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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10520/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Angelo Nicolosi,
[...] C.F._4
presso cui sono elettivamente domiciliati in Misterbianco (CT), Piazza Dante n. 20
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Controparte_1 C.F._5
Frus, Marco Frus e Marco Russo, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, Corso
Re Umberto n. 8
RESISTENTE contro
C.F. residente a [...], Corso Sardegna n. Parte_4 C.F._6
99/26
C.F. ) residente a [...], Controparte_2 C.F._7
Casa Canonica n. 56
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: successione testamentaria
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, accertata la validità ed efficacia dei legati di cui alla prima scheda testamentaria datata
31.3.2013, condannare la sig.ra , nata a Torino il [...] a [...] alle Controparte_1
signore , nata a [...] il [...], , nata a [...]_3
Misterbianco il 15.06.1950, , nata a [...] il [...], ed al Parte_2
sig. , nato a [...] l'[...], la somma di euro 15.000,00 ciascuno, Parte_4
oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
Accertare l'inadempimento degli obblighi previsti a carico della resistente nella seconda scheda testamentaria (in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno) e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla ripetizione, a favore della massa Controparte_1
ereditaria, delle somme in essere al momento dell'apertura della successione della zia
, presso gli Istituti di credito in persona del suo legale rappresentante Per_1 CP_3
(agenzia di via XX Settembre 40 Torino) e (agenzia di piazza Chironi 12 Torino) CP_4
in persona del suo legale rappresentante, e incassate dalla resistente.
Spese e compensi da voler distrarre a favore di sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte resistente: In via principale
Previa integrazione del contraddittorio ove ritenuto utile ai fini della decisione, accertare l'intervenuta revoca tacita del testamento del 31.03.13 e per l'effetto ed in ogni caso rigettare per le ragioni in atti la domanda di condanna della sig.ra al Controparte_1 pagamento della somma di € 15.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti e dunque dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra a qualsiasi titolo ai ricorrenti per i Controparte_1
fatti in causa;
dichiarare per le ragioni in atti infondata la domanda di ripetizione delle somme in favore dell'eredità e per l'effetto ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra CP_1
qualsiasi titolo ai ricorrenti per i fatti in causa.
[...]
In ogni caso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e successive occorrende, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., , , e Pt_1 Pt_3 Parte_2 Pt_4
hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 Parte_4 Controparte_2
in relazione alla successione della propria zia deceduta a Torino il Persona_2
16.5.2022.
pagina 2 di 8 Hanno esposto che la de cuius aveva redatto due schede testamentarie, entrambe pubblicate con atto notarile. La prima, datata 31.3.2013, così recita:
“Con questo testamento dispongo dei miei beni come segue: Lascio i due alloggi di mia proprietà siti in Torino, Via Giacomo Medici 109/B ai due figli di mia OT Persona_3
deceduta e precisamente così: l'interno 16 a ED NO e l'interno15 a TE
NO. Lascio l'alloggio di , sito in Via Alfieri 24 int. 5 a mia OT CP_5 CP_1
on l'obbligo di dare ai figli di mia sorella deceduta, , ,
[...] R_ Parte_2 Pt_4 Pt_1
e la somma di E 15.000 (quindicimila) ciascuno entro due anni dalla mia Parte_3
morte e senza interessi. Faccio obbligo a mia OT come d'accordo, di Controparte_1
dare ai miei nipoti e , figli di mio fratello deceduto E 20.000 Pt_4 CP_2 Per_5
(ventimila) a Natale e E 40.000 (quarantamila) a , entro due anni dalla mia morte CP_2
e senza interessi. A mia OT lascio i miei crediti bancari, conto corrente e conto CP_1
Contr titoli che ho presso la di via XX Settembre 40 Torino e banca di piazza CP_4
Chironi 12 To. Per chiudere il tutto nomino nel resto, mia erede mia OT CP_1
.
[...]
La seconda scheda testamentaria, datata 10 gennaio 2016, così prevede:
“Con questo testamento dispongo dei miei beni come segue: Lascio i due alloggi di mia proprietà siti in Torino, Via Giacomo Medici 109/B ai due figli di mia OT Persona_3
deceduta e precisamente così: l'interno 16 a ED NO e l'interno15 a TE
NO. Lascio l'alloggio di , sito in Via Alfieri 24 int.5 a mia OT CP_5 CP_1
Per sopravvenuta mia necessità di salute e di spese, lascio a mia OT
[...] CP_1
che mi assiste, i miei crediti bancari conto corrente e conto titoli che ho presso la
[...]
Contr di via XX Settembre 40 Torino e Unicredit banca di piazza Chironi 12 Torino in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno. Per chiudere il tutto nomino nel resto, mia erede mia OT . Controparte_1
I ricorrenti hanno sostenuto che il secondo testamento non avrebbe revocato il primo, pertanto hanno lamentato che la resistente non avesse ottemperato ai Controparte_1
legati disposti in loro favore con il testamento del 2013.
Hanno inoltre evidenziato che il secondo testamento prevedeva il lascito, a favore di
Contr delle somme depositate presso e affinché la stessa Controparte_1 CP_4
venisse rimborsata delle anticipazioni fatte per la de cuius, tuttavia la resistente non aveva documentato di aver sostenuto spese per la zia defunta.
pagina 3 di 8 Sulla base di tali presupposti, i ricorrenti hanno chiesto di accertare la validità ed efficacia dei legati di cui alla prima scheda testamentaria del 31.3.2013 e di condannare CP_1
pagare ai ricorrenti la somma di € 15.000 ciascuno.
[...]
Hanno chiesto, inoltre, di accertare l'inadempimento della resistente agli obblighi previsti nella seconda scheda testamentaria e quindi di condannare la stessa alla ripetizione, a favore della massa ereditaria, delle somme in essere al momento dell'apertura della Contr successione presso le banche e CP_4
Si è costituita in giudizio offrendo una diversa interpretazione delle due Controparte_1
schede testamentarie e sostenendo, in particolare, che il testamento del 2016 avesse revocato quello del 2013 con riguardo ai lasciti disposti in favore dei ricorrenti e degli altri due resistenti e Pt_4 Controparte_2
Ha dedotto che i risparmi della de cuius depositati presso gli istituti bancari erano stati quasi completamente erosi nel corso degli ultimi anni, a causa delle molteplici spese necessarie ad affrontare le esigenze di vita e di cura della stessa, sicché al momento dell'apertura della successione residuavano solo € 1.001,91 sul conto ed € CP_4
11.197,91 sul conto BLN, somme comunque insufficienti a soddisfare i lasciti in favore dei ricorrenti di cui al testamento del 2013.
Ha poi rendicontato le spese affrontate dalla de cuius negli ultimi anni, evidenziando come le uscite fossero state superiori alle disponibilità liquide della testatrice, in tal modo dovendo escludersi qualsiasi appropriazione, da parte della resistente, di risorse della de cuius. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda.
e ono stati dichiarati contumaci. Pt_4 Controparte_2
Su richiesta dei ricorrenti sono stati concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.
Il Giudice non ha dato ingresso a mezzi di prova ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 5.6.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata spedita a sentenza.
*** *** ***
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e
pagina 4 di 8 configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente, e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione” (cfr. Cass. n. 11587/2017 e altre).
Con la prima scheda testamentaria del 31.3.2013 la de cuius nomina sua erede CP_1
e dispone dei legati in favore dei nipoti;
in particolare: due appartamenti in Torino,
[...]
via Giacomo Medici 109/B, vengono legati rispettivamente ai due figli della OT Per_3
premorta, ED e TE NO. Per quanto riguarda i ricorrenti (figli della sorella premorta) la disposizione testamentaria in loro favore può qualificarsi come legato R_ obbligatorio di genere, poiché con essa viene prevista un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro a carico dell'erede ed a favore dei ricorrenti (€ 15.000 ciascuno;
la disposizione recita, infatti: “con l'obbligo di dare ai figli di mia sorella deceduta, R_
, , e la somma di € 15.000 (quindicimila) ciascuno Parte_2 Pt_4 Pt_1 Parte_3 entro due anni dalla mia morte e senza interessi”). Lo stesso con riguardo agli altri due nipoti (contumaci nel presente giudizio), e figli del fratello Pt_4 Controparte_2 premorto che ricevono rispettivamente € 20.000 ed € 40.000 sempre sotto forma Per_5 di legato obbligatorio di genere a carico dell'erede: “Faccio obbligo a mia OT CP_1 come d'accordo, di dare ai miei nipoti e , figli di mio fratello
[...] Pt_4 CP_2 deceduto € 20.000 (ventimila) a Natale e € 40.000. (quarantamila) a , Per_5 CP_2 entro due anni dalla mia morte e senza interessi”.
Il testamento del 10.1.2016 è quasi interamente sovrapponibile, anche dal punto di vista testuale, al precedente testamento del 2013, fatta eccezione per i legati ai nipoti, figli della sorella e del fratello della de cuius e NI premorti. In particolare, identica è R_
l'istituzione di erede di l'attribuzione particolare alla stessa dell'alloggio in Controparte_1
Loano ed a ED e TE NO degli alloggi in Torino, l'attribuzione a CP_1
Contr dei conti correnti e conti titoli presso e Manca, invece, qualsiasi
[...] CP_4
attribuzione patrimoniale in favore dei ricorrenti (figli della sorella ) e dei resistenti R_
contumaci (figli del fratello . Per_5
E' opinione della giudicante che il testamento del 2016 abbia intenzionalmente revocato ed in toto sostituito il testamento del 2013. Tale convincimento si ricava, innanzitutto, dalla già
pagina 5 di 8 rilevata sovrapponibilità dei testamenti con riferimento alle disposizioni che sopravvivono, in quanto ribadite anche nel testamento successivo, e dall'evidenza che ciò che differenzia i due testamenti è, sostanzialmente, solo la mancanza, nel secondo testamento, dei legati in favore dei ricorrenti e dei resistenti contumaci.
Come dire che nel 2016 la de cuius – che gli stessi ricorrenti definiscono persona “dotata di acume” ed adeguati “mezzi cognitivi/culturali per manifestare correttamente le sue ultime volontà” - ha inteso esprimere nuovamente le proprie ultime volontà ribadendo pedissequamente quelle che non erano mutate dal 2013 al 2016 e omettendo, invece, quelle volontà precedentemente espresse che, evidentemente, in virtù dell'omissione, non erano più attuali. Diversamente opinando (e cioè volendo sostenere la sopravvivenza dei legati ai ricorrenti ed ai resistenti contumaci) il testamento del 2016 non troverebbe ragionevole spiegazione, perché conterrebbe esattamente le medesime volontà già espresse nel 2013. In altri termini, non si spiegherebbe perché la de cuius abbia sentito la necessità di testare nuovamente se le successive disposizioni non avessero contenuto alcun elemento di novità rispetto al testamento già redatto nel 2013.
Avvalora questa interpretazione anche l'inciso “Per sopravvenuta mia necessità di salute e di spese” che precede il lascito dei conti correnti e conto titoli a “in modo Controparte_1 che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno”. In queste espressioni, ad avviso dello scrivente magistrato, è contenuta la motivazione delle nuove volontà testamentarie: la de cuius si era evidentemente resa conto delle notevoli spese che, negli ultimi anni, erano necessarie al soddisfacimento delle sue esigenze di sostentamento e cura, oltre che alla gestione del patrimonio immobiliare;
conseguentemente, nel patrimonio ereditario non sarebbero rimaste risorse sufficienti a soddisfare i legati precedentemente disposti, non essendo, evidentemente, intenzione della de cuius onerare l'erede (che di lei si era presa cura, circostanza incontestata) oltre le disponibilità esistenti nell'asse ereditario.
L'espressione “in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno” richiama quella gestione del patrimonio della testatrice che la resistente già faceva quando la prima, anziana e malata, era ancora in vita (non è contestato che fosse Controparte_1
procuratrice della zia ed avesse delega ad operare sui suoi conti). In altri termini, ciò che si desume dal testamento del 2016 è la volontà della de cuius che la OT Controparte_1
che di lei si prendeva cura e la coadiuvava nella gestione del patrimonio, utilizzasse i depositi bancari innanzitutto per le sue esigenze di vita e di cura, come già stava facendo pagina 6 di 8 in virtù di procura e delega ad operare sui conti, ereditando, poi, l'eventuale residuo, già preventivamente ritenuto insufficiente a soddisfare i legati disposti nel 2013.
In definitiva, per le motivazioni esposte, deve concludersi che il testamento del 2016 abbia revocato implicitamente il testamento del 2013; conseguentemente, la prima domanda formulata dai ricorrenti deve essere respinta.
Con la seconda domanda proposta nel ricorso i ricorrenti hanno chiesto “Accertare
l'inadempimento degli obblighi previsti a carico della resistente nella seconda scheda testamentaria (in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno) e, per
l'effetto, condannare la sig. alla ripetizione, a favore della massa Controparte_1 ereditaria, delle somme in essere al momento dell'apertura della successione della zia
, presso gli Istituti di credito (…)”. Per_1
In primo luogo, l'espressione “in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno” non integra un onere testamentario e quindi un'obbligazione a carico dell'erede destinata a trovare attuazione dopo la morte della testatrice (è evidente che le spese di cui la testatrice aveva bisogno non potevano che presupporre la sua esistenza in vita), ma, piuttosto, come si è visto sopra, si inserisce nella spiegazione delle ragioni della nuova volontà testamentaria. Come già accennato, con la suddetta espressione la de cuius ha esternato le ragioni del secondo testamento (vi sono molte spese da affrontare con le somme depositate in banca), richiamando ciò che già accadeva quando la stessa era ancora in vita e cioè che il patrimonio bancario era, in sostanza, già affidato alla gestione della OT affinché lo utilizzasse per i bisogni della zia in vita e poi lo Controparte_1
ereditasse alla sua morte.
Oltre tutto, esclusa la previsione, nel testamento del 2016, di un onere, i ricorrenti appaiono carenti di legittimazione attiva e di interesse ad agire rispetto alla domanda di restituzione di somme all'asse ereditario: difatti, essendo stato statuito che il testamento del 2016 ha revocato quello del 2013, i ricorrenti, in forza del testamento del 2016, non sono né eredi né legatari (e nemmeno legittimari), pertanto non hanno alcuna legittimazione né interesse a chiedere la ripetizione di somme in favore dell'asse ereditario.
Ad abundantiam può ulteriormente osservarsi che la resistente ha comunque rendicontato le spese della de cuius dal 30.6.2015 per complessivi € 401.040,66 e tale rendiconto non è stato contestato dai ricorrenti;
ha altresì fornito spiegazione delle operazioni registrate sul conto dopo il decesso della zia, conto peraltro dalla stessa ereditato, la cui movimentazione post mortem non può, pertanto, considerarsi illegittima.
pagina 7 di 8
Per questi motivi
anche la seconda domanda proposta dai ricorrenti deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo determinando il valore della causa in base alle somme domandate (€ 15.000 x 4 = € 60.000) ed utilizzando i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale in ragione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande;
condanna e in solido, Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.142,00, Controparte_1
oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10520/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Angelo Nicolosi,
[...] C.F._4
presso cui sono elettivamente domiciliati in Misterbianco (CT), Piazza Dante n. 20
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giorgio Controparte_1 C.F._5
Frus, Marco Frus e Marco Russo, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino, Corso
Re Umberto n. 8
RESISTENTE contro
C.F. residente a [...], Corso Sardegna n. Parte_4 C.F._6
99/26
C.F. ) residente a [...], Controparte_2 C.F._7
Casa Canonica n. 56
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: successione testamentaria
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte ricorrente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, accertata la validità ed efficacia dei legati di cui alla prima scheda testamentaria datata
31.3.2013, condannare la sig.ra , nata a Torino il [...] a [...] alle Controparte_1
signore , nata a [...] il [...], , nata a [...]_3
Misterbianco il 15.06.1950, , nata a [...] il [...], ed al Parte_2
sig. , nato a [...] l'[...], la somma di euro 15.000,00 ciascuno, Parte_4
oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
Accertare l'inadempimento degli obblighi previsti a carico della resistente nella seconda scheda testamentaria (in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno) e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla ripetizione, a favore della massa Controparte_1
ereditaria, delle somme in essere al momento dell'apertura della successione della zia
, presso gli Istituti di credito in persona del suo legale rappresentante Per_1 CP_3
(agenzia di via XX Settembre 40 Torino) e (agenzia di piazza Chironi 12 Torino) CP_4
in persona del suo legale rappresentante, e incassate dalla resistente.
Spese e compensi da voler distrarre a favore di sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte resistente: In via principale
Previa integrazione del contraddittorio ove ritenuto utile ai fini della decisione, accertare l'intervenuta revoca tacita del testamento del 31.03.13 e per l'effetto ed in ogni caso rigettare per le ragioni in atti la domanda di condanna della sig.ra al Controparte_1 pagamento della somma di € 15.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti e dunque dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra a qualsiasi titolo ai ricorrenti per i Controparte_1
fatti in causa;
dichiarare per le ragioni in atti infondata la domanda di ripetizione delle somme in favore dell'eredità e per l'effetto ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra CP_1
qualsiasi titolo ai ricorrenti per i fatti in causa.
[...]
In ogni caso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e successive occorrende, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., , , e Pt_1 Pt_3 Parte_2 Pt_4
hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 Parte_4 Controparte_2
in relazione alla successione della propria zia deceduta a Torino il Persona_2
16.5.2022.
pagina 2 di 8 Hanno esposto che la de cuius aveva redatto due schede testamentarie, entrambe pubblicate con atto notarile. La prima, datata 31.3.2013, così recita:
“Con questo testamento dispongo dei miei beni come segue: Lascio i due alloggi di mia proprietà siti in Torino, Via Giacomo Medici 109/B ai due figli di mia OT Persona_3
deceduta e precisamente così: l'interno 16 a ED NO e l'interno15 a TE
NO. Lascio l'alloggio di , sito in Via Alfieri 24 int. 5 a mia OT CP_5 CP_1
on l'obbligo di dare ai figli di mia sorella deceduta, , ,
[...] R_ Parte_2 Pt_4 Pt_1
e la somma di E 15.000 (quindicimila) ciascuno entro due anni dalla mia Parte_3
morte e senza interessi. Faccio obbligo a mia OT come d'accordo, di Controparte_1
dare ai miei nipoti e , figli di mio fratello deceduto E 20.000 Pt_4 CP_2 Per_5
(ventimila) a Natale e E 40.000 (quarantamila) a , entro due anni dalla mia morte CP_2
e senza interessi. A mia OT lascio i miei crediti bancari, conto corrente e conto CP_1
Contr titoli che ho presso la di via XX Settembre 40 Torino e banca di piazza CP_4
Chironi 12 To. Per chiudere il tutto nomino nel resto, mia erede mia OT CP_1
.
[...]
La seconda scheda testamentaria, datata 10 gennaio 2016, così prevede:
“Con questo testamento dispongo dei miei beni come segue: Lascio i due alloggi di mia proprietà siti in Torino, Via Giacomo Medici 109/B ai due figli di mia OT Persona_3
deceduta e precisamente così: l'interno 16 a ED NO e l'interno15 a TE
NO. Lascio l'alloggio di , sito in Via Alfieri 24 int.5 a mia OT CP_5 CP_1
Per sopravvenuta mia necessità di salute e di spese, lascio a mia OT
[...] CP_1
che mi assiste, i miei crediti bancari conto corrente e conto titoli che ho presso la
[...]
Contr di via XX Settembre 40 Torino e Unicredit banca di piazza Chironi 12 Torino in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno. Per chiudere il tutto nomino nel resto, mia erede mia OT . Controparte_1
I ricorrenti hanno sostenuto che il secondo testamento non avrebbe revocato il primo, pertanto hanno lamentato che la resistente non avesse ottemperato ai Controparte_1
legati disposti in loro favore con il testamento del 2013.
Hanno inoltre evidenziato che il secondo testamento prevedeva il lascito, a favore di
Contr delle somme depositate presso e affinché la stessa Controparte_1 CP_4
venisse rimborsata delle anticipazioni fatte per la de cuius, tuttavia la resistente non aveva documentato di aver sostenuto spese per la zia defunta.
pagina 3 di 8 Sulla base di tali presupposti, i ricorrenti hanno chiesto di accertare la validità ed efficacia dei legati di cui alla prima scheda testamentaria del 31.3.2013 e di condannare CP_1
pagare ai ricorrenti la somma di € 15.000 ciascuno.
[...]
Hanno chiesto, inoltre, di accertare l'inadempimento della resistente agli obblighi previsti nella seconda scheda testamentaria e quindi di condannare la stessa alla ripetizione, a favore della massa ereditaria, delle somme in essere al momento dell'apertura della Contr successione presso le banche e CP_4
Si è costituita in giudizio offrendo una diversa interpretazione delle due Controparte_1
schede testamentarie e sostenendo, in particolare, che il testamento del 2016 avesse revocato quello del 2013 con riguardo ai lasciti disposti in favore dei ricorrenti e degli altri due resistenti e Pt_4 Controparte_2
Ha dedotto che i risparmi della de cuius depositati presso gli istituti bancari erano stati quasi completamente erosi nel corso degli ultimi anni, a causa delle molteplici spese necessarie ad affrontare le esigenze di vita e di cura della stessa, sicché al momento dell'apertura della successione residuavano solo € 1.001,91 sul conto ed € CP_4
11.197,91 sul conto BLN, somme comunque insufficienti a soddisfare i lasciti in favore dei ricorrenti di cui al testamento del 2013.
Ha poi rendicontato le spese affrontate dalla de cuius negli ultimi anni, evidenziando come le uscite fossero state superiori alle disponibilità liquide della testatrice, in tal modo dovendo escludersi qualsiasi appropriazione, da parte della resistente, di risorse della de cuius. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda.
e ono stati dichiarati contumaci. Pt_4 Controparte_2
Su richiesta dei ricorrenti sono stati concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.
Il Giudice non ha dato ingresso a mezzi di prova ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza del 5.6.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata spedita a sentenza.
*** *** ***
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Fuori dall'ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti, e
pagina 4 di 8 configurandosi, invece, la seconda quando, dal contenuto del testamento successivo, si evinca la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quello precedente, e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La relativa indagine, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio attinente alla motivazione” (cfr. Cass. n. 11587/2017 e altre).
Con la prima scheda testamentaria del 31.3.2013 la de cuius nomina sua erede CP_1
e dispone dei legati in favore dei nipoti;
in particolare: due appartamenti in Torino,
[...]
via Giacomo Medici 109/B, vengono legati rispettivamente ai due figli della OT Per_3
premorta, ED e TE NO. Per quanto riguarda i ricorrenti (figli della sorella premorta) la disposizione testamentaria in loro favore può qualificarsi come legato R_ obbligatorio di genere, poiché con essa viene prevista un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro a carico dell'erede ed a favore dei ricorrenti (€ 15.000 ciascuno;
la disposizione recita, infatti: “con l'obbligo di dare ai figli di mia sorella deceduta, R_
, , e la somma di € 15.000 (quindicimila) ciascuno Parte_2 Pt_4 Pt_1 Parte_3 entro due anni dalla mia morte e senza interessi”). Lo stesso con riguardo agli altri due nipoti (contumaci nel presente giudizio), e figli del fratello Pt_4 Controparte_2 premorto che ricevono rispettivamente € 20.000 ed € 40.000 sempre sotto forma Per_5 di legato obbligatorio di genere a carico dell'erede: “Faccio obbligo a mia OT CP_1 come d'accordo, di dare ai miei nipoti e , figli di mio fratello
[...] Pt_4 CP_2 deceduto € 20.000 (ventimila) a Natale e € 40.000. (quarantamila) a , Per_5 CP_2 entro due anni dalla mia morte e senza interessi”.
Il testamento del 10.1.2016 è quasi interamente sovrapponibile, anche dal punto di vista testuale, al precedente testamento del 2013, fatta eccezione per i legati ai nipoti, figli della sorella e del fratello della de cuius e NI premorti. In particolare, identica è R_
l'istituzione di erede di l'attribuzione particolare alla stessa dell'alloggio in Controparte_1
Loano ed a ED e TE NO degli alloggi in Torino, l'attribuzione a CP_1
Contr dei conti correnti e conti titoli presso e Manca, invece, qualsiasi
[...] CP_4
attribuzione patrimoniale in favore dei ricorrenti (figli della sorella ) e dei resistenti R_
contumaci (figli del fratello . Per_5
E' opinione della giudicante che il testamento del 2016 abbia intenzionalmente revocato ed in toto sostituito il testamento del 2013. Tale convincimento si ricava, innanzitutto, dalla già
pagina 5 di 8 rilevata sovrapponibilità dei testamenti con riferimento alle disposizioni che sopravvivono, in quanto ribadite anche nel testamento successivo, e dall'evidenza che ciò che differenzia i due testamenti è, sostanzialmente, solo la mancanza, nel secondo testamento, dei legati in favore dei ricorrenti e dei resistenti contumaci.
Come dire che nel 2016 la de cuius – che gli stessi ricorrenti definiscono persona “dotata di acume” ed adeguati “mezzi cognitivi/culturali per manifestare correttamente le sue ultime volontà” - ha inteso esprimere nuovamente le proprie ultime volontà ribadendo pedissequamente quelle che non erano mutate dal 2013 al 2016 e omettendo, invece, quelle volontà precedentemente espresse che, evidentemente, in virtù dell'omissione, non erano più attuali. Diversamente opinando (e cioè volendo sostenere la sopravvivenza dei legati ai ricorrenti ed ai resistenti contumaci) il testamento del 2016 non troverebbe ragionevole spiegazione, perché conterrebbe esattamente le medesime volontà già espresse nel 2013. In altri termini, non si spiegherebbe perché la de cuius abbia sentito la necessità di testare nuovamente se le successive disposizioni non avessero contenuto alcun elemento di novità rispetto al testamento già redatto nel 2013.
Avvalora questa interpretazione anche l'inciso “Per sopravvenuta mia necessità di salute e di spese” che precede il lascito dei conti correnti e conto titoli a “in modo Controparte_1 che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno”. In queste espressioni, ad avviso dello scrivente magistrato, è contenuta la motivazione delle nuove volontà testamentarie: la de cuius si era evidentemente resa conto delle notevoli spese che, negli ultimi anni, erano necessarie al soddisfacimento delle sue esigenze di sostentamento e cura, oltre che alla gestione del patrimonio immobiliare;
conseguentemente, nel patrimonio ereditario non sarebbero rimaste risorse sufficienti a soddisfare i legati precedentemente disposti, non essendo, evidentemente, intenzione della de cuius onerare l'erede (che di lei si era presa cura, circostanza incontestata) oltre le disponibilità esistenti nell'asse ereditario.
L'espressione “in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno” richiama quella gestione del patrimonio della testatrice che la resistente già faceva quando la prima, anziana e malata, era ancora in vita (non è contestato che fosse Controparte_1
procuratrice della zia ed avesse delega ad operare sui suoi conti). In altri termini, ciò che si desume dal testamento del 2016 è la volontà della de cuius che la OT Controparte_1
che di lei si prendeva cura e la coadiuvava nella gestione del patrimonio, utilizzasse i depositi bancari innanzitutto per le sue esigenze di vita e di cura, come già stava facendo pagina 6 di 8 in virtù di procura e delega ad operare sui conti, ereditando, poi, l'eventuale residuo, già preventivamente ritenuto insufficiente a soddisfare i legati disposti nel 2013.
In definitiva, per le motivazioni esposte, deve concludersi che il testamento del 2016 abbia revocato implicitamente il testamento del 2013; conseguentemente, la prima domanda formulata dai ricorrenti deve essere respinta.
Con la seconda domanda proposta nel ricorso i ricorrenti hanno chiesto “Accertare
l'inadempimento degli obblighi previsti a carico della resistente nella seconda scheda testamentaria (in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno) e, per
l'effetto, condannare la sig. alla ripetizione, a favore della massa Controparte_1 ereditaria, delle somme in essere al momento dell'apertura della successione della zia
, presso gli Istituti di credito (…)”. Per_1
In primo luogo, l'espressione “in modo che possa fare fronte alle molte spese di cui ho bisogno” non integra un onere testamentario e quindi un'obbligazione a carico dell'erede destinata a trovare attuazione dopo la morte della testatrice (è evidente che le spese di cui la testatrice aveva bisogno non potevano che presupporre la sua esistenza in vita), ma, piuttosto, come si è visto sopra, si inserisce nella spiegazione delle ragioni della nuova volontà testamentaria. Come già accennato, con la suddetta espressione la de cuius ha esternato le ragioni del secondo testamento (vi sono molte spese da affrontare con le somme depositate in banca), richiamando ciò che già accadeva quando la stessa era ancora in vita e cioè che il patrimonio bancario era, in sostanza, già affidato alla gestione della OT affinché lo utilizzasse per i bisogni della zia in vita e poi lo Controparte_1
ereditasse alla sua morte.
Oltre tutto, esclusa la previsione, nel testamento del 2016, di un onere, i ricorrenti appaiono carenti di legittimazione attiva e di interesse ad agire rispetto alla domanda di restituzione di somme all'asse ereditario: difatti, essendo stato statuito che il testamento del 2016 ha revocato quello del 2013, i ricorrenti, in forza del testamento del 2016, non sono né eredi né legatari (e nemmeno legittimari), pertanto non hanno alcuna legittimazione né interesse a chiedere la ripetizione di somme in favore dell'asse ereditario.
Ad abundantiam può ulteriormente osservarsi che la resistente ha comunque rendicontato le spese della de cuius dal 30.6.2015 per complessivi € 401.040,66 e tale rendiconto non è stato contestato dai ricorrenti;
ha altresì fornito spiegazione delle operazioni registrate sul conto dopo il decesso della zia, conto peraltro dalla stessa ereditato, la cui movimentazione post mortem non può, pertanto, considerarsi illegittima.
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Per questi motivi
anche la seconda domanda proposta dai ricorrenti deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo determinando il valore della causa in base alle somme domandate (€ 15.000 x 4 = € 60.000) ed utilizzando i parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale in ragione della limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande;
condanna e in solido, Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 9.142,00, Controparte_1
oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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