Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 187/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 29.5.2023 (lunedì) e depositato il 31.5.2023, da
, nato ad [...] il [...], residente ad Azzano Parte_1
Decimo (PN), Via Vittorio Veneto 20/D – Loc. Corva, con gli avv.ti Nicola De Stefano ed Elisa De Stefano e domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi a Pordenone,
Corso Vittorio Emanuele II n. 54, giusta procura alle liti dd.
9.5.2019 dimessa in primo grado;
- appellante, attore – contro
corrente in Milano, Piazza Tre Torri, 3, in persona del procuratore CP_1
Dott. con proc. e dom. l'Avv. Lisa Durat con studio in Pordenone, Controparte_2
Piazza del Cristo n. 3, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in I° grado d.d. 15.10.2019;
- appellata, convenuta -
e contro
con studio a Gorizia, C.so Italia 90, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Alessandro Feri e presso lo stesso domiciliato in Gorizia, Via Codelli n. 3, giusta delega ed elezione di domicilio allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
- appellato, convenuto –
e nei confronti di
, con sede in Bologna, via Stalingrado 45, in Controparte_4 persona del procuratore ad negotia sig. nato a [...] Controparte_5
(MI) il 23.4.1965, in base ai poteri conferitigli con procura del 17.2.2023 a rogito
Notaio dott. rep. 97396, rcc. 12531, con il proc. e dom. in Persona_1
1
- appellata, terza chiamata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 292/2023 emessa dal Tribunale di
Pordenone emessa il 20.4.2023, pubblicata il 27.4.2023 e notificata in pari data, a definizione del proc. 1658/2019 RG Trib. – altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come in note scritte autorizzate depositate, da ultimo, il 15.11.2024:
Nel merito in via principale
In riforma della sentenza n. 292/2023 emessa dal Tribunale di Pordenone in data
27.4.2023, notificata in pari data, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione d'appello, ivi da intendersi integralmente richiamati:
A1) Condannarsi , quale compagnia assicurativa di “ , nei limiti CP_1 CP_6 del massimale contrattualmente previsto, nonché l'arch. in solido tra Controparte_3 loro, in ogni caso e/o in subordine ciascuno per quanto di spettanza, a risarcire il danno patito dall'attore appellante per i difetti emersi sulle terrazze dell'immobile per cui è causa, in misura di euro € 143.068,57 o della somma diversa che sarà ritenuta di giustizia oltre alla rifusione delle spese connesse e conseguenti l'instaurato procedimento per ATP, quantificate in complessivi € 16.584,30, oltre IVA se dovuta.
B1) Condannarsi quale compagnia assicurativa di “ , nei limiti del CP_1 CP_6 massimale contrattualmente previsto, nonché l'arch. in solido tra Controparte_3 loro, in ogni caso e/o in subordine ciascuno per quanto di spettanza, a risarcire il danno patito dall'attore appellante per i difetti emersi e/o per la omessa esecuzione a regola d'arte della copertura del fabbricato per cui è causa, da quantificarsi in €
125.339,45 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese connesse e conseguenti l'indagine peritale, ammontanti a complessivi € 5.457,80, oltre IVA per le somme indicate al netto della relativa imposta.
*
Per tutte le voci di danno, salva quidditazione anche con criteri equitativi, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
*
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in tutto o in parte rifuse.
* * *
Nel merito in via subordinata
pag. 2/24 Nella denegata ipotesi di rigetto del proposto gravame, in applicazione dell'art. 92
c.p.c., compensarsi in tutto, in estremo subordine in parte, le spese di lite di primo grado.
In ulteriore subordine, escludersi la rifusione a carico dell'attore appellante delle spese legali di primo grado sopportate da CP_7
Spese di lite del presente grado di giudizio in tutto o in parte rifuse.
***
In via istruttoria
a. Richiamate le deduzioni di cui alle Note autorizzate di parte attrice in data 21/02/22
e 14/04/22, convocarsi l'ing e il geom. a chiarimenti e confronto sulle CP_8 CP_9 annotazioni tecniche/legali dedotte nelle citate note;
per esse, altresì, in ordine alla diversa quantificazione dei danni accertata rispettivamente con la perizia ''preventiva'' del 14.06.2018, l'una, dell'8.10.2021, l'altra
b. Richiamarsi all'occorrenza l'ing. affinchè precisi, in riferimento ai danni CP_8 patiti lungo le terrazze dell'appellante, quali siano conseguenti alle opere di impermeabilizzazione, quali a quelle di sigillatura, e quali ad altri rimedi non impiegati dall'impresa appaltatrice e dal DL per evitare il patito fenomeno di infiltrazioni
c. ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla seconda memoria di parte attrice appellante, ivi nuovamente riportate
1) “vero che nell'autunno 2017 venivano rilevate infiltrazioni e macchie di umidità negli ambienti interni dell'abitazione di proprietà del sig. , tra i Parte_1 quali il controsoffitto in cartongesso nell'area “giorno” del piano terra, oltre che in cucina e camera da letto”
2) “vero che contestualmente venivano rilevate infiltrazioni e ristagni di acqua interessanti i piani di calpestio ed i parapetti delle terrazze dell'abitazione poste lungo due lati dell'edificio”
3) “vero che a causa di tali infiltrazioni i piani di calpestio e le porzioni delle annesse pareti perimetrali, soprattutto in prossimità dei giunti con la muratura di sostegno, mostravano segni di decomposizione”
4) “vero che le terrazze di cui al precedente capitolo 2 fungono da copertura dei sottostanti vani abitativi”
5) “vero che al tempo lo stato dei luoghi veniva accertato e verificato dal geom.
e dal preposto dell'impresa di Fontanafredda” CP_10 Parte_2
6) “vero che per evitare che il fenomeno delle infiltrazioni si accentuasse “ ” Parte_2 realizzava una copertura provvisoria in lamiera e cellophane delle terrazze”
7) “vero che lo stato di fatto in conseguenza delle citate installazioni era quello di cui alle fotografie sub doc.ti da 8 a 18 fasc. , che si rammostrano al teste” Parte_1
pag. 3/24 8) “vero che a seguito della conclusione delle operazioni peritali in ATP venivano eseguiti interventi di risanamento e rifacimento del piano di calpestio, dei parapetti e dei rivestimenti delle terrazze, per quanto di competenza, dalla ditta Rasom Wood
Technology srl di di Fassa (TN)” CP_11
9) “vero che lo stato di fatto riferibile all'opera svolta sul piano di calpestio dei manufatti è quello di cui alle fotografie sub doc.ti da 31 a 38 fasc. attoreo che si rammostrano al teste”
10) “vero che il costo delle opere di risanamento è quello di cui al “consuntivo” di spesa di cui al doc. 39 fasc. attoreo, che si rammostra al teste”
11) “vero che le spese accessorie non preventivate ammontano ad ulteriori € 30.000 circa, come da dichiarazione del geom. sub doc. 40 fasc. attoreo, che Testimone_1 si rammostra al teste”
12) “vero che nell'estate 2018 venivano eseguite ulteriori verifiche interessanti l'immobile di proprietà del sig. a causa del livello di umidità eccessivo Parte_1 all'interno dell'abitazione”
13) “vero che veniva conferito mandato al geom. di Pordenone di Testimone_1 eseguire le verifiche di cui al capitolo precedente”
14) “vero che lo stato di fatto veniva accertato in seguito a due sopralluoghi, l'uno il 17.07.2018, l'altro il 31.07.2018, quest'ultimo alla presenza altresì dell'arch.
[...]
CP_3
15) “vero che nell'occasione veniva accertato l'ammaloramento di alcune delle strutture lignee (listelli) di supporto del tetto ventilato”
16) “vero che tale stesso ammaloramento era conseguente al ristagno ed allo scolamento dell'acqua causato dalle pendenze delle lastre in lamiera che fungono da copertura dell'immobile, nonché dalle lamiere di grondaia”
17) “vero che in conformità all'incarico ricevuto il geom. redigeva in data Tes_1
3.12.2018 la perizia, che si rammostra al teste” (doc. 30 fasc. attoreo)
18) “vero che per effetto delle infiltrazioni di umidità i locali posti al primo piano del fabbricato per cui è causa (tra i quali uno studiolo) venivano svuotati degli arredi e non utilizzati”
19) “vero che , amministratore e legale rappresentante tra l'altro Parte_1 della Eurobevande srl, utilizzava ed utilizza la propria abitazione per incontri di rappresentanza con fornitori e clienti”
20) “vero che nel periodo in cui hanno cominciato a manifestarsi i difetti per cui è causa e sino alla conclusione delle opere di ripristino dello stato originario dell'immobile l'attore si è trovato nell'impossibilità di svolgere tali attività”
21) “vero che in occasione di temporali e fenomeni piovosi accentuati Parte_1
si vedeva costretto a proteggere gli arredi posti nei locali sottostanti le terrazze
[...] con coperte e rivestimenti in plastica”
pag. 4/24 Testi: geom. , geom. , CP_12 Testimone_1 CP_13 CP_14 [...]
geom. anche a riprova sulle circostanze avversarie, ove CP_15 CP_16 ammesse.
Per l'appellata , come in note depositate il 15.11.2024: CP_1
Nel merito: salva declaratoria di inammissibilità del gravame proposto, rigettarsi l'appello, e comunque qualsiasi domanda, da chiunque proposta, nei confronti della deducente in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atti, e per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata.
Spese rifuse oltre accessori.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello, e previo accertamento e declaratoria delle quote di responsabilità dei soggetti coinvolti nell'edificazione dell'immobile per cui è causa, ridursi la pretesa a quanto risulterà provato in giudizio e conforme a giustizia, fermi i massimali, scoperti e limitazioni contrattualmente previsti (massimale € 240.000,00, con sub massimale di €
80.000,00 per “gravi vizi costruttivi”; scoperto 10% con minimo e 3.000,00; esclusione delle spese di demolizione e sgombero).
Spese rifuse oltre accessori.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie che dovessero essere reiterate per i motivi già dedotti con memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. d.d.
4.9.2020 ed in sede di precisazione delle conclusioni con note 06.12.2023, da intendersi qui richiamati.
Per l'appellato arch. come in note depositate il 8.11.2024: Controparte_3
Nel merito: respinta ogni contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa e previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Spese del giudizio d'appello rifuse.
In via subordinata: accertata la intervenuta decadenza e/o prescrizione delle azioni promosse nei confronti dell'arch. nonché, in ogni caso, la mancanza di CP_3 qualsiasi responsabilità in capo allo stesso, respingere le domande rivolte nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto ovvero, nella denegata ipotesi, ridurle di giustizia entro i limiti della responsabilità ascrivibile allo stesso con esclusione del vincolo della solidarietà.
Spese del giudizio d'appello rifuse.
In via ulteriormente subordinata: condannarsi a Controparte_4 manlevare e/o comunque tenere indenne l'arch. da qualsiasi somma Controparte_3
pag. 5/24 che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare a qualsivoglia titolo nel presente giudizio;
in ogni caso con favore di spese”
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie dell'attore-appellante ed in particolare alla richiesta di chiarimenti al C.T.U. in ragione di tutte le censure già esposte in atti.
Per l'appellata , come in note depositate il Controparte_4
8.11.2024:
Nel merito: respingersi l'appello avversario in quanto infondato confermando la gravata sentenza.
In subordine: accertata l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle azioni promosse nei confronti dell'arch. nonché, in ogni caso, la mancanza di qualsiasi profilo CP_3 di responsabilità ascrivibile allo stesso, voglia la Corte di Appello di Trieste respingere perché infondate in fatto e diritto le domande rivolte nei confronti del Direttore dei
Lavori.
Quanto al rapporto assicurativo: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere la domanda di garanzia formulata dall'Arch. nei confronti di CP_3 [...] in quanto infondata. Controparte_17
In via di subordine: voglia limitare l'obbligo della manleva gravante sulla Compagnia di
Assicurazione entro i limiti della responsabilità ascrivibile al proprio assicurato, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e tenendo conto dei massimali e delle condizioni di assicurazione che attengono allo scoperto e alla franchigia.
In via istruttoria: ci si oppone a qualunque richiesta istruttoria avversaria, in particolare alla richiesta di ulteriori chiarimenti all'Ing. , che non potrebbe che ripetere le CP_8 errate valutazioni giuridiche già ampiamente agli atti.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto e ATP
1. Il sig. , nel periodo aprile 2008 – novembre 2009, ha realizzato, Parte_1 con appalto affidato a un immobile abitativo in Azzano Decimo, località CP_6
Corva, via Vittorio Veneto n. 20/D, con tecniche della bioedilizia e struttura portante prefabbricata in legno.
2. Dopo alcuni anni, nell'autunno del 2017, si sono manifestati alcuni difetti dell'immobile: infiltrazioni di umidità, conseguente deterioramento di piani di calpestio e parapetti delle terrazze (costituenti anche copertura di vani abitativi), e ammaloramento, in vari punti, dei solai dei vani sottostanti.
pag. 6/24 3. Essendo, nelle more, fallita la società appaltatrice il sig. , il 28 CP_6 Parte_1 dicembre 2017, ha proposto, avanti al Tribunale di Pordenone, ricorso per ATP nei confronti di compagnia assicurativa dell'impresa appaltatrice (in base a CP_1 polizza assicurativa decennale postuma n.065895051), e dell'arch. progettista CP_3 architettonico e direttore dei lavori.
All'esito del procedimento per ATP, il ctu geom. ha accertato la presenza CP_18 dei vizi e/o difetti lamentati e, in particolare, di notevoli infiltrazioni d'acqua, che, dalle terrazze, avevano danneggiato la sottostante struttura. Ha altresì ritenuto sussistente una responsabilità dell'impresa, che non aveva realizzato correttamente le impermeabilizzazioni e le sigillature dei punti critici, e del direttore lavori, che non avrebbe verificato che le opere fossero eseguite secondo le regole del buon costruire, quantificando in € 130.000,00, al netto degli accessori, i costi per il ripristino.
Nel settembre 2018 sono stati segnalati ulteriori difetti (come da perizia del geom.
pure prodotta) involgenti elementi della copertura dell'abitazione, con Testimone_1 conseguente nuova richiesta risarcitoria.
Il procedimento e la sentenza di primo grado
4. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.6.2019, , Parte_1 richiamati gli esiti della relazione predisposta, in sede di ATP, dal geom. CP_18 ha convenuto in giudizio e l'arch. chiedendo il risarcimento dei CP_1 CP_3 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti i gravi vizi riscontrati nell'immobile, qualificabili ex art.1669 c.c., sia con riguardo alle terrazze, già oggetto di ATP, sia con riferimento alla copertura del fabbricato.
5. Entrambi i convenuti si sono costituiti, con distinti atti, resistendo in giudizio.
5.1. ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei propri confronti in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, ha domandato limitarsi la sua responsabilità a quanto solo, eventualmente, imputabile all'operato dell'appaltatrice nei limiti del massimale e tenuto conto dello scoperto previsti dalla polizza. CP_6
5.2. L'architetto ha chiesto, previo accertamento dell'intervenuta decadenza CP_3
e/o prescrizione delle azioni promosse nei suoi confronti, nonché della mancanza di responsabilità, il rigetto delle domande a lui rivolte perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata ha chiamato in causa, in garanzia, la propria compagnia di assicurazione (di seguito anche solo . Controparte_4 CP_4
6. Si è costituita in giudizio la terza chiamata chiedendo di respingere, in quanto CP_4 infondate, le domande rivolte nei confronti del proprio assicurato e, in subordine, il rigetto della richiesta di manleva da parte del CP_3
7. La causa è stata istruita con produzioni documentali e con ulteriore CTU affidata all'ing. , integrata, dopo il deposito della relazione e delle repliche ai CTP, Persona_2 con ulteriori chiarimenti chiesti dal giudice.
pag. 7/24 8. Il Tribunale di Pordenone, limitata la materia del contendere ai danni alle terrazze e alla copertura, oggetto di denuncia del 10.9.2018 e di perizia del 3.12.2018
(quest'ultima a cura del geom. ), e premesso che dalle consulenze tecniche svolte Tes_1 si ricavava che tali danni erano stati causati da difetti nelle impermeabilizzazioni e nelle sigillature, ha respinto tutte le domande formulate dall'attore, in quanto:
- relativamente ad si sarebbe trattato di eventi dannosi non coperti dalla CP_1 polizza assicurativa azionata (danni da vizi costruttivi per difettosa impermeabilizzazione);
- quanto all'arch. CP_3
1) avendo riguardo alle impermeabilizzazioni delle terrazze, vi sarebbero stati errori ascrivibili all'impresa appaltatrice, ma non al direttore dei lavori;
si sarebbe trattato, infatti, di opere e lavorazioni non particolarmente complesse, non tali, quindi, da richiedere una costante e minuziosa vigilanza del direttore dei lavori;
quest'ultimo, poi, avrebbe fatto quanto dovuto, eseguendo una prova di tenuta delle impermeabilizzazioni delle terrazze, con esito positivo (circostanza quest'ultima non contestata secondo il giudice di primo grado);
2) quanto alle coperture, il CTU aveva escluso la presenza di infiltrazioni attive, e, quelle riscontrate, oltre ad essere risalenti nel tempo, non erano di entità tale da danneggiare la struttura dell'immobile ed erano ascrivibili sempre alle errate impermeabilizzazioni di cui sopra.
Conseguentemente alle statuizioni nel merito, il giudice di primo grado ha posto a carico di parte attrice tutte le spese di lite delle parti convenute e terza chiamata e tutte le spese di CTU.
L'atto di appello di Parte_1
9. Con atto di citazione in appello notificato il 29.5.2023, ha Parte_3 impugnato la sentenza del Tribunale di Pordenone per i motivi che di seguito si riportano mantenendo, per comodità, l'ordine di esposizione e i titoli utilizzati in atto di appello.
9.1. Sul danno alle terrazze - cause dei danni – vizi e difetti riscontrati
Con riferimento al capo della sentenza relativo alle terrazze, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado, pur avendo fatto riferimento agli esiti della CTU dell'ing.
e all'ATP del geom. non avrebbe poi tenuto conto di tutte le cause delle CP_8 CP_9 infiltrazioni e dei danni ritenute dai tecnici d'ufficio.
In particolare, avrebbe fatto riferimento a difetti di impermeabilizzazione e di sigillatura in punti critici, ma non anche al rilievo, pur evidenziato in proposito dal geom. CP_9 circa l'omessa adozione degli ulteriori accorgimenti necessari ad impedire infiltrazioni d'acqua – accorgimenti, questi, molto importanti, date le caratteristiche dell'immobile (su struttura lignea e progettato senza linde di protezione). Tanto più che l'ing. , CP_8 in sede di CTU, aveva comunque condiviso e fatto propri i rilievi del geom. CP_19
[...]
pag. 8/24 9.2. Sulla responsabilità di – sull'operatività della polizza postuma decennale CP_1
9.2.1. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere operante la limitazione contrattuale della polizza assicurativa di , in quanto, l'esclusione dell'indennizzo CP_1 per difettosa o carente impermeabilizzazione, di cui all'art.
2.i del contratto assicurativo, era clausola vessatoria, priva di doppia sottoscrizione ex art.1341 co.2 c.p.c.
Il documento prodotto, al riguardo, dalla difesa di (doc.1 bis), costituito da CP_1 un'unica pagina, non offriva piena prova della specifica sottoscrizione del contratto.
9.2.2. La clausola limitativa della responsabilità in esame, poi, opererebbe solo nei confronti dell'assicurato, ma non anche del terzo beneficiario della polizza, estraneo al contratto.
9.2.3. Tale clausola, poi, sarebbe elusiva delle finalità perseguite dalla legge con la previsione di polizze decennali postume ex art. 4 d.l.vo 122/2005.
9.2.4. Anche ritenendo valida e operante la suddetta limitazione contrattuale,
l'appellante ha evidenziato che cause dei danni non erano solo le infiltrazioni, ma anche i difetti nella sigillatura dei punti critici (anche su elementi verticali e con utilizzo di materiale siliconico) e la mancata adozione dei già richiamati accorgimenti, in tesi imposti dalla peculiare struttura dell'immobile.
Residuavano quindi cause rispetto alle quali l'esclusione della copertura non poteva ritenersi operante.
In proposito l'appellante ha formulato, in via residuale, richiesta d'integrazione della
CTU per individuazione dei danni conseguenti a tali difetti.
9.3. Sulle responsabilità dell'arch. CP_3
9.3.1. Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato nel non ritenere sussistente, in concreto, una responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori con l'appaltatrice, per i vizi e difetti dell'opera appaltata.
9.3.2. Sul medesimo tema, poi, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere le attività di impermeabilizzazione e sigillatura quali “profili marginali”, rispetto ai quali non era necessaria e dovuta una continua vigilanza del DL.
Dalla lettura della perizia dell'ing. , e dalle risposte date al CTP CP_8 dell'assicurazione, sarebbe emersa, al contrario, proprio la corresponsabilità del direttore dei lavori per omissione di vigilanza e di idonee direttive, importanti, nel caso di specie, date le particolarità dell'immobile (destinato ad elevate prestazioni tecnologiche e strutturali a lunga durata), ben note al DL, che ne era stato anche progettista.
Il giudice di primo grado, quindi, si sarebbe discostato dagli esiti della CTU senza adeguatamente motivare tale convincimento.
In altri termini, le impermeabilizzazioni e le sigillature dei terrazzi erano attività, pur tecnicamente non difficili da attuare, ma di certo molto importanti.
pag. 9/24 9.3.3. Ulteriore motivo di critica ha riguardato le norme in tema di responsabilità professionale e di onere della prova.
Ha sostenuto l'appellato che, anche ritenendo che i difetti riguardassero attività non difficoltose, l'art. 2236 c.c. prevedeva comunque la responsabilità del professionista, in tali casi, anche per colpa lieve.
Oltre a ciò, ex art.1218 c.c., spettava al professionista dimostrare il proprio esatto adempimento o l'ascrivibilità del danno a causa a lui non imputabile.
In proposito il giudice di primo grado aveva ritenuto non contestata l'effettuazione, da parte del DL, di idonee prove di tenuta delle impermeabilizzazioni, con esito positivo.
Tale convincimento, secondo l'appellante, sarebbe errato, in quanto:
- l'allegazione della difesa non era stata specifica (si era limitata ad affermare CP_3 che erano state svolte tutte le prove del caso anche mediante riempimento con acqua delle terrazze) e non aveva compreso l'esito positivo delle prove;
- l'allegazione riguardava comunque fatti ignoti al;
Parte_1
- si trattava, in ogni caso, di mere difese.
Inoltre, sul punto, il CTU aveva riscontrato la presenza di infiltrazioni fin da CP_8 subito (perizia pagg. 18 -19).
9.3.4. In ordine al quantum debeatur, l'appellante ha insistito nell'accoglimento del maggior valore ritenuto in atti, rispetto alle, qui criticate, valutazioni del CTU, e ha reiterato la richiesta di richiamo dei due tecnici ( e per un confronto tra CP_8 CP_9 loro anche a migliore comprensione delle rispettive differenti valutazioni.
9.4. Danni alle coperture.
9.4.1. Secondo l'appellante il giudice di primo grado non avrebbe correttamente inquadrato l'oggetto della domanda. Dalla lettura dell'atto di citazione e dei documenti allegati, era desumibile l'intervenuta denuncia di varie carenze esecutive, tutte riscontrate anche dal CTU ing. (ad es. discontinuità delle impermeabilizzazioni CP_8 nel colmo a causa dell'areazione, difetto di configurazione della lamiera, zone di ristagno di umidità nelle grondaie). Il giudice aveva concentrato la propria attenzione sul solo dato della mancanza di infiltrazioni in atto, così, però, spostando il focus dell'esame sulle sole conseguenze dei vizi costrittivi.
9.4.2. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe raggiunto convincimenti confliggenti con gli esiti tecnici della CTU Borean, il quale aveva rilevato, quali cause delle infiltrazioni nelle coperture: l'errata – insufficiente pendenza del manto di copertura, l'assenza di una barriera anti-riflusso e le insufficienti misure in sezione e pendenza delle grondaie.
Il CTU, inoltre, aveva anche precisato, con riguardo al rilievo dell'assenza di infiltrazioni in atto, che al momento del sopralluogo peritale non pioveva da mesi, e che, ciononostante, in vari punti della copertura era stata riscontrata la presenza di umidità.
9.4.3. Tali difetti e vizi dovevano, secondo l'appellante, essere ritenuti gravi, per le ovvie ricadute sulla normale utilizzazione dell'immobile.
pag. 10/24 9.4.4. Ulteriormente criticata, poi, è stata l'affermazione del giudice di primo grado secondo la quale la microventilazione del tetto avrebbe rimediato ai difetti della copertura causanti le infiltrazioni, portandolo a escludere il chiesto risarcimento. Ha evidenziato l'appellante che, dagli esiti della CTU, non era condivisibile l'assunto secondo il quale la copertura era rimasta in buone condizioni.
9.5. Spese di lite e di CTU
L'appellante, infine, ha lamentato la decisione del giudice di primo grado sulle spese di lite e di CTU.
Quanto alle prime, non si era tenuto conto degli esiti delle perizie, convergenti nella sussistenza dei lamentati danni e delle responsabilità dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, e della correttezza della condotta dell'attore.
Con riguardo alla terza chiamata, poi, si era trattato di atto di estensione del contraddittorio del tutto discrezionale e la Compagnia assicurativa avrebbe potuto gestire la lite in nome e per conto dell'assicurato.
Quanto alle seconde, l'appellante era già stato gravato delle spese di ATP.
Le difese in appello di CP_1
10. Con comparsa depositata il 12.9.2023 si è costituita nel presente grado CP_1 resistendo in giudizio e svolgendo, in sintesi, le seguenti difese.
10.1. Ha rilevato che l'appellante non aveva riproposto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
10.2. Ha riproposto le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate in primo grado, dissentendo sulla qualificazione dei danni ex art.1669 c.c.
10.3. Con riguardo alle terrazze:
- ha evidenziato che il CTU aveva considerevolmente ridotto l'entità del danno CP_8 risarcibile (€.50.000,00), rispetto a quanto ritenuto in sede di ATP (€.143.000,00);
- ha sostenuto che le sigillature erano chiaramente ricomprese nelle opere di impermeabilizzazione, che ben potevano riguardare anche elementi verticali;
- ha evidenziato la genericità del riferimento agli ulteriori accorgimenti necessari ad impedire le infiltrazioni d'acqua.
10.4. Relativamente all'operatività della polizza assicurativa di CP_1
- ha eccepito la tardività della non corrispondenza del doc.1 bis (pag.4 del
Compromesso) al doc.1 (compromesso, polizza e condizioni di assicurazione) già prodotti in primo grado, questione sollevata solo in appello;
- ha evidenziato elementi contenutistici che, al contrario, dimostrerebbero la riferibilità al caso di specie e l'omogeneità dei due documenti;
- ha chiarito che la clausola in questione non costituiva limitazione della responsabilità della Compagnia, ma delimitazione dell'oggetto della polizza;
pag. 11/24 - ha sostenuto che tale clausola sarebbe certamente efficace nei confronti del sig.
[...]
ex art. 1891 c.c.; Pt_1
- ha escluso la pertinenza del richiamo al d.l.vo 122/2005, normativa riguardante la diversa fattispecie della compravendita di immobili “sulla carta”.
10.4. Con riguardo alla posizione dell'arch. CP_3
- ha contestato la sussistenza di responsabilità, richiamando le difese di primo grado;
- in via subordinata ha chiesto accertarsi le quote di responsabilità attribuibili, distintamente, all'impresa appaltatrice ed al CP_3
10.5. Con riguardo ai danni oggetto di causa:
- ha ritenuto correttamente non compresi i danni alla parete esterna del bagno posto al primo piano, non allegati negli atti di causa in primo grado ed autonomamente individuati dal CTU, come conseguenza di infiltrazioni dal poggiolo di una finestra;
- ha ritenuto che difetti nell'inclinazione di lamiere o altri elementi simili dovevano ascriversi a scelte progettuali non attribuibili all'impresa appaltatrice;
- ha contestato l'esistenza di infiltrazioni dal tetto, mai riscontrate nelle operazioni peritali, essendo emersi solo dei segni di vecchie infiltrazioni dalle terrazze – comunque già risolte - o, quanto alla copertura, lievi difetti ovviati dalla ventilazione del tetto;
- ha rimarcato, a diversi anni di distanza dalla costruzione, l'assenza, comunque, di gravi danni.
10.6. Con riguardo alle spese di lite e di CTU:
- ha rilevato che la relativa quantificazione era dipesa dal valore della domanda;
- ha rimarcato di avere dedotto l'inoperatività della polizza già ante causam;
- ha sottolineato che, in sede di ATP, erano stati esaminati solo i terrazzi, e il CTU, incaricato di valutare anche le coperture, aveva fortemente ridimensionato le conclusioni dell'ATP.
Le difese in appello di Controparte_3
11. Con comparsa depositata in data 12.9.2023 si è costituito in giudizio l'arch.
[...] svolgendo, in sintesi, le seguenti difese. CP_3
11.1. Ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto d'appello, il giudice di primo grado aveva correttamente considerato, dagli accertamenti peritali, solo i dati realmente utilizzabili, fornendo, in punto responsabilità, una decisione pienamente conforme al diritto.
Ha interpretato, infatti, l'indicazione del geom. in sede di ATP, secondo la quale CP_20 non sarebbero stati adottati tutti gli accorgimenti necessari ad impedire infiltrazioni, come un'enunciazione generica ed astratta, da ritenersi priva di efficacia probatoria.
11.2. Ha rimarcato come, dai rilievi peritali, sarebbero emersi elementi che portavano ad escludere una propria responsabilità, in quanto:
- non era stata mossa alcuna censura alla bontà del progetto;
pag. 12/24 - non erano state riscontrate difformità tra l'opera di impermeabilizzazione/sigillatura e quanto previsto dal progetto;
- non erano stati mossi rilievi sull'idoneità dei materiali e sul loro impiego;
- l'attività di impermeabilizzazione e sigillatura non rivestiva particolari difficoltà, né richiedeva particolari istruzioni da parte del direttore dei lavori;
- non rientrava tra i compiti del direttore dei lavori la vigilanza costante nell'esecuzione di tali attività;
- il direttore dei lavori aveva positivamente verificato la tenuta delle impermeabilizzazioni e non risultavano riscontrate altre sue specifiche azioni/omissioni in correlazione causale con l'inadempimento della ditta esecutrice;
- anche la CTU espletata in primo grado non aveva fatto emergere alcuna responsabilità in capo alla direzione lavori.
11.3. Per quanto concerne le coperture dell'immobile, l'arch. ha sostenuto, CP_3 esaminando e sottoponendo a revisione critica talune affermazioni del CTU, che il fenomeno denunciato dalla controparte non poteva essere ricondotto alla nozione di vizio o difetto di cui all'art.1669 c.c. Il CTU aveva individuato solo una sporadica presenza di acqua, sotto le lamiere di copertura, ma sopra la guaina impermeabilizzante,
e aveva, infine, ammesso che, nel complesso, il tetto svolgeva perfettamente la sua funzione.
11.4. In via subordinata la difesa ha riproposto l'eccezione di prescrizione e CP_3 decadenza delle garanzie per vizi, sia ex art. 1669 c.c. sia ex art. 1667 c.c.
11.5. Sempre in via subordinata, relativamente alla domanda di garanzia, ha contestato l'eccezione di tardività della denuncia all'assicurazione rimarcando di avere CP_4 aperto il sinistro cautelativamente con PEC del 9.7.2018, dopo avere ricevuto l'elaborato in sede di ATP il 29.6.2018.
Ha sostenuto che la garanzia in questione era ricompresa nella copertura assicurativa, in base ad un'interpretazione conforme a buona fede, al parametro della maggiore efficacia e al criterio dell'interpretazione contra stipulatorem.
Inefficace, invece, sarebbe la clausola di esclusione della solidarietà di cui all'art.
6.9 del testo contrattuale, da intendersi quale clausola vessatoria non approvata specificatamente.
Le difese in appello di Controparte_4
12. Con comparsa depositata in data 27.6.2023 si è costituita Controparte_4 svolgendo, in sintesi, le seguenti difese.
[...]
12.1. Ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, non essendovi alcun elemento per poter affermare una responsabilità del direttore dei lavori.
In particolare, se certamente è vero che spetta al direttore dei lavori un controllo generale sulla rispondenza dell'opera al progetto, non è tuttavia esigibile che tale figura professionale debba presiedere e controllare ogni minima operazione poiché ciò
pag. 13/24 richiederebbe un monitoraggio continuo di ogni attività di cantiere, cosa che non rientra in alcun modo tra gli obblighi giuridici della direzione dei lavori.
Corretta, inoltre, sarebbe la decisione del Tribunale di prendere atto dell'assenza di vizi, accertata, nei fatti, dallo stesso CTU, il quale ha affermato che le infiltrazioni esistevano ma non avevano comportato alcuna conseguenza apprezzabile.
12.2. ha quindi riproposto in appello alcuni argomenti ritenuti assorbiti e non CP_4 trattati dal giudice di primo grado, in ordine all'inesistenza della garanzia assicurativa.
Ha affermato che l'assicurato non avrebbe diritto ad alcun indennizzo, in quanto la garanzia assicurativa opererebbe solo in caso di rovina totale delle opere, rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.
Nel caso di specie, invece, i vizi (peraltro contestati) non sarebbero comunque tali da compromettere in modo certo e attuale, la stabilità e la durata in vita dell'immobile.
In subordine, ha chiesto limitarsi la condanna alla rifusione in favore del proprio CP_4 assicurato esclusivamente dell'importo corrispondente alla quota di responsabilità allo stesso ascritta, nei limiti delle franchigie oggetto di pattuizione.
Il processo d'appello
13. All'udienza del 17.10.2023 il Presidente di Sezione ha fissato udienza di assunzione in decisione al 6.2.2024 e ha assegnato alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
14. Con provvedimento fuori udienza di data 27.1.2024 la causa è stata rinviata d'ufficio al 23.4.2024.
15. All'udienza di data 23.4.2024, avvenuta davanti al consigliere istruttore, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti e hanno chiesto il trattenimento della causa in decisione. Il giudice ha riservato la decisione al collegio nei termini di legge.
16. Con ordinanza dd. 18.6.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo e sono state ammesse le prove orali per testimoni richieste dalla difesa di con riguardo alle Controparte_3 prove di tenuta delle terrazze (capitoli 1 e 2 formulati) e le pertinenti prove contrarie richieste da parte appellante.
17. All'udienza del 12.9.2024 sono stati sentiti i testimoni e Testimone_2 [...]
a prova diretta, e e , a prova contraria. Tes_3 CP_13 Tes_4
18. Successivamente la causa è stata nuovamente avviata a decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., che tutte le parti costituite hanno sfruttato depositando i relativi atti.
19. All'udienza del 14.1.2025 il consigliere istruttore, preso atto delle conclusioni delle parti, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pag. 14/24 20. L'appello appare infondato e la sentenza di primo grado, pure a seguito dell'integrazione istruttoria disposta in questa sede, dev'essere confermata.
21. Per economia nell'esposizione saranno esaminate, anzitutto, le critiche sollevate dall'appellante alla statuizione con la quale, il giudice di primo grado, ha rigettato le domande formulate nei confronti di per non essere, i danni accertati, CP_1 compresi nei limiti del rischio assicurato dalla polizza azionata.
Viene in esame, in particolare, la clausola (art.
2.i delle condizioni generali di contratto), che esclude indennizzi per “difettosa, mancata, carente impermeabilizzazione”.
21.1. Parte appellante sostiene trattarsi di clausola vessatoria inefficace, in quanto non specificamente approvata per iscritto, e ripropone, in questa sede, argomentazioni già esposte in primo grado e ritenute infondate dal Tribunale di Pordenone.
21.2. E' noto che, secondo risalente e consolidato orientamento di giurisprudenza, che questa Corte condivide, nel contratto di assicurazione, come in altri contratti, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art.1341 cod. civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (Cass. sent. 9383/2016, conf. Cass. sent. 15598/2019, sent. 395/2007, da ultimo, cfr. Ordinanza n. 1261 del 11/01/2024 -Rv. 669795 - 01).
21.3. Nel caso di specie, esaminando la clausola in questione, anche rapportata alle ulteriori previsioni contrattuali connesse, risulta quanto segue.
21.3.1. Il contratto è volto a indennizzare l'assicurato per:
“i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto, per uno dei seguenti eventi: a) rovina parziale o totale b) “gravi difetti costruttivi” purché detti eventi siano derivati, come previsto dall'art. 1669 Codice
Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinato per propria natura a lunga durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità.” (Condizioni generali di contratto, sez. A – “Danni all'immobile”, art.1 “Oggetto dell'assicurazione”).
La previsione si completa con la seguente definizione contrattuale di “gravi difetti costruttivi”:
“gli eventi, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1669 del Codice Civile, che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
”.
Il tutto a fronte di un premio complessivo di polizza di €.2.030,00.
21.3.2. Il rischio assicurato è, poi, delimitato con le seguenti esplicite esclusioni (art.2 condizioni generali, “Delimitazione dell'Assicurazione”):
pag. 15/24 “La Società non è obbligata per:
a) vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente o all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
b) danni cagionati da assestamento;
c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
d) danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo;
e) danni indiretti o consequenziali di qualunque tipo;
f) danni da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
danni conseguenti a mancata, insufficiente, errata, intempestiva manutenzione, ispezione, controllo;
g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata salvo che siano conseguenti a danni indennizzabili alle parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata;
i) difettosa, mancata, carente impermeabilizzazione;
j) danni direttamente o indirettamente dovuti alla preesistenza e/o a lavori / opere di qualunque tipo ed a qualunque titolo eseguiti, realizzati anche solo parzialmente dopo
l'ultimazione dell'immobile;
k) le spese / costi di localizzazione, ricerca dell'origine e/o della causa del danno;
l) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati;
danni causati da fulmine, caduta di aerei;
m) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali;
n) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
o) le spese di demolizione e sgombero, salvo che venga assicurata una somma specifica con la partita 2 della sezione A.”.
21.3.3. Dall'esame delle previsioni sopra riportate trova conferma la statuizione del giudice di primo grado.
L'esclusione dell'indennizzo in caso di danni derivanti da difetti di impermeabilizzazione, anzitutto, non introduce un criterio meramente soggettivo, ma delimita l'area indennizzabile individuando una precisa eziologia di danno.
Non si tratta, poi, di eziologia estranea alla materia oggetto del contratto che, come visto, è finalizzato a indennizzare, in un arco di tempo pluriennale, danni comportanti rovina di edificio o rientranti nella definizione di “gravi difetti costruttivi”.
Neppure pare che, pur tenendo conto delle numerose ipotesi di esclusione dell'indennizzo di cui al riportato art.2, la clausola in esame porti a rendere, di fatto,
pag. 16/24 assente la garanzia, ben potendosi ipotizzare eventi di danno indennizzabili per diverse cause (ad esempio, cedimenti di strutture portanti).
La previsione in esame, peraltro, appare coerente anche con altre previsioni contrattuali, quali la seguente definizione di “Parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata” e, quindi, escluse dall'indennizzo:
“le opere di completamento e finitura dell'immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
” (enfasi aggiunta).
21.4. Da quanto sopra si ricava che, non essendo, quella in esame, definibile clausola vessatoria, non assume concreto rilievo la questione, riproposta da parte appellante relativa all'assenza di prova di una specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c. della clausola di limitazione del rischio indennizzabile.
21.5. Proseguendo nell'esame delle eccezioni sollevate anche in questa sede da parte appellante, deve ritenersi che l'intera regolamentazione contrattuale disciplinante la polizza, comprensiva delle clausole che delimitano il rischio assicurato, valga non solamente tra le parti del contratto, ma anche nei confronti del terzo, qui proprietario dell'immobile, che della polizza, come nel caso di specie, intenda giovarsi.
21.6. Né può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 4 del d.l.vo 122/2005, trattandosi di normativa applicabile solamente a compravendite di immobili in costruzione.
21.7. Da ultimo, sul punto, deve ritenersi, come già fatto dal giudice di primo grado, che tutti i vizi riscontrati, in particolare relativi alle terrazze, siano riconducibili ad errata o carente impermeabilizzazione. Il difetto di sigillatura dei battiscopa (come pure la mancata impermeabilizzazione dei parapetti prospicienti le terrazze) lo sono in modo evidente. La sigillatura è uno dei modi per realizzare un'impermeabilizzazione della struttura e, peraltro, laddove avvenga in punti accessibili, è notoriamente soggetta a manutenzione.
Il riferimento del primo consulente in sede di ATP, il geom. ad ulteriori CP_18
“accorgimenti” (“In questo specifico caso l'opera non è stata realizzata perfetta regola
d'arte, almeno per quanto riguarda le impermeabilizzazioni e le sigillature dei punti critici e non sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari ad impedire eventuali infiltrazioni d'acqua tenuto conto anche che l'edificio ha una struttura moderna priva di linde di protezione.” ATP pag. 5-6) è rimasto del tutto generico, e, quindi, irrilevante in questa sede. Sarebbe bastato, in quella sede, specificare anche in via esemplificativa quali sarebbero stati tali accorgimenti.
Anche la successiva CTU non ha fornito ulteriori e diverse spiegazioni dei problemi derivanti da infiltrazioni nelle terrazze, e, nei vari elaborati, il CTU, ing. Persona_2 ha più volte ribadito che l'assenza di danni al momento del sopralluogo consentiva solo pag. 17/24 di determinare il valore dei danni, e di affermare, in modo generico, che le cause delle infiltrazioni potevano essere molteplici o trovare origine nei lavori mal eseguiti
(relazione del CTU dd.
6.8.2021 pag. 10-11; risposte dd. 8.10.2021, pag.18-19: “La causa è da ricercare nei lavori mal eseguiti.”; relaz. chiarimenti dd. 11.4.2022: “Le cause delle infiltrazioni sono molteplici e sono state sufficientemente illustrate. La responsabilità purtroppo è di chi ha eseguito i lavori e da chi aveva il compito di dare indicazioni sull'esecuzione degli stessi e doveva sorvegliarli.”).
21.8. Da tutto ciò consegue, in conclusione sul punto, la conferma della sentenza di primo grado e l'esclusione di responsabilità della convenuta CP_1
***
22. Devono, a questo punto, economia nell'esposizione, essere esaminate le questioni relative ai lamentati vizi e difetti nella copertura dell'edificio.
22.1. Il Tribunale di Pordenone, sul punto, con motivazione sintetica ancorata alla cd. ragione più liquida, ha ritenuto non riscontrati e provati danni risarcibili, non avendo, il
CTU, accertato segni di infiltrazioni d'acqua, né infiltrazioni in atto, ma solo tracce di umidità e un'alterazione di tonalità di listelli interni alla copertura. In altri termini, la copertura, a vari anni di distanza dalla realizzazione, sarebbe, comunque, in buono stato, anche grazie al buon funzionamento di un sistema di microventilazione del tetto, opportunamente e correttamente progettato dal CP_3
22.2. Secondo l'appellante, gli errori del Tribunale erano stati:
- la sottovalutazione o la non considerazione di difetti riscontrati dal CTU (ad es. discontinuità delle impermeabilizzazioni nel colmo a causa dell'areazione, difetto di configurazione della lamiera, zone di ristagno di umidità nelle grondaie);
- la non condivisione, senza motivare, delle conclusioni del CTU, il quale aveva individuato, quali cause delle infiltrazioni: l'errata – insufficiente pendenza del manto di copertura, l'assenza di una barriera anti-riflusso e le insufficienti misure in sezione e pendenza delle grondaie;
- l'avere ritenuto che non si trattasse di difetti gravi, con ovvie ricadute sulla normale utilizzazione dell'immobile;
- l'avere erroneamente ritenuto che la copertura si trovasse in buone condizioni.
22.3. Anche su questo punto l'appello non appare fondato e la sentenza, seppure con integrazioni motivazionali, merita conferma.
22.3.1. Giova, anzitutto, rammentare che, nel caso di specie, l'azione esercitata è pacificamente quella volta al risarcimento di danni ex art.1669 c.c.
In tal senso, chiaramente. si esprime l'attore nell'atto di citazione di primo grado (pag.7-
8) e, anche in replica all'eccezione di prescrizione e decadenza dalla garanzia, nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. depositata il 15.6.2020, a pag.1, dove si chiarisce che tale riferimento comprende non solo i danni alle e dalle terrazze, ma anche i danni rappresentati al tetto dell'edificio.
pag. 18/24 22.3.2. Costituisce, a questo punto, dato oggettivo e dirimente il fatto che il CTU non abbia accertato né l'esistenza di infiltrazioni in atto, né tracce quali macchie di umidità su pareti, ma solamente: elementi in legno, interni al tetto, con colori modificati
(probabilmente per bagnatura), piccole pozzanghere d'acqua sotto la copertura - ma sopra la guaina impermeabilizzante-, umidità e muffa scura sotto l'elemento metallico ondulato della copertura del tetto, nelle zone più basse e vicine alle grondaie.
Si tratta, in modo evidente, di problematiche non così gravi da poter integrare vizi e difetti rilevanti ex art. 1669 c.c.
E ciò a maggior ragione se si pensa che l'accertamento peritale sulle coperture è stato fatto a ben oltre 10 anni di distanza dalla costruzione dell'immobile, e, quindi, dopo un più che consistente periodo di utilizzo, senza rinvenire danneggiamenti evidenti in elementi posti tra il tetto e le terrazze sottostanti.
Ulteriormente significativo pare il fatto che anche la perizia di parte attrice (del geom.
dd. 3.12.2018 – doc.30 della produzione di primo grado) all'esito di un Testimone_1 esame dei supposti difetti della copertura, concluda per l'esistenza di pericoli futuri di
“un maggior decadimento della tenuta all'acqua delle coperture” con possibili ricadute sulla sottostante struttura portante del tetto (doc. cit. pag. 8) e di “possibili future infiltrazioni d'acqua dalla copertura” (doc. cit. pag. 10 – nelle “conclusioni”).
22.3.3. Ciò detto, anche a volere, in ipotesi e ad abundantiam, valutare una riqualificazione dei danni in eventi rilevanti ex art. 1667 c.c., vi sarebbe da riscontrare l'assenza di repliche, da parte dell'odierno appellante, alle tempestive eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dai convenuti.
23. Rimangono da esaminare, a questo punto, le questioni residue riguardanti i danni alle terrazze.
23.1. Il Tribunale di Pordenone, riepilogati gli esiti della CTU e dell'ATP, nel senso dell'attribuibilità dei danni da infiltrazione a errori nelle impermeabilizzazioni e nelle sigillature, in pari misura e in astratto, all'impresa esecutrice e al direttore dei lavori – quest'ultimo per mancata sorveglianza -, ha poi respinto la domanda nei confronti di entrambi i convenuti.
In primo luogo, quanto ad per i già esaminati limiti della polizza CP_1 assicurativa invocata.
In secondo luogo, quanto all'architetto rispetto al quale si concentrerà la CP_3 successiva disamina, per mancanza di colpa, in quanto:
- da un lato, gli errori dell'impresa esecutrice avevano riguardato operazioni non particolarmente complesse né difficili da eseguire, rispetto alle quali, quindi, non era esigibile una vigilanza continua e diretta del direttore dei lavori;
- dall'altro l'arch. aveva, comunque, posto in essere le opportune verifiche CP_3 sulla tenuta delle impermeabilizzazioni delle terrazze, con esito positivo (e questa sarebbe stata una circostanza non contestata).
pag. 19/24 23.2. Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado, in sintesi, e limitatamente alla posizione qui in esame del abbia errato: CP_3
- sottovalutando i vizi e difetti esistenti, non limitati ad errori nella impermeabilizzazione;
- non riconoscendo la sussistenza di una responsabilità solidale per i danni dell'appaltatrice con il progettista-direttore dei lavori;
- sottovalutando l'importanza e la delicatezza delle operazioni di impermeabilizzazione che, dato il tipo di immobile, avrebbero richiesto maggiore vigilanza da parte del DL;
- dando accertata e non contestata l'effettuazione delle prove di tenuta delle terrazze e i relativi esiti positivi.
23.3.1. Quanto al primo rilievo (sottovalutazione di vizi e difetti), si è già detto (supra, punto 21.7), in proposito, che il CTU ing. non ha accertato danni, e ha CP_8 meramente recepito gli esiti dell'ATP, i quali, a loro volta, non possono che ritenersi generici con riguardo agli “accorgimenti necessari ad impedire eventuali infiltrazioni
d'acqua tenuto conto anche che l'edificio ha una struttura moderna priva di linde di protezione.” (ATP pag. 5-6).
Senza contare che la difesa ha contestato, in primo grado, l'opponibilità a sé CP_3 degli esiti dell'ATP, non negando di avere ricevuto notifica del relativo ricorso, ma evidenziando che l'unico soggetto individuato come controparte e destinatario di domande nel ricorso per ATP, sarebbe stata CP_1
23.3.2. Quanto al secondo punto (responsabilità solidale con l'appaltatrice), corrispondente, in effetti, a questione non esplicitamente trattata dal giudice di primo grado, deve rammentarsi che, presupposto per l'operatività di detta forma di corresponsabilità è che tutti i condebitori abbiano concorso in modo efficiente, con i rispettivi inadempimenti, a causare il danno:
“In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.” (Cass. Sez. 2-, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020 (Rv. 659099 - 01).
Nel caso di specie, nessun inadempimento in concreto risulta ascrivibile al in CP_3 qualità di progettista, rimanendo da esaminare la condotta tenuta solo quale direttore dei lavori.
23.3.3. Vanno quindi trattati congiuntamente gli ulteriori due motivi di impugnazione.
23.3.3.1. Sono state assunte prove testimoniali, in questo grado di giudizio, circa le prove di tenuta delle terrazze mediante riempimento delle stesse con acqua.
pag. 20/24 I testimoni e hanno riferito di avere personalmente, il Testimone_5 Testimone_6 primo, riempito d'acqua le terrazze, e, il secondo, preso visione, essendo presente, delle terrazze allagate.
Il testimone ha poi riferito, quali propri ricordi personali diretti: che al Testimone_3 riempimento era presente l'architetto, che l'acqua era stata immessa in modo da riempire tutto il pavimento delle terrazze, e che dopo alcune giornate l'acqua era rimasta al medesimo livello.
Nessuno dei testimoni ha saputo dire se il riempimento fosse stato fatto “fino all'intradosso degli infissi”.
23.3.3.2. Da tali chiare deposizioni si desume che la prova di tenuta delle impermeabilizzazioni è stata fatta coprendo di acqua tutto il pavimento delle terrazze e che l'esito, dopo un periodo di osservazione di qualche giornata, e quindi congruo, è stato positivo.
23.3.3.3. In sede di ATP le cause, specificatamente indicate, delle infiltrazioni nelle terrazze, sono state individuate nelle sigillature non eseguite a regola d'arte in vari punti e, in particolare: del battiscopa delle terrazze, delle giunzioni tra pareti verticali e parapetti, delle copertine dei parapetti, del raccordo tra il profilo passo della porta di accesso alle terrazze e la soglia sottostante (relazione ATP, pag. 4-5).
23.3.3.4. Tanto premesso, deve ritenersi che non sussistano profili di colpa in capo al direttore dei lavori, per gli stessi motivi già indicati dal giudice di primo grado, non essendo le sigillature attività tecnicamente molto semplici, che non comportano profili di difficoltà (dato emerso anche dal contraddittorio tecnico), né quanto a scelta dei materiali né quanto a uso di strumenti particolari.
Non poteva, quindi, pretendersi che il direttore dei lavori, comunque tenuto, in generale ad una vigilanza sul complesso delle opere e sulla loro rispondenza a progetto, e, comunque, presente alle prove di tenuta delle terrazze che erano state regolarmente effettuate con esito positivo, fosse tenuto anche ad un controllo diretto su tutti gli ulteriori singoli adempimenti di tipo elementare, quali le sigillature, e ciò anche nel caso di specie.
Pur trattandosi, infatti, di edificio con elementi strutturali lignei e privo di linde, erano stati previsti e posti in essere – il dato è pacifico -, idonei presidi protettivi strutturali (si veda la stessa relazione di ATP, pagine 2 e 33), mentre è mancata la dovuta perizia in pag. 21/24 operazioni elementari rispetto alle quali non è esigibile dalla figura del direttore dei lavori, una continua presenza in cantiere.
23.3.3.5. Oltre a ciò, ad abundantiam, non può non notarsi che le infiltrazioni alle terrazze (contrariamente a quanto esposto dal CTU incidentalmente e oggetto di contestazioni di CTP), per quanto dichiarato in atti dallo stesso attore oggi appellante, si sono manifestate solo nell'autunno del 2017, e quindi ben otto anni dopo il collaudo dell'immobile, il che porta ragionevolmente ad ipotizzare che l'assunta imperita esecuzione delle sigillature, in tesi presente fin dal 2009, fosse talmente minuta da risultare prossima al vizio occulto, ovvero che si sia manifestata solo in modo progressivo ad anni di distanza dal completamento dei lavori.
23.4. Ne consegue, anche alla luce degli esiti dell'integrazione istruttoria svolta in questa sede, che non possono validamente sollevarsi rilievi colposi nei confronti del direttore dei lavori e, conseguentemente, non potendo la solidarietà, nel caso di specie, tradursi in una sostanziale responsabilità per fatto altrui, l'appello principale va respinto e la sentenza di primo grado, sul punto, confermata.
24. Devono essere esaminate, a questo punto, le domande svolte, in via subordinata, da parte appellante in punto spese di lite.
24.1. Sostiene, anzitutto l'appellante che le spese di lite di primo grado dovrebbero essere compensate per gravi ed eccezionali ragioni, tenuto conto degli elementi (in tesi la convergenza di ATP e CTU) che facevano ritenere, in buona fede, fondate le ragioni di parte attrice.
Il motivo è infondato, in quanto, come autorevolmente insegnato, indipendentemente dalle valutazioni di merito:
“Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16130 del 07/06/2023 (Rv.
667829 - 01).
Né la buona fede nell'avvio di un procedimento assume rilievo nelle decisioni sulla distribuzione delle spese di lite, dovendosi, a tal fine, applicare i soli principi di causalità e soccombenza.
24.2. Con ulteriore motivo l'appellante lamenta l'accollo, a proprio carico e per intero, delle spese di CTU sostenendo di avere chiesto la consulenza d'ufficio nel pannelli stessi, sigillati sui giunti con nastri di rinforzo…; - l'involucro esterno con pannelli di fibra di legno per l'isolamento termico, posa di guaina impermeabilizzante e pannelli di polistirene per una altezza di cm.60 dal pavimento…”.
pag. 22/24 procedimento di primo grado solamente con riguardo ai danni alle coperture, essendo quelli relativi alle terrazze già stati oggetto di ATP.
Anche tale motivo pare infondato, dovendosi ritenere che le spese di CTU, al momento della definizione del procedimento, debbano essere distribuite tra le parti con gli stessi criteri e sulla base dei medesimi principi riguardanti le spese di lite in senso stretto, ossia i compensi dei difensori.
Se, da un lato, infatti, è possibile, in astratto, che le spese di CTU siano compensate tra le parti pure a fronte di una sola parte vittoriosa nel merito, è anche vero che tale statuizione, integrando una forma di compensazione parziale delle spese di lite, presuppone la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che non paiono sussistere nel caso di specie. Basti pensare, tra l'altro, che la CTU svolta in primo grado si era comunque resa necessaria anche per la quantificazione dei danni, in tesi subiti alle coperture dell'edificio.
24.3. Sostiene, infine, parte appellante che abbia errato il giudice di primo grado ponendo a proprio carico anche le spese di lite di Compagnia CP_17 assicurativa chiamata in causa dal convenuto e ciò in quanto: CP_3
- si trattava di chiamata in causa non obbligatoria, ma solo facoltativa, e, pertanto, rimessa alla libera decisione del convenuto;
- la compagnia avrebbe potuto gestire la lite direttamente, in nome e per conto dell'assicurato, e, non avendolo fatto per propria autonoma scelta, avrebbe determinato una ingiusta duplicazione di spese a carico dell'appellante.
Anche tale argomentazione non convince.
La chiamata in causa in garanzia è una legittima scelta difensiva del convenuto e non può in alcun modo essere qualificata, in astratto, come spesa superflua o eccessiva.
Oltre a ciò, proprio il fatto che il convenuto e la terza chiamata non avessero posizioni del tutto coincidenti, essendosi opposta, seppure in via di subordine, alla CP_7 domanda di manleva, rende del tutto ininfluente ogni considerazione sulla scelta, peraltro anch'essa non censurabile laddove non pretestuosa o in mala fede, di non gestire direttamente la lite.
25. Dal rigetto dell'appello discende la condanna di parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, oltre che al versamento di ulteriore importo pari al dovuto contributo unificato.
Applicato il D.M. 147/2022, sulla base dello scaglione di pertinenza (tra €.52.001 e
260.000,00), si determinano i compensi in importi compresi tra medi e minimi per studio, introduttiva e conclusionale, e minimi (e solo per la difesa interessata CP_3
e richiedente) per la fase istruttoria, di limitata estensione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.187/2023 RG, così decide:
pag. 23/24 1. rigetta l'appello proposto da , e, per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pordenone n.292/2023, emessa il 20.4.2023 e pubblicata il
27.4.2023;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida:
2.1) a favore di parte appellata per compensi, in Euro 6.900,00 (di cui CP_1
€.2.000,00 per studio, €.1.400,00 per fase introduttiva, €.3.500,00 per fase decisionale), oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
2.2) a favore di parte appellata per compensi, in Euro 9.300,00 (di cui Controparte_3
€.2.000,00 per studio, €.1.400,00 per fase introduttiva, €.2.400,00 per fase istruttoria, €.
€.3.500,00 per fase decisionale), oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
2.3) a favore della terza chiamata per compensi, in Euro 6.400,00 (di Controparte_4 cui €.2.000,00 per studio, €.1.400,00 per fase introduttiva, €.3.000,00 per fase decisionale), oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Trieste, 11.2.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 24/24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “non ricordo la data, ricordo che abbiamo riempito le terrazze con una gomma (tubo di acqua).
Neppure ricordo la durata per 48 ore, ma ricordo di avere riempito io le terrazze.”. 2 “ricordo di avere visto che nelle terrazze era stata utilizzata la pompa dell'acqua e le terrazze erano state riempite d'acqua.
A.D.R.: ricordo di avere visto io stesso le terrazze riempite di acqua.”. 3 Con riguardo alle terrazze e alla impermeabilizzazione il consulente in ATP ha riscontrato le seguenti previsioni di contratto eseguite: “- i terrazzi al piano primo completi di pannello isolante ed impermeabilizzante, pavimentazione finale, parapetti ciechi in pannelli di legno come le pareti dell'edificio, protezione contro le intemperie con la posa di pannelli tipo “Acquapanel Knauf” fissati ai