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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2020 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nata il [...] in [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to GANZERLI CLELIA, presso il cui studio sito in
Marigliano (NA), alla via Risorgimento n. 16, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato il 13/03/1971 in MARIGLIANO (NA), rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv.to CLAUDIO FALCETTA, presso il cui studio sito in Nola (NA) alla via San Massimo n. 445 elettivamente domicilia;
RESISTENTE 1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
10.02.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2020, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con celebrato il Controparte_1
10.03.2004 in Marigliano, dal quale sono nati i figli (25.05.2005) e (27.06.2006). Per_1 Per_2
Chiedeva di disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, di determinare un assegno di mantenimento a favore della e di modificare l'assegno di mantenimento per i figli Parte_1
e . Per_1 Per_2
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 22.04.2021, si costituiva e, Controparte_1 contestando ed impugnando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, si opponeva alla richiesta di affido esclusivo dei minori e alle ulteriori domande di parte resistente.
3. All'esito dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato dal presidente del Tribunale, con ordinanza del 07.05.2021, venivano provvisoriamente confermate le condizioni di separazione ed il nucleo familiare veniva avviato ad un percorso di terapia familiare e le parti erano rimesse dinanzi al Giudice Istruttore. Sentiti i minori e all'udienza del Per_1 Per_2
19.06.2023 e espletata la fase istruttoria, il presente giudizio veniva riservato in decisione in data
19.06.2024. Rimesso il giudizio sul ruolo con decreto del 23.09.2024 per trasferimento ad altro ufficio del Giudice ed assegnato nuovo termine al 10.02.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il giudizio veniva nuovamente assegnato in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella
2 necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI MA NON AUTOSUFFICIENTI
Occorre evidenziare che, nelle more del presente giudizio, e sono divenuti Per_1 Per_2 maggiorenni e dunque questo Tribunale nulla può più disporre in merito al regime di affido, potendosi unicamente limitare a statuire circa il contributo al mantenimento del genitore non collocatario.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere
3 al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo
4 economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Va evidenziato che (anni 20) e (anni 18) hanno raggiunto da poco la maggiore Per_1 Per_2 età e, in base a quanto in atti, non hanno ancora terminato il proprio percorso di studi.
Si ritiene congruo ridurre il contributo previsto in sede di separazione e confermato in sede presidenziale, dal momento che nel corso dell'istruttoria è emerso che è Controparte_1 disoccupato, ha percepito il reddito di cittadinanza, presta aiuto presso l'allevamento della figlia dell'attuale compagna, la quale corrisponde il fitto e l'utenza dell'immobile in cui vive. In base a tali circostanze, evidenziando che il non ha mai corrisposto l'importo previsto, si ritiene CP_1 congruo prevedere che il contributo del ammonti ad € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio), CP_1 oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, che lo stesso dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese a a mezzo bonifico bancario per il mantenimento dei figli. Parte_1
3) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di
5 convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei
6 fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
7 Tanto premesso, nel caso in esame, va evidenziato che la nei propri atti chiede il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di mantenimento il quale, tuttavia, dev'essere riqualificato in termini di assegno divorzile.
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la richiesta di assegno divorzile non possa trovare accoglimento giacché non risulta comprovato l'an debeatur dell'assegno divorzile richiesto dalla ossia la ricorrenza di un divario reddituale tra gli ex coniugi. Parte_1
Più dettagliatamente, in base a quanto emerso dagli atti di causa, non può ritenersi fondata la domanda della ricorrente, tenuto conto che entrambi deducono di non lavorare e che in base agli
ISEE da entrambi depositati in atti per il 2023 è riportato un indicatore della situazione patrimoniale pari ad € 3.917,77, mentre per il , per la medesima annualità, un importo di € CP_1
403,44. In sede presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza e di vivere nella casa della defunta madre, di cui è comproprietaria in via ereditaria. Il risulta CP_1 titolare della piena proprietà di un immobile in Marigliano e in base all'ultima informativa da parte dei SS percepisce anch'egli il reddito di cittadinanza.
Per tutto quanto considerato, non si ravvisa un divario reddituale, valutazione pregiudiziale ad ogni altra, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, non potendosi che rigettare la domanda della Parte_1
C) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, tenuto conto della non opposizione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Marigliano il 10.03.2004, trascritto CP_1 presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Marigliano (Atto n. 6, parte II,
Serie A, anno 2004);
b) dispone che versi a , a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1 Parte_1
e , entro il 5 di ogni mese la somma di € 350,00, oltre rivalutazione Per_1 Per_3
8 annuale ed aggiornamento ISTAT;
c) dispone che ciascuno dei genitori sia tenuto alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
d) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile spiegata dalla Parte_1
e) compensa le spese di lite;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile);
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04.06.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1349/2020 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nata il [...] in [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to GANZERLI CLELIA, presso il cui studio sito in
Marigliano (NA), alla via Risorgimento n. 16, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato il 13/03/1971 in MARIGLIANO (NA), rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv.to CLAUDIO FALCETTA, presso il cui studio sito in Nola (NA) alla via San Massimo n. 445 elettivamente domicilia;
RESISTENTE 1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
10.02.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2020, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con celebrato il Controparte_1
10.03.2004 in Marigliano, dal quale sono nati i figli (25.05.2005) e (27.06.2006). Per_1 Per_2
Chiedeva di disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, di determinare un assegno di mantenimento a favore della e di modificare l'assegno di mantenimento per i figli Parte_1
e . Per_1 Per_2
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 22.04.2021, si costituiva e, Controparte_1 contestando ed impugnando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, si opponeva alla richiesta di affido esclusivo dei minori e alle ulteriori domande di parte resistente.
3. All'esito dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato dal presidente del Tribunale, con ordinanza del 07.05.2021, venivano provvisoriamente confermate le condizioni di separazione ed il nucleo familiare veniva avviato ad un percorso di terapia familiare e le parti erano rimesse dinanzi al Giudice Istruttore. Sentiti i minori e all'udienza del Per_1 Per_2
19.06.2023 e espletata la fase istruttoria, il presente giudizio veniva riservato in decisione in data
19.06.2024. Rimesso il giudizio sul ruolo con decreto del 23.09.2024 per trasferimento ad altro ufficio del Giudice ed assegnato nuovo termine al 10.02.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il giudizio veniva nuovamente assegnato in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella
2 necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) STATO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio è fondata e merita accoglimento.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato dal presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente ha, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare, precisando che alcun rapporto ha oggi con l'ex coniuge. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1970.
2) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI MA NON AUTOSUFFICIENTI
Occorre evidenziare che, nelle more del presente giudizio, e sono divenuti Per_1 Per_2 maggiorenni e dunque questo Tribunale nulla può più disporre in merito al regime di affido, potendosi unicamente limitare a statuire circa il contributo al mantenimento del genitore non collocatario.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere
3 al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo
4 economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Va evidenziato che (anni 20) e (anni 18) hanno raggiunto da poco la maggiore Per_1 Per_2 età e, in base a quanto in atti, non hanno ancora terminato il proprio percorso di studi.
Si ritiene congruo ridurre il contributo previsto in sede di separazione e confermato in sede presidenziale, dal momento che nel corso dell'istruttoria è emerso che è Controparte_1 disoccupato, ha percepito il reddito di cittadinanza, presta aiuto presso l'allevamento della figlia dell'attuale compagna, la quale corrisponde il fitto e l'utenza dell'immobile in cui vive. In base a tali circostanze, evidenziando che il non ha mai corrisposto l'importo previsto, si ritiene CP_1 congruo prevedere che il contributo del ammonti ad € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio), CP_1 oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, che lo stesso dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese a a mezzo bonifico bancario per il mantenimento dei figli. Parte_1
3) ASSEGNO DIVORZILE
In materia di assegno divorzile, giova premettere che nella disciplina dettata dall'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, occorra, in primo luogo, verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, al momento della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di questo assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 21.02.2008, n. 4424; Cass. civ.,
Sez. I, n. 1758 del 28.01.2008), attesa la diversità di discipline sostanziali, di natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti correlati a diversificate situazioni, nonché alla diversità delle decisioni giudiziali, in quanto l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde da obblighi di mantenimento e di alimenti, che, viceversa, operano nel regime di
5 convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento idoneo a fornire un utile elemento di valutazione (cfr. Cass.,
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ., Sez. I, n. 9976 del 5.5.2011).
Occorre doverosamente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a mutamento del pregresso orientamento, la funzione mista perequativa, compensativa e assistenziale dell'assegno divorzile, in quanto “ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio
e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, “natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà” (Sempre dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa e pregiudiziale in ordine a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno, considerando che non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi giustifica la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
È necessario a tal fine indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Risulta, tuttavia, innegabile che nel caso in cui emerga che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue – in via presuntiva pressoché automatica – che detta impostazione familiare sia concordata/condivisa dalle parti e abbia nei
6 fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
La funzione specifica dell'assegno divorzile, in base alla prospettazione fornita dalle Sezioni Unite
e cui questo Tribunale ritiene di aderire, è compensativo-perequativa, consistendo, in altri termini, nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi necessariamente indagare il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute. In specie, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali” (cfr. Cass. Civ. 11832/2023).
Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ignorare che “la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre” (cfr. Cass. civ.
11832/2023; Cass. n. 21926 del 30.08.2019; Cass. n. 5055 del 24.02.2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia, cosa diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza n. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali professionali, che
l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”, andando, quindi, ad affermare il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, con la specificazione che non rilevano soltanto le concrete occasioni di ottenere un lavoro ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
7 Tanto premesso, nel caso in esame, va evidenziato che la nei propri atti chiede il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di mantenimento il quale, tuttavia, dev'essere riqualificato in termini di assegno divorzile.
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la richiesta di assegno divorzile non possa trovare accoglimento giacché non risulta comprovato l'an debeatur dell'assegno divorzile richiesto dalla ossia la ricorrenza di un divario reddituale tra gli ex coniugi. Parte_1
Più dettagliatamente, in base a quanto emerso dagli atti di causa, non può ritenersi fondata la domanda della ricorrente, tenuto conto che entrambi deducono di non lavorare e che in base agli
ISEE da entrambi depositati in atti per il 2023 è riportato un indicatore della situazione patrimoniale pari ad € 3.917,77, mentre per il , per la medesima annualità, un importo di € CP_1
403,44. In sede presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza e di vivere nella casa della defunta madre, di cui è comproprietaria in via ereditaria. Il risulta CP_1 titolare della piena proprietà di un immobile in Marigliano e in base all'ultima informativa da parte dei SS percepisce anch'egli il reddito di cittadinanza.
Per tutto quanto considerato, non si ravvisa un divario reddituale, valutazione pregiudiziale ad ogni altra, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, non potendosi che rigettare la domanda della Parte_1
C) SPESE
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, tenuto conto della non opposizione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Marigliano il 10.03.2004, trascritto CP_1 presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Marigliano (Atto n. 6, parte II,
Serie A, anno 2004);
b) dispone che versi a , a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1 Parte_1
e , entro il 5 di ogni mese la somma di € 350,00, oltre rivalutazione Per_1 Per_3
8 annuale ed aggiornamento ISTAT;
c) dispone che ciascuno dei genitori sia tenuto alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti;
d) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile spiegata dalla Parte_1
e) compensa le spese di lite;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile);
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04.06.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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