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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 16.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3564 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle lite depositata
[...] telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Mauro Petrassi e Beatrice
Bruni, con i quali e presso i quali quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti già depositata Controparte_1 telematicamente insieme al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dagli avvocati Federico Lucci e Antonio Pileggi, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1505/2024 pronunciata dal Tribunale di
Frosinone, sezione lavoro e pubblicata in data 18.11.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 16.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Frosinone, parzialmente accogliendo il ricorso proposto da Pag. 1 a 21
, dirigente di Controparte_1 Parte_1
(di seguito, per brevità, ), al fine di impugnare il
[...] Pt_1 licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro in data 25.11.2022, ha così statuito: « accerta e dichiara l'ingiustificatezza del licenziamento comminato alla ricorrente
in data 25.11.2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1 [...]
a Controparte_2 corrispondere all'attrice l'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto, commisurata all'anzianità di servizio, ai sensi dell'art.29, comma 13, CCNL per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità rinnovato il 16 ottobre 2019, in misura di 12 mensilità, nonché a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a 12 mensilità, ai sensi dell'art.35 del richiamato CCNL, per un totale di
24 mensilità, utilizzando come parametro per la determinazione delle due indennità la retribuzione utile per il calcolo del preavviso, pari ad €.11.196,84 lorde mensili;
b) rigetta le altre domande attoree;
c) compensa tra le parti, nei limiti di ¼, le spese di lite, condannando la resistente a rifondere alla ricorrente la residua parte, liquidata in complessivi €.9.459,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali e in €.259,00 per il rimborso del contributo unificato;
d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza».
La sentenza gravata è pervenuta a siffatta statuizione sulla base delle seguenti argomentazioni: (I) alla lavoratrice erano state contestate tre mancanze, ossia: «a) aveva percepito, a partire dal dicembre 2016 e sino al dicembre 2021, eccedenze retributive rispetto al superminimo pattuito con il contratto di lavoro dirigenziale sottoscritto in data 1.11.2009, per complessivi €.158.998,56, oltre a €.11.249,23 percepiti in più a titolo di retribuzione variabile incentivante, emolumento che era stato ingiustificatamente incrementato in quanto era stato calcolato sulla base del superminimo indebitamente aumentato e non di quello spettante;
b) aveva percepito - con pagamenti risultanti dalle buste paga di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e poi di febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021
- “somme per un totale di Euro 87.892,60 a titolo di risarcimento del danno (peraltro senza assoggettamento a ritenute fiscali né previdenziali), che ugualmente non risultano giustificate da alcun atto deliberativo dell'organo amministrativo né da alcun altro atto o provvedimento dell'ente”; c) erano a lei imputabili, in ragione delle svolte funzioni di Direttore Generale dell'Azienda, “gravi irregolarità nei bilanci consuntivi degli anni 2016-2019 dell'ente»; (II) in relazione al primo addebito, a fronte della deduzione
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della lavoratrice diretta a sostenere che le somme le erano dovute in base alle delibere dell'ente n. 36/2016, n. 53/2017 e n. 17/2018, non aveva osservato nulla, non Pt_1 contestando le delibere «né con riferimento alla loro giuridica e fattuale esistenza, né con riferimento al loro specifico contenuto relativo al trattamento economico della
, né in ordine alla circostanza che l'emolumento denominato nelle delibere CP_1 come “indennità di funzione” fosse in effetti la voce retributiva poi indicata in busta paga come “superminimo” e che quindi giustificasse pienamente le erogazioni operate in favore dell'attrice dal dicembre 2016 al febbraio 2020»; (III) tali considerazioni portavano alla conclusione per cui la prima mancanza doveva ritenersi non provata;
(IV) del pari doveva ritenersi insussistente la seconda, poiché le somme indicate nella contestazione disciplinare era dovute alla lavoratrice in forza di una transazione che, diversamente da quanto allegato da , era pienamente valida ed efficace;
(V) in Pt_1 relazione al terzo addebito, «l'attrice, nella sua veste di Direttore Generale ha ritenuto corretti - sulla base di una valutazione favorevole espressa da esperti contabili - gli stessi criteri contabili per la corretta quantificazione del fondo di svalutazione dei crediti
e per la valutazione del patrimonio immobiliare sempre adottati da sotto tutti Pt_1
i Direttori e che sono poi stati confermati anche dal nuovo Direttore Generale»; Pt_2
(VI) il licenziamento era dunque ingiustificato, ma non ritorsivo, come invece sosteneva la lavoratrice, non essendo stato dimostrato che esso costituiva una sorta di vendetta
«per essersi rifiutata di coprire, da Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, la situazione di conflitto di interessi imputabile al Presidente dell' . Pt_1
[..] e al [nuovo] Direttore Generale»; (VII) l'intimato licenziamento, per quanto ingiustificato, non poteva considerarsi ingiurioso, sicché la relativa domanda risarcitoria della lavoratrice doveva essere respinta;
(VIII) anche la domanda di risarcimento del danno biologico era infondata, sia per genericità delle allegazioni poste a suo fondamento e sia perché «nel caso di specie non sono stati offerti elementi per ritenere la sussistenza di un nesso causale tra la patologia eventualmente sofferta dalla ricorrente e il licenziamento oggetto di causa».
interpone appello contro questa decisione, affidando la propria impugnazione Pt_1
a tre motivi, con i quali in sintesi si sostiene la fondatezza degli addebiti contestati e quindi l'erroneità della contraria statuizione del primo giudice, in quanto: (1) le Delibera invocate dalla lavoratrice e recepite dal Tribunale, alcune delle quali neppure prodotte, erano state erroneamente ritenute incontestate e comunque non giustificavano l'incremento del superminimo;
(2) la percezione delle somme di cui al supposto accordo
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transattivo costituiva essa stessa illecito disciplinare, sia perché la lavoratrice aveva agito in conflitto di interessi, sia perché la loro corresponsione non ha alcuna connessione con la vicenda sulla quale si sarebbe transatto e sia perché in realtà la dipendente aveva percepito importi ben maggiori di quelli che avrebbe avuto diritto di conseguire;
a tali considerazioni aggiunge che il Tribunale non si sarebbe avveduto che le norme organizzative interne imponevano la forma scritta per quel tipo di transazione, che invece si assumeva stipulata per facta concludentia; (3) gli errori commessi nella redazione dei bilanci non erano giustificati né giustificabili dalle ragioni indicate dal primo giudice. Chiede la riforma della decisione impugnata, nel senso di respingere integralmente l'originario ricorso, instando altresì per la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
si costituisce innanzi a questa Corte: (a) ricordando in primo Controparte_1 luogo come il Tribunale di Frosinone, in altri procedimenti coinvolgenti sia lei stessa sia altri dipendenti dell'appellante, aveva confermato l'infondatezza degli addebiti;
(b) contestando le deduzioni svolte dalla controparte nei motivi di appello e chiedendo la reiezione dell'avversa impugnazione;
(c) formulando impugnazione incidentale volta a conseguire, in riforma della sentenza gravata, la declaratoria della natura ritorsiva dell'intimato licenziamento, con applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma 1 Stat. lav.
Parzialmente accolta, dopo una prima reiezione, l'istanza ex art. 283-431 c.p.c. formulata dall'appellante principale, ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 16.10.2025 le contrapposte impugnazioni era discusse come da verbale e decise come da dispositivo.
2. All'udienza di discussione del 16.10.2025, la difesa di ha eccepito «la Pt_1 tardività dell'appello incidentale rispetto all'intervenuta notifica della sentenza».
Il rilievo è inconferente alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 334, comma 1
c.p.c., essendo peraltro pacifico che l'impugnazione incidentale è stata proposta e notificata nel rispetto delle forme e dei termini di cui all'art. 436 c.p.c. e che nel presente giudizio non ricorrono le condizioni che, ai sensi dell'art. 334, comma 2 c.p.c. , determinano la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva.
Non miglior sorte merita la deduzione con la quale il patrono dell'appellante principale ha eccepito, sempre all'udienza di discussione del 16.10.2025, «la novità dell'allegazione sulla l. 190/2012».
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La lavoratrice, infatti, ha richiamato tale disposizione normativa unicamente ad colorandum, ossia al solo fine di rafforzare la tesi, già sostenuta in primo grado, della natura ritorsiva del recesso datoriale, in quanto reazione alle (in tesi) legittime iniziative intraprese quale CT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,).
Non ci si trova, dunque, di fronte né ad una nuova domanda, né tanto meno ad una nuova allegazione in fatto.
Da ultimo, deve precisarsi che sono coperte da giudicato, siccome non impugnate dalla lavoratrice soccombente, le statuizioni con le quali il Tribunale ha respinto sia la domanda di risarcimento del danno conseguente alla ritenuta natura ingiuriosa del recesso datoriale e sia la domanda di risarcimento del danno biologico.
3. Il primo motivo di appello censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la prima della mancanze addebitate, il cui presupposto era rappresentato dalla percezione, dal dicembre 2016 al dicembre 2021, di un superminimo di importo maggiore a quello spettante, perché mai deliberato da e Pt_1 non risultante da atti o provvedimenti datoriali e, per effetto di detta circostanza, dalla percezione nell'anno 2021 di una Retribuzione individuale incentivante di importo maggiore a quella effettivamente dovuta.
La lavoratrice si era difesa allegando di aver percepito detto emolumento in forza delle Deliberazioni commissariali n. 36/2016, 53/2017 e 17/2018, oltre che della transazione che si assume stipulata l'11.2.2020.
La censura in esame aggredisce la decisone impugnata nella sola parte che ha ad oggetto le somme percepite sino al febbraio 2020, ossia quelle che, nella prospettazione della lavoratrice, trovavano giustificazione nelle delibere commissariali n. 36/2016,
53/2017 e 17/2018, posto che il titolo sul quale l'appellante incidentale fonda il proprio diritto per il periodo successivo (ossia la transazione del febbraio 2020) è vagliato dal primo giudice in altro e distinto punto della motivazione, autonomamente censurato nel secondo motivo di appello principale.
Prima di procedere all'esame delle contestazioni dell'appellante principale, deve essere disattesa la tesi della lavoratrice diretta a postulare che queste ultime concretizzerebbero «una difesa nuova, riferita esclusivamente agli aumenti del superminimo relativi al periodo anteriore al marzo 2020» e ciò sul presupposto per cui in primo grado avrebbe impostato una difesa fondata unicamente sull'invalidità Pt_1 della transazione del febbraio 2020 (pag. 13 delle memoria di costituzione in appello).
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A prescindere dall'evidente rilievo per cui l'accertamento del diritto della lavoratrice alla percezione, dal dicembre 2016 al febbraio 2020, del superminimo in importo maggiore a quello pattuito nel 2009 costituiva già oggetto del giudizio di primo grado, in quanto integrava uno degli addebiti posti a fondamento del recesso datoriale impugnato dalla dipendente, è assorbente il rilievo per cui , pur certamente Pt_1 dedicando maggior spazio argomentativo alla più complessa questione della validità della successiva transazione, aveva comunque contestato il diritto della lavoratrice alla percezione del maggior superminimo anche per il periodo antecedente (cfr. pag. 12 memoria di costituzione di primo grado).
Il Tribunale, dunque, ha in sintesi ritenuto non contestate le sopra menzionate delibere «né con riferimento alla loro giuridica e fattuale esistenza, né con riferimento al loro specifico contenuto relativo al trattamento economico della , né in CP_1 ordine alla circostanza che l'emolumento denominato nelle delibere come “indennità di funzione” fosse in effetti la voce retributiva poi indicata in busta paga come
“superminimo”».
Tale affermazione non si sottrae alle censure di . Pt_1
Il ricorso introduttivo della lite, infatti, descriveva il contenuto di dette tre Delibere in maniera assolutamente succinta, limitandosi a riferire che essere prevedevano una determinata somma a titolo di retribuzione annua ed un ulteriore importo annuo a titolo di indennità di funzione, che la lavoratrice apoditticamente asseriva rappresentare l'incremento del superminimo ritenuto non dovuto dalla datrice di lavoro.
, dal canto suo, nel costituirsi innanzi al Tribunale aveva ribadito che Pt_1
l'originaria previsione contrattuale (che determinava in € 4.464,47 mensili il superminimo spettante) non era stata mai modificata, così in sintesi contestando il contenuto o quanto meno l'interpretazione delle Delibere offerta dalla lavoratrice.
Non vi è dubbio, dunque, che il nucleo essenziale delle Delibere, ossia l'equiparazione tra indennità di funzione e superminimo, era stato puntualmente contestato dalla datrice di lavoro, con allegazione di pari genericità di quella della lavoratrice.
A ciò deve aggiungersi che la non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti e non valutazioni giuridiche quali quelle aventi ad oggetto l'esegesi del regolamento contrattuale, sicché la prospettata equiparazione avrebbe potuto assumersi non contestata solo in presenza di una clausola espressa che la sancisse e di una puntuale descrizione in ricorso del contenuto di siffatta ipotetica clausola;
l'una e
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l'altra evenienza palesemente mancanti.
Ne consegue, dunque, che il ricorso al principio di non contestazione effettuato dal
Tribunale non è idoneo a sorreggere la decisione, potendo al più ritenersi non contestata l'esistenza delle Delibere commissariali ed il fatto che esse prevedevano il diritto della lavoratrice alla percezione della retribuzione base e dell'indennità di funzione (negli importi indicati in ricorso), ma non certo l'identificazione di quest'ultimo emolumento con il superminimo.
Il Tribunale, per contro, senza in alcun modo prendere in considerazione il tenore dei contratti individuali di lavoro, ha recepito acriticamente la tesi della lavoratrice, così chiaramente incorrendo in quella confusione tra istituti contrattuali denunciata con il primo motivo di appello.
L'esame dei contratti individuali è dunque devoluto al giudice dell'impugnazione.
Quello allegato alla Delibera commissariale n. 36/2016 - effettivamente prodotta dalla soltanto in appello (e peraltro in un testo che reca aggiunte e cancellature CP_1
a pennarello nella parte relativa alla retribuzione base), ma comunque acquisibile ex art. 437 c.p.c. - si limita a stabilire, per quel che qui interessa, che alla dirigente sarebbe spettata la retribuzione base (il cui importo è come detto sovrascritto a pennarello, ma che l'originaria ricorrente individuava nel proprio atto introduttivo in € 63.000,00) e l'indennità di funzione, quest'ultima pari a €. 70.000,00 annui.
La successiva Delibera commissariale n. 53/2017, invece, non è stata prodotta né in primo grado né nel presente giudizio di appello, ma la sua acquisizione ex art. 437
c.p.c. è superflua.
La lavoratrice stessa, che aveva interesse alla sua produzione (siccome diretta a dimostrar il titolo della dazione in suo favore) e che ha ritenuto di non offrirla in comunicazione nonostante avesse posto a fondamento delle sua censure anche la Pt_1 mancanza in atti di detto documento, ne descrive in ricorso il contenuto in termini assolutamente sovrapponibili, fatta salva la diversità degli importi, a quella della precedente Delibera n. 36/2016; si legge, infatti, nell'atto introduttivo della lite di primo grado (alla pag. 21) che alla Delibera n. 53/2017 sarebbe stato allegato un contratto individuale di lavoro il cui unico novum era rappresentato dall'aumento ad € 80.000,00 della retribuzione base e dall'aumento ad € 90.000,00 dell'indennità di funzione.
La Delibera commissariale n. 17/2018 (doc. 3 fasc. I grado ) è stata CP_1 prodotta senza il suo allegato, ossia il contratto individuale di lavoro, ma anche in tal caso la sua acquisizione è superflua, posto che dalle allegazioni del ricorso di primo
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grado si apprende che detto contratto continuava a prevedere, peraltro in importo annuo immutato, soltanto la retribuzione base e l'indennità di funzione.
Tali documenti, dunque, non supportano la tesi propugnata dalla lavoratrice, ossia che con la dizione indennità di funzione i contraenti abbiano inteso aumentare l'importo del superminimo già riconosciuto con l'originario contratto allegato alla Delibera n.
30/2015, di nomina a Direttore generale.
Nulla nel loro testo, infatti, giustifica una siffatta conclusione, né la lavoratrice ha mai allegato quale clausola negoziale, quale punto motivazionale delle Delibere commissariali o quale comune comportamento delle parti rilevante ex art. 1362 c.c. supportasse una siffatta assoluta equiparazione tra istituti contrattuali aventi diversi presupposti e diversa discplina (è pacifico tra le parti che l'indennità di funzione non concorre a determinare il quantum della Retribuzione variabile incentivante).
Ne consegue, dunque, che l'addebito di aver percepito dal dicembre 2016 al febbraio 2020 somme non dovute a titolo di maggior superminimo deve ritenersi fondato, trovando piena dimostrazione nel rilievo per cui l'unica causa della dazione prospettata dalla lavoratrice non è in grado di giustificarla.
La decisioni di primo grado invocate dall'appellante incidentale nella propria memoria di costituzione nel presente grado, che la sentenza qui impugnata non ha affatto esaminato (diversamente da quanto la suggestiva formulazione delle deduzioni difensive lascerebbe intendere) non legittimano una diversa conclusione, anche a voler prescindere dal rilievo per cui non vi è prova alcuna del loro passaggio in giudicato.
La sentenza del Tribunale di Frosinone in data 8.5.2024 e contraddistinta dal n.
841/2024, infatti, ha ad oggetto la domanda restitutoria delle somme percepite dal febbraio 2020 in poi (e quindi per effetto della transazione che si esaminerà successivamente), laddove in questa specifica sede si discute (come già esplicitato) del periodo antecedente.
L'altra, sempre del Tribunale di Frosinone (prodotta senza alcun elemento identificativo e senza che vi risulti apposta la firma, telematica o analogica, del giudice o del cancelliere), ha ad oggetto il licenziamento intimato ad altro collega della lavoratrice, per addebiti relativi alla modalità di redazione dei bilanci (che non rilevano nell'economia motivazionale di detto motivo) e di nuovo relativi all'attuazione della transazione del febbraio 2020 ed al pagamento in favore della di quanto CP_1 pattiziamente previsto.
Il fatto materiale posto a base della prima contestazione disciplinare, dunque,
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diversamente da quanto ha ritenuto la decisione gravata, deve ritenersi provato quantomeno con riferimento all'intero lasso temporale da dicembre 2016 a febbraio
2020.
Tale è rilievo, tuttavia, non esaurisce l'indagine sulla rilevanza disciplinare della condotta, poiché la datrice di lavoro, come ben risulta dall'esame della lettera di contestazione, ne incentra il disvalore non nel mero fatto della percezione di somme non dovute, ma piuttosto sull'omessa vigilanza «sull'attività delle strutture che si occupano della preparazione degli stipendi» e sull'omessa segnalazione ex post della
«la difformità della retribuzione percepita rispetto a quella spettante».
L'inadempimento rappresentato dalla omessa segnalazione della difformità tra percepito e dovuto è indubbiamente sussistente.
La lavoratrice, infatti, incentra le proprie difese unicamente sul rilievo (qui disatteso) di avere avuto diritto di percepire il contestato maggior superminimo, ma non prospetta alcuna circostanza dalla quale possa ricavarsi che lei non poteva rendersi conto della difformità contabile contenuta nelle buste paga, né tantomeno deduce di non averle ricevute.
Tale comportamento omissivo integra certamente una mancanza disciplinare di rilevante gravità.
L'omissione infatti è chiaramente volontaria e il richiesto comportamento di segnalazione e quindi di collaborazione con il datore di lavoro era particolarmente doveroso proprio in ragione della qualifica di Direttore generale dell' all'epoca Pt_1 rivestita (carica ricoperta dalla fine di ottobre 2015 alla metà del febbraio 2020, come la stessa prospetta nel § A del ricorso di primo grado) e in ragione Controparte_1 del fatto che la scorretta redazione dei prospetti paga esponeva il datore di lavoro a un evidente rischio economico, a tacer d'altro rappresentato dal fatto che l'indennità di funzione pattiziamente convenuta non risultava mai essere stata erogata e quindi ancora dovuta, al quale corrispondeva un più che evidente vantaggi economico della lavoratrice, rappresentato non solo dal risultare ancora creditrice dell'indennità di funzione, ma anche dall'astratta possibilità di lucrare una maggior Retribuzione variabile incentivante, pacificamente determinata in funzione del super minimo goduto nell'anno antecedente.
Resta irrilevante che tale rischio e tale vantaggio siano rimasti, almeno sino al febbraio 2020, a livello soltanto potenziale e non si siano concretizzati in atto, posto che, per giurisprudenza più che pacifica del giudice di legittimità, la sussistenza
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dell'illecito disciplinare e la gravità della condotta del lavoratore prescinde, salvo che sia diversamente disposto dal contratto collettivo (ma non è questo il caso), dal concreto verificarsi di un pregiudizio per il datore di lavoro o di un vantaggio per il prestatore d'opera.
Il tenore letterale dei contratti individualeidi lavoro è talmente chiaro da non consentire dubbio alcuno sul fatto che la lavoratrice avesse diritto all'indennità di funzione e non un maggior superminimo e tale rilievo consente di escludere ogni possibile dubbio della sul titolo dell'erogazione, dubbio che comunque non CP_1
l'avrebbe esentata dal dovere di segnalare l'incongruenza alla datrice di lavoro.
Del pari è fondato l'addebito di omessa vigilanza, non foss'altro perché lo statuto di non solo ricorda che il Direttore generale sovraintende alla gestione delle risorse Pt_1 umane, finanziarie e patrimoniali assegnate dal Consiglio di amministrazione, ma puntualizza anche che egli è tenuto al controllo e la verifica dell'attività dei dirigenti e all'esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte di questi ultimi.
L'affermazione della prestatrice d'opera per cui la responsabilità degli errori contabili in busta paga sarebbe imputabile alla collega responsabile Controparte_3 del personale, è inidonea ad escludere l'illecito disciplinare contestato, gravando sulla il dovere di vigilare sull'operato della stessa e di correggerlo, ove errato. CP_1 CP_3
La circostanza poi che la lavoratrice fosse a conoscenza della percezione di un emolumento contrattuale non dovutole, da un lato, connota di evidente volontarietà
l'omesso controllo e dall'altro rende palese che detta attività di vigilanza era agevolmente possibile ed esigibile, così connotando di ulteriore gravità la complessiva condotta a lei contestata.
4. Le argomentazioni svolte nel secondo motivo di appello attengono alla residua parte delle condotte addebitate al punto 1. della lettera di contestazione disciplinare
(indebita percezione del maggior superminimo per il periodo successivo al febbraio
2020, conseguente ottenimento di una maggior retribuzione variabile incentivante nell'anno 2021, omessa vigilanza sulla redazione dei prospetti paga per tali ragioni difformi dal vero ed omessa segnalazione ex post di detta difformità) ed alle mancanze attribuite al punto 2. della contestazione, nel quale si addebita alla lavoratrice di aver percepito in busta paga, tra marzo 2020 e novembre 2021 il complessivo importo di
87.892,60, erogato tra a titolo di risarcimento del danno (e in tesi non dovuto), peraltro corrisposto al netto e non al lordo.
assume di aver diritto a queste somme in forza di un accordo Controparte_1
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transattivo concluso con la datrice di lavoro nel febbraio 2020.
La transazione, nella prospettazione della lavoratrice, sarebbe rappresentata da un mero scambio di comunicazioni intercorso tra lei e l'allora Parte_3 nella stessa giornata del 13.2.2020, con il quale, da un lato, la lavoratrice richiedeva, in cambio dell'accettazione della revoca anticipata dall'incarico di Direttore generale e della rinuncia alle connesse pretese risarcitorie, l'erogazione di un superminimo di €
7.500,00 per 14 mensilità e l'erogazione di un risarcimento del danno patrimoniale pari almeno al 50% delle retribuzione che avrebbe avito diritto di percepire dalla revoca
I grado ) e, dall'altro, il Parte_4 CP_1 [...]
si limitava ad affermare laconicamente «accolgo tutte le richieste ivi Parte_3 contenute».
Il motivo di censura in esame contesta la sentenza appellata nella parte in cui, pur in difetto di un formale contratto scritto di transazione e pur in difetto di una formale e conforme delibera, ha ritenuto che l'accordo conciliativo si fosse validamente concluso tramite lo scambio delle due sopra riportate missive.
L'esame della questione, però, resta superflua, ai limitati fini che qui interessano, ossia al fine di valutare a sussistenza di un comportamento disciplinarmente rilevante.
La stessa sentenza gravata, il cui accertamento fattuale non contesta, dà Pt_1 atto: (a) di una comunicazione del 14.2.2020 con la quale la chiedeva alla CP_1 se vi fosse stata l'autorizzazione al pagamento delle somme di cui all'accordo; CP_3
(b) di una successiva missiva del 28.2.2020 con la quale il nuovo direttore generale autorizzava la al detto pagamento;
(c) di una mail del 24.6.2020, inviata dalla CP_3
al Commissario e al (nuovo) Direttore generale, con la quale si CP_1 Parte_3 sollecitava la stipula del contratto di transazione e la corrispondente modifica del contratto individuale di lavoro;
(d) dell'incarico conferito in data 16.7.2021 dal (nuovo)
Direttore generale ad un avvocato esterno al fine di verificare validità e legittimità dell'accordo; (e) della risposta positiva di quest'ultimo; (f) della conseguente ripresa da parte di dei pagamenti, sospesi in attesa del parere del consulente esterno. Pt_1
Tale svolgersi della vicenda, che la datrice di lavoro neppure prospetta essere stata artatamente creato al fine di attribuire una parvenza di legittimità ad un contratto in realtà invalido, ed in particolare il parere del consulente esterno e la ripresa dei pagamenti da parte dello stesso datore di lavoro, è certamente idoneo a determinare nella lavoratrice la soggettiva e scusabile convinzione di aver diritto alle somme che la datrice di lavoro, sul presupposto dell'esistenza di un accordo transattivo, le aveva
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erogato dal marzo 2020 in poi a titolo di maggior superminimo e di risarcimento del danno.
Tale personale convincimento della lavoratrice, determinato come detto dal comportamento di stesso, comporta l'insussistenza della rilevanza disciplinare Pt_1 della condotta addebitata, siccome carente del necessario elemento psicologico, avendo la prestatrice d'opera agito sulla base della ragionevole convinzione che da marzo 2020 in poi il superminimo nell'importo mensile di € 7.500,00 e le somme indicate nelle buste paga a titolo di risarcimento del danno le fossero effettivamente dovute e che pertanto sussistesse piena congruenza tra le indicazioni di detti prospetti paga e quanto ella aveva diritto di percepire, con conseguente impossibilità di chiamarla a rispondere disciplinarmente per omesso controllo o omessa segnalazione.
Le medesime considerazioni valgono per l'avvenuta erogazione della maggior
Retribuzione variabile incentivante nell'anno 2021, che nella prospettazione della datrice di lavoro sarebbe mera conseguenza del maggior superminimo erogato alla nell'anno 2020, eccezion fatta per la quota parte attribuibile ai ratei di Pt_5 superminimo erogati sino a febbraio 2020, il cui disvalore, però, resta assorbito dalle considerazioni svolte nel paragrafo precedente.
La sentenza gravata, dunque, sul punto deve essere confermata, seppur con diversa motivazione.
Le ulteriori argomentazioni spese dall'appellante principale nell'ambito del secondo motivo di appello, ossia che gli obblighi di correttezza e fedeltà sarebbero stati violati dalla lavoratrice «per il solo fatto» di aver avanzato la proposta transattiva, per aver reclamato ed ottenuto somme ben maggiori di quelle che le sarebbero spettate ove l'incarico di Direttore generale non fosse stato revocato e per aver concorso a violare le norme interne dell'ente che imponevano la forma scritta per quella tipologia di transazione, non inducono ad una diversa conclusione, perché non sono valutabili.
Essa, infatti, si risolvono nell'allegazione di ulteriori comportamenti dotati di una propria ed autonoma rilevanza disciplinare diversi da quelli contestati, che la missiva del 5.10.2021 (doc. 27 fasc. I grado ) circoscrive soltanto alla percezione di CP_1 somme a titolo di risarcimento del danno e di superminimo non dovute, perché non giustificate «da alcun atto deliberativo dell'organo amministrativo né da alcun altro atto
o provvedimento dell'Ente», all'indebita percezione di una maggio Retribuzione variabile incentivante (che è mera conseguenza della percezione del maggior superminimo) e al non aver «vigilato sull'attività delle strutture che si occupano della preparazione degli
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stipendi» e «segnalato ex post la difformità della retribuzione percepita rispetto a quella spettante».
Allo stesso tempo, neppure il (pacifico) dato fattuale per cui gli importi risarcitori sarebbero stati erogati al netto degli oneri fiscali e previdenziali è sufficiente a giustificare una difforme conclusione.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto legittima la scelta datoriale sulla base del titolo risarcitorio in forza del quale siffatta erogazione era avvenuta.
Tale conclusione può condividersi, pur se necessità di un'ulteriore puntualizzazione.
Le somme erogate dal datore di lavoro a titolo risarcitorio, infatti, sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (ex multis Cass.
5.5.2022 n. 14329).
Nella specie non è chiara l'identificazione del pregiudizio risarcito, poiché nella già citata missiva del 13.2.2020 la lavoratrice, pur commisurando le somme richieste alla retribuzione che avrebbe avuto diritto di percepire sino al 9.7.2021 (e quindi prospettando un danno patrimoniale), avanza anche pretese aventi ad oggetto il danno all'immagine, alla dignità ed alla perdita di chance, sicché la laconica risposta datoriale, la del pari laconica indicazione in busta paga (risarcimento, come si legge nella lettera di contestazione) e la successiva erogazione di somme nette può aver ingenerato nella dipendente l'erronea convinzione dell'imputazione di detta somma non a ristoro del danno patrimoniale, come da lei richiesto, ma a risarcimento del danno non patrimoniale.
Identiche considerazioni valgono per la soggezione agli oneri previdenziali, per i quali in sostanza valgono i medesmi principi (cfr. anche l'art. 12, comma 4 lett. c) l.
153/1969).
5. L'ultimo motivo dell'appello principale censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto insussistente anche la terza condotta disciplinarmente rilevante addebitata alla lavoratrice, ossia l'irregolare redazione dei bilanci consuntivi anno 2016-
2019 ed in particolare, secondo quanto espone la contestazione disciplinare, nell'aver riportato i credi verso utenti secondo il loro valore nominale, senza invece considerare il loro valore di presumibile realizzo e nella sopravvalutazione del patrimonio immobiliare, quale conseguenza del fatto che: (a) «il valore degli immobili indicato a
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bilancio non tiene conto del presunto valore di recupero in quanto non rileva la svalutazione per vetustà (ammortamento) e inoltre include costi capitalizzati non recuperabili relativi alle manutenzioni istituzionali»; (b) «le svalutazioni per la vetustà pari ad un massimo del 20% sono state rilevate soltanto nel momento della alienazione
(cessione) del bene e non periodicamente»; (c) «sono stati considerati ad incremento del valore del bene e non invece come costi dell'esercizio, le spese di manutenzione non recuperabili al momento della alienazione».
Il Tribunale è pervenuto ad una valutazione di insussistenza dell'elemento materiale dell'addebito affermando che «l'attrice, nella sua veste di Direttore Generale ha ritenuto corretti - sulla base di una valutazione favorevole espressa da esperti contabili - gli stessi criteri contabili per la corretta quantificazione del fondo di svalutazione dei crediti e per la valutazione del patrimonio immobiliare sempre adottati da sotto tutti i Direttori e che sono poi stati confermati anche dal Pt_1 Pt_2 nuovo Direttore Generale, nonostante i rilievi evidenziati dalla consulenza della
KRESTON», per poi chiosare che «tutti i bilanci in contestazione sono stati approvati dal
Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei Revisori di e sono sottoposti Pt_1 all'ulteriore controllo dei Revisori dei Conti della Regione Lazio, senza che venissero mossi rilievi».
Tale percorso argomentativo non si sottrae alle censure che gli rivolge nel Pt_1 motivo di appello in esame.
Prima di esaminare le ragioni dell'appellante principale, tuttavia, deve vagliarsi l'argomentazione difensiva con la quale assume che l'operato della Controparte_1 società di revisione (d'ora in poi, per brevità, ST), la Controparte_4 cui relazione è stata posta a base della contestazione, sarebbe stato «sconfessato» dal nuovo direttore generale, che avrebbe affidato l'incarico ad altra società «affinché verificasse la correttezza dei bilanci approvati negli anni 2022-2023, e che tenesse conto proprio delle particolarità delle procedure e delle attività delle diverse Aree di una
». Pt_1
L'argomento è del tutto privo di rilievo, perché non si vede in che modo l'aver affidato ad altra società la revisione di bilanci diversi e successivi da quelli sui quali si controverte possa essere apprezzata quale sconfessione dell'operato della precedente;
tale conclusione non essendo legittimata neppure dall'integrale lettura della relativa
Delibera di affidamento del nuovo incarico (all. 8 produzione appello ). CP_1
Tanto puntualizzato, va precisato che i principi di chiarezza e veridicità di cui all'art.
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2423 c.c. rappresentano criteri di generali da seguire nella redazione di qualsivoglia bilancio, anche quello degli enti pubblici economici, fermo restando che la stessa lavoratrice riferisce che dal 2003 il bilancio di è redatto secondo criteri privatistici Pt_1 cfr. pag. 25 ricorso di primo grado)
Le modalità di redazione del bilancio sono corrette se sono chiare e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato dell'esercizio e, per contro, sono scorrette se tale principio di chiarezza e verità non rispettano.
Il Tribunale, per contro, ha omesso di porre a raffronto i criteri di redazione del bilancio adottati dalla lavoratrice con quelli che imposti dall'art. 2423 e ss. c.c., limitandosi ad escludere l'addebito sulla base di un'argomentazione (riassumibile nell'espressione si è sempre fatto così) assolutamente inconferente e sulla base dell'avvenuta approvazione del bilancio stesso da parte degli organi interni di e Pt_1 del Collegio dei Revisori della Regine Lazio, che tuttavia rappresenta anch'esso rilievo inconferente, sia perché un bilancio in ipotesi redatto in violazione dei corretti principi contabili e codicistici non diviene legittimo e corretto solo perché approvato da altri soggetti e sia perché, come si vedrà in prosieguo, l'errore contabile non era immediatamente percepibile dagli organi demandati all'approvazione e al controllo.
Tanto puntualizzato, il datore di lavoro, recependo le risultanze della verifica effettuata dalla società di audit ST, addebita alla lavoratrice in primo luogo l'errata determinazione della voce crediti verso utenti - ossia, come si legge nella relazione integrativa elaborata da detta società (doc. 15 fasc. I grado ), dei crediti vantati Pt_1 da verso gli utenti a titolo di canoni di locazione non corrisposti e verso i non Pt_1 aventi diritto a titolo di indennità di occupazione - asserendo che il relativo importo sarebbe stato determinato tenendo conto del loro valore nominale, senza considerare il valore di presumibile realizzo.
Tale preteso errore contabile, sempre secondo quanto si legge nella citata relazione integrativa, determina la necessità di apportare variazioni in aumento al fondo di svalutazione, poiché esso riguarda crediti risalenti anche da molti anni.
Il dato fattuale dell'iscrizione a bilancio di siffatti crediti al valore nominale può reputarsi provato, vuoi perché confermato dal teste , Testimone_1 firmatario della relazione redatta dalla ST, vuoi perché, a ben vedere, neppure contestato dalla lavoratrice, che per tutto il corso del giudizio di primo grado e di appello non ha mai affermato di aver iscritto a bilanci detti crediti verso terzi secondo il loro
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possibile valore di realizzo.
Il criterio del valore nominale è indubbiamente erroneo, sol che si rifletta che l'iscrizione in bilancio dei crediti secondo il canone del loro valore di presumibile realizzo
è positivamente imposto dall'art. 2624, comma 1 n. 8 c.c.
Non rileva che la formulazione di tale disposizione codicistica sia frutto della novella di cui al d.lgs. 139/2015, non solo perché tale disposizione si applica dal
1.1.2016 e agli esercizi aventi inizio da tale data (art. 12, comma 1 d.lgs. 139/2015) -
e quindi certamente ai bilanci relativi agli anni dal 2016.2019 oggetto di contestazione
- ma anche (e soprattutto) perché il canone dell'indicazione del credito secondo il valore di presumibile realizzo era imposto già dal precedente articolo 2426, comma 1 n. 8 c.c., che testualmente disponeva che «i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione».
Il secondo addebito relativo alla redazione del bilancio attiene alla valutazione del patrimonio immobiliare, che si assume determinato senza tenere conto della svalutazione per vetustà (c.d. ammortamento).
La lavoratrice contesta la fondatezza dell'addebito relativo alla valutazione del patrimonio immobiliare, allegando che l'iscrizione in bilancio sarebbe avvenuta in base al criterio del valore di vendita, determinato moltiplicando per cento la rendita catastale e poi applicando una riduzione del 20% per la vetustà degli immobili (cfr. pag. 26 del ricorso di primo grado).
Tale criterio, però, come ben emerge dalle relazioni della società di audit ST
(cfr. doc. 14 fasc. I grado ATER pag. 6 e doc. 15 fasc. I grado ATER a pag. 5), o meglio l'applicazione di un coefficiente di svalutazione del 20% in considerazione della vetustà,
è stato adottato soltanto al momento della vendita del bene stesso, sicché il deprezzamento del bene non è stato considerato in ogni singolo esercizio, ma solo in quello in cui la vendita si è verificata.
Tale criterio di redazione del bilancio è difforme sia da quanto prescritto dall'art. 2426, comma 1 n. 2 c.c., che pone la regola del sistematico (e quindi periodico, ossia ad ogni bilancio) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (ed il cui testo non è inciso dalla novella di cui al d.lgs. 139/2015), sia anche da quanto prescritto dalla Regola
OIC n. 9 (doc. 20 fasc. I grado ) – che impone di valutare ad ogni data d riferimento Pt_1 del bilancio se l'immobilizzazione possa aver subito una perdita di valore (cfr. § 16) - e sia da quanto imposto dalla n. 16 (doc. 21 fasc. I grado ) - che pone CP_5 Pt_1 il principio generale dell'ammortamento periodico dei fabbricati (§ 59, in relazione al
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criterio generale di cui al § 56), derogabile nella sola ipotesi (qui neppure prospettata).
Ne consegue, dunque, che i corretti principi di redazione del bilancio - si ricordi che le Regole OIC (Organismo Italiano di Contabilità) integrano i principi codicistici ed il relativo precetto normativo ex art. 9 bis, comma 1 d.lgs. 38/2005 - imponevano di tener conto periodicamente della svalutazione del patrimonio immobiliare in conseguenza della loro vetustà e non soltanto nel momento futuro ed incerto della loro eventuale alienazione.
L'ultima censura in punto di elaborazione del bilancio pertiene all'iscrizione del costo delle manutenzioni istituzionali, considerate si legge nella contestazione disciplinare, come incremento di valore del bene e non quale costo di esercizio.
La lavoratrice, per contro, assume la correttezza del criterio da lei seguito (e contestato dalla datrice di lavoro), affermando che «i consulenti ST probabilmente ignorano che esegue solo manutenzione straordinaria», che «gran parte dei costi Pt_1 di manutenzione annualmente sostenuti da , regolarmente comunicati dai RUP, Pt_1 costituiscono spese che nel tempo portano ad un aumento significativo e tangibile di produttivi» e che «tali spese sono state giustamente capitalizzate con gli importi comunicati al Servizio Ragioneria dall'Area Tecnica. Il loro valore è di circa il 0,0024%, del valore del patrimonio quindi del tutto irrisorio e non va ad incidere neppure sulla fiscalità, essendo dette spese indeducibili» (§ 7.6 del ricorso di primo grado).
, dal canto suo, non contesta l'affermazione per cui le spese di manutenzione Pt_1 ordinaria sono a carico degli inquilini, mentre dalla lettura della relazione integrativa redatta dalla società di audit si apprende che il rilievo attiene alle sole manutenzioni istituzionali a chiamata, ossia quelle a carico di stessa. Pt_1
Tanto puntualizzato, il criterio contabile seguito dalla lavoratrice è corretto, sicché per quest'ultimo aspetto, l'addebito non è sussistente.
Le spese di manutenzione straordinarie, infatti, incrementano la vita utile o la produttività dell'immobilizzazione e quindi sono costi di natura pluriennale, che possono essere capitalizzati e cioè iscritti ad incremento del valore del bene (cfr. principio contabile OIC n. 16 al § 49).
In conclusione, l'elemento materiale della terza condotta addebitata alla lavoratrice nella lettera di contestazione deve reputarsi sussistente, ad eccezione di quello relativo all'imputazione dei costi di manutenzione.
Le residue mancanze hanno indubbiamente rilievo disciplinare, posto che il lavoratore al quale è affidata la redazione del bilancio è certamente tenuto
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all'elaborazione del medesimo secondo i corretti principi contabili, come fissati dalla disciplina civilistica e dai principi OIC che la integrano, la cui violazione ben può imputarsi al prestatore d'opera quanto meno sotto il profilo della colpa.
Non costituisce giustificazione della condotta inadempiente la circostanza per cui i criteri scorretti siano stati seguiti anche in bilanci successivi o precedenti a quelli oggetto di contestazione e la cui redazione non è riconducibile alla , non vedendosi come CP_1
l'ipotetico errore altrui possa rendere disciplinarmente irrilevante o giustificare l'identico errore commesso dall'attuale appellante incidentale, dalla quale ben poteva esigersi, anche in considerazione del ruolo di Direttore generale ricoperto, di verificare la correttezza dei criteri seguiti in passato, senza perpetuare una situazione di illegittimità, potenziale fonte di confusione anche per il futuro.
Gli errori di redazione contestati e qui ritenuti sussistenti, poi, non erano immediatamente percepibili ai soggetti chiamati ad approvare i bilanci, tanto è vero che la loro emersione da parte della società di audit ha richiesto un puntuale raffronto tra i bilanci stessi e ulteriore documentazione contabile di non allegata ai primi e da Pt_1 essi non richiamata, sicché l'approvazione dei bilanci da parte degli organi di o dei Pt_1
Revisori dei Conti della Regione Lazio non costituisce dimostrazione della correttezza dello stesso e dell'insussistenza della rilevanza disciplinare del comportamento addebitato, anzi semmai ne accentua la gravità, atteso che la scorretta redazione del bilancio è stata in grado di indurre in errore anche gli organi chiamati al controllo sullo stesso.
Il precedente giurisprudenziale di merito (si tratta sempre di quello prodotto senza alcun effettivo elementi identificativo quanto alla data della decisione e senza sottoscrizione di giudice e cancelliere), prodotto dall'appellante incidentale e relativo al giudizio che ha visto contrapposti e , non legittima una diversa Pt_1 Parte_6 conclusione.
Nella decisione del Tribunale di Frosinone, infatti, è riportata la deposizione del
Presidente del Collegio dei Revisori di che conferma come i crediti verso terzi Pt_1 fossero stati effettivamente indicati nel loro valore nominale, né in senso contrario rileva la successiva affermazione per cui il valore di presumibile realizzo dei crediti è individuato nel senso che oltre al valore nominale è indicata la percentuale di svalutazione inserita nel Fondo rischi, sia perché trattasi di circostanza alla quale la lavoratrice non ha mai fatto riferimento nel presente giudizio e sia perché in ogni caso la relazione della ST esamina anche tale ulteriore scritturazione contabile a la
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giudica inadeguata, siccome necessitante di integrazione, anche alla luce dello stato di quasi totale morosità degli utenti.
Appare, quindi, evidente come l'approvazione del bilancio da parte degli organi interni di si sia fondata su di una erronea valutazione di correttezza e rispondenza Pt_1 alla realtà.
L'erroneità del criterio seguito dalla lavoratrice, poi, trova conferma nell'invocata sentenza, avendo il sopra menzionato teste che dal bilancio 2022 in poi è stato seguito il criterio di presumibile realizzo, segno evidente dell'inadeguatezza del precedente criterio e della correttezza del rilievo della ST e dell'addebito disciplinare.
La residua parte della testimonianza in esame, poi, svolge considerazioni sulla svalutazione del patrimonio immobiliare che riguardano l'entità della somma da considerare a tale titolo, ma non sono pertinenti in relazione all'addebito qui esaminato, ossia di non averlo considerato periodicamente, ma solo al momento della vendita.
6. Le considerazioni che precedono devolvono alla Corte l'indagine sull'idoneità delle mancanze addebitate e ritenute provate (indebita percezione sino al febbraio 2020 di un superminimo non dovuto ed errata redazione dei bilanci di esercizio 2016-2019 quanto alla stima dei crediti verso terzi ed all'omessa considerazione della vetustà degli immobili nei termini sopra illustrati) a giustificare il licenziamento della dirigente e, giacche il tribunale ha riconosciuto il diritto della stessa anche all'indennità sostitutiva del preavviso, ad integrare giusta causa di recesso.
Non rileva, ai fini di tale valutazione, la ritenuta infondatezza del secondo addebito e di una delle condotte contestate nell'ambito del terzo, operando nella specie il pacifico principio giurisprudenziale per cui l'insussistenza di una delle plurime condotte disciplinarmente rilevanti contestate dal datore di lavoro non esime il giudice dal valutare se le residue siano da sole in grado di integrare la giusta causa di licenziamento.
Principio certamente da ribadire nella presente fattispecie in cui la stessa lettera di licenziamento puntualizza che ciascuna della condotte contestate giustificano da solo l'adottato provvedimento espulsivo, anche a volerle considerare singolarmente e non nel loro complesso.
Tanto precisato, deve affermarsi che gli accertati comportamenti integrano non solo una ragionevole giustificazione del licenziamento del dirigente ma anche la giusta causa del medesimo.
In primo luogo, infatti, si tratta di condotte poste in essere dalla lavoratrice allorché rivestiva la qualifica di Direttore generale, così rivestendo il ruolo di dirigente apicale,
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immediatamente subordinato al solo Consiglio di amministrazione.
Appare quindi particolarmente pregnante l'affidamento che il datore di lavoro riponeva nella corretta esecuzione dei compiti lavorativi da parte della dipendente, sol che si rifletta che l'art. 12 dello Statuto di non soltanto prevede che il Direttore Pt_1 generale partecipi, seppur senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e che possa formulare proposte a quest'ultimo sull'elaborazione dei programmi e degli atti di competenza del consiglio stesso, ma gli affida anche un ruolo attivo nella direzione di attività e strutture per attuare gli obiettivi fissati dal consiglio e nel sovrintendere alle risorse umane finanziarie e patrimoniali al fine di assicurare efficacia ed efficienza dell'azione tecnica e amministrativa.
Richiamate in questa sede le considerazioni già svolte alla fine del § 3 della presente sentenza (che qui si richiama) in punto di gravita della prima mancanza addebitata alla lavoratrice, non vi è dubbio che la redazione del bilancio fosse compito precipuo della lavoratrice e che i riscontrati errori incidono sulla globale attendibilità di un documento contabile di importanza assolutamente vitale per la datrice di lavoro.
Nella valutazione della gravità delle condotte disciplinarmente rilevanti, poi, non può trascurarsi la loro reiterazione nel tempo, essendosi protratte l'una (quella di cui al punto 1 della contestazione) per poco più di tre anni (dicembre 2016-febbraio 2020) e l'altra (punto 3 della contestazione) per quattro esercizi di bilancio (2016-2019).
Non si vede, dunque, come il datore di lavoro possa aspettarsi la correttezza dei futuri adempimenti e come possa accettare la prosecuzione, anche solo per il periodo del preavviso, del rapporto di lavoro con una dirigente che sia volontariamente venuta meno, per un non indifferente lasso temporale, ai propria doveri (contestazione di cui al punto 1), peraltro perpetuando una situazione potenzialmente dannosa per , e Pt_1 che non si sia mostrata in grado di adempiere correttamente ad uno dei principali compiti affidati (la corretta redazione del bilancio), peraltro in relazione ad un documento per il quale è più che evidente l'interesse datoriale alla corretta elaborazione e quindi particolarmente pregnante l'affidamento che il dirigente sappia soddisfare detto bisogno, dovendo peraltro escludersi, anche alla luce dell'assenza di deduzioni ad opera delle parti, che il contratto collettivo applicabile imponga per dette condotte (o per condotte ad esse assimilabili) l'applicazione di una mera sanzione conservativa.
7. L'appello principale deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso della reiezione dell'impugnativa di licenziamento proposta in primo grado da e conseguente reiezione dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
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quest'ultima, poiché l'accertata giusta causa esclude che il recesso datoriale possa essere considerato come illegittima reazione ai comportamenti posti in essere dalla lavoratrice nell'adempimento dei propri compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
La reiezione dell'appello incidentale costituisce il presupposto oggettivo per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) accoglie l'appello principale, respinge quello incidentale e, per l'effetto, respinge il ricorso proposto in primo grado da;
Controparte_1
b) condanna a rifondere all' Controparte_1 Controparte_6
le spese del doppio grado, che liquida in € 12.612,00 per il
[...] giudizio innanzi al Tribunale ed in € 10.000,00 per quello di appello, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 16.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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