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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 10004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10004 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice designato considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 16.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudi- ce dott.ssa Barbara DI TONTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile RGn°9653/2024 avente ad oggetto: opposizione a de- creto ingiuntivo.
TRA
Parte_1
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall' Avvocato Massimo La Rocca dell'avvocatura interna ( ), ed elettivamente dom.to per la carica presso C.F._1
l'Ufficio Affari Legali sito in Napoli 80131, alla via A. Cardarelli n. 9.
OPPONENTE
E
( ) elettivamente domici- Controparte_1 CodiceFiscale_2 liata in Napoli, al viale Gramsci, 19, presso lo studio dell' avv. Paolo Mi-
1
nucci, (c.f. ) che la rappresenta e difende come da CodiceFiscale_3 procura versata in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nel verbale dell'udienza cartolare del 16.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgi- mento del processo).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l di Napoli Controparte_2 ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1484/24 del 14.03.2024, notificato in data 19.03.2024, con il quale il Tribunale di Na- poli ingiungeva alla struttura sanitaria opponente il rilascio della cartella clinica in favore della paziente . La struttura sanitaria Persona_1 opponente deduceva di aver comunicato alla convenuta in data 02 feb- braio 2024, a mezzo email, che la cartella clinica richiesta era disponibile per il ritiro ed evidenziava l'anteriorità di tale data rispetto alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (19.02.2024); pertanto l' opponente concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n°1484/24 per la totale assenza dei requisiti per la propria concessione, ed inoltre, in quanto illegittimo, inammissibile, improponibile ed infon- dato de iure et de facto.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente Persona_1 la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. e chiedendo, nel merito, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Trattata la causa, all'udienza cartolare del 16.10.2025 è stata decisa ex art. 281 sexies cpc in combinato disposto con l'articolo 127 ter cpc.
***
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazio- ne formulata dalla per omissione dell'avvertimento alla Parte_2 convenuta sulle conseguenze della mancata costituzione tempestiva ai sensi dell' art.163 cpc, risulta rinunciata a verbale di udienza del 17.10.2024; peraltro la detta eccezione, attesa la costituzione in giudizio dell'opposta, risulta sanata.
Va rilevato che il presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo) è un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole pro- cessuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la
2
conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al mo- mento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insuffi- cienza della prova scritta, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclu- sivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consi- stendo in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto del- la domanda d'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimen- to iniziato con il deposito del ricorso, dà luogo ad un giudizio a cognizio- ne piena, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ri- corso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai ri- spettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione so- stanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di pro- vare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in tema, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempi- mento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impe- ditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile 7 luglio 1993, n. 7448).
Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenu- to adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di conte- stare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modi- ficativi del credito azionato in sede monitoria.
La pretesa per cui è causa fonda sull'asserito “mancato rilascio” della cartella clinica relativa al ricovero della paziente dal giorno Persona_1
11.07.2023 al 14.07.2023 presso il reparto di ginecologia della struttura sanitaria ingiunta.
3
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata in atti (cfr. relazione allegata all'atto di citazione in opposizione), la cartella clinica è stata resa dispo- nibile a far data dal 18/01/2024, come da comunicazione inviata alla
[...]
mediante mail da parte degli uffici preposti in data Per_1
02/02/2024 ore 15.40 alla casella di posta elettronica indicata dalla ri- chiedente ( , circostanza in alcun modo conte- Email_1 stata dall'odierna opposta.
Ed invero, la struttura sanitaria opponente, a fronte della domanda mo- nitoria dell'opposta (e della documentazione depositata in giudizio), ha dedotto e provato di aver comunicato alla la disponibilità Persona_1 della cartella clinica per il ritiro in data 02.02.204 e, dunque, in data an- teriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, che risulta depositato in data posteriore (13.3.2024).
Ebbene, l Napoli ha idoneamente provato, con la Controparte_3 documentazione in atti (cfr. fascicolo di parte e documentazione tutta allegata), di essersi diligentemente attivata al fine di rendere disponibile il rilascio della cartella clinica richiesta dalla paziente (senza incorrere in alcun inadempimento) in data antecedente all'instaurazione del proce- dimento monitorio, conclusosi con il decreto ingiuntivo oggi opposto (n.1484/24) benché la pretesa, al momento di proposizione della relati- va domanda, risultava già pienamente soddisfatta.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n° 1484/2024 va revocato, con ogni con- seguenza di legge.
Ogni altra questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore calcolato sulla base dell'importo del disputandum (scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200 ) ai valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate;
essendo la struttura pubblica difesa da un av- vocato interno alla stessa, dipendente della struttura, la parte soccom- bente deve pagare le spese di lite (spese vive e compensi di avvocato), ma tali importi non spettano all'avvocato interno come compenso per- sonale (di qui l'esclusione e l'infondatezza di qualsiasi richiesta di attri- buzione, pur presente in atti), poiché l'avvocato è un dipendente pubbli- co e non riceve un compenso separato per la vittoria;
in questo caso, la Pubblica Amministrazione può ottenere il rimborso degli oneri sostenuti (come spese vive e onorari), che vanno a beneficio dell'ente pubblico, non dell'avvocato come individuo;
i compensi liquidati sono, infatti,
4
comprensivi dei contributi previdenziali, che restano a carico della Pub- blica Amministrazione come datore di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, sulla opposizione avanzata da Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1484/24 emesso dal Tribunale di Na-
[...] poli in data 14.03.2024, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n°1484/24;
- condanna al pagamento delle spese di lite in fa- Parte_4 vore dell i Napoli che liquida in euro 76 per esborsi Controparte_2
(se versati) ed euro 1.278,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario se dovuti per legge. Napoli, lì 16.10.2025 Il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto
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VIII SEZIONE CIVILE il Giudice designato considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 16.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudi- ce dott.ssa Barbara DI TONTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile RGn°9653/2024 avente ad oggetto: opposizione a de- creto ingiuntivo.
TRA
Parte_1
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall' Avvocato Massimo La Rocca dell'avvocatura interna ( ), ed elettivamente dom.to per la carica presso C.F._1
l'Ufficio Affari Legali sito in Napoli 80131, alla via A. Cardarelli n. 9.
OPPONENTE
E
( ) elettivamente domici- Controparte_1 CodiceFiscale_2 liata in Napoli, al viale Gramsci, 19, presso lo studio dell' avv. Paolo Mi-
1
nucci, (c.f. ) che la rappresenta e difende come da CodiceFiscale_3 procura versata in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nel verbale dell'udienza cartolare del 16.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgi- mento del processo).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l di Napoli Controparte_2 ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1484/24 del 14.03.2024, notificato in data 19.03.2024, con il quale il Tribunale di Na- poli ingiungeva alla struttura sanitaria opponente il rilascio della cartella clinica in favore della paziente . La struttura sanitaria Persona_1 opponente deduceva di aver comunicato alla convenuta in data 02 feb- braio 2024, a mezzo email, che la cartella clinica richiesta era disponibile per il ritiro ed evidenziava l'anteriorità di tale data rispetto alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (19.02.2024); pertanto l' opponente concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n°1484/24 per la totale assenza dei requisiti per la propria concessione, ed inoltre, in quanto illegittimo, inammissibile, improponibile ed infon- dato de iure et de facto.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente Persona_1 la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. e chiedendo, nel merito, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Trattata la causa, all'udienza cartolare del 16.10.2025 è stata decisa ex art. 281 sexies cpc in combinato disposto con l'articolo 127 ter cpc.
***
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazio- ne formulata dalla per omissione dell'avvertimento alla Parte_2 convenuta sulle conseguenze della mancata costituzione tempestiva ai sensi dell' art.163 cpc, risulta rinunciata a verbale di udienza del 17.10.2024; peraltro la detta eccezione, attesa la costituzione in giudizio dell'opposta, risulta sanata.
Va rilevato che il presente giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo) è un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole pro- cessuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la
2
conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al mo- mento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insuffi- cienza della prova scritta, sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclu- sivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consi- stendo in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto del- la domanda d'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimen- to iniziato con il deposito del ricorso, dà luogo ad un giudizio a cognizio- ne piena, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ri- corso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai ri- spettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione so- stanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di pro- vare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in tema, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempi- mento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impe- ditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile 7 luglio 1993, n. 7448).
Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenu- to adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di conte- stare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modi- ficativi del credito azionato in sede monitoria.
La pretesa per cui è causa fonda sull'asserito “mancato rilascio” della cartella clinica relativa al ricovero della paziente dal giorno Persona_1
11.07.2023 al 14.07.2023 presso il reparto di ginecologia della struttura sanitaria ingiunta.
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Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata in atti (cfr. relazione allegata all'atto di citazione in opposizione), la cartella clinica è stata resa dispo- nibile a far data dal 18/01/2024, come da comunicazione inviata alla
[...]
mediante mail da parte degli uffici preposti in data Per_1
02/02/2024 ore 15.40 alla casella di posta elettronica indicata dalla ri- chiedente ( , circostanza in alcun modo conte- Email_1 stata dall'odierna opposta.
Ed invero, la struttura sanitaria opponente, a fronte della domanda mo- nitoria dell'opposta (e della documentazione depositata in giudizio), ha dedotto e provato di aver comunicato alla la disponibilità Persona_1 della cartella clinica per il ritiro in data 02.02.204 e, dunque, in data an- teriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, che risulta depositato in data posteriore (13.3.2024).
Ebbene, l Napoli ha idoneamente provato, con la Controparte_3 documentazione in atti (cfr. fascicolo di parte e documentazione tutta allegata), di essersi diligentemente attivata al fine di rendere disponibile il rilascio della cartella clinica richiesta dalla paziente (senza incorrere in alcun inadempimento) in data antecedente all'instaurazione del proce- dimento monitorio, conclusosi con il decreto ingiuntivo oggi opposto (n.1484/24) benché la pretesa, al momento di proposizione della relati- va domanda, risultava già pienamente soddisfatta.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n° 1484/2024 va revocato, con ogni con- seguenza di legge.
Ogni altra questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore calcolato sulla base dell'importo del disputandum (scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200 ) ai valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate;
essendo la struttura pubblica difesa da un av- vocato interno alla stessa, dipendente della struttura, la parte soccom- bente deve pagare le spese di lite (spese vive e compensi di avvocato), ma tali importi non spettano all'avvocato interno come compenso per- sonale (di qui l'esclusione e l'infondatezza di qualsiasi richiesta di attri- buzione, pur presente in atti), poiché l'avvocato è un dipendente pubbli- co e non riceve un compenso separato per la vittoria;
in questo caso, la Pubblica Amministrazione può ottenere il rimborso degli oneri sostenuti (come spese vive e onorari), che vanno a beneficio dell'ente pubblico, non dell'avvocato come individuo;
i compensi liquidati sono, infatti,
4
comprensivi dei contributi previdenziali, che restano a carico della Pub- blica Amministrazione come datore di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, sulla opposizione avanzata da Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1484/24 emesso dal Tribunale di Na-
[...] poli in data 14.03.2024, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n°1484/24;
- condanna al pagamento delle spese di lite in fa- Parte_4 vore dell i Napoli che liquida in euro 76 per esborsi Controparte_2
(se versati) ed euro 1.278,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario se dovuti per legge. Napoli, lì 16.10.2025 Il Giudice dr.ssa Barbara Di Tonto
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