TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 31/10/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
MA CR De UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 666/2023 vertente
TRA
Avv. AN Ettore (CF: ), elettivamente domiciliato presso il C.F._1 proprio studio in Napoli, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Parte_1 C.F._2
SS ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, come da procura in atti
Attori
E
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 27.11.2023, Ettore SS e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona il Parte_1 CP_1 ubicato in AR (AQ) Viale dei Villini n. 25, esponendo:
[...]
- di essere proprietari ciascuno di un' unità immobiliare facente parte del predetto Condominio e situate rispettivamente nella scala B interno 37 e nella scala A interno 22;
- sin dall'agosto 2015 nell'appartamento del e sin dal dicembre 2017 in quello del Pt_1
SS, si verificavano copiosi fenomeni infiltrativi provenienti dal tetto di copertura del fabbricato, con danni alle controsoffittature e alle pareti nonchè alle suppellettili di entrambi gli immobili;
- venivano pertanto effettuate una prima consulenza tecnica dall'ing. in data Persona_1
20.08.2015, che rilevava lo stato di precarietà del tetto del fabbricato ed in particolar modo la mancanza di un adeguato strato di impermeabilizzazione, con danneggiamento delle tegole, e
1 successivamente altra consulenza tecnica disposta dallo stesso Condominio e redatta dall' ing. in data 19.10.2020, che individuava anch'essa la provenienza delle Persona_2 infiltrazioni dal tetto di copertura del fabbricato gravemente ammalorato, confermando che lo stesso era privo dello strato di impermeabilizzazione, e sollecitando pertanto un urgente intervento;
- gli attori avevano più volte denunciato tale situazione sia verbalmente, che a mezzo di diffida stragiudiziale, proponendo anche ricorso per accertamento tecnico preventivo e comunque inviando numerose missive pec agli amministratori del Condominio succedutisi nel tempo, senza tuttavia alcun esito. Tanto premesso gli istanti, concludevano per l'accoglimento della domanda e “per l'effetto sentire condannare il , in persona Controparte_2 dell'Amministratore p.t., dott. ad eliminare le cause delle infiltrazioni e Controparte_3 risarcire gli istanti di tutti i danni derivati e derivanti, patrimoniali e non, agli appartamenti, all'arredamento e alle suppellettili nella misura che verrà indicata in corso di causa anche a seguito di CTU, che sin d'ora in via istruttoria si richiede e comunque nella misura giusta e congrua, nonché l'avv. SS per il mancato utilizzo del proprio appartamento, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi compensativi dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Pur ritualmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio. Ammessa ed CP_1 espletata ctu tecnica a mezzo dell'ing. , all'udienza del 6.10.2025 precisate Persona_3 le conclusioni da parte attrice, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche, la causa veniva riservata a decisione.
*********
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto che, pur ritualmente CP_1 citato, non è comparso in udienza e comunque non si è costituito in giudizio.
La domanda proposta dagli attori Ettore SS e deve essere accolta, in Parte_1 quanto risulta fondata all'esito dell'istruttoria svolta. La documentazione prodotta, relativamente alle numerose diffide inviate a mezzo pec al convenuto in persona dell'amministratore pro-tempore (all. 2 atto di citazione), CP_1 nonché la diffida stragiudiziale (all.3 atto di citazione) e le diverse assemblee condominiali recanti all'ordine del giorno la trattazione dell'argomento inerente i danni da infiltrazioni oggetto del presente giudizio (all. 7 atto di citazione), così come le consulenze tecniche dell'ing. in data 20.08.2015 (all. 4 atto di citazione), e dell'ing. in Persona_1 Persona_2 data 19.10.2020 (quest'ultima disposta tra l'altro dallo stesso convenuto – all. 5 CP_1 atto di citazione) confermano la persistente problematica sorta dal 2015 e mai risolta, se non con limitati interventi tampone non risolutivi. Il CTU nominato ing. , accettato l'incarico, sui quesiti formulati dal giudice, Persona_3 come proposti da parte attrice, accertava in particolare, documentando con rilievi fotografici effettuati nell'occasione, quanto segue:
“Il tetto è del tipo a doppia falda inclinata, rivestito in tegole di cemento, presumibilmente ancorate direttamente alla soletta a mezzo di listelli di legno, senza alcun sistema di impermeabilizzazione e isolamento termico.
Risulta pertanto evidente che le sole tegole non possano risultare sufficienti alla tenuta dell'acqua piovana e di scioglimento delle nevi, specialmente nelle zone montane che ci interessano. Inoltre, la tenuta all'acqua risulta essere ancora più compromessa nei tratti di discontinuità geometrica dovuta alla presenza degli abbaini, creando possibili punti deboli di infiltrazione. … Pertanto, considerato che piccole riparazioni non potrebbero garantire la tenuta nel tempo,
2 l'intervento risolutivo per eliminare le lamentate infiltrazioni è il rifacimento completo del manto di copertura della falda che ivi interessa. Il rifacimento totale permetterebbe di ammortizzare l'importante costo per l'installazione dei ponteggi.
Detti interventi sono di seguito sommariamente riassunti:
- Posa in opera di ponteggi e dispostivi di sicurezza;
- Smontaggio di manto di copertura;
- Posa in opera di ondulina bitumata porta tegola;
- Posa in opera di manto di copertura e lattonerie;
- Revisione dei rivestimenti in legno presenti all'interno degli appartamenti degli attori.
- Riparazione e verifica della funzionalità degli elementi in legno;
Le lavorazioni necessarie per il rifacimento del manto di copertura e la relativa quantificazione dei costi, sono stati definiti analiticamente in apposito computo metrico estimativo, allegato alla presente relazione, redatto con il vigente Prezziario della Regione Abruzzo, che ammonta a complessivi € 106.357,97 (arrotondati euro centoseimilatrecentosessanta/00) oltre iva come per legge.
A tali costi, vanno aggiunte le spese per la redazione e presentazione di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa finalizzata all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, i costi per diritti comunali, di segreteria, ecc., quantificabili forfettariamente in €10.000,00 oltre cassa ed iva come per legge.
Infine, anche se non oggetto della presente perizia, per la realizzazione di un intervento più completo, si consiglia di valutare la posa di pannelli isolanti per la riduzione delle dispersioni di calore, eliminare la formazione di muffe e condensa e per l'ottenimento di un maggior confort interno e risparmio energetico” (Relazione di consulenza tecnica d'ufficio pagg. 6 e 7). Sulla base delle esposte considerazioni e condividendo integralmente le risultanze della CTU poiché lineari e immuni da vizi logici, oltre che fondate sui sopralluoghi svolti, nonché sull'attento esame della documentazione prodotta e della natura ed entità dei danni riscontrati, deve, pertanto, ritenersi provato che la causa delle lamentate infiltrazioni derivi dai difetti riscontrati nel manto di copertura del fabbricato del convenuto, e con evidente CP_1 sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. di quest'ultimo in qualità di proprietario e custode dell'immobile da cui provengono le infiltrazioni, nonché soggetto tenuto alla manutenzione del bene.
È infatti noto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'istante (come avvenuto nel caso in esame) del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto (e nella fattispecie non fornita), del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale
(Cass. n. 15096/2013; Cass. n. 11016/2011; Cass. n. 26086/2005).
Con riferimento ai danni riscontrati dal CTU negli appartamenti degli attori e relativi in particolare ai rigonfiamenti dei rivestimenti in legno dei soffitti e degli abbaini e alle macchie di umidità delle pareti, gli stessi sono stati quantificati forfettariamente in € 7.500,00 per ciascuna unità immobiliare Il dovrà pertanto essere condannato al pagamento a titolo risarcitorio Controparte_1 in favore di ciascun attore della predetta somma, oltre rivalutazione ed interessi dalla stima al saldo effettivo ed inoltre all'esecuzione degli interventi indicati dal CTU nella relazione peritale per l'eliminazione delle cause e dei danni come sopra riportati. Va, invece, rigettata la domanda dell'avv. SS di risarcimento danni da mancato utilizzo dell'immobile, risultando solo genericamente proposta e non meglio specificata e comunque
3 assolutamente sfornita di prova. Peraltro, le perizie del consulente di parte ing. Per_1
e del CTU ing. nulla rilevano riguardo a condizioni di
[...] Persona_3 inutilizzabilità dell'appartamento. D'altro canto, secondo il Supremo Collegio, siffatto danno non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (Cass n. 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.. E' pertanto onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio, “con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari – da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo”(Cass.
4.12.2018 n. 31233): ciò che nel caso del presente giudizio il SS ha del tutto omesso di fare.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in favore CP_1 della parte attrice come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, in ragione della contumacia del convenuto e considerata la fase decisionale svolta senza il deposito di memorie scritte, con distrazione in favore del procuratore avv. Ettore SS, che si è dichiarato antistatario. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto, con condanna altresì dello stesso a CP_1 restituire agli attori quanto eventualmente già versato da questi ultimi a tale titolo al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così decide:
accoglie come in parte motiva la domanda avanzata da Ettore AN e Parte_1 nei confronti del Controparte_4 AR (AQ), e per l'effetto condanna quest'ultimo, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore:
- all'esecuzione degli interventi come dettagliati dal CTU ing. a pag. 7 della Persona_3 relazione di consulenza tecnica in data 21.08.2025 e nell'allegato computo metrico estimativo, e a sostenerne i costi quantificati in €106.357,97 oltre IVA, oltre spese tecniche quantificate forfettariamente in € 10.000,00, oltre Cap ed IVA;
- al risarcimento dei danni quantificati dal CTU in € 7.500,00 oltre IVA in favore di ciascuno degli attori, oltre rivalutazione ed interessi dalla stima al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.953,00, di cui € 264,00 per spese documentate ed € 1.689,00 per onorari, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ettore SS, dichiaratosi antistatario;
4 - pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto, con condanna altresì dello stesso a restituire agli CP_1 attori quanto eventualmente già versato da questi ultimi a tale titolo al CTU.
Sulmona, 31.10.2025.
Il G.O.
MA CR De UC
5
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
MA CR De UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 666/2023 vertente
TRA
Avv. AN Ettore (CF: ), elettivamente domiciliato presso il C.F._1 proprio studio in Napoli, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Parte_1 C.F._2
SS ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, come da procura in atti
Attori
E
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 27.11.2023, Ettore SS e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona il Parte_1 CP_1 ubicato in AR (AQ) Viale dei Villini n. 25, esponendo:
[...]
- di essere proprietari ciascuno di un' unità immobiliare facente parte del predetto Condominio e situate rispettivamente nella scala B interno 37 e nella scala A interno 22;
- sin dall'agosto 2015 nell'appartamento del e sin dal dicembre 2017 in quello del Pt_1
SS, si verificavano copiosi fenomeni infiltrativi provenienti dal tetto di copertura del fabbricato, con danni alle controsoffittature e alle pareti nonchè alle suppellettili di entrambi gli immobili;
- venivano pertanto effettuate una prima consulenza tecnica dall'ing. in data Persona_1
20.08.2015, che rilevava lo stato di precarietà del tetto del fabbricato ed in particolar modo la mancanza di un adeguato strato di impermeabilizzazione, con danneggiamento delle tegole, e
1 successivamente altra consulenza tecnica disposta dallo stesso Condominio e redatta dall' ing. in data 19.10.2020, che individuava anch'essa la provenienza delle Persona_2 infiltrazioni dal tetto di copertura del fabbricato gravemente ammalorato, confermando che lo stesso era privo dello strato di impermeabilizzazione, e sollecitando pertanto un urgente intervento;
- gli attori avevano più volte denunciato tale situazione sia verbalmente, che a mezzo di diffida stragiudiziale, proponendo anche ricorso per accertamento tecnico preventivo e comunque inviando numerose missive pec agli amministratori del Condominio succedutisi nel tempo, senza tuttavia alcun esito. Tanto premesso gli istanti, concludevano per l'accoglimento della domanda e “per l'effetto sentire condannare il , in persona Controparte_2 dell'Amministratore p.t., dott. ad eliminare le cause delle infiltrazioni e Controparte_3 risarcire gli istanti di tutti i danni derivati e derivanti, patrimoniali e non, agli appartamenti, all'arredamento e alle suppellettili nella misura che verrà indicata in corso di causa anche a seguito di CTU, che sin d'ora in via istruttoria si richiede e comunque nella misura giusta e congrua, nonché l'avv. SS per il mancato utilizzo del proprio appartamento, previa rivalutazione monetaria e con gli interessi compensativi dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Pur ritualmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio. Ammessa ed CP_1 espletata ctu tecnica a mezzo dell'ing. , all'udienza del 6.10.2025 precisate Persona_3 le conclusioni da parte attrice, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche, la causa veniva riservata a decisione.
*********
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto che, pur ritualmente CP_1 citato, non è comparso in udienza e comunque non si è costituito in giudizio.
La domanda proposta dagli attori Ettore SS e deve essere accolta, in Parte_1 quanto risulta fondata all'esito dell'istruttoria svolta. La documentazione prodotta, relativamente alle numerose diffide inviate a mezzo pec al convenuto in persona dell'amministratore pro-tempore (all. 2 atto di citazione), CP_1 nonché la diffida stragiudiziale (all.3 atto di citazione) e le diverse assemblee condominiali recanti all'ordine del giorno la trattazione dell'argomento inerente i danni da infiltrazioni oggetto del presente giudizio (all. 7 atto di citazione), così come le consulenze tecniche dell'ing. in data 20.08.2015 (all. 4 atto di citazione), e dell'ing. in Persona_1 Persona_2 data 19.10.2020 (quest'ultima disposta tra l'altro dallo stesso convenuto – all. 5 CP_1 atto di citazione) confermano la persistente problematica sorta dal 2015 e mai risolta, se non con limitati interventi tampone non risolutivi. Il CTU nominato ing. , accettato l'incarico, sui quesiti formulati dal giudice, Persona_3 come proposti da parte attrice, accertava in particolare, documentando con rilievi fotografici effettuati nell'occasione, quanto segue:
“Il tetto è del tipo a doppia falda inclinata, rivestito in tegole di cemento, presumibilmente ancorate direttamente alla soletta a mezzo di listelli di legno, senza alcun sistema di impermeabilizzazione e isolamento termico.
Risulta pertanto evidente che le sole tegole non possano risultare sufficienti alla tenuta dell'acqua piovana e di scioglimento delle nevi, specialmente nelle zone montane che ci interessano. Inoltre, la tenuta all'acqua risulta essere ancora più compromessa nei tratti di discontinuità geometrica dovuta alla presenza degli abbaini, creando possibili punti deboli di infiltrazione. … Pertanto, considerato che piccole riparazioni non potrebbero garantire la tenuta nel tempo,
2 l'intervento risolutivo per eliminare le lamentate infiltrazioni è il rifacimento completo del manto di copertura della falda che ivi interessa. Il rifacimento totale permetterebbe di ammortizzare l'importante costo per l'installazione dei ponteggi.
Detti interventi sono di seguito sommariamente riassunti:
- Posa in opera di ponteggi e dispostivi di sicurezza;
- Smontaggio di manto di copertura;
- Posa in opera di ondulina bitumata porta tegola;
- Posa in opera di manto di copertura e lattonerie;
- Revisione dei rivestimenti in legno presenti all'interno degli appartamenti degli attori.
- Riparazione e verifica della funzionalità degli elementi in legno;
Le lavorazioni necessarie per il rifacimento del manto di copertura e la relativa quantificazione dei costi, sono stati definiti analiticamente in apposito computo metrico estimativo, allegato alla presente relazione, redatto con il vigente Prezziario della Regione Abruzzo, che ammonta a complessivi € 106.357,97 (arrotondati euro centoseimilatrecentosessanta/00) oltre iva come per legge.
A tali costi, vanno aggiunte le spese per la redazione e presentazione di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa finalizzata all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, i costi per diritti comunali, di segreteria, ecc., quantificabili forfettariamente in €10.000,00 oltre cassa ed iva come per legge.
Infine, anche se non oggetto della presente perizia, per la realizzazione di un intervento più completo, si consiglia di valutare la posa di pannelli isolanti per la riduzione delle dispersioni di calore, eliminare la formazione di muffe e condensa e per l'ottenimento di un maggior confort interno e risparmio energetico” (Relazione di consulenza tecnica d'ufficio pagg. 6 e 7). Sulla base delle esposte considerazioni e condividendo integralmente le risultanze della CTU poiché lineari e immuni da vizi logici, oltre che fondate sui sopralluoghi svolti, nonché sull'attento esame della documentazione prodotta e della natura ed entità dei danni riscontrati, deve, pertanto, ritenersi provato che la causa delle lamentate infiltrazioni derivi dai difetti riscontrati nel manto di copertura del fabbricato del convenuto, e con evidente CP_1 sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. di quest'ultimo in qualità di proprietario e custode dell'immobile da cui provengono le infiltrazioni, nonché soggetto tenuto alla manutenzione del bene.
È infatti noto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'istante (come avvenuto nel caso in esame) del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto (e nella fattispecie non fornita), del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale
(Cass. n. 15096/2013; Cass. n. 11016/2011; Cass. n. 26086/2005).
Con riferimento ai danni riscontrati dal CTU negli appartamenti degli attori e relativi in particolare ai rigonfiamenti dei rivestimenti in legno dei soffitti e degli abbaini e alle macchie di umidità delle pareti, gli stessi sono stati quantificati forfettariamente in € 7.500,00 per ciascuna unità immobiliare Il dovrà pertanto essere condannato al pagamento a titolo risarcitorio Controparte_1 in favore di ciascun attore della predetta somma, oltre rivalutazione ed interessi dalla stima al saldo effettivo ed inoltre all'esecuzione degli interventi indicati dal CTU nella relazione peritale per l'eliminazione delle cause e dei danni come sopra riportati. Va, invece, rigettata la domanda dell'avv. SS di risarcimento danni da mancato utilizzo dell'immobile, risultando solo genericamente proposta e non meglio specificata e comunque
3 assolutamente sfornita di prova. Peraltro, le perizie del consulente di parte ing. Per_1
e del CTU ing. nulla rilevano riguardo a condizioni di
[...] Persona_3 inutilizzabilità dell'appartamento. D'altro canto, secondo il Supremo Collegio, siffatto danno non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (Cass n. 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.. E' pertanto onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio, “con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari – da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo”(Cass.
4.12.2018 n. 31233): ciò che nel caso del presente giudizio il SS ha del tutto omesso di fare.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in favore CP_1 della parte attrice come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, in ragione della contumacia del convenuto e considerata la fase decisionale svolta senza il deposito di memorie scritte, con distrazione in favore del procuratore avv. Ettore SS, che si è dichiarato antistatario. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto, con condanna altresì dello stesso a CP_1 restituire agli attori quanto eventualmente già versato da questi ultimi a tale titolo al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così decide:
accoglie come in parte motiva la domanda avanzata da Ettore AN e Parte_1 nei confronti del Controparte_4 AR (AQ), e per l'effetto condanna quest'ultimo, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore:
- all'esecuzione degli interventi come dettagliati dal CTU ing. a pag. 7 della Persona_3 relazione di consulenza tecnica in data 21.08.2025 e nell'allegato computo metrico estimativo, e a sostenerne i costi quantificati in €106.357,97 oltre IVA, oltre spese tecniche quantificate forfettariamente in € 10.000,00, oltre Cap ed IVA;
- al risarcimento dei danni quantificati dal CTU in € 7.500,00 oltre IVA in favore di ciascuno degli attori, oltre rivalutazione ed interessi dalla stima al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.953,00, di cui € 264,00 per spese documentate ed € 1.689,00 per onorari, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ettore SS, dichiaratosi antistatario;
4 - pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto, con condanna altresì dello stesso a restituire agli CP_1 attori quanto eventualmente già versato da questi ultimi a tale titolo al CTU.
Sulmona, 31.10.2025.
Il G.O.
MA CR De UC
5