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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 14584/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SOLINAS ALESSIO che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Parte ricorrente
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VIOTTO Parte_2 FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Parte intervenuta contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da memoria ex art. 473bis 17 n. 1 c.p.c. del 17/04/2025:
Nel merito
Previo esperimento di ogni incombente di rito, ivi compresa la fissazione di udienza di comparizione personale delle parti:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 7 - Dichiarare – con sentenza non definitiva - la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito a carico del sig. ex art. 151, c. 2, c.c. e - nella denegata ipotesi in cui la Controparte_1 domanda di addebito non venga accolta - dichiarare comunque la separazione dei coniugi ex art. 151,
c.1, c.c.;
- Accertato il supremo interesse di , disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio CP_2
alla sig.ra ; Persona_1 Parte_1
- Disporre che la collocazione del minore e la residenza – anche anagrafica – Persona_1 dello stesso rimarranno presso la madre;
- Accertata la piena capacità di autodeterminazione del minore derivante dalla Persona_1 propria età, disporre la sospensione degli incontri tra il figlio minorenne e il Persona_1 padre;
- Disporre che – a fare data dalla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio – il sig.
corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese e a mezzo Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario un assegno mensile per il mantenimento del comune figlio Persona_1
(minorenne) non inferiore a 200,00 Euro mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
- Disporre che le spese scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – del figlio sia a carico di entrambi i Persona_1 genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il Tribunale
Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
- Disporre che – a fare data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – il sig.
[...]
corrisponda alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente CP_1 Parte_2
, entro il giorno 5 di ciascun mese e a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile per il
[...] contributo al mantenimento pari a 200,00 Euro, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno come da protocollo in essere presso il Tribunale di
Torino;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e accertata la non interrotta cessazione della convivenza coniugale, espletato ogni incombente di rito e di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...]
; CP_1
- Confermare con la sentenza divorzile le condizioni della pronuncia di separazione personale dei coniugi rese in accoglimento delle domande di cui al presente ricorso;
- Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile l'adempimento di quanto di sua competenza.
In ogni caso pagina 2 di 7 Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre CPA e rimborso delle spese generali.
Richiamando espressamente e ritenendosi integralmente trascritte nel presente atto tutte le richieste istruttorie di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio del 31.7.2024.
Rinuncia alle istanze istruttorie, come da verbale di udienza del 08/05/2025.
Per parte intervenuta come da comparsa di intervento del 09/10/2024:
Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, in adesione alla domanda proposta dalla ricorrente sig.ra
Parte_1
- Disporre che – a fare data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – il sig.
[...]
corrisponda alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente CP_1 Parte_2
, entro il giorno 5 di ciascun mese e a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile per il
[...] contributo al mantenimento pari a 200,00 Euro mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno come da protocollo in essere presso il
Tribunale di Torino.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in UNIREA Parte_1 Controparte_1
(Romania) il 25/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO
(atto n. 164 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/03/2004 e Parte_2 Persona_1
il 21/08/2007.
[...]
Con ricorso depositato il 12/08/2024 parte ricorrente chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito nei confronti di parte resistente e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Parte attrice domandava, altresì, di disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore con collocazione e residenza presso sé medesima con la previsione, a carico di controparte, di un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili per ambedue i figli oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie presentando, infine, istanze istruttorie.
pagina 3 di 7 In data 09/10/2024 interveniva in giudizio la sig.ra , figlia Parte_2 delle parti. Parte intervenuta chiedeva, pertanto, di disporsi a carico di parte resistente l'onere di provvedere al suo mantenimento con il versamento della somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo l'indice ISTAT, nonché la compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 08/05/2025, innanzi al Giudice Relatore, venivano sentite sia la parte ricorrente sia la parte intervenuta;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, pertanto, dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta matura la causa per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473bis. 22 co
4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, nonché dal disinteresse mostrato dalla parte resistente, rimasta contumace, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che la parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulla richiesta di addebito Per_ La sig.ra ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge a fronte delle condotte maltrattanti e delle aggressioni fisiche poste in essere nei suoi confronti dal marito nel corso della vita matrimoniale.
pagina 4 di 7 Va premesso che “in tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale sociale dell'altro coniuge così da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, sottraendosi anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere
l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” (Cass. Sezione I, sentenza
19 settembre 2005 n. 18475).
E inoltre: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022, conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3925 del 19/02/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che nell'anno 2014, a seguito della denuncia sporta dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, il convenuto veniva condannato, con sentenza del novembre 2017 divenuta irrevocabile, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione
(cfr. doc 7 e 8 di parte ricorrente); dopo i fatti occorsi nel 2014, infatti la ricorrente si vedeva costretta ad allontanarsi da casa e a trasferirsi in Piemonte, ospite presso il di lei fratello, essendo venuta meno la tollerabilità della convivenza. Data l'assoluta ed evidente gravità delle descritte condotte, la coincidenza temporale rispetto alla fine della relazione di convivenza tra i coniugi e l'assenza di fattori causali o concausali alternativi cui imputare la cessazione dell'affectio coniugalis, la separazione deve certamente essere addebitata al marito.
Sull'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore e sul mantenimento Persona_1 della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Parte_2
Ritiene il Collegio di aderire alle richieste avanzate da parte ricorrente di affidamento del minore in via esclusiva rafforzata alla madre, in considerazione dei profili di grave Persona_1 pagina 5 di 7 inadeguatezza genitoriale del padre emersi in giudizio;
il ricorrente contumace, oltre alle condotte maltrattanti poste in essere ai danni della moglie alla presenza dei figli, ha mostrato un completo disinteresse sia morale che materiale verso i figli. In aderenza, pertanto, al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve stabilirsi che le decisioni di maggior interesse per il figlio minorenne Persona_1
(in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, rinnovo dei documenti di identità ecc) vengano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole e che in considerazione di quanto sopra stabilito, il figlio minore Per_1
mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
[...]
In ragione dell'età di e dell'assenza di contatti tra il minore ed il padre, deve stabilirsi Persona_1 che il minore possa incontrare il genitore secondo piacimento.
Il contributo al mantenimento del figlio minore va stabilito nella misura richiesta dalla Persona_1 ricorrente nell'importo di 200,00 euro mensili, oltre alla partecipazione al 50 % delle spese straordinarie;
la ricorrente lavora come colf e percepisce uno stipendio pari a 700,00 euro mensili, sostenendo le spese per il canone di locazione pari a 320 euro mensili. Percepisce inoltre l'A.U. per il figlio nella misura di 242,00 euro mensili. Persona_1
Con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Parte_2 economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria e convivente con la ricorrente, va disposto il versamento diretto della somma come richiesta dalla stessa (200,00 euro mensili) sul conto corrente intestato alla figlia stessa, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da corrispondere, invece, alla ricorrente.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.49 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e , con addebito Parte_1 Controparte_1 della stessa al sig. ; Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva a , demandando alla Persona_1 Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che il medesimo mantenga la residenza anagrafica e la dimora pagina 6 di 7 abituale presso tale genitore.
DISPONE che il minore possa incontrare e sentire il padre secondo piacimento.
DISPONE che corrisponda ad a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito Persona_1 del ricorso (agosto 2024), l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_2 contributo al suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(agosto 2024), l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
DISPONE che corrisponda ad nell'interesse della figlia Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, Parte_2 sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20.6.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 14584/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SOLINAS ALESSIO che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Parte ricorrente
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VIOTTO Parte_2 FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Parte intervenuta contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da memoria ex art. 473bis 17 n. 1 c.p.c. del 17/04/2025:
Nel merito
Previo esperimento di ogni incombente di rito, ivi compresa la fissazione di udienza di comparizione personale delle parti:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 7 - Dichiarare – con sentenza non definitiva - la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito a carico del sig. ex art. 151, c. 2, c.c. e - nella denegata ipotesi in cui la Controparte_1 domanda di addebito non venga accolta - dichiarare comunque la separazione dei coniugi ex art. 151,
c.1, c.c.;
- Accertato il supremo interesse di , disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio CP_2
alla sig.ra ; Persona_1 Parte_1
- Disporre che la collocazione del minore e la residenza – anche anagrafica – Persona_1 dello stesso rimarranno presso la madre;
- Accertata la piena capacità di autodeterminazione del minore derivante dalla Persona_1 propria età, disporre la sospensione degli incontri tra il figlio minorenne e il Persona_1 padre;
- Disporre che – a fare data dalla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio – il sig.
corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese e a mezzo Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario un assegno mensile per il mantenimento del comune figlio Persona_1
(minorenne) non inferiore a 200,00 Euro mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
- Disporre che le spese scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – del figlio sia a carico di entrambi i Persona_1 genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa corrente tra il Tribunale
Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
- Disporre che – a fare data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – il sig.
[...]
corrisponda alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente CP_1 Parte_2
, entro il giorno 5 di ciascun mese e a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile per il
[...] contributo al mantenimento pari a 200,00 Euro, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno come da protocollo in essere presso il Tribunale di
Torino;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e accertata la non interrotta cessazione della convivenza coniugale, espletato ogni incombente di rito e di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...]
; CP_1
- Confermare con la sentenza divorzile le condizioni della pronuncia di separazione personale dei coniugi rese in accoglimento delle domande di cui al presente ricorso;
- Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile l'adempimento di quanto di sua competenza.
In ogni caso pagina 2 di 7 Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre CPA e rimborso delle spese generali.
Richiamando espressamente e ritenendosi integralmente trascritte nel presente atto tutte le richieste istruttorie di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio del 31.7.2024.
Rinuncia alle istanze istruttorie, come da verbale di udienza del 08/05/2025.
Per parte intervenuta come da comparsa di intervento del 09/10/2024:
Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, in adesione alla domanda proposta dalla ricorrente sig.ra
Parte_1
- Disporre che – a fare data dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – il sig.
[...]
corrisponda alla figlia maggiorenne non economicamente indipendente CP_1 Parte_2
, entro il giorno 5 di ciascun mese e a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile per il
[...] contributo al mantenimento pari a 200,00 Euro mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno come da protocollo in essere presso il
Tribunale di Torino.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in UNIREA Parte_1 Controparte_1
(Romania) il 25/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO
(atto n. 164 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/03/2004 e Parte_2 Persona_1
il 21/08/2007.
[...]
Con ricorso depositato il 12/08/2024 parte ricorrente chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito nei confronti di parte resistente e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Parte attrice domandava, altresì, di disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato del minore con collocazione e residenza presso sé medesima con la previsione, a carico di controparte, di un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili per ambedue i figli oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie presentando, infine, istanze istruttorie.
pagina 3 di 7 In data 09/10/2024 interveniva in giudizio la sig.ra , figlia Parte_2 delle parti. Parte intervenuta chiedeva, pertanto, di disporsi a carico di parte resistente l'onere di provvedere al suo mantenimento con il versamento della somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo l'indice ISTAT, nonché la compartecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 08/05/2025, innanzi al Giudice Relatore, venivano sentite sia la parte ricorrente sia la parte intervenuta;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, pertanto, dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta matura la causa per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473bis. 22 co
4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, nonché dal disinteresse mostrato dalla parte resistente, rimasta contumace, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Atteso che la parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulla richiesta di addebito Per_ La sig.ra ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge a fronte delle condotte maltrattanti e delle aggressioni fisiche poste in essere nei suoi confronti dal marito nel corso della vita matrimoniale.
pagina 4 di 7 Va premesso che “in tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale sociale dell'altro coniuge così da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, sottraendosi anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere
l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” (Cass. Sezione I, sentenza
19 settembre 2005 n. 18475).
E inoltre: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022, conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3925 del 19/02/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che nell'anno 2014, a seguito della denuncia sporta dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, il convenuto veniva condannato, con sentenza del novembre 2017 divenuta irrevocabile, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione
(cfr. doc 7 e 8 di parte ricorrente); dopo i fatti occorsi nel 2014, infatti la ricorrente si vedeva costretta ad allontanarsi da casa e a trasferirsi in Piemonte, ospite presso il di lei fratello, essendo venuta meno la tollerabilità della convivenza. Data l'assoluta ed evidente gravità delle descritte condotte, la coincidenza temporale rispetto alla fine della relazione di convivenza tra i coniugi e l'assenza di fattori causali o concausali alternativi cui imputare la cessazione dell'affectio coniugalis, la separazione deve certamente essere addebitata al marito.
Sull'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore e sul mantenimento Persona_1 della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Parte_2
Ritiene il Collegio di aderire alle richieste avanzate da parte ricorrente di affidamento del minore in via esclusiva rafforzata alla madre, in considerazione dei profili di grave Persona_1 pagina 5 di 7 inadeguatezza genitoriale del padre emersi in giudizio;
il ricorrente contumace, oltre alle condotte maltrattanti poste in essere ai danni della moglie alla presenza dei figli, ha mostrato un completo disinteresse sia morale che materiale verso i figli. In aderenza, pertanto, al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve stabilirsi che le decisioni di maggior interesse per il figlio minorenne Persona_1
(in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, rinnovo dei documenti di identità ecc) vengano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole e che in considerazione di quanto sopra stabilito, il figlio minore Per_1
mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
[...]
In ragione dell'età di e dell'assenza di contatti tra il minore ed il padre, deve stabilirsi Persona_1 che il minore possa incontrare il genitore secondo piacimento.
Il contributo al mantenimento del figlio minore va stabilito nella misura richiesta dalla Persona_1 ricorrente nell'importo di 200,00 euro mensili, oltre alla partecipazione al 50 % delle spese straordinarie;
la ricorrente lavora come colf e percepisce uno stipendio pari a 700,00 euro mensili, sostenendo le spese per il canone di locazione pari a 320 euro mensili. Percepisce inoltre l'A.U. per il figlio nella misura di 242,00 euro mensili. Persona_1
Con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Parte_2 economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria e convivente con la ricorrente, va disposto il versamento diretto della somma come richiesta dalla stessa (200,00 euro mensili) sul conto corrente intestato alla figlia stessa, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da corrispondere, invece, alla ricorrente.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.49 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e , con addebito Parte_1 Controparte_1 della stessa al sig. ; Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva a , demandando alla Persona_1 Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che il medesimo mantenga la residenza anagrafica e la dimora pagina 6 di 7 abituale presso tale genitore.
DISPONE che il minore possa incontrare e sentire il padre secondo piacimento.
DISPONE che corrisponda ad a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito Persona_1 del ricorso (agosto 2024), l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_2 contributo al suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(agosto 2024), l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
DISPONE che corrisponda ad nell'interesse della figlia Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, Parte_2 sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20.6.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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