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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1/2025 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giacomo Parte_1
Doglio, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 gennaio 2025, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, nei confronti della Controparte_1
(in seguito anche solo e - premesso di essere stata assunta dalla convenuta in
[...] CP_1
forza dapprima di un contratto di lavoro a tempo determinato e, poi, di uno a tempo indeterminato, assegnata al Dipartimento Meteoclimatico - Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi, con sede in Sassari – ha impugnato il licenziamento comunicatole dalla parte datoriale il 18 luglio 2024, invocando la reintegrazione nel posto di lavoro, con il consequenziale risarcimento del danno e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ha resistito in giudizio l che ha invocato il rigetto del ricorso. CP_1
2. Alla prima udienza tenutasi il 26 febbraio 2025, il Tribunale ha sollevato d'ufficio la questione circa la propria incompetenza per territorio, indicando come giudice competente il
Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c.
pagina 1 di 2 Con note del 26 marzo 2025, la parte ricorrente ha aderito all'indicazione del giudice competente per territorio, mentre l' con note del 19 marzo 2025, si è rimesso alle CP_1
valutazioni del tribunale.
3. Ai sensi dell'articolo 413, comma quinto, c.p.c. competente (inderogabilmente) per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, qual è quella in questione, è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente operasse stabilmente presso il Dipartimento
Meteoclimatico - Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi, con sede in Sassari, nel circondario del Tribunale di Sassari, dall'assunzione fino al tempo del licenziamento.
Non resta che dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Sassari.
4. Valutata la condotta processuale della parte ricorrente, che ha aderito senza riserve all'indicazione del giudice competente formulata in prima udienza, e considerato che nel contratto di lavoro, seppur affetta da nullità, per violazione di norma imperativa, l stessa CP_1
aveva imposto una clausola (art. 7) con cui si indicava nel Tribunale di Cagliari il giudice competente per dirimere ogni controversia di lavoro tra le parti, questo giudice reputa sussistenti le eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la propria incompetenza per territorio in ragione della competenza del Tribunale di
Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, ordinando che, ai sensi dell'articolo 428 c.p.c., la causa sia riassunta davanti al Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro entro il termine di 30 giorni da oggi;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 27 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1/2025 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giacomo Parte_1
Doglio, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 gennaio 2025, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, nei confronti della Controparte_1
(in seguito anche solo e - premesso di essere stata assunta dalla convenuta in
[...] CP_1
forza dapprima di un contratto di lavoro a tempo determinato e, poi, di uno a tempo indeterminato, assegnata al Dipartimento Meteoclimatico - Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi, con sede in Sassari – ha impugnato il licenziamento comunicatole dalla parte datoriale il 18 luglio 2024, invocando la reintegrazione nel posto di lavoro, con il consequenziale risarcimento del danno e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ha resistito in giudizio l che ha invocato il rigetto del ricorso. CP_1
2. Alla prima udienza tenutasi il 26 febbraio 2025, il Tribunale ha sollevato d'ufficio la questione circa la propria incompetenza per territorio, indicando come giudice competente il
Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c.
pagina 1 di 2 Con note del 26 marzo 2025, la parte ricorrente ha aderito all'indicazione del giudice competente per territorio, mentre l' con note del 19 marzo 2025, si è rimesso alle CP_1
valutazioni del tribunale.
3. Ai sensi dell'articolo 413, comma quinto, c.p.c. competente (inderogabilmente) per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, qual è quella in questione, è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente operasse stabilmente presso il Dipartimento
Meteoclimatico - Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi, con sede in Sassari, nel circondario del Tribunale di Sassari, dall'assunzione fino al tempo del licenziamento.
Non resta che dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Sassari.
4. Valutata la condotta processuale della parte ricorrente, che ha aderito senza riserve all'indicazione del giudice competente formulata in prima udienza, e considerato che nel contratto di lavoro, seppur affetta da nullità, per violazione di norma imperativa, l stessa CP_1
aveva imposto una clausola (art. 7) con cui si indicava nel Tribunale di Cagliari il giudice competente per dirimere ogni controversia di lavoro tra le parti, questo giudice reputa sussistenti le eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la propria incompetenza per territorio in ragione della competenza del Tribunale di
Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, ordinando che, ai sensi dell'articolo 428 c.p.c., la causa sia riassunta davanti al Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro entro il termine di 30 giorni da oggi;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 27 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 2 di 2