TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/08/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 7/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 7/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(c.f.: , nato il [...] a [...] e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alice Madonia (c.f.: ), che dichiara C.F._3 di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: o tele/fax n. Email_1 09651870876 e presso il cui studio legale, sito in Santa Maria del Cedro (Cs) in Via Grisolia n. 54 le parti sono elettivamente domiciliate
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 7.01.2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto, in regime di comunione dei beni, in Napoli in data 18.04.2000 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.27 parte Is_sez. T - anno 2000, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: il 10.10.2007 e Persona_1 il 28.09.2009, entrambi minorenni non economicamente autosufficienti. Persona_2
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che le incompatibilità caratteriali e le incomprensioni hanno determinato il venir meno dell'unione affettiva e sentimentale e, di conseguenza, della comunione spirituale e materiale tra di loro;
- che, quindi, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi con sentenza del Tribunale di Paola n. 129/2024 del 16.02.2024;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere il divorzio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 07/2024 – pubblicata in data 16.02.2024 - il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Parte_2 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
Si chiede l'applicazione delle medesime condizioni dichiarate con sentenza n. 129/2024 pubblicata in data 16/02/2024, modificando quanto segue:
a. Per quanto riguarda i figli;
risiederà con la di lui madre sig. Per_1 Parte_1 presso la residenza della stessa, risiederà con il di lei padre sig. Per_2 Parte_2 nel luogo dove lo stesso intenderà stabilire la propria residenza – fatti salvi i periodi di permanenza presso la madre come indicati nel prosieguo – e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale e si troveranno al momento affidati. Per_1 Per_2 b. I genitori dovranno mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli, al fine di garantire un progetto educativo comune, preservandone così la serenità e garantendo un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori dovranno confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni dei figli, quando gli stessi non saranno presenti. c. I genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse di e garantendo agli stessi un equilibrato e continuativo Per_1 Per_2 rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni dovranno essere discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti d. I tempi di permanenza dei figli con i genitori sono così regolamentati: fermo il fatto che Per_1 risiederà con la madre e presso la casa di residenza del padre, i genitori potranno Per_2 vedere e tenere con se il figlio non collocato tre pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì - salvo diversi accordi - dalle 18,00 alle 21,30 in modo da poter cenare assieme, riguardo al fine settimana, saranno trascorsi alternativamente con entrambi i genitori. e. Con riferimento al compleanno ed all'onomastico dei figli, i genitori saranno liberi di incontrare e di pranzare con i medesimi;
qualora sia organizzato un festeggiamento in onore dei minori, è data facoltà alla madre ed ai parenti materni di parteciparvi. Resta invece inteso che i figli potranno trascorrere con la madre il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno della madre e con il Sig. la festa del papà ed il giorno del compleanno Parte_2 del medesimo f. Per quanto attiene alle principali festività dell'anno, intendendovi in esse il Natale, il Capodanno, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con le rispettive vigilie, tutte le festività nazionali anche civili ed eventuali c.d.”ponti” festivi, e trascorreranno alternativamente Per_1 Per_2 con l'uno o l'altro dei genitori rispettivamente la vigilia e la relativa festività, alternando annualmente detti periodi fra i due genitori, o gli interi periodi di “ponte” previo accordo fra i coniugi, e tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago dei minori;
saranno comunque possibili, su comune consenso dei genitori e nel rispetto assoluto della volontà di e Per_1
variazioni delle superiori pattuizioni. Per_2 g. Con riferimento alle vacanze estive, è data facoltà ai genitori di trascorrere con i figli non collocati un periodo di affido esclusivo di 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, comunque coincidente con il di lei periodo di ferie lavorative e compatibilmente con le esigenze dei genitori e dei minori, sempre previa concertazione h. I tempi ed ogni altra condizione potranno essere oggetto di occasionale e diverso accordo in ragione dei rispettivi impedimenti ed esigenze personali e/o lavorative purché concordate dai medesimi genitori i. In caso di impegni imprevisti di entrambi i coniugi nei giorni in cui e sono loro Per_1 Per_2 affidati, il genitore impedito è tenuto ad avvisare l'altro perché se ne occupi j. In caso di assenza prolungata, per qualsivoglia motivo, di uno dei coniugi, il genitore assente ha facoltà di contattare telefonicamente i figli quando lo vorrà o, in alternativa, di ottenere il collegamento skype in webcam per un tempo non inferiore a quindici minuti k. Il sig. , quale genitore collocatario di si impegna a favorire il rapporto fra Parte_2 Per_2 madre /figli, alla stessa maniera la sig.ra quale genitore collocatario di si Parte_1 Per_1 impegna a favorire il rapporto padre/figlio l. Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, considerata la collocazione dei figli presso ciascuno dei genitori i coniugi hanno pattuito di compensare le spese di mantenimento m. gli assegni mensili, le indennità e/o qualsivoglia ogni emolumento fissato dalla legge a beneficio dei figli saranno percepiti al 50% tra i coniugi in ragione dell'essere entrambi genitori collocatari per ciascun figlio: n. La sig.ra verserà al marito anche il 50% delle spese straordinarie contemplate ex Parte_1 lege e allo stesso modo il sig. in favore della moglie. Resta inteso che le predette Parte_2 spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro cinque giorni dalla presentazione dello scontrino, ricevuta e/o fattura. o. La sig.ra non svolge alcuna domanda in relazione al proprio mantenimento Parte_1 rinunciando alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
p. I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto. q. Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa decisione da parte del Tribunale. r. Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 7/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in regime di comunione dei beni, in Napoli in data 18.04.2000 e Parte_2 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.27 parte Is_sez. T - anno 2000;
- omologa le condizion relative ai figli e prende atto di quelle riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 7/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(c.f.: , nato il [...] a [...] e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alice Madonia (c.f.: ), che dichiara C.F._3 di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: o tele/fax n. Email_1 09651870876 e presso il cui studio legale, sito in Santa Maria del Cedro (Cs) in Via Grisolia n. 54 le parti sono elettivamente domiciliate
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 7.01.2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto, in regime di comunione dei beni, in Napoli in data 18.04.2000 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.27 parte Is_sez. T - anno 2000, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: il 10.10.2007 e Persona_1 il 28.09.2009, entrambi minorenni non economicamente autosufficienti. Persona_2
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che le incompatibilità caratteriali e le incomprensioni hanno determinato il venir meno dell'unione affettiva e sentimentale e, di conseguenza, della comunione spirituale e materiale tra di loro;
- che, quindi, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi con sentenza del Tribunale di Paola n. 129/2024 del 16.02.2024;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere il divorzio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 07/2024 – pubblicata in data 16.02.2024 - il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Parte_2 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
Si chiede l'applicazione delle medesime condizioni dichiarate con sentenza n. 129/2024 pubblicata in data 16/02/2024, modificando quanto segue:
a. Per quanto riguarda i figli;
risiederà con la di lui madre sig. Per_1 Parte_1 presso la residenza della stessa, risiederà con il di lei padre sig. Per_2 Parte_2 nel luogo dove lo stesso intenderà stabilire la propria residenza – fatti salvi i periodi di permanenza presso la madre come indicati nel prosieguo – e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale e si troveranno al momento affidati. Per_1 Per_2 b. I genitori dovranno mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli, al fine di garantire un progetto educativo comune, preservandone così la serenità e garantendo un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori dovranno confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni dei figli, quando gli stessi non saranno presenti. c. I genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse di e garantendo agli stessi un equilibrato e continuativo Per_1 Per_2 rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni dovranno essere discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti d. I tempi di permanenza dei figli con i genitori sono così regolamentati: fermo il fatto che Per_1 risiederà con la madre e presso la casa di residenza del padre, i genitori potranno Per_2 vedere e tenere con se il figlio non collocato tre pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì - salvo diversi accordi - dalle 18,00 alle 21,30 in modo da poter cenare assieme, riguardo al fine settimana, saranno trascorsi alternativamente con entrambi i genitori. e. Con riferimento al compleanno ed all'onomastico dei figli, i genitori saranno liberi di incontrare e di pranzare con i medesimi;
qualora sia organizzato un festeggiamento in onore dei minori, è data facoltà alla madre ed ai parenti materni di parteciparvi. Resta invece inteso che i figli potranno trascorrere con la madre il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno della madre e con il Sig. la festa del papà ed il giorno del compleanno Parte_2 del medesimo f. Per quanto attiene alle principali festività dell'anno, intendendovi in esse il Natale, il Capodanno, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con le rispettive vigilie, tutte le festività nazionali anche civili ed eventuali c.d.”ponti” festivi, e trascorreranno alternativamente Per_1 Per_2 con l'uno o l'altro dei genitori rispettivamente la vigilia e la relativa festività, alternando annualmente detti periodi fra i due genitori, o gli interi periodi di “ponte” previo accordo fra i coniugi, e tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago dei minori;
saranno comunque possibili, su comune consenso dei genitori e nel rispetto assoluto della volontà di e Per_1
variazioni delle superiori pattuizioni. Per_2 g. Con riferimento alle vacanze estive, è data facoltà ai genitori di trascorrere con i figli non collocati un periodo di affido esclusivo di 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, comunque coincidente con il di lei periodo di ferie lavorative e compatibilmente con le esigenze dei genitori e dei minori, sempre previa concertazione h. I tempi ed ogni altra condizione potranno essere oggetto di occasionale e diverso accordo in ragione dei rispettivi impedimenti ed esigenze personali e/o lavorative purché concordate dai medesimi genitori i. In caso di impegni imprevisti di entrambi i coniugi nei giorni in cui e sono loro Per_1 Per_2 affidati, il genitore impedito è tenuto ad avvisare l'altro perché se ne occupi j. In caso di assenza prolungata, per qualsivoglia motivo, di uno dei coniugi, il genitore assente ha facoltà di contattare telefonicamente i figli quando lo vorrà o, in alternativa, di ottenere il collegamento skype in webcam per un tempo non inferiore a quindici minuti k. Il sig. , quale genitore collocatario di si impegna a favorire il rapporto fra Parte_2 Per_2 madre /figli, alla stessa maniera la sig.ra quale genitore collocatario di si Parte_1 Per_1 impegna a favorire il rapporto padre/figlio l. Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, considerata la collocazione dei figli presso ciascuno dei genitori i coniugi hanno pattuito di compensare le spese di mantenimento m. gli assegni mensili, le indennità e/o qualsivoglia ogni emolumento fissato dalla legge a beneficio dei figli saranno percepiti al 50% tra i coniugi in ragione dell'essere entrambi genitori collocatari per ciascun figlio: n. La sig.ra verserà al marito anche il 50% delle spese straordinarie contemplate ex Parte_1 lege e allo stesso modo il sig. in favore della moglie. Resta inteso che le predette Parte_2 spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro cinque giorni dalla presentazione dello scontrino, ricevuta e/o fattura. o. La sig.ra non svolge alcuna domanda in relazione al proprio mantenimento Parte_1 rinunciando alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
p. I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto. q. Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa decisione da parte del Tribunale. r. Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 7/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in regime di comunione dei beni, in Napoli in data 18.04.2000 e Parte_2 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n.27 parte Is_sez. T - anno 2000;
- omologa le condizion relative ai figli e prende atto di quelle riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo