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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1322/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza collegiale del 13.05.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
Pa T
(c.f. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Chianese (c.f.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa alla Via C.F._1
Rosano n. 5 (pec: Email_1
APPELLANTE
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_2
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'avv. Massimo D'Amore (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22 (pec:
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1462/2020 del 10/02/2020 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 145/2012 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dal (d'ora in avanti solo , ingiungeva Controparte_1 CP_1 al il pagamento in favore della società ricorrente della somma Parte_2 di euro 178.131,44, oltre intessi e spese della procedura.
Il suddetto importo veniva richiesto a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di servizi appaltati, segnatamente relativi alla manutenzione e gestione dei cimiteri comunali, allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, nonché al servizio di pulizia degli immobili di proprietà dell'ente comunale, in esecuzione di contratti e convenzioni regolarmente sottoscritti tra le parti e succedutisi nel tempo.
A fondamento della propria pretesa creditoria, l'appaltatrice depositava in atti, in primo luogo, copia di tutti i contratti e le convenzioni stipulati con il di in Pt_2 Parte_2 Pt_2 nonché specifica documentazione contabile, costituita da fatture e da estratti autentici dei registri di contabilità della medesima società, al fine di comprovare sia il titolo negoziale delle prestazioni dedotte in giudizio, sia l'ammontare complessivo del credito azionato.
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2012, l'ente comunale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza del C.N.S., contestando la non esigibilità del credito vantato. In particolare, l'opponente deduceva di aver già effettuato l'integrale pagamento delle prestazioni rese dalla società opposta e, al contempo, denunciava la mancata prova dell'effettivo espletamento dei servizi appaltati. Inoltre, sollevava eccezione di illegittimità della documentazione contabile prodotta, con specifico riferimento alle fatture, ritenute non idonee a costituire titolo valido ed efficace per l'emissione del provvedimento monitorio impugnato.
Si costituiva in giudizio l'impresa appaltatrice, resistendo all'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Incardinato il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, le cui operazioni peritali venivano affidate all'ing. e, Persona_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 13 all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando il al Parte_2 pagamento della minor somma pari ad euro 167.571,91 a titolo di adempimento contrattuale, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data del
18 aprile 2012 fino all'effettiva corresponsione (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
In sintesi, il giudice di prime cure accertava, in primo luogo, sulla base della documentazione contabile versata in atti e delle risultanze istruttorie, da un lato, l'effettivo espletamento dei servizi oggetto dell'appalto – ampiamente comprovato dalla società opposta mediante le deposizioni dei testimoni escussi, i quali confermavano in modo univoco la concreta esecuzione delle prestazioni dedotte in giudizio – e, dall'altro, la mancata prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente.
Parimenti, il Tribunale evidenziava che l'ente comunale, pur non avendo contestato la ricezione delle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria, si era limitato a eccepire di non averle accettate, senza tuttavia offrire alcuna dimostrazione di aver sollevato, in modo tempestivo e specifico, contestazioni in ordine sia alla sussistenza delle prestazioni documentate, sia alla quantificazione dei relativi corrispettivi.
Osservava, altresì, che la dedotta circostanza dell'avvenuto pagamento delle somme richieste costituiva una mera allegazione priva di riscontro nella documentazione prodotta in giudizio dall'ente locale.
Infine, il primo giudice, aderendo alle risultanze peritali, dava atto che, tra le prestazioni indicate nelle fatture e nei documenti contabili posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria, risultavano incluse anche alcune attività ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste in base ai titoli negoziali stipulati tra le parti e ritualmente prodotti in giudizio. I corrispettivi richiesti con riferimento a tali prestazioni eccedenti risultavano quantificati dal consulente tecnico d'ufficio in complessivi euro 10.559,53, somma che il Tribunale, in adesione alle conclusioni peritali, disponeva di detrarre dall'ammontare complessivo azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 29.04.2020, proponeva appello il
[...]
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso Parte_2 dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
In particolare, così testualmente concludeva:
<< 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in questa sede appellata;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 13 2) In riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti assunti a fondamento del proposto ricorso e rigettare la domanda di pagamento nei confronti del Pt_2
3) Sempre in riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, dichiarare la nullità della
CTU svolta in primo grado, nonché dichiarare l'irritualità, l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della documentazione acquisita dal medesimo CTU in violazione di legge;
4) Sempre in riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, nel merito, accogliere
l'opposizione del e per l'effetto dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria CP_2 avversaria, anche per carenza di prova;
5) Sempre in riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, in via subordinata, Contr rideterminare la pretesa creditoria di decurtando dall'importo richiesto da controparte tutte le somme che lo stesso creditore ha dichiarato di aver già riscosso, quelle non previste in contratto (ISTAT), quelle fuori convenzione, e quelle prive di qualsiasi titolo di supporto giuridico, nonché l'adeguamento Istat e la rivalutazione monetaria;
6) Sempre in riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, in via subordinata, Contr rideterminare la pretesa creditoria di applicando sulle somme eventualmente dovute esclusivamente gli interessi ai tassi Euribor, ovvero gli interessi al tasso legale ex artt. 1282 e ss. cc., ovvero quelli previsti dalla L. n.
109/1994 e nel D.M. n. 145/2000 – escludendo in ogni caso gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 erroneamente riconosciuti in primo grado;
7) Condannare sin d'ora, esso convenuto “ , in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare e/o restituire CP_1
e/o pagare in favore del tutte le somme che lo stesso avrà indebitamente Parte_2 percepito in virtù della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado;
con la maggiorazione degli interessi compensativi o, in subordine, legali, dal momento della apprensione delle somme da parte del C.N.S. e sino al momento dell'effettivo rimborso;
8) Emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
9) Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio di appello, sempre ex D.M. 55/14, con la maggiorazione del rimborso forfetario al 15% per le spese generali, nonché iva e cpa come per legge. >>
CP_ Radicatasi la lite, con comparsa del 18.11.2020, si costituiva in giudizio l'appellato , resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 13 All'udienza del 24.05.2022, la parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sostituito il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “ l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Ciò precisato, nel merito, si osserva quanto segue, con la precisazione che il primo ed il quarto motivo di appello - rubricati ai punti A e D - attinenti a questioni tra loro connesse, possono essere esaminati congiuntamente.
Il contesta la legittimità della consulenza tecnica d'ufficio Parte_2 espletata nel corso del giudizio di primo grado, lamentando che “il Tribunale ha Contr ERRONEAMENTE accolto la domanda del esclusivamente sulla base di documentazione contabile
IRRITUALMENTE acquisita dal CTU ed in assenza di specifiche prove in ordine all'effettivo espletamento di quegli asseriti (ed indimostrati) servizi, ULTERIORI rispetto a quelli già integralmente pagati dal Pt_2
(cfr. pag. 11 atto di appello).
In altri termini, l'appellante eccepisce la nullità, o comunque l'inutilizzabilità, della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, evidenziando che la decisione del Tribunale si fonderebbe esclusivamente su documentazione contabile acquisita irritualmente dall'ausiliario del giudice, in Contr assenza di puntuali riscontri probatori circa l'effettivo svolgimento dei servizi pretesi dal
L'ente comunale censura, altresì, l'omessa detrazione degli importi che la stessa società appaltatrice ha espressamente riconosciuto come non dovuti nel corso delle operazioni peritali.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 13 Sul punto, deduce che per quanto concerne le prestazioni di servizi riconducibili alle convenzioni, si rileva che Contr nel corso della CTU, lo stesso ha avuto modo di riscontrare ed ammettere che la somma di € 35.222,07, non era dovuta dal per le ragioni esplicitate nel verbale di terzo accesso del 14/07/2017 in Parte_2 atti, IN QUANTO GIÀ CORRISPOSTA DAL (cfr. pag. 20 atto di appello). Pt_2
La doglianza è parzialmente fondata.
Occorre innanzitutto premettere che la censura si fonda su una lettura formalistica e parziale del ruolo dell'ausiliario tecnico, non tenendo conto dei limiti e delle facoltà che l'ordinamento riconosce al consulente nominato dal giudice. In particolare, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il c.t.u. può acquisire documentazione tecnica e contabile ulteriore, anche non ritualmente prodotta dalle parti, quando ciò sia indispensabile all'espletamento del quesito ricevuto, a condizione che il tutto avvenga nel rispetto del contraddittorio (Cass. civ., Sez. Un., n. 3086/2022; Cass. civ. n. 13860/2022).
Dunque, il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.
Nel caso in esame, l'ausiliario del primo giudice ha richiesto e ottenuto, previa legittima autorizzazione del Tribunale, l'accesso ad ulteriore documentazione contabile in possesso della
Pubblica Amministrazione, al fine di poter eseguire correttamente l'incarico ricevuto, come espressamente chiarito nella relazione peritale, ove lo stesso deduce che “E' bene precisare che
l'incarico ricevuto dallo scrivente riguardava unicamente la verifica e quantificazione solo delle ultime di queste prestazioni (prestazioni di servizi non ricompresi nelle Convenzioni e successivi contratti di Ampliamento dei servizi già contemplati nelle medesime Convenzioni). Si capisce bene però che per effettuare tale verifica sarebbe stato impossibile prescindere da un preventivo controllo di tutte le fatture oggetto di contestazione al fine di riuscire Contr nell'operazione di collegare ciascuna di esse al relativo atto che autorizzasse preventivamente il all'espletamento del servizio successivamente descritto/richiamato nella causale della medesima fattura indagata ed oggi oggetto del contendere” (cfr. pag. 5 ctu).
Tale operazione istruttoria è avvenuta, peraltro, in pieno rispetto del contraddittorio, come attestano i verbali di accesso peritale, redatti dal medesimo c.t.u. e regolarmente sottoscritti dalle parti, le quali hanno avuto piena possibilità di assistere alle attività svolte, visionare la documentazione acquisita e formulare osservazioni o rilievi in corso di perizia (cfr. verbale di accesso del 20 aprile 2017, verbale di accesso del 15 giugno 2017 e verbale di accesso del 14 luglio
2017).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 13 Ne consegue che le conclusioni del perito devono ritenersi pienamente utilizzabili ai fini decisori, atteso che lo stesso ha correttamente svolto un'attività tecnica volta a ricostruire - attraverso l'analisi di dati contabili - la riconducibilità delle prestazioni fatturate agli atti autorizzativi, senza sostituirsi alle parti nell'allegazione dei fatti costitutivi, ma limitandosi ad esercitare un potere istruttorio accessorio previsto dalla legge.
Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno osservare quanto segue.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il C.N.S. ha fornito adeguata prova della fonte negoziale della propria pretesa, depositando in atti le convenzioni e i contratti di appalto stipulati con il dai quali emerge con chiarezza l'ambito oggettivo delle Parte_2 prestazioni contrattualmente pattuite. Parimenti, la medesima appaltatrice ha prodotto una documentazione contabile dettagliata, costituita da fatture con indicazione analitica dei servizi espletati, nonché estratti autentici dei registri contabili, idonei a comprovare l'insorgenza del credito vantato.
Per converso, le contestazioni mosse dall'ente appellante in ordine all'effettiva esecuzione dei servizi e al relativo quantum debeatur risultano del tutto generiche, e comunque prive di riscontro probatorio. Il infatti, non ha fornito alcuna prova volta a Parte_2 dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme richieste, né ha contestato in modo specifico e puntuale l'azione creditoria promossa dall'odierna parte appellata.
In particolare, l'Ente si è limitato ad assumere, in via apodittica, di aver integralmente assolto le proprie obbligazioni di pagamento, senza produrre documentazione idonea a dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, onere probatorio che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, grava esclusivamente sul debitore.
Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui, il creditore che agisce per l'esecuzione del contratto ha il solo onere di provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento del convenuto, cui spetta invece l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. civ., 11 febbraio 2021, n. 3587).
Alla luce di tali considerazioni, il primo giudice, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, nonché in adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha con giusta ragione ritenuto provata l'effettiva esecuzione dei servizi appaltati.
Oltretutto, il Tribunale, aderendo alle risultanze peritali, ha correttamente operato una riduzione dell'importo originariamente ingiunto, detraendo la somma di euro 10.559,53 corrispondente a
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 13 prestazioni non contrattualmente previste dagli atti contrattuali prodotti in giudizio (ossia convenzioni e contratti d'appalto intercorsi tra le parti).
Tuttavia, pur rilevando che l'ente comunale non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme richieste, deve altresì essere constatato che, secondo quanto emerge dai verbali delle operazioni peritali - in particolare da quello del 14.07.2017, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti e quindi pienamente attendibile - alcune fatture, specificate in seguito, risultano non dovute, con riconoscimento congiunto dell'inesistenza di crediti residui ad esse afferenti.
A riguardo, si riporta integralmente il contenuto delle deduzioni rese nel suddetto verbale:
<< 1) In merito alla Fattura n. 13411/2013 si conviene tra i consulenti che nulla è dovuto;
3) In merito alla
Fattura in merito alle fatture n. 3392/2004 e 3393/2004 si conviene, all'esito degli accertamenti, che l'importo complessivamente dovuto dall'ente per entrambe le predette fattura ammonta a complessivo € 900( novecento/00
Euro); 4) per le Fatture n. 30609/2004, n.32311/2003, n. 32312/2004, n. 31313/2004, n.
32314/2004, n. 32306/2004, n. 32308/2004, n. 32309/2004, 32310/2004, le parti concordano che Contr nulla è dovuto dal verso la 8) in merito alla fattura n. 15021/05 si conviene da Parte_2 ambo le parti, sulla base della valutazione del Dott. che NULLA è dovuto;
10) in merito alle fatture n. CP_4
23636/05, n. 29746/05 e la n. 34340/05, le parti concordano sul fatto che le stesse sono state erroneamente emesse;
12) in merito alla Fattura n. 34212/05 le parti convengo che NULLA è dovuto per la stessa fattura dal Contr al 13) in merito alla Fattura n. 33724/06 si conviene che il Parte_2 Parte_2
Contr risulta ancora debitore nei confronti della di complessivi € 100,00 (cento/00 Euro) >> (cfr. pagg.
9-17 verbale di accesso del 14.07.2014).
Pertanto, proprio con riferimento alle fatture espressamente riconosciute come non dovute dalle parti nei verbali delle operazioni peritali, la sentenza impugnata non ha operato una corrispondente riduzione delle relative somme, limitandosi, il primo giudice, ad applicare una decurtazione afferente al solo ammontare individuato dall'ausiliario del giudice quale corrispettivo riferibile a prestazioni non contrattualmente previste.
Dunque, è su tale specifico profilo che la decisione di primo grado risulta meritevole di riforma, dovendosi detrarre integralmente anche gli importi riferibili alle suddette fatture, per le quali, in sede peritale e in contraddittorio, è stata espressamente accertata la totale non debenza.
A tal proposito è d'uopo richiamare la valenza probatoria dei verbali delle operazioni peritali, ritualmente sottoscritti in presenza delle parti, i quali, nel caso di specie, documentano sia la partecipazione effettiva di ciascuna parte alle operazioni compiute, sia il contenuto delle
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 13 dichiarazioni rese in contraddittorio, sia infine le risultanze tecniche emergenti dai rilievi effettuati dal consulente.
Tali verbali, infatti, assumono valore di prova, in quanto attestano circostanze tecniche e fattuali emerse nel corso dell'attività peritale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che le dichiarazioni sottoscritte dalle parti nei verbali peritali, anche se rese al di fuori di un'udienza o non espressamente riconducibili ai quesiti tecnici formulati dal giudice, possono assumere efficacia di dichiarazioni confessorie stragiudiziali o, comunque, costituire validi elementi di riscontro, purché rese nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel medesimo solco si colloca anche la più recente Cass. civ., ord. n. 7030/2024 , che – in materia di esame contabile e acquisizione documenti da parte del CTU – ha affermato che le informazioni raccolte nel corso delle operazioni peritali, ancorché eccedenti i quesiti assegnati, possono essere legittimamente valutate dal giudice quali elementi integrativi, a condizione che: a) siano pertinenti rispetto al tema tecnico oggetto della consulenza;
b) siano acquisite in contraddittorio, come nel caso di verbalizzazioni alla presenza e con la sottoscrizione delle parti;
c) non introducano nuovi fatti costitutivi non previamente allegati nel processo dalle parti.
In questo senso, la Suprema Corte ha precisato che l'attività istruttoria svolta dal consulente, anche se formalmente eccentrica rispetto ai quesiti affidatigli, è ammissibile e i verbali che la documentano, specie se sottoscritti dalle parti, divengono veri e propri mezzi di prova valutabili dal giudicante (Cass., ord. n. 7030/2024).
Tali principi trovano piena applicazione nel caso in esame, poiché il verbale delle operazioni peritali del 14 luglio 2017, redatto con la partecipazione delle parti e regolarmente sottoscritto, documenta inequivocabilmente che, con riguardo alle fatture ivi menzionate e già specificamente richiamate in precedenza, le parti hanno concordemente riconosciuto l'assenza di crediti residui, con la conseguente non debenza degli importi originariamente richiesti.
Ne discende che tali dichiarazioni, rese in contraddittorio e ritualmente verbalizzate, assumono valore decisivo e impongono – in riforma della statuizione impugnata – la necessaria esclusione dal credito azionato degli importi relativi alle fatture per le quali è stata espressamente accertata, in contraddittorio, la totale insussistenza di crediti residui.
Pertanto, in definitiva, dall'importo quantificato e riconosciuto in primo grado – pari ad euro
167.571,91 – deve essere detratta la somma complessiva di euro 34.222,07, corrispondente alla differenza tra gli importi indicati come non esigibili nel verbale del 14.07.2017 (pari ad euro
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 13 35.222,07) e l'importo di euro 1.000,00 che lo stesso appellante ha comunque ammesso essere ancora dovut al C.N.S. (con riferimento alle fatture nn. 3392/2004, 3393/2004 e n. 33724/2006).
Ne consegue che il credito effettivamente spettante all'appaltatrice si riduce all'importo di euro
133.349,84.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta il riconoscimento in primo grado della complessiva somma di euro 3.264,00 a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata secondo gli indici ISTAT) sulle fatture emesse dal . CP_1
La censura non merita pregio.
Con giusta osservazione il Tribunale ha evidenziato che “l'opponente Parte_3 ur non contestando di aver ricevuto le fatture di cui si tratta, si è limitato a sostenere
[...] di non averle accettate, senza nondimeno comprovare di aver sollevato specifiche contestazioni in ordine alle prestazioni documentate nelle stesse ed agli importi dei corrispettivi (anche sotto il profilo dell'aggiornamento
ISTAT che, infatti, risulta essere stato evidenziato esclusivamente nella comparsa conclusionale depositata in
Cancelleria, con modalità telematica, in data 13 novembre 2019)” (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).
Ebbene, il primo giudice ha correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata che la committente ha sollevato le proprie contestazioni in merito alla rivalutazione monetaria in maniera tardiva, e precisamente soltanto con la comparsa conclusionale, allorquando il thema decidendum era ormai definitivamente cristallizzato e non più suscettibile di modifiche.
Tale allegazione risulta, dunque, preclusa per decadenza, poiché proposta oltre i termini previsti per l'esercizio degli oneri assertivi e probatori delle parti, configurandosi come un tentativo di elusione delle preclusioni processuali
Con il terzo motivo di appello, l'ente comunale censura la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto, in favore del , gli interessi moratori determinati CP_1 secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231 del 2002, in luogo del diverso tasso Euribor, espressamente pattuito dalle parti nel contratto di appalto.
L'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente disatteso la volontà contrattuale, violando il principio dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., laddove ha fatto applicazione automatica del tasso legale previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, pur in presenza di una clausola contrattuale specifica che stabiliva l'applicazione del tasso Euribor quale parametro di riferimento per il calcolo degli interessi moratori.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 13 In via subordinata, l'ente sostiene che, anche qualora si fosse ritenuta inapplicabile la clausola contrattuale, il giudice avrebbe comunque dovuto fare riferimento ai tassi di interessi legali previsti dalla L. n. 109/1994, specificamente riferiti ai contratti di appalto con la pubblica amministrazione.
La censura non merita pregio.
In adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono riconoscersi come dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. n. 231 del 2002, atteso che tale disciplina trova applicazione nei rapporti obbligatori di natura contrattuale, in ipotesi di ritardo nei pagamenti, al fine di garantire una tutela effettiva e rafforzata della posizione creditoria.
Nell'ambito del presente giudizio il contratto stipulato tra le parti è un appalto e, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche tale tipologia negoziale rientra nell'ambito applicativo del
D.lgs. n. 231 del 2002. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, per “transazioni commerciali” devono intendersi i contratti, comunque denominati, conclusi tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Tale definizione è perfettamente compatibile con quella di appalto contenuta nell'art. 1655 c.c., in quanto anche l'appalto implica una prestazione di servizi – intesa come prestazione di fare – che trova il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo. (Cass. Civ. sent. n. 5734/2019).
Oltretutto, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso di ritenere che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori sono dovuti anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale, in quanto previsto dalla legge quale sanzione per il mancato adempimento nei termini (Cass. Civ. sent. n. 30581 del 3 novembre 2023).
In altri termini, i Supremi Giudici hanno fondato il proprio orientamento sul principio secondo cui la citata norma individua l'applicabilità del tasso di interesse cd. commerciale a tutte le obbligazioni pecuniarie.
Pertanto, in forza dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che l'ente appellante vada condannato al pagamento degli interessi moratori previsti dal dlgs. 231/2002 sull'importo complessivo di euro 133.349,84, da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nella sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione relativa alle spese di lite, poiché la riforma della sentenza di primo grado, nel senso dell'accoglimento per quanto di ragione dell'appello, impone una nuova
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 13 regolamentazione dei rapporti processuali tra le parti, da operarsi in coerenza con l'esito complessivo del presente grado di giudizio.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, in parziale accoglimento dell'appello proposta dal l'originaria domanda azionata dal Parte_2 CP_1
va accolta per il minor importo complessivo di
[...] Controparte_1 euro 133.349,84.
Sulle spese di lite
L'accoglimento del gravame per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale e complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza del Parte_2
e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
[...]
55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, avendo riguardo, ai fini dell'individuazione del valore della causa, al minor importo liquidato ed ai minimi della tariffa, tenuto conto dell'accoglimento parziale del gravame.
Devono infine essere confermate, a carico dell'ente appellante, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, così come liquidate dal Tribunale nella pronuncia impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dal Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, condanna lo stesso al
[...] pagamento in favore del della Controparte_1 complessiva somma di euro 133.349,84 (in luogo di euro 167.571,91 riconosciuti in primo grado), oltre interessi moratori previsti dal dlgs. 231/2002, da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nella sentenza impugnata.
- Condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano per il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 13 giudizio di primo grado in euro 900,00 per spese vive ed euro 7.052,00 per compensi professionali e, per il giudizio di appello in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Conferma a carico dell'appellante le spese dell'espletata c.t.u., così come liquidate in primo grado.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1322/2020 R.G., riservata in decisione all'udienza collegiale del 13.05.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
Pa T
(c.f. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Chianese (c.f.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa alla Via C.F._1
Rosano n. 5 (pec: Email_1
APPELLANTE
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_2
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'avv. Massimo D'Amore (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22 (pec:
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1462/2020 del 10/02/2020 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 145/2012 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dal (d'ora in avanti solo , ingiungeva Controparte_1 CP_1 al il pagamento in favore della società ricorrente della somma Parte_2 di euro 178.131,44, oltre intessi e spese della procedura.
Il suddetto importo veniva richiesto a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di servizi appaltati, segnatamente relativi alla manutenzione e gestione dei cimiteri comunali, allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, nonché al servizio di pulizia degli immobili di proprietà dell'ente comunale, in esecuzione di contratti e convenzioni regolarmente sottoscritti tra le parti e succedutisi nel tempo.
A fondamento della propria pretesa creditoria, l'appaltatrice depositava in atti, in primo luogo, copia di tutti i contratti e le convenzioni stipulati con il di in Pt_2 Parte_2 Pt_2 nonché specifica documentazione contabile, costituita da fatture e da estratti autentici dei registri di contabilità della medesima società, al fine di comprovare sia il titolo negoziale delle prestazioni dedotte in giudizio, sia l'ammontare complessivo del credito azionato.
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2012, l'ente comunale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza del C.N.S., contestando la non esigibilità del credito vantato. In particolare, l'opponente deduceva di aver già effettuato l'integrale pagamento delle prestazioni rese dalla società opposta e, al contempo, denunciava la mancata prova dell'effettivo espletamento dei servizi appaltati. Inoltre, sollevava eccezione di illegittimità della documentazione contabile prodotta, con specifico riferimento alle fatture, ritenute non idonee a costituire titolo valido ed efficace per l'emissione del provvedimento monitorio impugnato.
Si costituiva in giudizio l'impresa appaltatrice, resistendo all'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Incardinato il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, le cui operazioni peritali venivano affidate all'ing. e, Persona_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 13 all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando il al Parte_2 pagamento della minor somma pari ad euro 167.571,91 a titolo di adempimento contrattuale, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data del
18 aprile 2012 fino all'effettiva corresponsione (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
In sintesi, il giudice di prime cure accertava, in primo luogo, sulla base della documentazione contabile versata in atti e delle risultanze istruttorie, da un lato, l'effettivo espletamento dei servizi oggetto dell'appalto – ampiamente comprovato dalla società opposta mediante le deposizioni dei testimoni escussi, i quali confermavano in modo univoco la concreta esecuzione delle prestazioni dedotte in giudizio – e, dall'altro, la mancata prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente.
Parimenti, il Tribunale evidenziava che l'ente comunale, pur non avendo contestato la ricezione delle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria, si era limitato a eccepire di non averle accettate, senza tuttavia offrire alcuna dimostrazione di aver sollevato, in modo tempestivo e specifico, contestazioni in ordine sia alla sussistenza delle prestazioni documentate, sia alla quantificazione dei relativi corrispettivi.
Osservava, altresì, che la dedotta circostanza dell'avvenuto pagamento delle somme richieste costituiva una mera allegazione priva di riscontro nella documentazione prodotta in giudizio dall'ente locale.
Infine, il primo giudice, aderendo alle risultanze peritali, dava atto che, tra le prestazioni indicate nelle fatture e nei documenti contabili posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria, risultavano incluse anche alcune attività ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste in base ai titoli negoziali stipulati tra le parti e ritualmente prodotti in giudizio. I corrispettivi richiesti con riferimento a tali prestazioni eccedenti risultavano quantificati dal consulente tecnico d'ufficio in complessivi euro 10.559,53, somma che il Tribunale, in adesione alle conclusioni peritali, disponeva di detrarre dall'ammontare complessivo azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 29.04.2020, proponeva appello il
[...]
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso Parte_2 dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
In particolare, così testualmente concludeva:
<< 1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in questa sede appellata;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 13 2) In riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti assunti a fondamento del proposto ricorso e rigettare la domanda di pagamento nei confronti del Pt_2
3) Sempre in riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, dichiarare la nullità della
CTU svolta in primo grado, nonché dichiarare l'irritualità, l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della documentazione acquisita dal medesimo CTU in violazione di legge;
4) Sempre in riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, nel merito, accogliere
l'opposizione del e per l'effetto dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria CP_2 avversaria, anche per carenza di prova;
5) Sempre in riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, in via subordinata, Contr rideterminare la pretesa creditoria di decurtando dall'importo richiesto da controparte tutte le somme che lo stesso creditore ha dichiarato di aver già riscosso, quelle non previste in contratto (ISTAT), quelle fuori convenzione, e quelle prive di qualsiasi titolo di supporto giuridico, nonché l'adeguamento Istat e la rivalutazione monetaria;
6) Sempre in riforma della Sentenza n. 1460/20 emessa dal Tribunale di Napoli, in via subordinata, Contr rideterminare la pretesa creditoria di applicando sulle somme eventualmente dovute esclusivamente gli interessi ai tassi Euribor, ovvero gli interessi al tasso legale ex artt. 1282 e ss. cc., ovvero quelli previsti dalla L. n.
109/1994 e nel D.M. n. 145/2000 – escludendo in ogni caso gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 erroneamente riconosciuti in primo grado;
7) Condannare sin d'ora, esso convenuto “ , in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare e/o restituire CP_1
e/o pagare in favore del tutte le somme che lo stesso avrà indebitamente Parte_2 percepito in virtù della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado;
con la maggiorazione degli interessi compensativi o, in subordine, legali, dal momento della apprensione delle somme da parte del C.N.S. e sino al momento dell'effettivo rimborso;
8) Emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
9) Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio di appello, sempre ex D.M. 55/14, con la maggiorazione del rimborso forfetario al 15% per le spese generali, nonché iva e cpa come per legge. >>
CP_ Radicatasi la lite, con comparsa del 18.11.2020, si costituiva in giudizio l'appellato , resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 13 All'udienza del 24.05.2022, la parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sostituito il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, svolta a trattazione scritta, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “ l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Ciò precisato, nel merito, si osserva quanto segue, con la precisazione che il primo ed il quarto motivo di appello - rubricati ai punti A e D - attinenti a questioni tra loro connesse, possono essere esaminati congiuntamente.
Il contesta la legittimità della consulenza tecnica d'ufficio Parte_2 espletata nel corso del giudizio di primo grado, lamentando che “il Tribunale ha Contr ERRONEAMENTE accolto la domanda del esclusivamente sulla base di documentazione contabile
IRRITUALMENTE acquisita dal CTU ed in assenza di specifiche prove in ordine all'effettivo espletamento di quegli asseriti (ed indimostrati) servizi, ULTERIORI rispetto a quelli già integralmente pagati dal Pt_2
(cfr. pag. 11 atto di appello).
In altri termini, l'appellante eccepisce la nullità, o comunque l'inutilizzabilità, della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, evidenziando che la decisione del Tribunale si fonderebbe esclusivamente su documentazione contabile acquisita irritualmente dall'ausiliario del giudice, in Contr assenza di puntuali riscontri probatori circa l'effettivo svolgimento dei servizi pretesi dal
L'ente comunale censura, altresì, l'omessa detrazione degli importi che la stessa società appaltatrice ha espressamente riconosciuto come non dovuti nel corso delle operazioni peritali.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 13 Sul punto, deduce che per quanto concerne le prestazioni di servizi riconducibili alle convenzioni, si rileva che Contr nel corso della CTU, lo stesso ha avuto modo di riscontrare ed ammettere che la somma di € 35.222,07, non era dovuta dal per le ragioni esplicitate nel verbale di terzo accesso del 14/07/2017 in Parte_2 atti, IN QUANTO GIÀ CORRISPOSTA DAL (cfr. pag. 20 atto di appello). Pt_2
La doglianza è parzialmente fondata.
Occorre innanzitutto premettere che la censura si fonda su una lettura formalistica e parziale del ruolo dell'ausiliario tecnico, non tenendo conto dei limiti e delle facoltà che l'ordinamento riconosce al consulente nominato dal giudice. In particolare, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il c.t.u. può acquisire documentazione tecnica e contabile ulteriore, anche non ritualmente prodotta dalle parti, quando ciò sia indispensabile all'espletamento del quesito ricevuto, a condizione che il tutto avvenga nel rispetto del contraddittorio (Cass. civ., Sez. Un., n. 3086/2022; Cass. civ. n. 13860/2022).
Dunque, il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.
Nel caso in esame, l'ausiliario del primo giudice ha richiesto e ottenuto, previa legittima autorizzazione del Tribunale, l'accesso ad ulteriore documentazione contabile in possesso della
Pubblica Amministrazione, al fine di poter eseguire correttamente l'incarico ricevuto, come espressamente chiarito nella relazione peritale, ove lo stesso deduce che “E' bene precisare che
l'incarico ricevuto dallo scrivente riguardava unicamente la verifica e quantificazione solo delle ultime di queste prestazioni (prestazioni di servizi non ricompresi nelle Convenzioni e successivi contratti di Ampliamento dei servizi già contemplati nelle medesime Convenzioni). Si capisce bene però che per effettuare tale verifica sarebbe stato impossibile prescindere da un preventivo controllo di tutte le fatture oggetto di contestazione al fine di riuscire Contr nell'operazione di collegare ciascuna di esse al relativo atto che autorizzasse preventivamente il all'espletamento del servizio successivamente descritto/richiamato nella causale della medesima fattura indagata ed oggi oggetto del contendere” (cfr. pag. 5 ctu).
Tale operazione istruttoria è avvenuta, peraltro, in pieno rispetto del contraddittorio, come attestano i verbali di accesso peritale, redatti dal medesimo c.t.u. e regolarmente sottoscritti dalle parti, le quali hanno avuto piena possibilità di assistere alle attività svolte, visionare la documentazione acquisita e formulare osservazioni o rilievi in corso di perizia (cfr. verbale di accesso del 20 aprile 2017, verbale di accesso del 15 giugno 2017 e verbale di accesso del 14 luglio
2017).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 13 Ne consegue che le conclusioni del perito devono ritenersi pienamente utilizzabili ai fini decisori, atteso che lo stesso ha correttamente svolto un'attività tecnica volta a ricostruire - attraverso l'analisi di dati contabili - la riconducibilità delle prestazioni fatturate agli atti autorizzativi, senza sostituirsi alle parti nell'allegazione dei fatti costitutivi, ma limitandosi ad esercitare un potere istruttorio accessorio previsto dalla legge.
Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno osservare quanto segue.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il C.N.S. ha fornito adeguata prova della fonte negoziale della propria pretesa, depositando in atti le convenzioni e i contratti di appalto stipulati con il dai quali emerge con chiarezza l'ambito oggettivo delle Parte_2 prestazioni contrattualmente pattuite. Parimenti, la medesima appaltatrice ha prodotto una documentazione contabile dettagliata, costituita da fatture con indicazione analitica dei servizi espletati, nonché estratti autentici dei registri contabili, idonei a comprovare l'insorgenza del credito vantato.
Per converso, le contestazioni mosse dall'ente appellante in ordine all'effettiva esecuzione dei servizi e al relativo quantum debeatur risultano del tutto generiche, e comunque prive di riscontro probatorio. Il infatti, non ha fornito alcuna prova volta a Parte_2 dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme richieste, né ha contestato in modo specifico e puntuale l'azione creditoria promossa dall'odierna parte appellata.
In particolare, l'Ente si è limitato ad assumere, in via apodittica, di aver integralmente assolto le proprie obbligazioni di pagamento, senza produrre documentazione idonea a dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, onere probatorio che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, grava esclusivamente sul debitore.
Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui, il creditore che agisce per l'esecuzione del contratto ha il solo onere di provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento del convenuto, cui spetta invece l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. civ., 11 febbraio 2021, n. 3587).
Alla luce di tali considerazioni, il primo giudice, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, nonché in adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha con giusta ragione ritenuto provata l'effettiva esecuzione dei servizi appaltati.
Oltretutto, il Tribunale, aderendo alle risultanze peritali, ha correttamente operato una riduzione dell'importo originariamente ingiunto, detraendo la somma di euro 10.559,53 corrispondente a
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 13 prestazioni non contrattualmente previste dagli atti contrattuali prodotti in giudizio (ossia convenzioni e contratti d'appalto intercorsi tra le parti).
Tuttavia, pur rilevando che l'ente comunale non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme richieste, deve altresì essere constatato che, secondo quanto emerge dai verbali delle operazioni peritali - in particolare da quello del 14.07.2017, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti e quindi pienamente attendibile - alcune fatture, specificate in seguito, risultano non dovute, con riconoscimento congiunto dell'inesistenza di crediti residui ad esse afferenti.
A riguardo, si riporta integralmente il contenuto delle deduzioni rese nel suddetto verbale:
<< 1) In merito alla Fattura n. 13411/2013 si conviene tra i consulenti che nulla è dovuto;
3) In merito alla
Fattura in merito alle fatture n. 3392/2004 e 3393/2004 si conviene, all'esito degli accertamenti, che l'importo complessivamente dovuto dall'ente per entrambe le predette fattura ammonta a complessivo € 900( novecento/00
Euro); 4) per le Fatture n. 30609/2004, n.32311/2003, n. 32312/2004, n. 31313/2004, n.
32314/2004, n. 32306/2004, n. 32308/2004, n. 32309/2004, 32310/2004, le parti concordano che Contr nulla è dovuto dal verso la 8) in merito alla fattura n. 15021/05 si conviene da Parte_2 ambo le parti, sulla base della valutazione del Dott. che NULLA è dovuto;
10) in merito alle fatture n. CP_4
23636/05, n. 29746/05 e la n. 34340/05, le parti concordano sul fatto che le stesse sono state erroneamente emesse;
12) in merito alla Fattura n. 34212/05 le parti convengo che NULLA è dovuto per la stessa fattura dal Contr al 13) in merito alla Fattura n. 33724/06 si conviene che il Parte_2 Parte_2
Contr risulta ancora debitore nei confronti della di complessivi € 100,00 (cento/00 Euro) >> (cfr. pagg.
9-17 verbale di accesso del 14.07.2014).
Pertanto, proprio con riferimento alle fatture espressamente riconosciute come non dovute dalle parti nei verbali delle operazioni peritali, la sentenza impugnata non ha operato una corrispondente riduzione delle relative somme, limitandosi, il primo giudice, ad applicare una decurtazione afferente al solo ammontare individuato dall'ausiliario del giudice quale corrispettivo riferibile a prestazioni non contrattualmente previste.
Dunque, è su tale specifico profilo che la decisione di primo grado risulta meritevole di riforma, dovendosi detrarre integralmente anche gli importi riferibili alle suddette fatture, per le quali, in sede peritale e in contraddittorio, è stata espressamente accertata la totale non debenza.
A tal proposito è d'uopo richiamare la valenza probatoria dei verbali delle operazioni peritali, ritualmente sottoscritti in presenza delle parti, i quali, nel caso di specie, documentano sia la partecipazione effettiva di ciascuna parte alle operazioni compiute, sia il contenuto delle
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 13 dichiarazioni rese in contraddittorio, sia infine le risultanze tecniche emergenti dai rilievi effettuati dal consulente.
Tali verbali, infatti, assumono valore di prova, in quanto attestano circostanze tecniche e fattuali emerse nel corso dell'attività peritale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che le dichiarazioni sottoscritte dalle parti nei verbali peritali, anche se rese al di fuori di un'udienza o non espressamente riconducibili ai quesiti tecnici formulati dal giudice, possono assumere efficacia di dichiarazioni confessorie stragiudiziali o, comunque, costituire validi elementi di riscontro, purché rese nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel medesimo solco si colloca anche la più recente Cass. civ., ord. n. 7030/2024 , che – in materia di esame contabile e acquisizione documenti da parte del CTU – ha affermato che le informazioni raccolte nel corso delle operazioni peritali, ancorché eccedenti i quesiti assegnati, possono essere legittimamente valutate dal giudice quali elementi integrativi, a condizione che: a) siano pertinenti rispetto al tema tecnico oggetto della consulenza;
b) siano acquisite in contraddittorio, come nel caso di verbalizzazioni alla presenza e con la sottoscrizione delle parti;
c) non introducano nuovi fatti costitutivi non previamente allegati nel processo dalle parti.
In questo senso, la Suprema Corte ha precisato che l'attività istruttoria svolta dal consulente, anche se formalmente eccentrica rispetto ai quesiti affidatigli, è ammissibile e i verbali che la documentano, specie se sottoscritti dalle parti, divengono veri e propri mezzi di prova valutabili dal giudicante (Cass., ord. n. 7030/2024).
Tali principi trovano piena applicazione nel caso in esame, poiché il verbale delle operazioni peritali del 14 luglio 2017, redatto con la partecipazione delle parti e regolarmente sottoscritto, documenta inequivocabilmente che, con riguardo alle fatture ivi menzionate e già specificamente richiamate in precedenza, le parti hanno concordemente riconosciuto l'assenza di crediti residui, con la conseguente non debenza degli importi originariamente richiesti.
Ne discende che tali dichiarazioni, rese in contraddittorio e ritualmente verbalizzate, assumono valore decisivo e impongono – in riforma della statuizione impugnata – la necessaria esclusione dal credito azionato degli importi relativi alle fatture per le quali è stata espressamente accertata, in contraddittorio, la totale insussistenza di crediti residui.
Pertanto, in definitiva, dall'importo quantificato e riconosciuto in primo grado – pari ad euro
167.571,91 – deve essere detratta la somma complessiva di euro 34.222,07, corrispondente alla differenza tra gli importi indicati come non esigibili nel verbale del 14.07.2017 (pari ad euro
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 13 35.222,07) e l'importo di euro 1.000,00 che lo stesso appellante ha comunque ammesso essere ancora dovut al C.N.S. (con riferimento alle fatture nn. 3392/2004, 3393/2004 e n. 33724/2006).
Ne consegue che il credito effettivamente spettante all'appaltatrice si riduce all'importo di euro
133.349,84.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta il riconoscimento in primo grado della complessiva somma di euro 3.264,00 a titolo di rivalutazione monetaria (calcolata secondo gli indici ISTAT) sulle fatture emesse dal . CP_1
La censura non merita pregio.
Con giusta osservazione il Tribunale ha evidenziato che “l'opponente Parte_3 ur non contestando di aver ricevuto le fatture di cui si tratta, si è limitato a sostenere
[...] di non averle accettate, senza nondimeno comprovare di aver sollevato specifiche contestazioni in ordine alle prestazioni documentate nelle stesse ed agli importi dei corrispettivi (anche sotto il profilo dell'aggiornamento
ISTAT che, infatti, risulta essere stato evidenziato esclusivamente nella comparsa conclusionale depositata in
Cancelleria, con modalità telematica, in data 13 novembre 2019)” (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).
Ebbene, il primo giudice ha correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata che la committente ha sollevato le proprie contestazioni in merito alla rivalutazione monetaria in maniera tardiva, e precisamente soltanto con la comparsa conclusionale, allorquando il thema decidendum era ormai definitivamente cristallizzato e non più suscettibile di modifiche.
Tale allegazione risulta, dunque, preclusa per decadenza, poiché proposta oltre i termini previsti per l'esercizio degli oneri assertivi e probatori delle parti, configurandosi come un tentativo di elusione delle preclusioni processuali
Con il terzo motivo di appello, l'ente comunale censura la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto, in favore del , gli interessi moratori determinati CP_1 secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231 del 2002, in luogo del diverso tasso Euribor, espressamente pattuito dalle parti nel contratto di appalto.
L'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente disatteso la volontà contrattuale, violando il principio dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., laddove ha fatto applicazione automatica del tasso legale previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, pur in presenza di una clausola contrattuale specifica che stabiliva l'applicazione del tasso Euribor quale parametro di riferimento per il calcolo degli interessi moratori.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 13 In via subordinata, l'ente sostiene che, anche qualora si fosse ritenuta inapplicabile la clausola contrattuale, il giudice avrebbe comunque dovuto fare riferimento ai tassi di interessi legali previsti dalla L. n. 109/1994, specificamente riferiti ai contratti di appalto con la pubblica amministrazione.
La censura non merita pregio.
In adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono riconoscersi come dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dal D.lgs. n. 231 del 2002, atteso che tale disciplina trova applicazione nei rapporti obbligatori di natura contrattuale, in ipotesi di ritardo nei pagamenti, al fine di garantire una tutela effettiva e rafforzata della posizione creditoria.
Nell'ambito del presente giudizio il contratto stipulato tra le parti è un appalto e, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche tale tipologia negoziale rientra nell'ambito applicativo del
D.lgs. n. 231 del 2002. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto, per “transazioni commerciali” devono intendersi i contratti, comunque denominati, conclusi tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Tale definizione è perfettamente compatibile con quella di appalto contenuta nell'art. 1655 c.c., in quanto anche l'appalto implica una prestazione di servizi – intesa come prestazione di fare – che trova il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo. (Cass. Civ. sent. n. 5734/2019).
Oltretutto, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso di ritenere che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi moratori sono dovuti anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale, in quanto previsto dalla legge quale sanzione per il mancato adempimento nei termini (Cass. Civ. sent. n. 30581 del 3 novembre 2023).
In altri termini, i Supremi Giudici hanno fondato il proprio orientamento sul principio secondo cui la citata norma individua l'applicabilità del tasso di interesse cd. commerciale a tutte le obbligazioni pecuniarie.
Pertanto, in forza dei principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che l'ente appellante vada condannato al pagamento degli interessi moratori previsti dal dlgs. 231/2002 sull'importo complessivo di euro 133.349,84, da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nella sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione relativa alle spese di lite, poiché la riforma della sentenza di primo grado, nel senso dell'accoglimento per quanto di ragione dell'appello, impone una nuova
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 13 regolamentazione dei rapporti processuali tra le parti, da operarsi in coerenza con l'esito complessivo del presente grado di giudizio.
In conclusione, per tutto quanto sin qui evidenziato, in parziale accoglimento dell'appello proposta dal l'originaria domanda azionata dal Parte_2 CP_1
va accolta per il minor importo complessivo di
[...] Controparte_1 euro 133.349,84.
Sulle spese di lite
L'accoglimento del gravame per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale e complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718;
Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza del Parte_2
e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
[...]
55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, avendo riguardo, ai fini dell'individuazione del valore della causa, al minor importo liquidato ed ai minimi della tariffa, tenuto conto dell'accoglimento parziale del gravame.
Devono infine essere confermate, a carico dell'ente appellante, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, così come liquidate dal Tribunale nella pronuncia impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dal Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, condanna lo stesso al
[...] pagamento in favore del della Controparte_1 complessiva somma di euro 133.349,84 (in luogo di euro 167.571,91 riconosciuti in primo grado), oltre interessi moratori previsti dal dlgs. 231/2002, da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nella sentenza impugnata.
- Condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si liquidano per il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1322/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 13 giudizio di primo grado in euro 900,00 per spese vive ed euro 7.052,00 per compensi professionali e, per il giudizio di appello in euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Conferma a carico dell'appellante le spese dell'espletata c.t.u., così come liquidate in primo grado.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
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