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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4574/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Francione
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Francione
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter-partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 26.12.2016.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione giudiziale (il
26.3.2024), trasformata in tale sede in consensuale su accordo delle parti, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data 26.12.2016 tra e trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017
Parte 2 Serie A n. 1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Affida i figli ed congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione stabile e prevalente presso la madre in Livorno via Ciro Menotti
13. La potestà genitoriale sarà esercitata dai coniugi separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione correlate alla quotidianità della permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale ed aspirazioni.
2) Compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei minori, salvo diversi accordi tra le parti, disciplinare il diritto di visita del padre secondo le
2 seguenti modalità, meglio specificate nel piano genitoriale allegato: i figli trascorreranno con il padre, un fine settimana alternato (dal sabato alla domenica sera). Nel periodo estivo, i figli trascorreranno 7gg anche non consecutivi con il padre e 15gg anche non consecutivi con la madre ed in tale periodo, previa comunicazione, potranno viaggiare recandosi anche fuori dalla
Regione Toscana col genitore. Le festività Natale, Pasqua, e ponti infra-annuali:
i genitori trascorreranno con i figli le festività con il metodo dell'alternanza: la
Vigilia, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno e l'epifania; così anche i ponti infra-annuali nonché il giorno della Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
3) Tenuto conto delle attuali esigenze dei minori, del loro tenore di vita pregresso, della valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore, dei tempi di convivenza dei figli con i genitori stessi, il sig CP_1 continuerà a versare quale contributo al mantenimento dei due figli
[...] minori un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) o quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat come per legge da corrispondersi, sino a quando ciascun figlio non avrà raggiunto una propria autosufficienza economica. Il suddetto contributo verrà versato in via anticipata entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, sul conto
Postapay evolution a nome della Sig.ra - IBAN: Pt_1
[...].
4) Le spese ordinarie, correlate al fabbisogno quotidiano dei figli, saranno sostenute da ciascun genitore, in forma diretta e proporzionalmente al proprio reddito, per i rispettivi periodi di permanenza della prole presso quel genitore.
5) Pone a carico di ciascun genitore rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, di seguito così quantificate SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere documentate;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione a concorsi
3 (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle linge straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) Dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra
Pt_1
7) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4574/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Francione
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Francione
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter-partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.11.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 26.12.2016.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione giudiziale (il
26.3.2024), trasformata in tale sede in consensuale su accordo delle parti, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data 26.12.2016 tra e trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2017
Parte 2 Serie A n. 1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Affida i figli ed congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione stabile e prevalente presso la madre in Livorno via Ciro Menotti
13. La potestà genitoriale sarà esercitata dai coniugi separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione correlate alla quotidianità della permanenza dei figli presso ciascuno di loro, mentre saranno assunte di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale ed aspirazioni.
2) Compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche dei minori, salvo diversi accordi tra le parti, disciplinare il diritto di visita del padre secondo le
2 seguenti modalità, meglio specificate nel piano genitoriale allegato: i figli trascorreranno con il padre, un fine settimana alternato (dal sabato alla domenica sera). Nel periodo estivo, i figli trascorreranno 7gg anche non consecutivi con il padre e 15gg anche non consecutivi con la madre ed in tale periodo, previa comunicazione, potranno viaggiare recandosi anche fuori dalla
Regione Toscana col genitore. Le festività Natale, Pasqua, e ponti infra-annuali:
i genitori trascorreranno con i figli le festività con il metodo dell'alternanza: la
Vigilia, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno e l'epifania; così anche i ponti infra-annuali nonché il giorno della Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
3) Tenuto conto delle attuali esigenze dei minori, del loro tenore di vita pregresso, della valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore, dei tempi di convivenza dei figli con i genitori stessi, il sig CP_1 continuerà a versare quale contributo al mantenimento dei due figli
[...] minori un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio) o quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat come per legge da corrispondersi, sino a quando ciascun figlio non avrà raggiunto una propria autosufficienza economica. Il suddetto contributo verrà versato in via anticipata entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, sul conto
Postapay evolution a nome della Sig.ra - IBAN: Pt_1
[...].
4) Le spese ordinarie, correlate al fabbisogno quotidiano dei figli, saranno sostenute da ciascun genitore, in forma diretta e proporzionalmente al proprio reddito, per i rispettivi periodi di permanenza della prole presso quel genitore.
5) Pone a carico di ciascun genitore rispettivamente nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, di seguito così quantificate SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuare tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso del genitore devono essere documentate;
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione a concorsi
3 (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle linge straniere;
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (a mezzo sms, email, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore anticipatario della spesa e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro 1 mese dalla stessa, è dovuto entro un mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) Dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra
Pt_1
7) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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