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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 9079/2024 promossa da:
– - ass. avv. Gianni Emilio IACOBELLI (parte Parte_1 P.IVA_1 ricorrente) contro
) e ( Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 ass. avv. Filippo TALLIA e Matteo IOPPOLO (parte convenuta) all'udienza del 24/9/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronuncia la seguente
1. Premesso che
1.1. con ricorsi successivamente riuniti ha proposto opposizione Parte_1 avverso i decreti ingiuntivi nn. 1484/2024 e 1485/2024 emessi in favore dei propri dipendenti (per l'importo di euro 14.127,95 lordi) e (per Controparte_1 Controparte_2
l'importo di euro 13.108,00 lordi) chiedendo al tribunale di dichiararli nulli o inefficaci e/o di annullarli e, per l'effetto, revocarli;
secondo la società dell'opponente, i decreti sarebbero “errati nell'ammontare” in quanto
“all'esito di un controllo effettuato in Azienda” sarebbero state rilevate “incongruenze tra le prestazioni lavorative rendicontate e quelle effettivamente svolte” anche riferite ai periodi oggetto delle ingiunzioni;
in particolare, sarebbe stato verificato che la prestazioni lavorativa effettivamente resa da ciascuno dei due creditori procedenti sarebbe stata “di gran lunga inferiore rispetto a quella erroneamente rendicontata nelle buste paga” e la società nel piano di concordato depositato in data 30/9/2024, avrebbe dato “evidenza delle azioni di recupero nei confronti di alcuni lavoratori in relazione all'effettività delle prestazioni lavorative rese”; come ulteriore motivo di opposizione, la società ha fatto valere quello della pretesa
“inesigibilità” delle controparti: si legge nel ricorso che a seguito della domanda di concordato depositata avanti al tribunale di Salerno, dell'apertura della procedura concorsuale, dichiarata con provvedimento del 22.1.2024, e dell'adozione delle misure protettive previste dall'art. 54 co.2 CCII primo e secondo periodo, “non possono essere disposti pagamenti relativi a debiti anteriori alla data di deposito della stessa, come quelli richiesti dalla parte opposta. Ne deriva che la non può ritenersi Parte_1 inadempiente nei confronti della opposta. il presunto credito di cui si discute è allo stato inesigibile e non potrà che essere soddisfatto, ove confermato a seguito del presente giudizio di merito, che all'interno della procedura di risoluzione della crisi intrapresa da
nei tempi e nelle modalità previste dal piano di concordato”; Parte_1
1.2. si sono costituiti i creditori opposti i quali hanno chiesto la reiezione delle domande avversarie, denunciandone la palese infondatezza, e, all'odierna udienza, hanno dato atto, senza incorrere in obiezioni ad opera della controparte, che è stato proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale è stato omologato il concordato;
2. Ritenuto che il primo motivo di opposizione non sia meritevole di accoglimento, considerato che
- sono irrilevanti e non devono quindi essere esaminate le doglianze della società riferite ai mesi per i quali in sede monitoria non sono state avanzate pretese da parte dei lavoratori;
- nulla è stato contestato dalla società in relazione a quanto richiesto dal sig. per CP_1 le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2023 e marzo, aprile, maggio
2024 e a quanto richiesto dal signor per la mensilità di marzo 2024; CP_2
- le contestazioni riferite alle residue mensilità per le quali, sulla base delle buste paga, sono stati emessi i decreti ingiuntivi (marzo e aprile 2024 per e ottobre, CP_1 novembre dicembre 2023; aprile, maggio 2024 per ) sono estremamente CP_2 generiche, non essendo stato spiegato per quale motivo su tali documenti la società abbia indicato dati non esatti in relazione alle presenze in servizio dei propri dipendenti;
- in merito a tale aspetto non è stato possibile richiedere alcun chiarimento alla società, la quale non è comparsa alla prima udienza e neppure all'udienza fissata per l'interrogatorio libero e formale e a fondamento della propria pretesa ha prodotto solo dei prospetti riepilogativi delle presenze redatti dal suo stesso amministratore e dunque privi di alcuna efficacia probatoria;
- al contrario, hanno piena efficacia probatoria le buste paga emesse dalla stessa società opponente, ex art. 2710 c.c.;
- inoltre, tenuto conto di tali risultanze documentali, la mancata risposta all'interrogatorio formale consente in ogni caso di considerare provate le allegazioni dei convenuti, secondo cui le buste paga attesterebbero fedelmente i dati delle presenze di costoro
(capo 14 memoria e capo 20 memoria;
CP_2 CP_1 3. Ritenuto che sia infondato anche il secondo motivo di opposizione, considerato che l'art. 54 d.lgs. 14/2019 preclude ai creditori solo la facoltà di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, e non anche quella di munirsi di un titolo esecutivo;
4. Rilevato che i decreti ingiuntivi devono essere confermati, in quanto i crediti risultano fondati su prova scritta e non sono state oggetto di serie e specifiche contestazioni;
5. Rilevato che le spese di lite devono seguire la soccombenza e possono essere liquidate in conformità alla nota depositata all'odierna udienza, che risulta redatta sulla base dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respinge le opposizioni e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi nn. 1484/2024 e
1485/2024, dichiara tenuta e condanna la società opponente a rimborsare ai convenuti le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.004,40 oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del
15% e contributo se versato. la giudice
Roberta PASTORE