Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6944/2018
All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 11:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
- DECEDUTO Pt_1 Parte_2
Avv. SILVESTRI FRANCESCO presente
NQ EREDE Parte_3
Avv. SILVESTRI FRANCESCO
EREDE Pt_1 Parte_4
Avv. SILVESTRI FRANCESCO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CAMPAGNA SANDRO presente
Controparte_2
Avv. BERTI SUMAN FRANCESCO avv. Berti Suman Alessia
Controparte_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6944 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 riunita al r.g.n.7122/2018, vertenti
TRA
( ) e Parte_3 CodiceFiscale_1 Parte_5
( ) quali eredi di CodiceFiscale_2 Parte_6
( ) deceduto in corso di causa elettivamente domiciliate presso il CodiceFiscale_3
difensore avv. SILVESTRI FRANCESCO che le rappresenta e difende giusta delega in atti
APPELLANTI nel proc.n.6944/2018
APPELLATE nel proc.n.7122/2018
E
AVV. (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 C.F._4
difensore avv. CAMPAGNA SANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO nel proc.n.6944/2018
APPELLANTE nel proc.n.7122/2018
E
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
presso il difensore avv. BERTI SUMAN FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta delegata in atti
2 APPELLATA in entrambi i procedimenti
E
(p.i. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.16495/2018 pubblicata in data 13/08/2018 dal Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 17.10.2018 ha Parte_6
proposto appello contro la sentenza n.16495/2018 pubblicata in data 13.08.2018 dal Tribunale di
Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.49025/2012, promosso dall'appellante principale nei confronti dell'avv. con successiva chiamata in Controparte_1
causa di e entrambe a fini di garanzia e manleva. Controparte_2 Controparte_4
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. conveniva in giudizio l'Avv. Parte_6 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni asseritamente lui provocati CP_1
nell'esercizio dell'attività professionale svolta su suo mandato conferito ai fini dell'impugnazione del licenziamento intimatogli con lettera in data 29 luglio 2005, ricevuta in data 2 agosto 2005; quantificava il danno in euro 126.000,00 e chiedeva altresì1a restituzione dell'importo di euro
1500,00 corrisposto all'avv. a titolo di compenso. Si costituiva l'avv. CP_1 Controparte_1
chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia le proprie assicurazioni per la responsabilità professionale e Controparte_5 Controparte_2
contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
Si costituiva deducendo, in via pregiudiziale l'inoperatività della Controparte_3
polizza assicurativa stipulata dal convenuto con riferimento ai fatti dedotti in giudizio da parte attrice e associandosi nel merito alle richieste di parte convenuta.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e Controparte_2
deducendo, quanto alla domanda di manleva proposta da parte attrice, l'esclusione dall'ambito garanzia assicurativa tanto della domanda di restituzione dei compensi percepiti dal CP_1
proposta dal quanto della domanda di rimborso delle spese di gestione della vertenza Pt_1
proposta dal stante la difesa diretta da quest'ultimo assunta;
l'insussistenza della CP_1
coassicurazione con la "e per conseguenza l'inoperatività della Controparte_3
ripartizione de eventuali esborsi.
Nel corso dell'istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi indicati.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11 gennaio 2018”.
3 § 3. - Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: - dichiara tenuto e condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 1.500,00 oltre agli interessi legali dal Parte_6
febbraio 2006 al saldo;
- rigetta la domanda di garanzia proposta da avverso Controparte_1
e dichiara tenuto e condanna Controparte_3 Controparte_2 CP_1
al pagamento in favore di di ½ delle spese di lite, liquidate
[...] Parte_6
in tale misura in euro 330.00 di spese ed euro 1.215,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_6
e delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in euro 2.430.00
[...] Controparte_2 per compensi, oltre accessori di legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Esaminati gli addebiti mossi dall'attore al legale convenuto, la proposta domanda presuppone accertamento preliminare dell'invocata responsabilità del professionista ex. art. 2236 c.c. nello svolgimento del mandato lui affidato dal cliente con riferimento alla diligenza di cui all'art.1176 secondo comma c.c..
Giova infatti rammentare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, SI impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento (ex multis, Cass. civ, sez. 111. n. 18612/2013, n. 1605/2012 e n.
8863/2011).
Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art.1176, comma 2 c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata
(Cass. n. 16846/2005).
Inoltre. è poi necessario, ai fini della pronuncia odierna, verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta eventualmente colposa del professionista ed il danno lamentato derivante da eventuali sue azioni od omissioni: non potendo il professionista garantire l'esito, comunque favorevole auspicato dal cliente, intanto è ravvisabile il necessario nesso di causalità in quanto, sulla di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che senza quell'omissione o quella negligenza il risultato sarebbe stato conseguito, e, nella specie, la domanda avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta (ex plurimis, Cassazione Sez. III, sentenza 10.12.2012
n.22376).
4 Quanto poi alla ripartizione dell'onere probatorio, giova ulteriormente precisare come sia onere dell'attore l'allegazione e la prova del titolo contrattuale, l'allegazione dei profili di inadempimento lamentati, nonché la prova del danno conseguenza risarcibile ex art. 1223 c.c., compete invece al convenuto la prova di aver eseguito correttamente la prestazione dovuta.
Tanto premesso, alla luce della documentazione in atti e delle prove testimoniali raccolte, è rimasto provato quanto segue in punto di fatto.
Esaminando preliminarmente la questione della prova del conferimento del mandato e del contenuto dello stesso, si rileva che l'attore ha dedotto che in data 1° agosto 2005, rientrato sul posto di lavoro quale dipendente LI dopo un periodo di distacco lavorativo presso la sede di
Mosca, apprendeva di essere stato licenziato e gli veniva impedito di prendere servizio;
ha prodotto lettera di licenziamento in pari data, che nell'occasione rifiutava di ricevere in consegna
(cfr, n.2 bis fasc. attoreo), come risulta dall'annotazione apposta in calce al documento indicato.
Riceveva peraltro formalmente detta lettera raccomandata il successivo 2 agosto 2005 presso il suo domicilio, come risulta da altra copia della medesima lettera di licenziamento pure prodotta in atti (doc. n. 1 fasc. attoreo). Risulta, inoltre, che in data 29 luglio 2005 gli veniva inviato un telegramma, che preannunciava la lettera di licenziamento e che lo stesso attore dichiara di aver visionato lo stesso 1° agosto 2005.
L'avv. ha contestato di aver tempestivamente ricevuto il mandato per l'impugnativa del CP_1
licenziamento.
Sul punto, le testimonianze raccolte sono discordanti e non univoche e neppure confermate dalla documentazione in atti: riferisce l 'attore - e la versione è confermata dal teste suo amico e Tes_1 collega che lo avrebbe accompagnato in data 1° agosto 2005 ad un colloquio presso lo studio
- che nel colloquio avuto con un collaboratore dell'avv. lo stesso 1° agosto CP_1 CP_1
2005, aveva mostrato e consegnato il telegramma di cui sopra. La circostanza che il in Pt_1 data 1° agosto 2005 si sia recato presso lo studio è incontestata, ma il teste , CP_1 Tes_2
collaboratore di studio del incaricato di ricevere il IG. e la teste , CP_1 Pt_1 Tes_3
collega di studio del hanno riferito che nell'occasione il si era recato da solo CP_1 Pt_1
presso lo studio e che da entrambi richiesto sul punto aveva più volte assicurato di non aver ricevuto alcuna formale comunicazione del licenziamento ma solo che gli era stato impedito di accedere al posto di lavoro.
Il ha poi confermato di aver predisposto per conto dell'avv. la lettera in data 1° Tes_2 CP_1
agosto 2005, inviata ad LI in data 2 agosto 2005, con la quale si contestava l'aver impedito al di riprendere servizio e si segnalava che alcuna lettera di licenziamento era stata a lui Pt_1
notificata; in tale lettera, prodotta in atti (doc. n. 4 fasc. attoreo), si fa riferimento ad un telegramma - diverso da quello sopra descritto e ricevuto dal da parte di LI Pt_1
5 contenente la segnalazione dell'avvenuto invio della lettera di licenziamento - che sarebbe stato inviato dallo stesso ad LI in data 1° agosto;
di tale documento non vi è traccia in atti. Pt_1
Infine lo stesso in sede di interrogatorio formale ha confermato di aver firmato la procura Pt_1
ad litem solo mesi dopo, circostanza confermata dall'invio della lettera in data 3 ottobre 2005, contenente la richiesta di tentativo di conciliazione, pervenuta ad LI in data 7 ottobre 2005
(doc.n.5 fasc. attoreo), con cui l'avv. impugnava -tardivamente- il licenziamento e dal CP_1
deposito del ricorso ex art.414 c.p.c. addirittura del giugno 2007.
Ha dedotto per parte sua il convenuto, che si era nuovamente recato presso il suo studio Pt_1
solo in data 3 ottobre 2005 e che aveva insistito per proporre comunque l'impugnativa del licenziamento e la relativa azione giudiziaria, nonostante l'ormai decorso termine perentorio;
la circostanza è negata dall'attore, che riferisce, invece, di essersi recato dal solo molti CP_1
mesi dopo per il rilascio della procura ad litem.
Infine, risulta che con sentenza n.17/2012 in data 22 settembre 2011 il giudice del Lavoro di
VI, pronunciandosi sulla impugnativa del licenziamento promossa dal con il Pt_1
patrocinio del rigettava la domanda per non essere stato il licenziamento ritualmente CP_1 impugnato entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art.5 l.n.223/1991.
Tanto premesso in punto di fatto, deve rilevarsi che non è stata raggiunta la prova in ordine all'avvenuto tempestivo conferimento del mandato ad impugnare il licenziamento, dal momento che, a voler tacere della discordanza delle versioni fornite dai testimoni in ordine al contenuto dei colloqui e degli accordi intervenuti nell'incontro del 1° agosto 2005, è certo che in quella data il ancora non aveva ricevuto formale notifica della lettera di licenziamento, avvenuta solo il Pt_1
successivo 2 agosto 2005, come documentalmente provato (doc.n.1 fasc. attoreo), sicché sulla scorta di quel colloquio è da escludere che all'avv. - e per lui al suo sostituto - potesse CP_1
essere stato conferito l'incarico formale di impugnare il licenziamento.
È poi pacifico che non vi furono altri incontri almeno fino al successivo 3 ottobre 2005, epoca in cui il termine per l'impugnativa era già spirato.
Ne consegue che neppure può dirsi comprovata la asserita condotta negligente del legale per avere omesso di impugnare tempestivamente il licenziamento. La domanda deve pertanto sul punto essere rigettata.
Merita invece accoglimento la richiesta attorea di restituzione del compenso di euro 1.500,00 corrisposto nel febbraio 2006 all'avv. per l'impugnativa del licenziamento (doc. n.15 in CP_1
atti).
Risulta documentalmente provato che solo con lettera in data 3 ottobre 2005, inviata in data 5 ottobre 2005 alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad LI Servizi s.p.a. l'avv. CP_1
provvedeva alla formale impugnativa del licenziamento ricevuto dal in data 2 agosto 2005 Pt_1
6 (cfr. doc.n.5 fasc. attoreo); solo in data 21 giugno 2007 provvedeva al deposito del ricorso ex art.414 c.p.c. presso il Tribunale di VI (doc.n.6 fasc. attoreo).
Deve rilevarsi che come dedotto e confermato dallo stesso convenuto la tardività della impugnativa del 3 ottobre era ben nota già a tale data, tanto che lo stesso avv. riferisce CP_1
che nel presunto -e non provato- colloquio avuto con il in pari data verificò con sgomento Pt_1 la maturata decadenza del termine di 60 giorni per l'impugnativa. La circostanza che l'azione giudiziale sarebbe stata temerariamente esercitata sulla scorta dell'impugnativa tardiva - peraltro poi spedita solo il successivo 5 ottobre - era ben nota allo stesso tanto che nel CP_1
ricorso ex art.414 c.p. (doc. n.6 fasc. attoreo) allega quale lettera di impugnativa la citata missiva del 1° agosto 2005 che, tuttavia, correttamente veniva ritenuta inidonea dal giudice (cfr. sentenza doc.n.7 fasc. attoreo) a costituire valida impugnazione, non contenendo una chiara volontà di impugnare e riferendosi ad una mera "informativa" di licenziamento, dal momento che, come detto, la formale lettera di licenziamento veniva ricevuta solo in data successiva e cioè in data 2 agosto 2005. La piena consapevolezza da parte dell'avv. della inutilità CP_1
se non della temerarietà dell'iniziativa giudiziale intrapresa è altresì attestata dal notevole tempo trascorso, giacché a fronte della corresponsione del compenso nel febbraio 2006, lo stesso procedeva al deposito del ricorso solo nel giugno 2007.
Al riguardo, deve rammentarsi che gravano sull'avvocato specifici doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione del cliente.
Incombe infatti in capo al legale l'onere di informare il cliente in ordine alle questioni di fatto o di diritto che impediscano o rendano difficoltoso il perseguimento e la realizzazione di un determinato interesse ed ai rischi ai quali possa esporre il tentativo di tale realizzazione.
Tale dovere di informazione costituisce temperamento della già citata natura di mezzi e non di risultato dell'obbligazione del patrocinante in giudizio: la Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile a norma dell'art. 1176 co. 2 cc, la quale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (cfr. Cass. n. 20869/2004); più recentemente, ha statuito che "l'avvocato responsabile della strategia messa in atto negli interessi difensivi del cliente, e il fatto che la stessa sia stata concordata o ispirata dallo stesso assistito non lo salva dalla responsabilità per aver usato una tattica sbagliata perdendo la causa" (Cass. n.10289/2015).
Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, dunque, l'obbligo di diligenza da
7 osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente: a tal fine, il legale è tenuto, tra l'altro, a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole;
a rappresentargli tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
a richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la inidoneità della rilasciata procura a deporre in modo obiettivo ed univoco circa la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. n. 14597 del 30/07/2004).
Ne consegue che così come l'atto dell'assunzione dell'incarico deve - o dovrebbe essere formalizzato per iscritto con il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge, anche i doveri d'informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve adempiere, devono, se presenti, poter risultare da atto scritto (informativa, missiva, liberatorie etc.) così da poter rendere estraneo il legale dalla responsabilità professionale.
Nel caso di specie, invece, tale obbligo di diligenza non risulta correttamente adempiuto, essendo incontestato che l'azione veniva intrapresa nella piena consapevolezza dell'avvenuto decorso del termine e non avendo il fornito la prova di avere correttamente informato CP_1
il dell'inutilità dell'azione intrapresa. Pt_1
E' dovuta pertanto la restituzione del compenso corrisposto;
non risulta invece provata la sussistenza del danno connesso alla condanna giudiziale del al pagamento delle spese Pt_1
processuali in favore della controparte, in difetto di prova del relativo esborso da parte dello stesso.
Venendo, infine, alla domanda di garanzia proposta dal nei confronti delle compagnie CP_1
di assicurazione chiamate in causa, la stessa deve essere rigettata: le eccezioni di inoperatività sollevate sono infatti fondate: quanto a risulta che la polizza decorre dal 9 febbraio CP_3
Con 2006, epoca successiva all'illecito dedotto in giudizio: quanto ad la garanzia prestata ha ad oggetto i soli danni derivanti dalla responsabilità professionale, non è pertanto applicabile alla restituzione delle parcelle.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai
8 criteri di cui al DM n.55/2014; in ragione della parziale soccombenza del con CP_1
riferimento alla complessiva domanda formulata dal le spese sono liquidate nella misura Pt_1 di 1/2, restando compensata la restante metà”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_6 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n.16495/18 del Tribunale di Roma (Sez. XIII, Dr.ssa Verusio, R.G. n.
49025/12), pubblicata in data 13.8.18 e notificata da a Controparte_3
mezzo pec in data 17.9.18, di: - accertare e dichiarare la responsabilità civile e professionale dell'appellato Avv. per grave ed inescusabile inadempimento al mandato Controparte_1
professionale ricevuto in data 1.8.05, come dedotto, dimostrato e richiesto ai Capp. l) e Il) del presente atto;
per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi euro
122.553,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, che si accerterà in corso di causa e che comunque si riterrà di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre ad un importo pari alla perdita della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle rispettive scadenze ex art. 429 c.p.c. e ad un ulteriore importo compensativo del mancato versamento dei contributi sociali, pari a circa il 40% del dovuto e la cui quantificazione, anche in tal caso, rimettiamo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., come dedotto, dimostrato e richiesto al cap. III) del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. - ha resistito al gravame, così concludendo nel procedimento avente Controparte_1
r.g.n.6944/2018 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa riunione del presente procedimento a quello iscritto al R.G.A.C. n.7122/18, vertente tra le stesse parti, rigettare l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”, mentre nel procedimento r.g.n.7122/2018 introdotto dall'avv. CP_1
quale appellante - riunito ex art.335 c.p.c. al n.6944/2018 – la parte ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per intero le conclusioni spiegate in primo grado ad eccezione della domanda di manleva nei confronti della (già . Con vittoria Controparte_4 Controparte_3
di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
§ 6.1 – Deceduto in corso di causa l'appellante principale si costituivano con comparsa Pt_1
depositata in data 4.03.2024 e quali eredi di Parte_3 Parte_5 Parte_6
che si riportavano ai precedenti scritti e relative conclusioni.
[...]
§ 7. – Nella contumacia di , si è costituita in giudizio Controparte_4 Controparte_2 con comparsa depositata il 25.03.2019 così concludendo “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
9 Roma: 1) Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_6
confermando la sentenza di primo grado;
2) Nel merito della domanda di manleva in garanzia impropria, ove riproposta in questo giudizio dall'Avv. limitare l'obbligo della Controparte_1
a quanto stabilito nella polizza, in particolare per quanto attiene ai Controparte_2
limiti di risarcimento, e allo scoperto contrattuale del 10%. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - L'appello del è articolato in tre motivi. Pt_1
§ 9.1. — Con il primo motivo intestato “In via principale. sull'acclarata responsabilità professionale dell'avv. alla luce delle risultanze istruttorie” parte appellante ha CP_1
censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato il tempestivo conferimento del mandato difensivo ad impugnare il licenziamento e, conseguentemente, ha concluso per l'insussistenza della responsabilità professionale in capo al difensore.
In particolare, l'appellante deduceva che doveva ritenersi provato il conferimento dell'incarico ad impugnare già in occasione dell'incontro del 1.08.2005, avvenuto presso lo studio legale dell'avv. con la presenza del teste e del dott. collaboratore del difensore, CP_1 Tes_1 Tes_2
assunto che trovava conforto proprio dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della prova orale.
Deduceva che la propria conoscenza del licenziamento si evinceva già da quanto evidenziato in calce alla lettera-comunicazione ove si era riportato “il dipendente in data 1/8/05 non accetta di ritirare la presente comunicazione” (doc.2 bis . Pt_1
Precisava inoltre che la lettera di licenziamento era stata preannunciata da un telegramma postale di identico contenuto, spedito dall'azienda in data 29.07.2005 e consegnato al domicilio dell'appellante in data 30.07.2005, mediante inserimento nella buca delle lettere, circostanze annotate in calce alla stessa missiva di licenziamento (doc.n.2) e inoltre ben evidenziate nel ricorso depositato il
21.06.2007 al giudice del lavoro presso il Tribunale di VI.
Precisava quindi di aver ritirato il telegramma e subito di aver contattato telefonicamente l'avv. il quale lo convocò a studio senza neppure attendere l'imminente arrivo della CP_1
raccomandata postale, proprio perché già vi era piena consapevolezza del licenziamento e delle motivazioni che ne erano alla base, quindi deduceva di essersi recato presso lo studio dell'appellante ivi rinvenendo il dott. praticante-collaboratore del difensore consegnandogli il telegramma. Tes_2
Evidenziava che il teste aveva così riferito a verbale dell'udienza del 23.10.14: “Mi mostrò il Tes_1
telegramma che aveva ricevuto e lo accompagnai presso lo studio del suo studio (avvocato, ndr), che io non conoscevo. Si trovava nei pressi della Fiera di Roma sulla Cristoforo Colombo. Lo
10 accompagnai fin dentro lo studio dove c'era una sola persona, un signore di 30 — 40 anni che a quanto capii era un assistente dell'avvocato. Ricordo che il gli consegnò e gli lasciò Pt_1
l'originale del telegramma che mi aveva mostrato. a.d.r. L'assistente dello studio rassicurò il IG. che si sarebbero occupati di impugnare il licenziamento”. Pt_1
Precisava in ogni caso che le dichiarazioni del erano state totalmente ignorate in sede di Tes_1
decisione, in quanto discordanti con quelle rese dagli altri testi e , Tes_2 Tes_3 avendo così motivato il primo giudice “non è stata raggiunta la prova in ordine all'avvenuto tempestivo conferimento del mandato ad impugnare il licenziamento, dal momento che, a voler tacere della discordanza delle versioni fornite dai testimoni in ordine al contenuto dei colloqui ed degli accordi intervenuti nell'incontro del 1 agosto 2005, è certo che in quella data il ancora Pt_1
non aveva ricevuto formale notifica della lettera di licenziamento, avvenuta solo il successivo 2 agosto 2005, come documentalmente provato (doc. n. 1 fasc. attoreo)”.
Indi aggiungeva che il teste collaboratore di studio dell'avv. incaricato a Tes_2 CP_1 riceverlo, e la teste , collega di studio dell'avv. avevano riferito che Tes_3 CP_1
nell'occasione il si era recato da solo presso lo studio e che, da entrambi richiesto sul punto, Pt_1
aveva più volte assicurato di non aver ricevuto alcuna formale comunicazione del licenziamento ma solo che gli era stato impedito di accedere al posto di lavoro.
Deduceva che per quanto sopra evidenziato doveva ritenersi errata la valutazione del primo giudice per cui nel colloquio intercorso con il dott. non si fosse parlato espressamente di Tes_2
licenziamento, trattandosi oltretutto di un teste incapace in quanto soggetto evidentemente interessato all'esito della lite, essendo stato l'artefice di fatto delle condotte omissive e negligenti su cui riposava la responsabilità professionale dell'avv. dunque potenzialmente esposto CP_1
all'azione di rivalsa di quest'ultimo.
Evidenziava inoltre che tanto il teste quanto la teste avevano riferito durante le Tes_2 Tes_3
rispettive deposizioni della conoscenza del licenziamento, in quanto il primo aveva dichiarato "Il
IG. mi riferì che la mattina stessa rientrando dalla Russia si era recato a lavoro e gli era Pt_1
stato impedito l'ingresso dicendogli che era stato licenziato" (teste ; v. verbale ud. Tes_2
14.5.15), mentre la seconda aveva riferito "il dott. dopo la prima parte del colloquio con il Tes_2
IG. uscì dalla stanza e venne a riferirmi il colloquio;
mi sono sentita responsabilizzata Pt_1
vorrei precisare che sapevo che si trattava di un problema di licenziamento poiché il dott. Tes_2
mi aveva riferito che il IG. era stato allontanato dal posto di lavoro dicendogli che era stato Pt_1
licenziato".
Precisava inoltre che le circostanze in precedenza evidenziate si evincevano anche nella missiva predisposta dal del seguente tenore “in data 1.8.05 il è stato avvicinato dalla Tes_2 Pt_1
responsabile del personale, IG.ra , ed invitato ad allontanarsi dal posto di lavoro in Parte_7
11 ragione di un riferito provvedimento di mobilità con decorrenza dal giorno stesso " (all. 3, fasc.
quindi nella stessa si aggiungeva che "al mio assistito non è stata effettuata alcuna notifica Pt_1 del detto provvedimento”.
Soggiungeva l'appellante che la mancata notifica postale del licenziamento non significava che il difensore non lo conoscesse.
Precisava che se come assumeva l'avv. soltanto in data 3.10.05 il aveva CP_1 Pt_1
firmato la procura ad litem, non si spiegavano le ragioni per cui non avesse firmato anche la richiesta di conciliazione ex art.410 c.p.c., procura che invero venne rilasciata soltanto successivamente nel febbraio 2006.
Deduceva che doveva ritenersi che sin dal 1.08.2005 l'avv. vesse assunto il mandato CP_1
all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, mentre soltanto nel febbraio 2006, con la firma della procura ad litem ed il pagamento del proprio onorario, era stato assunto il mandato giudiziale, cui peraltro diede corso più di un anno dopo e precisamente con il deposito del ricorso in data
21.06.2007.
Allegava inoltre che la missiva inviata all'LI il 1.08.2005 conteneva il riferimento ad un fantomatico telegramma del 1° agosto 2005 asseritamente inviato dal lavoratore ed invero del tutto inesistente, circostanza da cui evinceva nuovamente che il conferimento dell'incarico non necessitava di forma scritta, non potendosi individuare il conferimento dell'incarico difensivo - come diversamente effettuato nella sentenza di primo grado – con la sottoscrizione della procura ad litem.
Concludeva evidenziando che il Tribunale aveva erroneamente valutato il materiale probatorio a disposizione, sia documentale che orale, precisando che erroneamente si era ritenuto che nel corso dell'incontro avvenuto il 1 agosto 2005 presso lo studio legale non fosse stato affrontato l'argomento
"licenziamento", quando diversamente tutti i testi escussi ( , ) Tes_1 Tes_2 Tes_3
avevano unanimemente dichiarato che il colloquio ebbe ad oggetto proprio il "licenziamento" e la manifestata volontà del i opporlo. Pt_1
§ 9.2 - Con il secondo motivo avente ad oggetto “In via subordinata omessa integrazione istruttoria su fatti decisivi ai fini della decisione e difetto di motivazione” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui, dopo aver evidenziato le discordanze tra la testimonianza del con quella del e con quella della , non ha disposto il confronto tra testimoni Tes_1 Tes_2 Tes_3
ai sensi dell'art. 254 c.p.c. ovvero una integrazione testimoniale.
§ 9.3 - Con il terzo motivo avente ad oggetto “Conseguentemente sul diritto dell'appellante al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” parte appellante ha Pt_1
censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto in suo favore il risarcimento dei danni, per quanto prospettato in primo grado.
12 Deduceva in particolare che la responsabilità del difensore doveva rinvenirsi nelle motivazione adottate dal giudice del lavoro, atteso che il rigetto del proprio ricorso era dipeso dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata da ALITALIA, motivazione del seguente tenore "Appare fondata l'eccezione di decadenza per non essere stato il licenziamento impugnato entro 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione;
la lettera di licenziamento è stata comunicata il 2/8/05, mentre il documento che parte ricorrente chiede riconoscersi come impugnativa porta la data del 1/8/05, quindi una data antecedente, e non contiene una chiara volontà di impugnare ma solo una
"informativa ".
Deduceva quindi essere evidente la stretta correlazione tra l'inadempimento del mandato difensivo assunto dall'appellato ed il rigetto dell'impugnativa del licenziamento, atteso che se controparte avesse compiuto una valida e tempestiva impugnativa stragiudiziale del licenziamento, la successiva impugnativa giudiziale avrebbe trovato accoglimento, atteso che in una situazione perfettamente identica alla propria, verificatasi nell'ambito della stessa procedura di mobilità, il Tribunale di Roma con altra pronuncia aveva annullato il recesso datoriale con una motivazione certamente estensibile anche a sé, ossia per la ritenuta illegittimità della procedura che portò ad individuare gli asseriti esuberi di personale (all.12 e 16, fasc. di primo grado).
Soggiungeva che la pronuncia del Tribunale di Roma era stata confermata dalla Corte di Appello di
Roma e la sentenza era passata in giudicato (all.ti 13 e 14, fasc. di primo grado), quindi la causa lavoristica introdotta dall'odierno attore non avrebbe potuto avere un esito diverso se non fosse stata decisa per l'eccezione di decadenza;
poneva quindi a raffronto il ricorso all'epoca depositato con il patrocinio dell'avv. la richiamata sentenza del Tribunale di Roma, definitivamente CP_1
confermata dalla Corte di Appello, evidenziando come le censure mosse nel primo erano esattamente le stesse fatte proprie dai Giudici capitolini e nello specifico, sia dal Tribunale che dalla
Corte di Appello di Roma che avevano dichiarato l'illegittimità e l'inefficacia del recesso datoriale sulla scorta della violazione dell'art. 4, co. 9, l. 223/91, dunque sulla scorta di un motivo oggettivo attinente la violazione delle regole procedurali in tema di licenziamenti collettivi, vizio certamente estensibile anche alla propria vicenda in quanto licenziato all'esito della medesima procedura di mobilità, con la conseguenza che ne deriva la prova inconfutabile del rapporto di derivazione causale tra la negligenza del professionista e il danno subito come quantificato nell'atto introduttivo del giudizio.
§ 10. – L'appello incidentale dell'avv. si articola a sua volta in tre motivi avendo rinunciato CP_1
ad ogni domanda rivolta in primo grado nei confronti di CP_3
§ 10.1 – Con il primo motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato condannato alla restituzione del compenso percepito sull'erroneo presupposto di essersi reso inadempiente ai doveri di informazione e dissuasione dovendo risultare da atto scritto.
13 § 10.2 – Con il secondo motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 sul presupposto che la Compagnia avesse sollevato l'eccezione di inoperatività della polizza e senza considerare che il difensore aveva espressamente richiesto la manleva nei limiti di polizza.
§ 10.3 – Con il terzo motivo l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in merito alle spese di giudizio di primo grado nei confronti di in forza di quanto previsto dall'art.16 co.4 delle condizioni generali di CP_7
assicurazione.
§ 11. – Tali i rispettivi motivi d'appello e relative conclusioni, osserva il Collegio che i motivi dell'appello principale - da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione - sono infondati.
Quanto al primo motivo, come evidenziato dal primo giudice, deve infatti confermarsi che il lavoratore a fronte delle contestazioni contenute nella comparsa di costituzione dell'appellato, non risulta aver dato prova dell'ambito del mandato conferito al difensore avv. tantomeno CP_1
della responsabilità del difensore sotto il profilo causale inclusa prova del danno.
Nella comparsa di risposta depositata dal difensore in primo grado si era infatti dedotto e contestato che “mai l'attore ebbe a conferire al mandato di impugnare, in via stragiudiziale, il CP_1 licenziamento de quo” precisando ancora “Vero è che il nell'incontro tenutosi presso lo Pt_1
studio del (peraltro già chiuso per ferie dal 30/7), ebbe a lamentare il fatto che, quella CP_1
mattina, il responsabile del personale lo aveva allontanato dal servizio, in ragione di un riferito provvedimento di mobilità, con decorrenza dallo stesso giorno. Nell'occasione, riferiva che gli era stata data lettura di una lettera di licenziamento speditagli (od in procinto di essergli spedita) dal datore di lavoro. In considerazione di ciò, il collaboratore del faceva presente al CP_1 Pt_1
che egli avrebbe avuto sessanta giorni di tempo per impugnare il licenziamento, dalla data di ricevimento di una comunicazione formale in tal senso e che, quindi, considerato che lo studio avrebbe riaperto a settembre, aveva tutto il tempo per consultarsi con il al rientro dalle CP_1 ferie”.
Orbene, a fronte di siffatte difese del professionista – ed in particolare della messa a conoscenza del lavoratore del termine decadenziale decorrente da tale formale intimazione, circostanza affatto specificamente contestata dall'originario appellante - era onere del comprovare, a Pt_1
prescindere dalla data del successivo incontro, di essere tornato presso lo studio del difensore in tempo utile per conferire il mandato e per produrre la comunicazione formale di licenziamento, non potendosi ritenere dimostrato che il in data 1 agosto avesse portato con sé il telegramma con Pt_1 cui l'LI pre-intimava il licenziamento, essendo stata smentita la circostanza dal dalla Tes_2
e dallo stesso avv. in sede di interrogatorio formale e affatto dimostrata per il Tes_3 CP_1
14 tramite del teste che avrebbe accompagnato il presso lo studio dell'avv. per Tes_1 Pt_1 CP_1
quanto di seguito illustrato.
Orbene, risulta per stessa dichiarazione del in fase di interrogatorio formale – nel corso del Pt_1 quale non riferii mai di essersi recato presso lo studio dell'avvocato accompagnato dal collega di lavoro – riferiva l'appellante “tornato a casa trovai tale telegramma e mi recai pertanto presso Tes_1 lo studio dell'avv. che mi aveva seguito per altre pratiche” – che solo il 2 agosto 2005, il CP_1
giorno successivo al colloquio avvenuto presso lo studio gli pervenne la raccomandata CP_1
con cui gli era stato formalmente comunicato il licenziamento.
Trattasi invero di circostanza di particolare rilievo e nel corso dell'interpello, il lavoratore non ha mai minimamente accennato all'essersi recato presso lo studio legale unitamente ad un proprio collega, circostanza invero singolare non constando oltretutto che si trattasse di altro lavoratore interessato dalla procedura di mobilità.
Del resto, stando alla prospettazione del per cui già in data 1 agosto fosse stato dato mandato Pt_1 all'impugnazione del licenziamento, risulta invero singolare la missiva inviata ad LI (doc.n.3 attore) redatta dallo studio legale in data 1 agosto del seguente tenore: “oggetto: Lavoratore:
Scrivo la presente a nome e per conto del sig. ed Testimone_4 Parte_6
in relazione all'oggetto facendo seguito al telegramma del 1 agosto 2005 inviatoVi dal mio assistito per precisare e riconfermare che il sig. nella stessa data, avendo ripreso il servizio per la Pt_1
prima volta presso la sede di Fiumicino dopo la conclusione del distaccamento presso la sede di
Mosca è stato avvicinato dalla responsabile del personale sig.ra , ed invitato ad Parte_7
allontanarsi dal posto di lavoro in ragione di un riferito provvedimento di mobilità con decorrenza dal giorno stesso. Sono con la presente ad informarvi che al mio assistito non è stata effettuata alcuna notifica del detto provvedimento;
che il sig. era distaccato presso la sede di Mosca Pt_1
laddove era reperibile presso la sede di lavoro di vostra conoscenza;
sono pertanto a comunicarvi che il mio assistito è a disposizione dell'azienda per ogni adempimento connesso con il rapporto di lavoro in corso. In attesa di vostri chiarimenti e determinazioni vi invio distinti saluti”.
Appare evidente quindi che non si trattava di una contestazione ed impugnazione del licenziamento, quanto di una missiva informativa e di natura interlocutoria, che, invece che confermare l'assunto dell'appellante risulta invece confortare le difese del difensore, non potendosi invero comprendere il senso di una simile raccomandata ove in tesi fosse stato effettivamente conferito un mandato ad impugnare il licenziamento e vi fosse stata prova del ricevimento da parte del lavoratore di un formale recesso datoriale.
Orbene, ciò che invece si desume da detta missiva è l'insussistenza di una formale comunicazione tale da far decorrere il termine per l'impugnazione, atteso che secondo costante giurisprudenza di legittimità il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio, sicché ai fini del rispetto dei termini
15 non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente, né l'eventuale esternazione dell'atto a terzi, ma è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr., Cass.civ.n.8136 del
2017); ebbene da tale missiva non può evincersi – come sostenuto dall'appellante principale - la sussistenza di uno specifico mandato, tantomeno l'intenzione da parte del lavoratore di impugnarlo.
Appare come già detto una comunicazione di carattere interlocutorio e pertanto era onere del lavoratore a fronte oltretutto dell'avviso della durata del termine per l'impugnazione - evidenziatogli in occasione dell'incontro del 1 agosto - dar prova di aver informato lo studio dell'arrivo della comunicazione formale e della conseguente intenzione di impugnarla.
Del resto a fronte delle contestazioni dell'appellato, ribadite anche nella corrispondenza in atti circa l'insussistenza di specifico mandato, il lavoratore non ha dimostrato di aver conferito tale specifico incarico al difensore, tantomeno di essere ritornato presso lo studio in tempo utile per CP_1
proporre una tempestiva impugnazione del licenziamento.
Deve parimenti evidenziarsi che in difetto di produzione nell'incontro del 1 agosto 2008 della formale intimazione ben difficilmente sarebbe stato possibile approntare una linea difensiva e apprendere le motivazioni del recesso datoriale, quindi per il difensore valutare una linea difensiva e consigliare il lavoratore sul da farsi e di ciò il cliente risultava essere stato edotto nel menzionato incontro, per quanto riferito dai testi e non specificamente contestato nella prima difesa utile (ex art.115 c.p.c.).
Appare, quindi, plausibile ritenere che non vi fosse un preciso mandato alla impugnazione stragiudiziale del licenziamento, quanto un primo consulto interlocutorio tale da dover essere doppiato da un formale e comunque preciso incarico a tal fine, ben potendo oltretutto la parte rivolgersi anche ad altro professionista o decidere di non impugnare, essendo stato comunque evidenziato – ed in ciò essendosi adempiuto al dovere informativo da parte del professionista – che vi era comunque necessità di visionare la lettera di licenziamento e che il termine per impugnare era di sessanta giorni.
Per potersi infatti prospettare ed accertare la responsabilità del professionista occorreva quindi provare il mandato, il relativo ambito, ed inoltre il nesso causale tra la condotta ed i lamentati danni, nel caso specifico mediante un giudizio prognostico circa la probabilità di vincere il giudizio.
Trattasi di circostanze con onere della prova rimesso interamente sull'appellante ex art.2697 c.c..
Orbene, nel caso di specie, come sopra osservato, non c'è prova che si fosse conferito lo specifico incarico di impugnare il licenziamento e quanto alla testimonianza del posta in rilievo Tes_1 dall'appellante a tal fine, deve osservarsi che, invero, tanto nella corrispondenza stragiudiziale, quanto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non risulta essere stata fatta menzione alcuna della presenza del testimone nello studio legale, tantomeno ne ha accennato il nel corso del Pt_1
16 proprio interrogatorio formale.
Come già evidenziato oltre a non essere stato interessato dal licenziamento in questione, la circostanza della partecipazione all'incontro da parte del non è stata neppure richiamata nelle Tes_1
missive aventi ad oggetto le contestazioni stragiudiziali e ciò appare circostanza invero singolare a fronte della lettera racc. a.r. dell'avv. del 14.11.2008 inviata al (doc.n.3 fasc. CP_1 Pt_1 convenuto in primo grado) in cui, già al tempo, il difensore evidenziava al cliente “..3) Le confermo che tempo per impugnare ritualmente il licenziamento ce ne era abbastanza e se Lei mi avesse conferito il mandato di farlo per Lei prima dell'1.10.05 di certo quel termine, mai sarebbe scaduto.
Le ricordo peraltro che il dottor ebbe ad avvisarla che laddove Lei avesse ricevuto la lettera Tes_2 di licenziamento avrebbe dovuto proporre impugnazione entro sessanta giorni..”.
Appare invero inverosimile che a fronte di una tale netta difesa e contestazione, la controparte non avesse evidenziato, sin da subito, che l'incarico all'impugnazione del licenziamento fosse stato conferito in presenza di terzi che ben avrebbero potuto riferire la circostanza.
Andandosi infatti ad evidenziare le risultanze dell'istruttoria orale, , il collaboratore Testimone_5 dell'avv. all'udienza del 14.05.2015, ebbe così a riferire in merito a tale circostanza CP_1
“ADR. Il venne nello studio da solo;
confermo che nello studio era presente anche l'avv. Pt_1
” ed ancora “Dissi al sig. che in mancanza di una intimazione formale del Tes_3 Pt_1
licenziamento non si poteva fare nulla. Gli dissi che avrebbe dovuto ricontattare lo studio quando lo avesse ricevuto”.
Inoltre, la presenza del solo presso lo studio legale risulta essere stata confermata anche dalla Pt_1
teste nel corso della medesima udienza. Tes_6
Quanto poi alla incapacità a testimoniare del giovi richiamare Cass.civ.n.8462 del 2014 che Tes_2 avendo ad oggetto fattispecie similare ha affermato “non importa incapacità a testimoniare (art.246 cod. proc. civ.) per i dipendenti di una banca la circostanza che questa, evocata in giudizio da un cliente, potrebbe convenirli in garanzia nello stesso giudizio per essere responsabili dell'operazione che ha dato origine alla controversia. Infatti, le due cause, anche se proposte nello stesso giudizio, si fondano su rapporti diversi ed i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio”.
Circa la possibilità di disporre un confronto tra i testi ovvero di richiamarli ex art.254 c.p.c. e così passando all'esame del secondo motivo d'appello deve evidenziarsi che secondo Cass.civ.n.14538 del 2009 e ss. conformi “L'art. 254 cod. proc. civ. attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, conferendogli, perciò, anche il potere di recedere dal disposto confronto per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere (compresa l'opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa), senza che l'esercizio di
17 siffatto potere possa formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.”.
A tale riguardo quindi non vi era alcuna necessità di procedere ad un confronto quanto di valutare l'attendibilità dei testi e nel caso di specie si sono evidenziate le ragioni per cui non può ritenersi attendibile la testimonianza del Tes_1
A ciò deve inoltre aggiungersi anche l'irrilevanza delle ulteriori richieste istruttorie formulate dall'appellante nell'atto introduttivo del presente gravame, ossia la richiesta di prova testimoniale con la teste n merito ad un incontro avvenuto tra il e detta teste prima dell'accesso Tes_7 Pt_1
presso lo studio legale, incontro in cui l'appellante avrebbe manifestato alla teste l'intenzione di impugnare il licenziamento.
Trattasi invero di circostanze irrilevanti e de relato actoris non potendo la teste - per quanto evidenziato nei capitoli di prova relativi a circostanze avvenute prima dell'accesso del cliente presso lo studio legale - riferire alcunché in merito ai colloqui tra il cliente ed il difensore, non avendovi la teste presenziato.
Passando infine al terzo motivo deve rilevarsi che vertendosi in materia di responsabilità dell'avvocato era onere dell'appellante dimostrare quale sarebbe stato - secondo un criterio probabilistico - l'esito del giudizio presupposto e nel caso di specie il lavoratore nell'atto introduttivo del giudizio risulta essersi limitato ad evidenziare “ed in vero se controparte avesse esattamente adempiuto la propria prestazione professionale provvedendo a far compiere dal suo assistito una valida impugnazione del licenziamento l'azione di annullamento del licenziamento avrebbe trovato accoglimento dato che in una situazione perfettamente identica a quella del Pt_1
verificatasi nell'ambito della stessa procedura di mobilità il Tribunale di Roma ha annullato il licenziamento con sentenza numero 22713/2007 per un motivo estensibile anche al ricorrente ossia per la ritenuta illegittimità della procedura che portò a individuare gli asseriti esuberi di personale
(v. all.12).
Si noti peraltro che detta sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Roma ed è passata in giudicato (v. all.13 e 14): di talché nel caso di specie deve ritenersi esistente il rapporto di derivazione causale trovami vigenza del professionista ed il danno subito dal cliente.”.
Orbene tali uniche allegazioni appaiono invero insufficienti per effettuare il giudizio prognostico non potendosi invero accertare quale fosse la prospettata illegittimità della procedura di mobilità non facendosi neppure riferimento a carenze formali della intimazione del licenziamento, essendosi richiamato il rispetto delle prescrizioni dell'art.4 co.9 l.n.223/1991 soltanto negli scritti conclusionali di primo grado.
Inoltre il richiamo ad un solo precedente di merito (doc.n.12 e 13 attore) non appare invero sufficiente per effettuare il sopra evidenziato giudizio prognostico, dovendosi soprattutto
18 evidenziare l'orientamento della S.C. nella specifica vicenda, senza che l'appellante avesse puntualmente evidenziato quali fossero nello specifico licenziamento le censure di natura formale e sostanziale che avrebbero consentito – se tempestivamente impugnato – il proficuo esperimento dell'azione giudiziale sia sotto il profilo di un ristoro di natura economica sia in punto di reintegra.
Ancora non v'è prova che il lavoratore sarebbe riuscito a percepire un indennizzo economico in ragione dello stato di insolvenza dell'LI atteso che lo stesso in missiva del 15.10.2008 Pt_1
prodotta dal ebbe a mettere in dubbio tale circostanza. CP_1
Quanto poi alla quantificazione del danno il a fronte di meri conteggi contestati dal Pt_1
convenuto non risulta aver prodotto il contratto di lavoro con relativa retribuzione e modalità di determinazione, tantomeno il contratto collettivo ovvero dichiarazioni dei redditi ovvero buste paga per un significativo e prolungato periodo di riferimento quanto un mero tabulato accrediti/addebiti riferito peraltro ad una sola mensilità di luglio da cui non è possibile riscontrare con certezza l'esattezza dei conteggi del lavoratore, ossia le mensilità perdute prima di rinvenire altra occupazione e le differenze retributive rispetto al successivo stipendio.
§ 12. – Medesima infondatezza connota i motivi dell'appello incidentale.
Quanto al primo motivo deve osservarsi che secondo Cass.civ.n.5440 del 2022 lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso, dunque risulta pienamente condivisibile la pronuncia del primo giudice in merito alla ripetizione del compenso.
Cont Quanto al secondo motivo deve evidenziarsi che l' con riguardo alle spese liquidate in proprio favore risulta aver così dedotto e concluso con la propria comparsa di costituzione nel procedimento
Cont r.g.n.7122/2018 “l' precisa di non aver richiesto all'Avv. il pagamento delle spese, CP_1
e dichiara espressamente di rinunciare ad avvalersi del disposto della sentenza che ha stabilito la condanna alle spese nei suoi confronti”; ne consegue che in relazione a tale specifico motivo risulta cessata la materia del contendere.
Quanto, infine, al terzo motivo, anch'esso infondato, giovi osservare che l'appellante incidentale ha fondato la censura invocando la pattuizione di cui al quarto comma dell'art.16 delle C.G.A, secondo Cont cui sarebbero a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma, nel caso di specie, le c.g.a depositate da entrambe le parti non prevedono affatto alcun art.16 compendiandosi il regolamento negoziale di soli otto articoli in cui non viene minimamente riportata la clausola invocata dall'appellante.
§ 13. - In conclusione, pertanto, l'appello principale deve essere integralmente rigettato, quello incidentale deve essere rigettato in relazione al primo e terzo motivo, essendo cessata la materia del contendere con riguardo al secondo.
19 Cont
§ 14. – Le spese di lite - anche con riguardo alla posizione della - tenuto conto della reciproca soccombenza e della complessità in merito all'accertamento delle questioni oggetto di causa, debbono trovare integrale compensazione tra tutte le parti processuali.
§ 15. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e per esso dei suoi eredi di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto inizialmente da Parte_6
e quindi proseguito dalle sue eredi e e
[...] Parte_3 Parte_5 sull'appello incidentale dell'avv. avverso la sentenza n.16495/2018 pubblicata in Controparte_1
data 13.08.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Rigetta l'appello incidentale in relazione al primo e terzo motivo e dichiara cessata la materia del contendere in relazione al secondo.
3) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra tutte le parti processuali.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico di e . Parte_3 Parte_5
Roma, 14.05.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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