benchè non saldato); dunque, tale somma era già stata scalata dal saldo e non poteva, pertanto, pretendersi un'ulteriore decurtazione dall'importo finale riconosciuto alla società appellata.
Risultava egualmente infondato il motivo di gravame relativo all'asserito mancato versamento dell'acconto in virtù dell'intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta in data antecedente alla notifica del primo decreto ingiuntivo. In realtà, che il pagamento della fattura d'acconto era scaduto da molto tempo (Novembre 2008), e il relativo importo era stato inserito in detrazione bel Sal n. 1 del 31.01.2009 ;il ricorso per decreto ingiuntivo n.
970/09 veniva depositato in data 27.05.2009, quindi in data antecedente alla risoluzione.
Quanto al secondo motivo di gravame, rilevava che CP_9
l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento era stata già definita dal
Tribunale di Arezzo nella causa R.G. 4530/2009 nel concedere la provvisoria esecuzione del D.I. 1228/2009. Nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 23.03.2010 si legge, “a fronte del contenuto dell'art. 12 del contratto del 30 Settembre 2008 stipulato tra le parti e degli obblighi ivi contenuti a carico dell'opposta, sembra che quest'ultima abbia fornito in data 4 Aprile 2009 la documentazione tesa a provare
l'assolvimento dei predetti obblighi (cfr. doc. 13 allegato al fascicolo di parte opposta)”. Il documento di riferimento era la lettera dalla lettera del 31.03.2009
(Doc. 13 parte convenuta opposta causa R.G. 4530/09),con la quale la società
aveva inviato a tutta la documentazione Controparte_1 Parte_1 comprovante l'assolvimento degli obblighi. La decisione del Tribunale era dunque esente da censure nella parte in cui aveva riconosciuto la contrarietà a buona fede dell'eccezione avversaria e, quindi, l'assolvimento da parte della società appellata di ogni obbligazione sul punto. Nessuna prova contraria era, invero, stata fornita dalla controparte. Erano altresì infondate , le censure in tema di certificazioni dei materiali forniti. La CTU espletata nel corso delle cause riunite n. 4106/09 e 4530/09 R.G. del Tribunale di Arezzo, aveva infatti
9 accertato la completezza della documentazione tecnica relativa alla merce fornita dalla società appellata. Il CTU aveva confermato l'avvenuta consegna da parte della società appellata delle certificazioni previste dalla normativa vigente, contestualmente a quella delle porte tagliafuoco
Con il terzo motivo di appello, l'appellante affermava che il giudice non aveva tenuto in debito conto gli effetti della risoluzione. Affermava l'appellata che tale l'assunto era infondato;
si era, infatti, resa Parte_1 inadempiente nei confronti dell'appellata ben prima della risoluzione del contratto, e la posa in opera non era stata possibile esclusivamente per fatto della debitrice. Correttamente, dunque, il Tribunale aveva rilevato che i fatti intercorsi fra il Policlinico e la società appellante non potevano pregiudicare e/o compromettere le ragioni della società Quest'ultima aveva, quindi, CP_1 diritto al pagamento delle porte fornite e solo in parte consegnate per fatti ascrivibili alla parte avversaria.; la produzione e fatturazione del materiale era antecedente alla risoluzione del contratto, e il relativo costo era da imputarsi per intero alla società appellante.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III.L'appello non merita accoglimento.
Il contratto di fornitura concluso dalle parti trae origine dal bando di gara in data 27.12.2002 con il quale l' Controparte_2
appaltava lavori all'interno della struttura sanitaria, aggiudicando
[...]
l'appalto all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) tra le quali figurava quale capogruppo. In tale veste, quest'ultima stipulava il Parte_1 contratto di fornitura con la avente ad oggetto la fornitura e posa CP_1 in opera di porte antincendio. Detto contratto veniva concluso in data 30 settembre 2008.Con esso la fornitrice si impegnava alla fornitura delle porte REI ed accessori compresi nell'appalto. All'articolo 7 le parti convenivano che l'importo della fornitura, quantificato all'articolo 4 in Euro 149.850,00, doveva essere corrisposto mediante bonifico bancario, con un acconto del 10% all'ordine del materiale, con la corresponsione del 60% del prezzo all'arrivo della merce in cantiere, del 25% a montaggio effettuato e del il 5% per ritenuta a garanzia..
10 Il 7 novembre 2008, la società appellata emetteva fattura in acconto sulle forniture delle porte antincendio per un importo totale di Euro 16.483,50. Tale somma non veniva corrisposta. Il 13 novembre 2008, la società appaltante emetteva ordine di fornitura per 250 porte, senza che il pagamento dell'acconto fosse stato corrisposto. In detto ordine veniva previsto un termine di scadenza al 31 dicembre 2008. Dagli atti di causa, ed in particolare dai documenti in atti, si evince che la società appellata provvedeva nel novembre 2008 al trasporto di materiale, che veniva depositato presso il cantiere (cfr. documenti di trasporto in data 24.22.2008 e 27.11.2008). Successivamente, emetteva quattro fatture
(fatture n.347 del 31.01.2009 di € 25.805,97, n. 1085 del 17.03.2009 di €
13.473,81 e n. 1086 del 17.03.2009 di € 42.492,30,) per un totale di Euro
.81.772,08. I predetti importi non venivano versati. Non avendo ottenuto il pagamento delle fatture emesse, la società appellata nel maggio 2009 adiva il
Tribunale, ottenendo un primo decreto ingiuntivo per l'acconto non versato di euro 16.483,50 (n. 970/2009), e successivamente otteneva un secondo decreto ingiuntivo per le successive fatture rimaste impagate (decreto ingiuntivo n.1228/2008). per un importo totale di € 81.772,08.
In data 03.06.2009, comunicava che il contratto di Parte_1 fornitura e posa in opera, doveva ritenersi risolto in conseguenza della intervenuta risoluzione del contratto di appalto con il . Controparte_2
Deve rilevarsi, avuto riguardo allo svolgimento fattuale, che, al momento della comunicazione della risoluzione contrattuale da parte dell'appellante, la società appellata aveva adempiuto alle prestazioni di fornitura conformemente alle previsioni contrattuali. La risoluzione era, infatti, stata comunicata nel giugno 2009, allorché il materiale era stato fornito e, in parte, recapitato presso il cantiere oggetto di appalto.
Ciò premesso, deve essere dichiarati inammissibili i motivi di appello dedotti, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo tutti al merito della controversia. La società appellante ha dedotto che erroneamente il
Tribunale di Arezzo ha ritenuto dovuta la somma di Euro 16.483,50 azionata con il primo decreto ingiuntivo. . ha dedotto la novità della questione CP_1 poiché proposta per la prima volta in appello e mai sollevata nel corso dei giudizi di primo grado. Ad ogni buon conto, si osserva che la doglianza formulata dall'appellante appare destituita di fondamento. Ed invero, dal primo Stato di
Avanzamento Lavori (SAL) allegato agli atti di causa, risulta un importo complessivo dal quale è espressamente menzionata la decurtazione del 10%,
11 circostanza idonea a comprovare la debenza della relativa somma nell'accordo intercorso fra le parti.. Del tutto infondata si appalesa, pertanto, la richiesta di decurtazione di tale somma dal corrispettivo dovuto.
Risulta inoltre provata l'ottemperanza della società appellata all'adempimento degli obblighi gravanti sulla medesima, anche sotto il profilo degli adempimenti amministrativi. ha infatti fornito prospetti INPS CP_1
e INAIL comprovanti la regolarità contributiva e fiscale relativa ai propri dipendenti. Egualmente, la certificazione dei materiali oggetto di fornitura è risultata completa alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado.
La società appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha tenuto conto degli effetti conseguenti alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto. Si deve tuttavia ritenere che, per quanto emerge dagli atti,
l'inadempimento all'obbligo di pagamento si fosse verificato prima della risoluzione del contratto di fornitura. Il Giudice di prime cure ha dunque correttamente ritenuto che alla società appellata spettasse il corrispettivo per la prestazione svolta. Il diritto dell'appellata a ricevere il pagamento delle porte tagliafuoco ordinate già il 13 novembre 2008 appare, d'altronde, indiscutibile, essendo tale prestazione avvenuta nella piena efficacia del contratto di fornitura e non essendo in alcun modo imputabile alla società appellata la mancata consegna dell'ultima fornitura di materiale, che essa aveva pur reperito in adempimento del contratto e tenuto in giacenza presso i propri magazzini.
A ben vedere, non assumono valenza dirimente le ulteriori valutazioni del giudice, circa la condotta tenuta dalla società appellante allorché richiedeva la documentazione di ottemperanza agli obblighi fiscali, retributivi e previdenziali alla I rilievi formulati, pur volti a corroborare il quadro probatorio CP_1 relativo alla condotta della società appellante, non si rivelano, invero, dirimenti ai fini della valutazione della sua responsabilità contrattuale. La responsabilità dell'appellante, infatti, appare precipuamente fondata sul dato oggettivo della persistente inottemperanza all'obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito, a fronte di una controprestazione tempestivamente eseguita dalla società appellata, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nel contratto, ovvero alle successive disposizioni impartite dalla committente in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura. La predetta inottemperanza, pertanto, costituisce il fulcro della responsabilità gravante sull'appellante. Allorché è intervenuta la risoluzione del contratto, parte
12 appellante aveva, infatti, adempiuto puntualmente alla propria prestazione, non potendo procedere alla posa in opera differita sine die dalla controparte.
Appare altresì' infondata la censura sulla liquidazione delle somme portate dalla fattura n. 1086/2009 della società appellata. A detta dell'appellante, il
Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che nulla era dovuto in forza della predetta fattura, in assenza di prova della pretesa azionata in giudizio. Tuttavia il giudice, ritenuta provata la fornitura rimasta giacente presso i magazzini della CP_1
ha correttamente fatto applicazione dei principi generali che regolano gli
[...] effetti della risoluzione contrattuale. In particolare, ha ritenuto ormai consolidate e, dunque, suscettibili di integrale pagamento, le prestazioni contrattuali che risultavano compiutamente eseguite prima della i risoluzione.
Per converso, per le prestazioni non ancora integralmente perfezionate, ha provveduto ad una ripartizione del relativo valore in ragione del 50% tra le parti.
Tale ripartizione, motivata da ragioni di equità, ha avuto lo scopo di contemperare i contrapposti interessi delle parti. Si rileva, altresì, che nessuna delle parti in causa ha formulato specifiche obiezioni o contestazioni avverso la percentuale di quantificazione operata dal giudice.
Deve, infatti, rilevarsi la correttezza della decisione anche in punto di condanna dell'appellante alle spese di lite, essendo la società appellante risultata soccombente in via prevalente, seppur con riduzione dell'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo n,1228/2009, rideterminato dal Tribunale in euro € 58.111,82.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi in considerazione del valore della causa prossimo al valore minimo della scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] Controparte_1 impugnata così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore appellata, in complessivi € 4.997,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
13 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
14