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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4394/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/10/2024 da:
1) nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...] SAN STINO DI LIVENZA, C.F._1 con l'Avv. ZOPPAS BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...]À DI PIAVE (VE) il 17/01/1976 (C.F.: Parte_2
) residente in [...] SAN STINO DI C.F._2
LIVENZA, con l'Avv. ZOPPAS BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 11/09/2004 con rito civile, trascritto al n. 124, Parte II, Serie
A, Uff. 1, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA scegliendo il regime della separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. il 16/06/2006; Persona_1
- n. il 29/05/2009; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Il GN
, provvederà a trasferire la propria residenza entro il 31.12.2024, asportando dalla casa Pt_2 coniugale e dalle relative pertinenze gli effetti personali e gli oggetti di sua proprietà;
2) la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra e su cui grava un Parte_1 mutuo di credito fondiario, sarà assegnata alla IG , che vi continuerà ad abitare con Pt_1
i figli e ed i due cani di famiglia;
Per_1 Per_2
3) il figlio , da poco maggiorenne deciderà autonomamente con il padre le visite ed il Per_1 tempo da trascorrere insieme, nonché la gestione del loro rapporto;
4) il figlio minore in età adolescenziale sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, mantenendo stabile abitazione presso la madre con facoltà per il padre di vederlo quando vuole (previo avviso telefonico) o quando il figlio lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e lavorativi del padre, tenuto conto anche dell'età del minore;
5) il padre potrà tenere con sé a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 14.00 del Per_2 sabato alle ore 21.00 della domenica, salvo diverso accordo tra i coniugi e compatibilmente con il rispetto della volontà del figlio, delle esigenze di salute e di studio;
6) entrambi i genitori avranno il diritto di tenere con sé il figlio per le vacanze estive per almeno una settimana. Avranno, altresì, diritto di trascorrere con il proprio figlio le festività natalizie per una settimana comprensiva di Natale o Capodanno, in periodi che verranno concordati annualmente fra loro, nonché il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, ad anni alterni, salvo diverso accordo ed esigenze del figlio. Le decisioni più importanti riguardanti l'educazione e l'istruzione di saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori;
Per_2
7) il GN verserà alla IG mediante bonifico bancario sul conto intestato Pt_2 Pt_1 alla stessa, le cui coordinate bancarie sono: IBAN [...], entro il giorno
15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma complessiva pari ad €
600,00 (euro seicento), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche, specialistiche, odontoiatriche, scolastiche e comunque alle spese straordinarie relative ai figli che si rendessero necessarie, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Pordenone fra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, siglato il 22.02.2018 (doc. 27);
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non necessitare e richiedere alcun assegno di mantenimento reciproco;
9) la Sig.ra si impegna a pagare il mutuo cointestato con il Sig. per l'acquisto Pt_1 Pt_2 della casa familiare con rata mensile fissa di € 564,29;
10) il Sig. pagherà i finanziamenti in essere, ovvero il finanziamento n. 101029786 di n. 84 Pt_2 rate e con rata mensile di € 421,00 ed il finanziamento n. 764825 di n. 36 rate e con rata mensile di
€ 160,00; 11) Inoltre il Sig. si impegna al rimborso del fido bancario di € 1.004,30 che grava sul Pt_2 conto cointestato n. 13950/1000/00004510 acceso presso Intesa San Paolo entro il 31.05.2025 con contestuale estinzione di detto conto corrente;
12) Il Sig. concorrerà al mantenimento dei due cani di famiglia versando alla Sig.ra Pt_2
la somma mensile di € 30,00, comprensiva delle spese veterinarie per le vaccinazioni. Le Pt_1 spese straordinarie saranno divise al 50% solo se preventivamente concordate e accettate da entrambe le parti;
13) l'Assegno Unico per i figli verrà percepito dalla Sig.ra nella qualità di genitore Pt_1 collocatario;
14) i genitori autorizzano il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di altro documento idoneo all'espatrio per il figlio minore;
15) le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso al legale incaricato al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679;
16) le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, anche ai fini del passaggio in giudicato della medesima ai fini della richiesta di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 11/09/2004 presso il comune di Parte_2
VENEZIA.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
• Nulla sulle spese. • Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VENEZIA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 14/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02/10/2024 da:
1) nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...] SAN STINO DI LIVENZA, C.F._1 con l'Avv. ZOPPAS BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...]À DI PIAVE (VE) il 17/01/1976 (C.F.: Parte_2
) residente in [...] SAN STINO DI C.F._2
LIVENZA, con l'Avv. ZOPPAS BARBARA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 11/09/2004 con rito civile, trascritto al n. 124, Parte II, Serie
A, Uff. 1, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA scegliendo il regime della separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. il 16/06/2006; Persona_1
- n. il 29/05/2009; Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Il GN
, provvederà a trasferire la propria residenza entro il 31.12.2024, asportando dalla casa Pt_2 coniugale e dalle relative pertinenze gli effetti personali e gli oggetti di sua proprietà;
2) la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra e su cui grava un Parte_1 mutuo di credito fondiario, sarà assegnata alla IG , che vi continuerà ad abitare con Pt_1
i figli e ed i due cani di famiglia;
Per_1 Per_2
3) il figlio , da poco maggiorenne deciderà autonomamente con il padre le visite ed il Per_1 tempo da trascorrere insieme, nonché la gestione del loro rapporto;
4) il figlio minore in età adolescenziale sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori, mantenendo stabile abitazione presso la madre con facoltà per il padre di vederlo quando vuole (previo avviso telefonico) o quando il figlio lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio e lavorativi del padre, tenuto conto anche dell'età del minore;
5) il padre potrà tenere con sé a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 14.00 del Per_2 sabato alle ore 21.00 della domenica, salvo diverso accordo tra i coniugi e compatibilmente con il rispetto della volontà del figlio, delle esigenze di salute e di studio;
6) entrambi i genitori avranno il diritto di tenere con sé il figlio per le vacanze estive per almeno una settimana. Avranno, altresì, diritto di trascorrere con il proprio figlio le festività natalizie per una settimana comprensiva di Natale o Capodanno, in periodi che verranno concordati annualmente fra loro, nonché il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, ad anni alterni, salvo diverso accordo ed esigenze del figlio. Le decisioni più importanti riguardanti l'educazione e l'istruzione di saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori;
Per_2
7) il GN verserà alla IG mediante bonifico bancario sul conto intestato Pt_2 Pt_1 alla stessa, le cui coordinate bancarie sono: IBAN [...], entro il giorno
15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma complessiva pari ad €
600,00 (euro seicento), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche, specialistiche, odontoiatriche, scolastiche e comunque alle spese straordinarie relative ai figli che si rendessero necessarie, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Pordenone fra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, siglato il 22.02.2018 (doc. 27);
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non necessitare e richiedere alcun assegno di mantenimento reciproco;
9) la Sig.ra si impegna a pagare il mutuo cointestato con il Sig. per l'acquisto Pt_1 Pt_2 della casa familiare con rata mensile fissa di € 564,29;
10) il Sig. pagherà i finanziamenti in essere, ovvero il finanziamento n. 101029786 di n. 84 Pt_2 rate e con rata mensile di € 421,00 ed il finanziamento n. 764825 di n. 36 rate e con rata mensile di
€ 160,00; 11) Inoltre il Sig. si impegna al rimborso del fido bancario di € 1.004,30 che grava sul Pt_2 conto cointestato n. 13950/1000/00004510 acceso presso Intesa San Paolo entro il 31.05.2025 con contestuale estinzione di detto conto corrente;
12) Il Sig. concorrerà al mantenimento dei due cani di famiglia versando alla Sig.ra Pt_2
la somma mensile di € 30,00, comprensiva delle spese veterinarie per le vaccinazioni. Le Pt_1 spese straordinarie saranno divise al 50% solo se preventivamente concordate e accettate da entrambe le parti;
13) l'Assegno Unico per i figli verrà percepito dalla Sig.ra nella qualità di genitore Pt_1 collocatario;
14) i genitori autorizzano il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di altro documento idoneo all'espatrio per il figlio minore;
15) le parti si danno reciprocamente assenso e prestano assenso al legale incaricato al trattamento dei propri dati personali ex Reg. UE 2016/679;
16) le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza, anche ai fini del passaggio in giudicato della medesima ai fini della richiesta di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 11/09/2004 presso il comune di Parte_2
VENEZIA.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
• Nulla sulle spese. • Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VENEZIA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 14/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa