Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:
dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
dott. Lucio Munaro Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 51-1/2025 presentato da:
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
15.02.1968 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Portantiolo, del Foro di Treviso (C.F.:
) C.F._2
per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
presa visione dei documenti allegati;
rilevato che:
- il ricorrente è residente a [...]di AV (TV):
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione 13-02-2025 (integrata con atto del 24-02-2025) redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
1
- il debitore che fruisce solo di uno stipendio netto mensile di circa E. 1.800,00 è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 370.825,61 a fronte di un attivo costituito dal TFR, dall'eccedenza dello stipendio rispetto all'importo di E. 800,00 mensile destinato al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia e dall'importo di E. 1.561,27 oggetto di pignoramento nel proc. RG. Es. 2283/2024;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F.: CP_1
) C.F._1
NOMINA il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI
NOMINA conferma la nomina del Liquidatore nella persona dell'avv. Armida Dal Bo;
ORDINA al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;
ASSEGNA termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
2 DISPONE che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;
ORDINA quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del
Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.
Autorizza il Liquidatore ad accedere alle Banche dati di cui all'art. 49 co. 3 lett. F) nr.
1, 2 CCI, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 270 co. 5 al titolo III sezione II del
CCI.
Evidenzia che:
- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge, e che, pertanto, dovrà essere appresa anche la somma di E.
1.561,27 oggetto di pignoramento nel proc. RG. Es. 2283/2024;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni;
Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
Treviso, lì 4 marzo 2025
Il Presidente est.
Bruno Casciarri
3