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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1980/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PICOZZI OTTAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1450/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509446 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1268/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1112401509446, notificato il 18 novembre 2024, con cui Roma Capitale aveva richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2018 - 2023, sostenendo il presunto mancato pagamento. Deduceva che l'atto impugnato era viziato per l'omessa notifica degli atti presupposti;
che, in particolare, non aveva mai ricevuto alcun avviso precedente all'accertamento esecutivo;
che, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata notifica degli atti presupposti comportava la nullità dell'atto successivo, che le somme richieste relative all'anno 2018 erano prescritte;
che il termine di decadenza per notificare l'accertamento era 31 dicembre 2023, prorogato al 25 marzo 2024 per effetto della sospensione ID (art. 67 DL 18/2020); che l'avviso era stato notificato solo il 18 novembre 2024, quindi oltre i termini;
che le somme richieste nel periodo in contestazione erano già state pagate come risultava dalle ricevute allegate, per cui la pretesa era inesistente;
che vi era stato un errore nell'individuazione dell'utenza e del contratto AM;
che l'avviso indicava: contratto AM n. 0003535766 e utenza n. 0012075351, riferiti all'immobile di Indirizzo_1; che dalle verifiche era risultato che il contratto corretto era il numero 0000521544 e l'utenza corretta era la numero 0000560257 attiva dal 2003, utenza che esso ricorrente aveva sempre pagato;
che l'avviso si basava su dati errati, riferiti a un'utenza non riconducibile esso ricorrente, il quale era residente nell'immobile dal
1990 e aveva sempre pagato la TARI sulla corretta utenza. Concludeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso, per la declaratoria della nullità dell'avviso per omessa notifica degli atti presupposti;
per la declaratoria della prescrizione delle somme 2018; per la declaratoria della non debenza delle somme relative agli anni 2019 – 2023 per inesistenza del rapporto è avvenuto pagamento;
per l'annullamento integrale dell'avviso con condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.
Si costituiva AM S.p.A. eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in quanto dal 1° aprile 2018, Roma
Capitale aveva assunto direttamente la gestione della TARI. Chiedeva, la declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio
Con successiva memoria il ricorrente rinunciava al ricorso, chiedendo la declaratoria dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto durante il processo AM S.p.A. e il Comune di Roma avevano annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione della causa per cessata materia del contendere. Ed invero deve prendersi atto che AM e Roma Capitale hanno provveduto ad emettere provvedimento del 21 maggio 2025 con cui hanno disposto l'annullamento totale dell'avviso TARI impugnato, con conseguente estinzione della pretesa tributaria. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti per come richiesto dalla stessa parte ricorrente nell'istanza da ultimo presentata.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Ottavio Picozzi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PICOZZI OTTAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1450/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509446 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1268/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1112401509446, notificato il 18 novembre 2024, con cui Roma Capitale aveva richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2018 - 2023, sostenendo il presunto mancato pagamento. Deduceva che l'atto impugnato era viziato per l'omessa notifica degli atti presupposti;
che, in particolare, non aveva mai ricevuto alcun avviso precedente all'accertamento esecutivo;
che, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata notifica degli atti presupposti comportava la nullità dell'atto successivo, che le somme richieste relative all'anno 2018 erano prescritte;
che il termine di decadenza per notificare l'accertamento era 31 dicembre 2023, prorogato al 25 marzo 2024 per effetto della sospensione ID (art. 67 DL 18/2020); che l'avviso era stato notificato solo il 18 novembre 2024, quindi oltre i termini;
che le somme richieste nel periodo in contestazione erano già state pagate come risultava dalle ricevute allegate, per cui la pretesa era inesistente;
che vi era stato un errore nell'individuazione dell'utenza e del contratto AM;
che l'avviso indicava: contratto AM n. 0003535766 e utenza n. 0012075351, riferiti all'immobile di Indirizzo_1; che dalle verifiche era risultato che il contratto corretto era il numero 0000521544 e l'utenza corretta era la numero 0000560257 attiva dal 2003, utenza che esso ricorrente aveva sempre pagato;
che l'avviso si basava su dati errati, riferiti a un'utenza non riconducibile esso ricorrente, il quale era residente nell'immobile dal
1990 e aveva sempre pagato la TARI sulla corretta utenza. Concludeva, previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso, per la declaratoria della nullità dell'avviso per omessa notifica degli atti presupposti;
per la declaratoria della prescrizione delle somme 2018; per la declaratoria della non debenza delle somme relative agli anni 2019 – 2023 per inesistenza del rapporto è avvenuto pagamento;
per l'annullamento integrale dell'avviso con condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.
Si costituiva AM S.p.A. eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in quanto dal 1° aprile 2018, Roma
Capitale aveva assunto direttamente la gestione della TARI. Chiedeva, la declaratoria della sua carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio
Con successiva memoria il ricorrente rinunciava al ricorso, chiedendo la declaratoria dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto durante il processo AM S.p.A. e il Comune di Roma avevano annullato in autotutela l'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione della causa per cessata materia del contendere. Ed invero deve prendersi atto che AM e Roma Capitale hanno provveduto ad emettere provvedimento del 21 maggio 2025 con cui hanno disposto l'annullamento totale dell'avviso TARI impugnato, con conseguente estinzione della pretesa tributaria. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese debbono essere integralmente compensate tra le parti per come richiesto dalla stessa parte ricorrente nell'istanza da ultimo presentata.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Ottavio Picozzi