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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2242/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2242/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 11:26 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. CALVANI LORENZO e l'avv. STRAMACCIA ANDREA Parte_1 ( ; , oggi sostituito dall'avv. SIMONI C.F._1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Simoni discute riportandosi al contenuto del ricorso Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._2 LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( ; , elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente – dipendente della società convenuta dal 5 novembre 2022 al 7 febbraio 2024 con contratto a tempo indeterminato full time qualifica di aiuto cuoco e inquadramento al quinto livello del
C.C.N.L. Turismo-Pubblici esercizi Confcommercio - agisce in giudizio chiedendo la condanna di parte datoriale al pagamento della complessiva somma di € 19.156,60, richiesta a titolo:
a) di retribuzione per il periodo 18 ottobre 2023- 7 febbraio 2024 nel quale la prestazione lavorativa è stata rifiutata;
b) di differenze retribuzione ordinaria ( erroneamente calcolata in busta paga), TFR, ratei di ferie ex festività e permessi, ratei finali 13ª e 14ª mensilità.
La domanda merita accoglimento in quanto il ricorrente ha provato :
- l'esistenza e la durata del rapporto con l'orario e l'inquadramento allegato (cfr doc 1, 4, 6 e 7);
- la mora datoriale rispetto all'offerta di prestazione effettuata in data 18 ottobre 2023 ( cfr doc 5);
- il diritto alle maggior somme sulla retribuzione ordinaria ( cfr doc 8 ), nonché al pagamento delle ulteriori voci retributive risultanti dalle buste paga (TFR, 13° e 14° mensilità, indennità per ferie, festività e permessi non goduti) .
Da quanto detto risulta il diritto al pagamento della complessiva somma di € 19.156,60 ( cfr conteggi allegati al ricorso).
Sarebbe stato onere della società convenuta dimostrare di aver estinto le azionate obbligazioni
1 retributive, onere non assolto attesa la dichiarata contumacia.
Sulle somme oggetto di condanna sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole voci retributive al saldo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 19.156,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2242/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 11:26 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. CALVANI LORENZO e l'avv. STRAMACCIA ANDREA Parte_1 ( ; , oggi sostituito dall'avv. SIMONI C.F._1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Simoni discute riportandosi al contenuto del ricorso Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._2 LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( ; , elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente – dipendente della società convenuta dal 5 novembre 2022 al 7 febbraio 2024 con contratto a tempo indeterminato full time qualifica di aiuto cuoco e inquadramento al quinto livello del
C.C.N.L. Turismo-Pubblici esercizi Confcommercio - agisce in giudizio chiedendo la condanna di parte datoriale al pagamento della complessiva somma di € 19.156,60, richiesta a titolo:
a) di retribuzione per il periodo 18 ottobre 2023- 7 febbraio 2024 nel quale la prestazione lavorativa è stata rifiutata;
b) di differenze retribuzione ordinaria ( erroneamente calcolata in busta paga), TFR, ratei di ferie ex festività e permessi, ratei finali 13ª e 14ª mensilità.
La domanda merita accoglimento in quanto il ricorrente ha provato :
- l'esistenza e la durata del rapporto con l'orario e l'inquadramento allegato (cfr doc 1, 4, 6 e 7);
- la mora datoriale rispetto all'offerta di prestazione effettuata in data 18 ottobre 2023 ( cfr doc 5);
- il diritto alle maggior somme sulla retribuzione ordinaria ( cfr doc 8 ), nonché al pagamento delle ulteriori voci retributive risultanti dalle buste paga (TFR, 13° e 14° mensilità, indennità per ferie, festività e permessi non goduti) .
Da quanto detto risulta il diritto al pagamento della complessiva somma di € 19.156,60 ( cfr conteggi allegati al ricorso).
Sarebbe stato onere della società convenuta dimostrare di aver estinto le azionate obbligazioni
1 retributive, onere non assolto attesa la dichiarata contumacia.
Sulle somme oggetto di condanna sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole voci retributive al saldo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 19.156,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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