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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.7241/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7241/2022
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEVERINO Parte_1 C.F._1
FEDERICA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 8
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SINIGAGLIA MARIA ELENA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 3 marzo 2025
Conclusioni di parte resistente: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate il 3 marzo 2025
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1666, pronunciata da questo Tribunale in data 4 settembre
2023, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/09/2000
tra e ai sensi dell' art. 4, comma XII, l. Parte_1 CP_1
898/70, e disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
pagina 2 di 8 Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le questioni relative alla sussistenza del diritto della ad ottenere un assegno divorzile dal resistente, Pt_1
e, in caso affermativo, quella della sua quantificazione, e quelle della permanenza dei presupposti dell'obbligo del Vedovi di contribuire al mantenimento dei due figli delle parti, n. il 12.6.2002, e n. il Per_1 Per_2
22.6.2004.
Orbene, con riguardo alla prima di esse ad avviso del collegio l'esame delle complessive risultanze processuali induce a riconoscere alla la Pt_1
provvidenza da lei richiesta nella sola componente compensativa.
Osta infatti al riconoscimento alla donna anche della componente assistenziale dell'assegno divorzile la considerazione che ella non ha compiuto una discovery completa della documentazione bancaria in suo possesso sebbene le parti fossero state invitate a farlo dal giudice istruttore.
Infatti, come ha osservato la difesa del resistente, dall'esame degli estratti del conto corrente presso Banca Medilanum intestato alla , prodotti dal suo Pt_1
difensore il 6 marzo 2023, si evince chiaramente che la ricorrente è tuttora, o è
stata, titolare di un altro conto corrente dal quale ha effettuato ripetuti bonifici in proprio favore sul predetto conto corrente.
pagina 3 di 8 Quando, all'udienza del 16.7.2024, le è stata contestata tale evidenza ella l'ha semplicemente negata non fornendo una spiegazione alternativa alla predetta.
Va al contempo evidenziato ai fini che qui ci occupano che, se è vero che ella deve sostenere per il canone di locazione dell'appartamento ove abita insieme ai figli, beneficia però della contribuzione economica degli stessi atteso che entrambi, come si dirà di qui a breve, lavorano.
Quanto poi alla quota di immobile che ella ha ereditato, citata dal resistente come circostanza significativa delle sue floride condizioni reddituali, deve invece osservarsi che a ben vedere la non pare poter ricavare un introito Pt_1
da esso poiché, essendone compoprietaria, non può disporne liberamente
Per quanto attiene alla componente compensativa dell'assegno divorzile depongono a favore del suo riconoscimento alla ricorrente un complesso di circostanze a partire dal divario reddituale esistente tra le parti, e indubbiamente favorevole al atteso che la , oggi sessantaduenne, poco dopo CP_1 Pt_1
l'inizio del giudizio ha perso il lavoro che aveva svolto fino a quel momento, a seguito di un licenziamento e, in seguito a tale evento, ha goduto di un periodo di Naspi (entrambe le circostanze sono state documentalmente provate).
Il invece, oltre a beneficiare della pensione (1.800/1900 euro CP_1
mensili), gode di cedole di investimenti obbligazionari (fondo ANIMA
pagina 4 di 8 ESALOGO) ed è titolare di titoli finanziari acquisiti di recenti, la cui consistenza esatta non è nota non essendo stato prodotto il dossier titoli.
Occorre poi tener conto, ai fini della predetta valutazione, da un lato della più che apprezzabile durata del matrimonio tra le parti, pari a 18 anni, e della presenza di due figli, alla cui crescita si è dedicata in via prevalente se non esclusiva la , come ha implicitamente riconosciuto anche il resistente, e, Pt_1
così facendo, ha consentito al di dedicare maggiori energie nella sua CP_1
attività lavorativa di agente della polizia di Stato e di conseguire il grado di assistente capo, circostanza quest'ultima che si evince dalla richiesta di pensionamento da lui depositata sub 4.
Ancora, assume rilievo la circostanza che in sede di separazione consensuale fosse stato previsto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del sia pure di importo modesto. CP_1
Si noti che le condizioni economiche della donna, dopo quanto si è detto sopra, non sono migliorate rispetto al momento della separazione,
contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1
Inoltre egli non ha dimostrato le circostanze di fatto che aveva dedotto per opporsi alla pretesa della ossia che ella avesse rinunciato di sua iniziativa Pt_1
alle possibilità di crescita lavorativa per dedicarsi ai figli e che i coniugi si erano pagina 5 di 8 separati di fatto nel 2008, anno in cui la signora aveva 45 anni e sarebbe stata in grado di reperire un'occupazione lavorativa.
Il infatti non ha avanzato istanze istruttorie, che avrebbero dovuto CP_1
essere necessariamente orali, al fine di comprovare le predette circostanze.
L'ammontare dell'assegno divorzile dovuto dal può quantificarsi in CP_1
euro 150,00 mensili a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Passando ora all'altra delle questioni ancora controverse tra le parti deve evidenziarsi che il figlio maggiore delle parti, , a maggio del 2023, Per_1
secondo quanto dichiarato dalla , aveva reperito un lavoro come aiuto Pt_1
pizzaiolo e deve ritenersi che da allora la sua qualifica sia migliorata e che pertanto ricavi da tale attività uno stipendio ben superiore a quello che la stessa aveva dedotto, senza peraltro documentare, che egli percepisse all'epoca Pt_1
(330,00 euro mensili).
Pertanto, va eliso, sempre a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo del i contribuire al mantenimento del giovane. CP_1
Per quanto attiene al contributo dovuto per il mantenimento dell'altro figlio delle parti, occorre tener conto di una circostanza sopravvenuta nel Per_2
corso del giudizio ovvero che egli, a decorrere dal 23.11.2023, è stato assunto con contratto di apprendistato part-time della durata di due anni (cfr., documento pagina 6 di 8 prodotto dalla ricorrente l'8.12.2023), che prevede uno stipendio di 850,00 euro mensili.
Poiché la forma di apprendistato che il giovane sta seguendo non ha carattere professionalizzante, come può desumersi dalla lettura del testo del predetto contratto, e non può quindi ritenersi che egli, alla scadenza del suddetto periodo, verrà assunto a tempo indeterminato, non può affermarsi che egli sia pienamente autonomo sotto il profilo economico.
In ogni caso, in considerazione sia dell'entità dello stipendio che il giovane ricava dalla predetta attività che della considerazione che l'esperienza ad essa relativa, anche nel caso in cui ad essa non seguisse la stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, favorirà il reperimento da parte sua di un altro impiego,
l'entità del contributo al mantenimento del giovane dovuto dal va ridotta CP_1
ad euro 150,00 mensili a decorrere dalla data del 23.11.2023, fermo restando il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50 %.
Quanto alle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto, si ravvisa una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, che giustifica la loro compensazione, atteso che il resistente risulta soccombente rispetto alla domanda, svolta dalla ricorrente, di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile mentre la è soccombente rispetto Pt_1
alla questione del mantenimento del figlio mentre per quanto riguarda la Per_1
pagina 7 di 8 posizione del figlio le parti hanno sempre convenuto sulla sua situazione Per_2
di non piena autonomia economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui
è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile,
e quella di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, somme entrambe soggette a rivalutazione secondo indici Istat Per_1
fermo restando l'obbligo di contribuire al 50 % delle spese straordinarie come elencate nel Protocollo famiglia di questo Tribunale;
2) elide a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio Per_2
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 10/06/2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
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