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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 319/2023 R.G. promosso
DA
( ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante della Controparte_1
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Capodicasa e P.IVA_1
Antonella Arena;
Appellante
CONTRO
Controparte_2
( , anche quale mandatario di in persona del legale P.IVA_2 CP_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Velardi e
Alessandra Vetri;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Parte_1
proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000076584 e n.
OI-000376382, notificategli dall' rispettivamente il 2.5.2022 e il 19.4.2022, CP_2
per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, comma 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito con legge n. 683/1983, in riferimento all'anno 2014. Eccepiva, in via principale, la nullità delle ordinanze opposte per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e l'estinzione del credito contributivo per prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981, attesa la mancata notifica di atti interruttivi del termine. In via subordinata, chiedeva rideterminarsi la misura della sanzione irrogata, superiore di oltre il triplo del minimo edittale, in violazione del divieto di comminare sanzioni manifestamente sproporzionate in eccesso e delle previsioni di cui agli artt. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/83 e novellato dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016 e 11 della legge n. 689/81.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 3714/2022 del 2 novembre 2022, rigettava, anzitutto, le domande proposte in via principale dal rilevando che l Pt_1 CP_2
aveva dimostrato di avere provveduto alla regolare notifica degli atti di accertamento presupposti. Indi, disattendeva la domanda volta alla rideterminazione della sanzione, ritenendo che l'entità della stessa fosse commisurata alle violazioni accertate.
Avverso la citata sentenza proponeva appello in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della , con Controparte_1
ricorso dell'1 maggio 2023. Resisteva al gravame l' CP_2
La causa era posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa rideterminazione della sanzione, in violazione dei criteri stabiliti dallo stesso Istituto previdenziale con messaggio n. 3516 del 27.9.2022 e delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 2 del D.L. n. 463/1983 e 11 della legge n. 689/1981.
1.1. Nel costituirsi in questo grado di giudizio, l' ha prodotto i CP_2
provvedimenti di rettifica delle ordinanze opposte, a mezzo dei quali, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, ha rideterminato l'ammontare della pretesa sanzionatoria nella misura complessiva di € 12.671,20.
A fronte della rideterminazione d'ufficio e dell'avvenuto pagamento della sanzione nella misura ridotta al 50% (€ 6.342,20; cfr. modello F24 prodotto con le note del 18.4.2025), parte appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e ciò anche “alla luce del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio per effetto dell'applicazione retroattiva di disciplina sanzionatoria più favorevole”.
L' ha, di contro, dedotto che la cessazione della materia del contendere può CP_2
essere dichiarata, non per intervenuto pagamento della sanzione di cui alle ordinanze oggetto di giudizio, atteso che il pagamento effettuato non sarebbe satisfattivo, ma in ragione del “sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione dell'intervenuta riquantificazione in autotutela”. L' ha, infatti, precisato che il pagamento è stato tardivamente CP_2
effettuato in data 19.3.2025 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni concesso per fruire della riduzione del 50%, a suo dire decorrente dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione.
2. Così riassunti i termini della vicenda, va anzitutto condiviso il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (di recente, Cass.
21757/2021; 19845/2019) in tema di cessazione della materia del contendere, secondo cui la fattispecie ricorre “allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” e tale situazione si verifica “quando (cfr. Cass. n.
26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. Laddove invece l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, cui spetterà
l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione” (Cass. n. 5188/2015).
2.1. Ciò premesso, occorre dunque accertare la tempestività del pagamento effettuato dall'appellante.
è stato ammesso al pagamento in misura ridotta con le ordinanze di Pt_1
rideterminazione della sanzione emesse in ottemperanza del disposto dell'art. 23 d.l. 48/2023 (che ha modificato l'art. 2 comma 1-bis del d.l. 463/1983, relativamente all'importo delle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di € 10.000,00).
In forza dell'art. 9 comma 5 del d.lgs. 8/2016 (che richiama “in quanto compatibili”, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689) “l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” purché il pagamento avvenga
“entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Il termine previsto dall'art. 16 legge 689/1981 ha natura perentoria, come affermato dalla Corte di Cassazione in plurime occasioni, e l'omesso esercizio del diritto entro il termine stabilito determina, in capo all'autore della violazione, la decadenza dal medesimo;
tale decadenza, attenendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (quale è quella degli illeciti puniti con sanzione amministrativa), è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione o di cassazione (vd., ex multis, Cass. 8136/1990,
11139/1994, 4284/1996, 6433/1996, 10240/2000).
La decorrenza del termine, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 5 d l.gs
8/2016 e dall'art. 16 legge 689/1981 - e in assenza di una previsione specifica nell'art. 23 d.l. 48/2023 – è “dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Nel caso in esame, l' non ha provveduto alla notifica alla parte CP_2
personalmente dei provvedimenti sopravvenuti di rideterminazione della sanzione, ma, in ottemperanza alle direttive che lo stesso ente si è dato con apposita circolare, ha prodotto telematicamente detti provvedimenti in occasione della costituzione nel presente grado di giudizio.
Come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 998/2024, le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la produzione dell'atto in giudizio non può ritenersi equipollente alla notificazione dello stesso alla parte personalmente, che appare invece indispensabile affinché possa prodursi l'effetto dell'inizio del decorso del termine perentorio concesso per il pagamento della sanzione in misura ridotta, attese le conseguenze preclusive e decadenziali derivanti dalla scadenza del termine stesso (principio affermato anche da Cass. 6144/1993, sia pure con riferimento all'atto di licenziamento;
ma vd. anche Cass. L. ord. n. 27803/2013, in tema di mancata decorrenza del termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 in ipotesi di mancata notifica della cartella, restando irrilevante la sua conoscenza aliunde).
Di conseguenza, deve escludersi che il pagamento effettuato in data 19.3.2025 sia avvenuto tardivamente, mentre deve ritenersi che lo stesso abbia prodotto l'effetto estintivo del procedimento sanzionatorio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
3. Le spese processuali, anche del presente grado di giudizio, possono essere compensate tenuto conto della novella di cui al d.l. n. 48/2023.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di entrambi i gradi compensate.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese