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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 257/2025
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 257 del ruolo generale dell'anno 2025 promosso da
AVV. (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto di pagamento ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 7-5-2025
per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo “In via principale: fissata l'udienza di comparizione ex art. 281 undecies c.p.c., contrariis reiectis, accogliersi il presente ricorso e previo annullamento e/o riforma del decreto impugnato, determinarsi le somme spettanti dallo Stato al sottofirmato difensore in E. 504,33, oltre a 15%, CNPA e IVA, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: liquidarsi in favore del sottofirmato difensore ed a carico dello Stato compensi e spese anche del procedimento oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014, aliquota CNPA ed I.V.A., come da nota spese che si depositerà in prefiggendo termine ed oltre all'eventuale imposta di registro che la competente agenzia delle Entrate ritenesse di applicare all'ordinanza. Le spese siano aumentate fino al 30% ai sensi dell'art. 2 c. 1 bis
DM 55/2014 come mod. dal DM 147/2022 per l'utilizzo di link ipertestuali ai documenti allegati”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agisce in giudizio in opposizione al decreto di liquidazione emesso dal
Giudice di Pace di Trento il 22-1-2025 in relazione all'attività espletata quale difensore d'ufficio nell'interesse di , irreperibile de facto, nella specie censurando CP_2
l'omessa liquidazione con riguardo alla fase introduttiva;
conclusivamente richiedendo la determinazione del compenso spettante in euro 504,33 oltre 15%, CNPA e IVA o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione resistente invoca l'applicazione dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, cui asseritamente correla l'esclusione dell'operatività del
D.M. n. 55/2014 e, in particolare, dell'art. 12 di detto D.M.; deduce, inoltre, che la valutazione in ordine alla riduzione o aumento dei compensi così come quella concernente la base di calcolo su cui operare le dimidiazioni appartengono alla discrezionalità giudiziale;
conclusivamente richiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la liquidazione dei compensi secondo i criteri di cui alla narrativa difensiva.
3. In fatto, il decreto opposto, verificata la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt.
116 e 117 D.P.R. n. 115/2002 (doc. 1 ric.), ha provveduto a liquidazione, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi penali innanzi al Giudice di Pace, con riduzione del 50% rispetto al valore medio (per l'ammontare, quindi, di euro 189,00 quanto alla fase di studio ed euro 331,00 quanto a quella decisionale), nonché di quella ulteriore di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. ult. cit. (doc. 2 ric.).
I riferiti criteri di computo non sono oggetto di censura, il ricorrente diversamente lamentando la mancata liquidazione di compenso quanto alla fase introduttiva motivata sulla base dell'asserita esiguità dell'attività difensiva (“ritenuto di liquidare le sole fasi di studio e decisionale, attesa l'esiguità dell'attività difensiva posta in essere dal difensore d'ufficio”: doc. 2 ric.).
Detti criteri risultano peraltro coerenti con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
2, 14/02/2024, n. 4048; Sez. 6, Ordinanza n. 4759 del 14/02/2022;
Sez. 6, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019) e invero anche con le argomentazioni svolte pag. 2/4 dalla difesa dell'Amministrazione resistente, se si considera che il decreto impugnato ha in realtà fatto proprio il principio per cui i valori medi di cui al D.M. cit. possano fungere soltanto quale limite massimo, mentre non pertinenti al caso de quo sono i rilievi critici circa la pretesa operatività di c.d. “minimi tariffari”, gli stessi infatti non sembrando aderenti alla motivazione del decreto opposto, che, lungi dal declinare un importo con riferimento alla fase introduttiva, ha diversamente e semmai escluso tout court il riconoscimento di compenso per la stessa.
4. Venendo, dunque, all'unico motivo di opposizione, vale osservare che l'esiguità richiamata dal decreto opposto, anche in ipotesi, non può, alla luce della disciplina di cui all'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ritenersi di per sé sola idonea e sufficiente onde giustificare l'omessa liquidazione del relativo compenso, potendo diversamente e più limitatamente riverberarsi sull'esercizio della discrezionalità giudiziale nell'individuazione del quantum.
Ciò detto, non revocabile in dubbio appare l'effettivo svolgimento in concreto di attività riconducibile alla c.d. fase introduttiva, del resto essa stessa presupposta (nella misura in cui comunque valutata seppur in termini di “esiguità”) dal decreto opposto, tenuto conto, inoltre, delle udienze fissate in esito al decreto di citazione a giudizio (docc.
3 e 4 ric.), fermo comunque che, come precisato dalla Suprema Corte, “ai sensi dell'art.
12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 8414 del 23/03/2023).
Va, al contempo, richiamata la giurisprudenza di legittimità, concordemente nel senso che la liquidazione non possa aver luogo, ove reputato l'espletamento di una fase, al di sotto delle tariffe minime relative alla stessa (Cass. Sez. 6, 02/12/2019, n. 31404;
Sez. 2, Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023).
In considerazione peraltro dei valori medi per la fase introduttiva quanto a giudizio penale innanzi al Giudice di Pace ex D.M. n. 55/2014 (euro 473,00), ritenuta alla luce dell'attività in concreto espletata l'applicabilità dei parametri minimi con riduzione, quindi, al 50% (euro 236,50) ed altresì operata la decurtazione per un terzo ex art. 106 bis
pag. 3/4 cit., l'ammontare finale per euro 157,66 appare congruo e non ulteriormente riducibile in relazione all'attività espletata, altresì in considerazione del diritto dell'avvocato a un compenso equo.
Il ricorso deve, dunque, trovare accoglimento, con riconoscimento in favore del ricorrente dell'importo suddetto per compenso concernente la fase introduttiva, per il finale ammontare complessivo pari ad euro 504,33, in luogo di quello di euro 346,67 di cui al decreto opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (Cass. Sez. 2, 14/02/2024, n. 4082;
Sez. 6, Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011) e devono liquidarsi, secondo i criteri di cui al D.M n. 55/2014, avuto riguardo al decisum, in ragione dell'attività in concreto espletata, nei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto luogo, esauritosi il giudizio in un'unica udienza), per il finale importo complessivo di euro 231,00, con esclusione di aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 in difetto di atti e documenti con notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. a parziale modifica del decreto del Giudice di Pace di Trento del 22-1-2025, liquida in favore dell'Avv. il complessivo importo per onorario pari ad € 504,33, Parte_1
oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
2. condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1
€ 231,00, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Trento, 27/05/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 257/2025
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 257 del ruolo generale dell'anno 2025 promosso da
AVV. (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto di pagamento ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in data 7-5-2025
per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo “In via principale: fissata l'udienza di comparizione ex art. 281 undecies c.p.c., contrariis reiectis, accogliersi il presente ricorso e previo annullamento e/o riforma del decreto impugnato, determinarsi le somme spettanti dallo Stato al sottofirmato difensore in E. 504,33, oltre a 15%, CNPA e IVA, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: liquidarsi in favore del sottofirmato difensore ed a carico dello Stato compensi e spese anche del procedimento oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014, aliquota CNPA ed I.V.A., come da nota spese che si depositerà in prefiggendo termine ed oltre all'eventuale imposta di registro che la competente agenzia delle Entrate ritenesse di applicare all'ordinanza. Le spese siano aumentate fino al 30% ai sensi dell'art. 2 c. 1 bis
DM 55/2014 come mod. dal DM 147/2022 per l'utilizzo di link ipertestuali ai documenti allegati”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese di lite;
in subordine, liquidare i compensi spettanti al difensore nei limiti di legge, come esposto in narrativa con compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento anche parziale del ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agisce in giudizio in opposizione al decreto di liquidazione emesso dal
Giudice di Pace di Trento il 22-1-2025 in relazione all'attività espletata quale difensore d'ufficio nell'interesse di , irreperibile de facto, nella specie censurando CP_2
l'omessa liquidazione con riguardo alla fase introduttiva;
conclusivamente richiedendo la determinazione del compenso spettante in euro 504,33 oltre 15%, CNPA e IVA o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'Amministrazione resistente invoca l'applicazione dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, cui asseritamente correla l'esclusione dell'operatività del
D.M. n. 55/2014 e, in particolare, dell'art. 12 di detto D.M.; deduce, inoltre, che la valutazione in ordine alla riduzione o aumento dei compensi così come quella concernente la base di calcolo su cui operare le dimidiazioni appartengono alla discrezionalità giudiziale;
conclusivamente richiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la liquidazione dei compensi secondo i criteri di cui alla narrativa difensiva.
3. In fatto, il decreto opposto, verificata la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt.
116 e 117 D.P.R. n. 115/2002 (doc. 1 ric.), ha provveduto a liquidazione, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi penali innanzi al Giudice di Pace, con riduzione del 50% rispetto al valore medio (per l'ammontare, quindi, di euro 189,00 quanto alla fase di studio ed euro 331,00 quanto a quella decisionale), nonché di quella ulteriore di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. ult. cit. (doc. 2 ric.).
I riferiti criteri di computo non sono oggetto di censura, il ricorrente diversamente lamentando la mancata liquidazione di compenso quanto alla fase introduttiva motivata sulla base dell'asserita esiguità dell'attività difensiva (“ritenuto di liquidare le sole fasi di studio e decisionale, attesa l'esiguità dell'attività difensiva posta in essere dal difensore d'ufficio”: doc. 2 ric.).
Detti criteri risultano peraltro coerenti con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
2, 14/02/2024, n. 4048; Sez. 6, Ordinanza n. 4759 del 14/02/2022;
Sez. 6, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019) e invero anche con le argomentazioni svolte pag. 2/4 dalla difesa dell'Amministrazione resistente, se si considera che il decreto impugnato ha in realtà fatto proprio il principio per cui i valori medi di cui al D.M. cit. possano fungere soltanto quale limite massimo, mentre non pertinenti al caso de quo sono i rilievi critici circa la pretesa operatività di c.d. “minimi tariffari”, gli stessi infatti non sembrando aderenti alla motivazione del decreto opposto, che, lungi dal declinare un importo con riferimento alla fase introduttiva, ha diversamente e semmai escluso tout court il riconoscimento di compenso per la stessa.
4. Venendo, dunque, all'unico motivo di opposizione, vale osservare che l'esiguità richiamata dal decreto opposto, anche in ipotesi, non può, alla luce della disciplina di cui all'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ritenersi di per sé sola idonea e sufficiente onde giustificare l'omessa liquidazione del relativo compenso, potendo diversamente e più limitatamente riverberarsi sull'esercizio della discrezionalità giudiziale nell'individuazione del quantum.
Ciò detto, non revocabile in dubbio appare l'effettivo svolgimento in concreto di attività riconducibile alla c.d. fase introduttiva, del resto essa stessa presupposta (nella misura in cui comunque valutata seppur in termini di “esiguità”) dal decreto opposto, tenuto conto, inoltre, delle udienze fissate in esito al decreto di citazione a giudizio (docc.
3 e 4 ric.), fermo comunque che, come precisato dalla Suprema Corte, “ai sensi dell'art.
12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 8414 del 23/03/2023).
Va, al contempo, richiamata la giurisprudenza di legittimità, concordemente nel senso che la liquidazione non possa aver luogo, ove reputato l'espletamento di una fase, al di sotto delle tariffe minime relative alla stessa (Cass. Sez. 6, 02/12/2019, n. 31404;
Sez. 2, Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023).
In considerazione peraltro dei valori medi per la fase introduttiva quanto a giudizio penale innanzi al Giudice di Pace ex D.M. n. 55/2014 (euro 473,00), ritenuta alla luce dell'attività in concreto espletata l'applicabilità dei parametri minimi con riduzione, quindi, al 50% (euro 236,50) ed altresì operata la decurtazione per un terzo ex art. 106 bis
pag. 3/4 cit., l'ammontare finale per euro 157,66 appare congruo e non ulteriormente riducibile in relazione all'attività espletata, altresì in considerazione del diritto dell'avvocato a un compenso equo.
Il ricorso deve, dunque, trovare accoglimento, con riconoscimento in favore del ricorrente dell'importo suddetto per compenso concernente la fase introduttiva, per il finale ammontare complessivo pari ad euro 504,33, in luogo di quello di euro 346,67 di cui al decreto opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (Cass. Sez. 2, 14/02/2024, n. 4082;
Sez. 6, Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011) e devono liquidarsi, secondo i criteri di cui al D.M n. 55/2014, avuto riguardo al decisum, in ragione dell'attività in concreto espletata, nei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto luogo, esauritosi il giudizio in un'unica udienza), per il finale importo complessivo di euro 231,00, con esclusione di aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 in difetto di atti e documenti con notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
p.q.m.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. a parziale modifica del decreto del Giudice di Pace di Trento del 22-1-2025, liquida in favore dell'Avv. il complessivo importo per onorario pari ad € 504,33, Parte_1
oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
2. condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1
€ 231,00, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Trento, 27/05/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 4/4