Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/12/2025, n. 22199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22199 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13335/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13335 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Barbolini e Salvatore Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS- del 9 settembre 2022, notificato in data 29 settembre 2022, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IN IU ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 9 settembre 2022, n. -OMISSIS- notificato in data 29 settembre 2022, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dalla sig. -OMISSIS- in data 17 novembre 2017, evidenziando che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A fondamento della propria decisione il Ministero ha sottolineato che in sede istruttoria era emerso che con sentenza adottata dal Tribunale di Firenze in data 19 novembre 2015 (in relazione alla quale era pendente giudizio d’appello) l’istante era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Firenze a due anni e 8 mesi di reclusione ed € 800 di multa per il reato di cui all’art. 648-bis c.p. (riciclaggio) e ha notato:
- che tale circostanza era idonea a far dubitare dell’affidabilità della ricorrente e del suo livello di integrazione nella società italiana;
- che tali dubbi erano corroborati dal fatto che la ricorrente all’interno della sua istanza aveva falsamente dichiarato di non aver mai riportato condanne penali;
- che quindi nell’ambito di una valutazione complessiva della posizione dell’istante non era possibile escludere che il suo inserimento nella collettività nazionale arrecasse danno alla stessa.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la sig. -OMISSIS-ha impugnato tale decisione, lamentandone l’illegittimità per « violazione di legge, carenza di istruttoria e dei presupposti per l’adozione del rigetto della domanda; eccesso di potere; [nonché per] contraddittorietà ed insufficienza della motivazione» , e sostenendo in particolare:
- che l’amministrazione non avrebbe potuto respingere l’istanza della ricorrente dopo oltre quattro anni dalla sua proposizione;
- che l’amministrazione non avrebbe potuto fondare la propria decisione esclusivamente su una vicenda relativa a un fatto isolato, accaduto nel 2010, e nella quale era rimasta inconsapevolmente coinvolta per aver fatto un favore al proprio fratello « confidando [che questo] mai l’avrebbe coinvolta in una faccenda losca ».
3. In data 7 novembre 2025, l’amministrazione si è costituita in giudizio.
4. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 14 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.
6. Va in primo luogo evidenziata l’infondatezza delle censure con cui la ricorrente ha lamentato la tardività del provvedimento gravato: è noto infatti che nella materia oggetto del presente giudizio « il ritardo con cui è stato adottato il provvedimento non ne determina l’invalidità, né l’amministrazione perde il potere di determinarsi sulla domanda non operando l’istituto del silenzio assenso alla luce di quanto prevede l’art. 20 della legge 241/1990 » (cfr. ex multis Tar Lazio, V- bis , 1 settembre 2023, n. 13513).
7. Chiarito quanto sopra, sono poi infondate tutte le altre censure articolate nel ricorso (volte a sostenere – in sostanza – l’insufficienza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento gravato e, in ultimo, l’irragionevolezza della decisione assunta dal Ministero resistente).
7.1. A tal riguardo è innanzitutto opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
7.2. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile » (Consiglio di Stato, II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione « ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale » (Tar Lazio, I- ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
7.3. La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che « il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadin i» (Consiglio di Stato, III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che « l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […] , atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 3 giugno 2021, n. 6541).
7.4. In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla p.a. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
7.5. Ciò premesso sulla natura del potere esercitato dalla p.a. e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia, il Collegio ritiene che il provvedimento di cui al presente giudizio sia scevro dai vizi lamentati e che l’amministrazione resistente abbia correttamente esercitato la propria sfera di attività discrezionale, evidenziando legittimi motivi di rigetto dell’istanza della ricorrente per la non compiuta integrazione della stessa nella comunità nazionale desumibile dalla violazione della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
7.6. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in particolare, la p.a. ha ritenuto che non sussistesse « la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana », evidenziando in fase istruttoria era emerso che l’istante era stata coinvolta in un procedimento penale (e condannata in primo grado) per il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. e osservando che tale circostanza (valutata in uno con tutti gli altri elementi emersi in sede istruttoria, ivi compreso il fatto che la ricorrente aveva reso una falsa dichiarazione in relazione al non aver subito condanne in Italia) non consentiva di escludere che l’inserimento stabile della richiedente nella collettività nazionale potesse arrecare danno a quest’ultima.
7.7. Si tratta di una valutazione non censurabile tenuto conto della natura del potere esercitato dalla p.a. resistente, degli interessi coinvolti e delle conseguenze derivanti dall’attribuzione della cittadinanza.
A tal riguardo, il Collegio osserva:
- che il reato per cui la ricorrente è stata sottoposta a procedimento penale (e condannata in primo grado) consiste in una condotta (quella di «s ostitui [re] o trasferis [re] … beni … provenienti da delitto … ovvero compie [re] in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ») di sicuro rilievo nell’ambito delle valutazioni proprie del procedimento di concessione cittadinanza per la sua idoneità a ledere beni giuridici di primario rilievo, tenuto conto che la stessa non solo incide direttamente su interessi patrimoniali ed economici ma è anche idonea ad ostacolare l’accertamento della responsabilità di chi ha commesso il reato da cui proviene il bene oggetto di riciclaggio;
- che quanto dedotto dalla ricorrente sulla vicenda penale che l’ha interessata (in relazione alla quale la ricorrente ha omesso ogni puntuale produzione documentale, omettendo di versare – sia nel procedimento, sia agli atti del giudizio – sia la sentenza di primo grado, sia l’atto di appello) non appare idoneo a dimostrare l’irragionevolezza della decisione dell’amministrazione, tenuto conto che la condanna ricevuta in primo grado non consentiva all’amministrazione (né consente a questo Tribunale) di apprezzare la tesi della presunta inconsapevolezza della ricorrente (genericamente dedotta tanto in sede procedimentale, quanto nel ricorso);
- che il rilievo negativo dato dall’amministrazione – nel giudizio prognostico proprio delle valutazioni in materia di concessione della cittadinanza – al coinvolgimento (e alla condanna in primo grado) della sig. -OMISSIS-in un procedimento penale per un reato grave (in relazione al quale – lo si ripete – la ricorrente non ha offerto significativi elementi utili ad apprezzarne l’erroneità e/o l’irrilevanza) appare tanto più ragionevole se si considera che la condotta per cui la ricorrente è stata condannata è stata compiuta in epoca non troppo distante dalla data di presentazione della domanda (7 anni prima, e quindi nell’ambito del cd. “decennio di osservazione”);
- che a favore della congruità della valutazione espressa dall’amministrazione depone altresì il fatto che nel proprio giudizio prognostico il Ministero ha non irragionevolmente considerato anche il fatto che la richiedente ha reso una dichiarazione non veritiera al momento della proposizione dell’istanza, attestando falsamente la circostanza di non aver riportato condanne penali in Italia (condotta quest’ultima che, per l’inequivoco tenore della dichiarazione resa dalla ricorrente, appare quantomeno un sintomo della mancata conoscenza da parte dell’istante dei principi e delle regole che informano i rapporti tra il cittadino e la p.a., cfr. da ultimo Tar Lazio, V- bis , 28 novembre 2024, n. 21398 e 6 dicembre 2024, n. 22032).
7.8. In considerazione di tutto quanto sopra, la decisione dell’amministrazione non appare né immotivata, né manifestamente ingiusta, illogica o irragionevole. Del resto, va sottolineato che la particolare cautela con cui la p.a. valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche poste in essere dai richiedenti, per un verso, è giustificata dall’irrevocabilità del riconoscimento cittadinanza che presuppone che « nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, III, 14 febbraio 2017, n. 657 e Tar Lazio, V- bis , 20 gennaio 2023, n. 1107) e – per altro verso – è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente (Tar Lazio, V- bis , 13 marzo 2023, n. 4266).
8. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della fattispecie – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI NZ, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario
IN IU ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IU ZA | DI NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.