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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2922 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato a [...] - BR) il 30.04.1957, C.P.F. ; Parte_1 P.IVA_1
nato a [...] - BR) l'11.07.1959, C.P.F. Controparte_1
51807033791;
nato a [...] - BR) il 29.08.1986, C.P.F. 05958804790; Controparte_2
, nata a [...] - USA) il 9.10.2019; Persona_1
, nata a [...] - USA) il 10.02.2022 Persona_2
e, per essi, in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori, , nato a Controparte_2
ER (Rio de Janeiro - BR) il 29.08.1986, C.P.F. 05958804790 e Persona_3
, nata a [...] - BR) il 16.09.1988, C.P.F. 05922874756,
[...]
nato a [...] - BR) il 18.12.1992, C.P.F. Persona_4
14876719705;
, nato a [...] - BR) il 3.03.2000, C.P.F. Controparte_3
15904584784;
, nato a [...] - BR) il 16.01.2003, C.P.F. Controparte_4
15904587708;
Tutti assistiti e difesi dall'avv. Emiliano Nitti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta, nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina Sant'Anna, tutti elettivamente
1 domiciliati presso il loro studio in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 7, come da procure allegate in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica, legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da depositate note a trattazione scritta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_5
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , cittadino italiano, nato a Persona_5
RS (CS) il 30.11.1892, figlio di e come da estratto per Persona_6 Parte_2 riassunto dell'atto di nascita (All. 10).
Una volta emigrato in Brasile, ha contratto matrimonio con Persona_5 Per_7
il 30.01.1925 (All. 11), dalla cui unione è nato il ricorrente il
[...] Persona_8
20.02.1934 (All. 12). Quest'ultimo ha sposato il 7.02.1957 (All. 13) e dalla loro Parte_3
unione sono nati i ricorrenti: A) il 30.04.1957 (All. 14) e B) Parte_1 Controparte_1
l'11.07.1959 (All. 15).
[...]
A. ha sposato, in prime nozze, il 31.07.1984 (All. 16), Parte_1 Controparte_6
dalla cui unione è nato il ricorrente il 29.08.1996 (All. 17), e, in seconde Controparte_2
nozze, il 4.01.1992 (All. 18) e dalla loro unione è nato il ricorrente Persona_9
il 18.12.1992 (All. 19). Persona_4
2 ha sposato il 30.09.2021 (All. 20) e dalla Controparte_2 Persona_3
loro unione sono nate le ricorrenti il 10.09.2019 (All. 21) e Persona_1 Persona_2
il 10.02.2022 (All. 22).
[...]
B. AR ha sposato il 24.07.1993 (All. 23) e Controparte_1 Persona_10
dalla loro unione sono nati i ricorrenti il 3.03.2000 (All. 24) e Controparte_3
il 16.01.2003 (All. 25). Controparte_4
è deceduto senza mai naturalizzarsi brasiliano, come da certificato negativo di Persona_5
naturalizzazione (All. 26), che si allega con traduzione certificata e apostillata.
I ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a Rio de Janeiro
(All. 27), seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet istituzionale del predetto Consolato (All.
28), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Ad oggi, nessun fattivo riscontro è pervenuto agli odierni ricorrenti.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la domanda di cittadinanza, Controparte_5
chiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12/03/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
3 La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo PE
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato
[...]
negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (all. 26).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato
4 da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_5
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_4
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
5 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_5
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nato a [...] - BR) il 30.04.1957, C.P.F. 41422368734; Parte_1
nato a [...] - BR) l'11.07.1959, C.P.F. Controparte_1
51807033791;
nato a [...] - BR) il 29.08.1986, C.P.F. 05958804790; Controparte_2
, nata a [...] - USA) il 9.10.2019; Persona_1
, nata a [...] - USA) il 10.02.2022; Persona_2
nato a [...] - BR) il 18.12.1992, C.P.F. Persona_4
14876719705;
, nato a [...] - BR) il 3.03.2000, C.P.F. Controparte_3
15904584784;
, nato a [...] - BR) il 16.01.2003, C.P.F. Controparte_4
15904587708;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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