CA
Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2024 V.G.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente DECRETO
nel procedimento n. R.G. 324/2024 V.G.
promosso in sede di atto di citazione in riassunzione (Ordinanza della Corte Suprema di CA, Prima Sezione Civile, decisa il 23/04/2024, pubblicata il 19/06/2024, n. di Registro Generale 14341/2023),
da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Torino, Via Mercantini n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio del Foro di Torino che la rappresentano e difendono per procura in atti,
Ricorrente in riassunzione (Originaria Reclamata)
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Antonina Scolaro e Andrea Laboragine del Foro di Torino che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
Resistente in riassunzione ( ) Parte_2
avverso
il Decreto del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n. cronol. 11679/2022, depositato in data 15/07/2022, deciso il 12/07/2022 nel procedimento art. 9 l. 898/1970 iscritto al n. di ruolo R.V.G. 28420/2021.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino (“Visto, nulla si oppone”, datato 23.10.2024”).
*** Osserva quanto segue.
Con sentenza n. 2116/2016 pubblicata il 14/04/2016 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con successivo decreto 21/10/2020 (R.G. 1334/2019 V.G) il Tribunale di Torino ha ampliato i tempi di permanenza del figlio (cl. 2007) presso il padre e Per_1 revocato il contributo al mantenimento di 390,00 euro, già concordato fra le parti in sede di divorzio, attesi i tempi sostanzialmente paritari di permanenza del minore presso ciascun genitore. Con ricorso in data 03/11/2021 la IG chiedeva al Parte_1
Tribunale di Torino una revisione delle misure economiche del divorzio, e segnatamente il ripristino di un congruo assegno di contributo al mantenimento del figlio minore Si costituiva in giudizio il IG Per_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse domande, dichiarandosi, allo stato, e sino a quando non saranno riprese le normali frequentazioni padre-figlio, disponibile a versare un assegno di mantenimento di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale di Torino, con decreto deciso in data 12/07/2022, in modifica delle condizioni previste dal precedente decreto del 21/10/2020 (ut supra), ha disposto che il IG corrisponda alla IG entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 400,00 euro, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, Per_1 scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate;
ha condannato alla refusione di Controparte_1
1/2 delle spese di lite in favore di , spese liquidate per intero in Parte_1 complessivi € 2.200,00 (fase unica per procedimenti di VG), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge e ha compensato i restanti 1/2 delle spese di lite, ciò sulla base del dato, pacifico e non contestato, che il calendario già auspicato di ripresa di visite non ha avuto luogo per il netto rifiuto Persona_2 del figlio di incontrare il padre, nonostante tutti gli interventi di sostegno posti in essere e pertanto constatando il Tribunale che di fatto gli oneri di accudimento del figlio gravano interamente sulla madre. Nei confronti del suddetto decreto proponeva tempestiva impugnazione il IG
chiedendo alla Corte d'Appello di prevedere allo stato, e sino a quando CP_1 saranno riprese le nomali frequentazioni padre/figlio, un assegno di mantenimento al massimo di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La IG , costituitasi, chiedeva di respingere integralmente il reclamo Pt_1 proposto, e per l'effetto, confermare il decreto 15/07/2022 (cron. 11679/2022) del Tribunale di Torino, con integrale vittoria di spese e onorari di giudizio di II grado. La Corte d'Appello, con decreto n. cronol. 1388/2022 del 30/12/2022, emesso nel procedimento R.G. n. 390/2022, respingeva il reclamo e, per l'effetto, confermava il decreto del Tribunale, e condannava parte reclamante alla Pt_3 rifusione delle spese sostenute dalla controparte nel grado di giudizio, Pt_1 che liquidava in € 2.336,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA. Inoltre dichiarava il reclamante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Torino proponeva ricorso per CA il IG . Controparte_1
La IG resisteva con controricorso. Parte_1
La Corte Suprema di CA, Prima Sezione Civile, con Ordinanza decisa il 23/04/2024 (N. R.G. 14341/2023) osservava che “...omissis… alla luce della richiamata giurisprudenza, le doglianze del ricorrente sono fondate, per aver la Corte d'appello omesso l'esame della situazione economico-patrimoniale della ex moglie e la conseguente doverosa sua comparazione con la situazione del ricorrente, essendosi limitata all'esame della sola condizione economica del ricorrente, con conseguente violazione del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre che del principio di eguaglianza dei coniugi.” Quindi la Corte di CA, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Con atto di citazione in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Torino propone tempestiva riassunzione la IG chiedendo la Parte_1 conferma del decreto del Tribunale di Torino, pubblicato il 15.7.2022, e per l'effetto, nel merito, “Dichiarare tenuto il sig. a contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio versando a mani della madre , entro il giorno 5 di ogni mese la somma Per_1 Parte_1 di euro 400,00, annualmente indicizzata secondo Indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Con integrale vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio nonché del Giudizio già celebratosi dinanzi alla Corte di CA.” Osservava, circa la capacità lavorativa e disponibilità economica del IG
, che egli ha a lungo esercitato l'attività di geometra, che nel 2019 ha CP_1 liberamente scelto di chiudere la propria Partita Iva e cessato (assertivamente, precisa la ricorrente) l'attività di geometra, ma nel contempo non si è cancellato dall'Albo; che dopo avere asseritamente cessato l'attività di geometra, egli risulta avere lavorato 'ufficialmente' solo per un breve periodo, per conto di MS (Lavazza) e che tale attività retribuita è cessata poco tempo prima della domanda di contributo al mantenimento del figlio presentata dall'esponente; che, successivamente, il IG ha prodotto l'iscrizione alle liste di CP_1 collocamento che però porta la data del 28/07/2022, ovvero successiva all'emissione del decreto del Tribunale;
che dall'esame dell'estratto conto Unicredit prodotto dal IG in I Grado risultano frequentissimi CP_1 versamenti di contanti, per importi variabili anche rilevanti;
che l'ammontare complessivo dei versamenti ammonta a qualche migliaio di euro per ogni trimestre e che dall'esame degli estratti conto risulta la mancanza di spese minute e quotidiane;
che è provato che il IG riceva aiuti economici CP_1 continuativi e cospicui da parte dei propri genitori e della convivente sig.ra che la casa in cui il IG risiede con la compagna (una Parte_4 CP_1 villetta di 200 mq con tavernetta e giardino) è di proprietà del padre, a cui il nulla corrisponde;
che la IG ha un reddito annuo di CP_1 Pt_4
52.000,00 euro, con un fatturato complessivo di 122.000,00 euro;
che il IG
, insieme alla convivente IG conduce un tenore di CP_1 Parte_4 vita molto elevato, assolutamente incongruo rispetto alla protestata condizione di disoccupazione, che perdurerebbe da oltre 4 anni. In merito alla condizione economica e lavorativa della IG osserva che la stessa è impiegata Pt_1 amministrativa presso la ditta 3P Ingros SRL e la sua busta paga è di circa 1.700,00 euro mensili;
che ha un reddito annuo lordo di € 22.668,00, a cui vanno detratte imposte per € 5.367,00; che non ha proprietà immobiliari;
che abita con il marito, IG , con una figlia di 9 anni nata dall'unione e per Controparte_2 l'appunto con il figlio di primo letto nella casa di proprietà del coniuge, Per_1 in corso Sebastopoli 236 e che contribuisce al ménage domestico e al costo delle utenze in via diretta o tramite bonifici in favore del marito, a sua volta intestatario del mutuo e dei contratti di utenza. Evidenzia, inoltre, che il figlio oggi ha Per_1
17 anni, frequenta il IV anno della Scuola Superiore di Finanza e marketing presso l'istituto Sommeiller e pratica sport frequentando la palestra;
che i rapporti padre-figlio si sono rapidamente deteriorati fino a cessare del tutto e che il decreto 15/07/2022, confermato dalla Corte d'Appello in data 22/12/2022, che ha stabilito un contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, viene costantemente disatteso dal IG
. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/01/2025 si costituiva in giudizio il IG sostenendo che, in ragione della cessazione Controparte_1 della propria attività lavorativa, anche per fare fronte ai propri obblighi di mantenimento nei confronti del figlio, si è trovato nell'oggettiva impossibilità di corrispondere le imposte, accumulando un ingente debito;
che, nonostante l'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa, è ancora oggi disoccupato e che la specificità dell'attività che svolgeva (geometra) risulta molto limitativa rispetto alla possibilità di reperire una nuova occupazione lavorativa;
che la mancanza di spese minute e quotidiane negli estratti conto del convenuto non può in nessun caso essere considerata prova, neppure in via presuntiva, che egli disponga di liquidità ovvero di denaro contante, né tanto meno che lavori in nero e che, al contrario, l'assenza di spese è invece prova dello stato di disoccupazione e di indigenza in cui purtroppo versa;
che è “mantenuto” dalla compagna - convivente (IG e riceve dai genitori un piccolo Parte_4 aiuto mensile, pari all'importo di € 150,00. Quanto alla situazione economica della sig.ra rileva che il marito della stessa è presidente della società 3P Pt_1
Ingros Srl per cui lei lavora e che tale società possiede, peraltro, numerosi immobili, come da visura catastale agli atti;
che la Sig.ra non sostiene Pt_1 oneri abitativi, in quanto vive con il figlio in un immobile di proprietà dell'attuale marito;
che durante l'estate la Sig.ra ha sempre organizzato vacanze con Pt_1 il figlio e che, nell'estate del 2023, la stessa ha trascorso due settimane in Grecia a Chania con il figlio;
che le esigenze di un ragazzo di 17 anni e quindi il relativo impegno economico a carico dei genitori non può di certo essere stimato in € 1.200,00/€ 1.300,00 mensili, come affermato dalla controparte, e che è invece corretto stimare tale impegno in circa € 600,00 mensili;
che, pur non avendo alcuna entrata, egli si rende disponibile a versare all'ex moglie, con enormi sacrifici e con l'aiuto dei propri genitori, l'importo di € 150,00 per il mantenimento del figlio, oltre il 30% delle spese straordinarie. Quindi il IG
rassegna le proprie conclusioni di merito chiedendo “disporre che Controparte_1 il padre versi alla madre l'importo di € 150,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre al 30% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Torino. Con piena vittoria delle spese e onorari del giudizio di primo grado del Tribunale di Torino, del giudizio di reclamo della Corte d'Appello di Torino, del giudizio già celebratosi dinanzi alla Corte di CA, nonché del presente grado di giudizio”. All'udienza del 21/3/2025 le Difese delle parti hanno insistito nelle domande di cui ai rispettivi atti e la Corte si è riservata la decisione.
***
Osserva la Corte che la domanda azionata dalla sig.ra con citazione in Pt_1 riassunzione è fondata e deve, pertanto, nel merito essere accolta. Preliminarmente, deve osservarsi che come già riportato in narrativa il focus della Suprema Corte - in ragione del quale ha cassato il decreto della Corte d'Appello (in diversa composizione), che aveva confermato il decreto 12.7.20022 del Tribunale di Torino - verte sul fatto che la Corte d'Appello aveva del tutto omesso l'esame della situazione economico-patrimoniale della ex moglie (cioè della sig.ra ), difettando quindi anche la comparazione con la situazione economico- Pt_1 patrimoniale sig. , viceversa esaminata in quella sede. CP_1
Deve quindi osservarsi, in ossequio al predetto rilevo della Suprema Corte, che ciò che è difettato, innanzi tutto e primariamente, è stato l'esame della situazione economica della sig.ra . Pt_1
Ora, sotto questo profilo, osserva la presente Corte che i dati di fatto emersi non sono sostanzialmente contestati tra le parti: la sig.ra ha un reddito da Pt_1 lavoro dipendente di circa € 1.700,00 mensili, lavora presso la ditta 3P Ingros SRL, di cui l'attuale coniuge, sig. è presidente e vive in alloggio Controparte_2 di proprietà del predetto marito, unitamente al figlio di primo letto e alla Per_1 figlia di 9 anni, nata dalla nuova relazione coniugale. A fronte di ciò, deve operarsi la doverosa comparazione con la situazione economica dell'ex coniuge, sig.
, situazione che è stata già ampiamente vagliata sia dal Tribunale di CP_1
Torino nella parte motiva del proprio decreto 12.7.2022 sia nel decreto di questa Corte emesso in data 22.12.2022 che ebbe a confermare le statuizioni del primo grado. Orbene, la situazione economica complessiva del sig. evidenzia una (già CP_1 rilevata dai precedenti Giudici) discrepanza oggettiva tra il dichiarato stato di disoccupazione dello stesso (persona avente la qualifica di geometra e che ha svolto in passato tale attività, poi volontariamente cessata) e il tenore di vita condotto (plurimi viaggi con la compagna, la quale peraltro svolge una proficua attività lavorativa in proprio, accrediti in contanti sul conto) nonché la circostanza che già quando, in sede divorzile nel 2016, si era concordemente impegnato a versare la somma di € 390,00 mensile per il figlio, egli già lamentava redditi annuali irrisori, evidentemente incompatibili con tale disponibilità. Alla luce di tutto ciò, la comparazione tra le complessive situazioni economiche delle parti ( ) nell'attualità (entrambe risultano peraltro Parte_5 significativamente beneficiare delle buone condizioni economiche dei rispettivi attuali conviventi) induce a ritenere del tutto congrua la richiesta di un contributo paterno in favore del figlio di € 400,00 mensili, oltre all'accollo del 50% delle spese straordinarie dello stesso, come domandato dalla sig.ra e Pt_1 come già disposto in primo grado dal Tribunale di Torino e confermato dalla Corte d'Appello (nel decreto poi cassato), provvedimento quest'ultimo che, si ribadisce, difettava di un doveroso esame della situazione economica anche della sig.ra e della conseguente comparazione con quella del sig. , ma che, Pt_1 CP_1 qui sostenuto da tali valutazioni integrative (in ossequio ai rilievi della Suprema Corte), si condivide quanto al definitivo decisum di merito. Si tenga anche conto, in punto quantum del contributo, che è pacifico che ad oggi il figlio, ormai quasi maggiorenne, non ha rapporti con il padre, con conseguente integrale onere di mantenimento diretto dello stesso a carico della madre nonché della circostanza, rappresentante fatto notorio, che l'incremento dell'età del figlio comporta anche un aumento degli oneri di spesa, dovuti alle maggiori esigenze (scolastiche, di vita sociale, sportiva, ecc.) di un adolescente/giovane rispetto a quelle di un bambino.
Deve provvedersi pertanto come da dispositivo che segue. In relazione alle spese di lite, in ragione della soccombenza del sig. , CP_1 previa conferma di quanto già disposto in merito alle stesse sia nel decreto del Tribunale di Torino 12.7.2022 sia nel decreto della Corte d'Appello di Torino 22.12.2022, devono porsi altresì a carico del sig. ed in favore della Controparte_1 sig.ra sia le spese di lite del grado di CA sia quelle del Parte_1 presente grado di giudizio di rinvio, spese che si liquidano, rispettivamente, per i due gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 392 e 739 e seg. c.p.c., la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
dispone, a far data dalla domanda, che il sig. corrisponda alla Controparte_1 sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, oltre Parte_1 aggiornamento annuale Istat, maturato e maturando, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie dello Per_1 stesso da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
Conferma quanto già disposto in merito alle spese di lite sia nel decreto del Tribunale di Torino 12.7.2022 sia nel decreto della Corte d'Appello di Torino 22.12.2022. Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra sia le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del grado di CA sia quelle del presente grado di giudizio di rinvio, spese che si liquidano, rispettivamente, per i due gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 21.3.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente DECRETO
nel procedimento n. R.G. 324/2024 V.G.
promosso in sede di atto di citazione in riassunzione (Ordinanza della Corte Suprema di CA, Prima Sezione Civile, decisa il 23/04/2024, pubblicata il 19/06/2024, n. di Registro Generale 14341/2023),
da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Torino, Via Mercantini n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Fabio Deorsola e Giovanni Dionisio del Foro di Torino che la rappresentano e difendono per procura in atti,
Ricorrente in riassunzione (Originaria Reclamata)
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Antonina Scolaro e Andrea Laboragine del Foro di Torino che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
Resistente in riassunzione ( ) Parte_2
avverso
il Decreto del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n. cronol. 11679/2022, depositato in data 15/07/2022, deciso il 12/07/2022 nel procedimento art. 9 l. 898/1970 iscritto al n. di ruolo R.V.G. 28420/2021.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino (“Visto, nulla si oppone”, datato 23.10.2024”).
*** Osserva quanto segue.
Con sentenza n. 2116/2016 pubblicata il 14/04/2016 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con successivo decreto 21/10/2020 (R.G. 1334/2019 V.G) il Tribunale di Torino ha ampliato i tempi di permanenza del figlio (cl. 2007) presso il padre e Per_1 revocato il contributo al mantenimento di 390,00 euro, già concordato fra le parti in sede di divorzio, attesi i tempi sostanzialmente paritari di permanenza del minore presso ciascun genitore. Con ricorso in data 03/11/2021 la IG chiedeva al Parte_1
Tribunale di Torino una revisione delle misure economiche del divorzio, e segnatamente il ripristino di un congruo assegno di contributo al mantenimento del figlio minore Si costituiva in giudizio il IG Per_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse domande, dichiarandosi, allo stato, e sino a quando non saranno riprese le normali frequentazioni padre-figlio, disponibile a versare un assegno di mantenimento di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale di Torino, con decreto deciso in data 12/07/2022, in modifica delle condizioni previste dal precedente decreto del 21/10/2020 (ut supra), ha disposto che il IG corrisponda alla IG entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 400,00 euro, oltre aggiornamento secondo indice Istat maturato e maturando, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, Per_1 scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate;
ha condannato alla refusione di Controparte_1
1/2 delle spese di lite in favore di , spese liquidate per intero in Parte_1 complessivi € 2.200,00 (fase unica per procedimenti di VG), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge e ha compensato i restanti 1/2 delle spese di lite, ciò sulla base del dato, pacifico e non contestato, che il calendario già auspicato di ripresa di visite non ha avuto luogo per il netto rifiuto Persona_2 del figlio di incontrare il padre, nonostante tutti gli interventi di sostegno posti in essere e pertanto constatando il Tribunale che di fatto gli oneri di accudimento del figlio gravano interamente sulla madre. Nei confronti del suddetto decreto proponeva tempestiva impugnazione il IG
chiedendo alla Corte d'Appello di prevedere allo stato, e sino a quando CP_1 saranno riprese le nomali frequentazioni padre/figlio, un assegno di mantenimento al massimo di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La IG , costituitasi, chiedeva di respingere integralmente il reclamo Pt_1 proposto, e per l'effetto, confermare il decreto 15/07/2022 (cron. 11679/2022) del Tribunale di Torino, con integrale vittoria di spese e onorari di giudizio di II grado. La Corte d'Appello, con decreto n. cronol. 1388/2022 del 30/12/2022, emesso nel procedimento R.G. n. 390/2022, respingeva il reclamo e, per l'effetto, confermava il decreto del Tribunale, e condannava parte reclamante alla Pt_3 rifusione delle spese sostenute dalla controparte nel grado di giudizio, Pt_1 che liquidava in € 2.336,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA. Inoltre dichiarava il reclamante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Torino proponeva ricorso per CA il IG . Controparte_1
La IG resisteva con controricorso. Parte_1
La Corte Suprema di CA, Prima Sezione Civile, con Ordinanza decisa il 23/04/2024 (N. R.G. 14341/2023) osservava che “...omissis… alla luce della richiamata giurisprudenza, le doglianze del ricorrente sono fondate, per aver la Corte d'appello omesso l'esame della situazione economico-patrimoniale della ex moglie e la conseguente doverosa sua comparazione con la situazione del ricorrente, essendosi limitata all'esame della sola condizione economica del ricorrente, con conseguente violazione del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre che del principio di eguaglianza dei coniugi.” Quindi la Corte di CA, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Con atto di citazione in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Torino propone tempestiva riassunzione la IG chiedendo la Parte_1 conferma del decreto del Tribunale di Torino, pubblicato il 15.7.2022, e per l'effetto, nel merito, “Dichiarare tenuto il sig. a contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio versando a mani della madre , entro il giorno 5 di ogni mese la somma Per_1 Parte_1 di euro 400,00, annualmente indicizzata secondo Indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Con integrale vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio nonché del Giudizio già celebratosi dinanzi alla Corte di CA.” Osservava, circa la capacità lavorativa e disponibilità economica del IG
, che egli ha a lungo esercitato l'attività di geometra, che nel 2019 ha CP_1 liberamente scelto di chiudere la propria Partita Iva e cessato (assertivamente, precisa la ricorrente) l'attività di geometra, ma nel contempo non si è cancellato dall'Albo; che dopo avere asseritamente cessato l'attività di geometra, egli risulta avere lavorato 'ufficialmente' solo per un breve periodo, per conto di MS (Lavazza) e che tale attività retribuita è cessata poco tempo prima della domanda di contributo al mantenimento del figlio presentata dall'esponente; che, successivamente, il IG ha prodotto l'iscrizione alle liste di CP_1 collocamento che però porta la data del 28/07/2022, ovvero successiva all'emissione del decreto del Tribunale;
che dall'esame dell'estratto conto Unicredit prodotto dal IG in I Grado risultano frequentissimi CP_1 versamenti di contanti, per importi variabili anche rilevanti;
che l'ammontare complessivo dei versamenti ammonta a qualche migliaio di euro per ogni trimestre e che dall'esame degli estratti conto risulta la mancanza di spese minute e quotidiane;
che è provato che il IG riceva aiuti economici CP_1 continuativi e cospicui da parte dei propri genitori e della convivente sig.ra che la casa in cui il IG risiede con la compagna (una Parte_4 CP_1 villetta di 200 mq con tavernetta e giardino) è di proprietà del padre, a cui il nulla corrisponde;
che la IG ha un reddito annuo di CP_1 Pt_4
52.000,00 euro, con un fatturato complessivo di 122.000,00 euro;
che il IG
, insieme alla convivente IG conduce un tenore di CP_1 Parte_4 vita molto elevato, assolutamente incongruo rispetto alla protestata condizione di disoccupazione, che perdurerebbe da oltre 4 anni. In merito alla condizione economica e lavorativa della IG osserva che la stessa è impiegata Pt_1 amministrativa presso la ditta 3P Ingros SRL e la sua busta paga è di circa 1.700,00 euro mensili;
che ha un reddito annuo lordo di € 22.668,00, a cui vanno detratte imposte per € 5.367,00; che non ha proprietà immobiliari;
che abita con il marito, IG , con una figlia di 9 anni nata dall'unione e per Controparte_2 l'appunto con il figlio di primo letto nella casa di proprietà del coniuge, Per_1 in corso Sebastopoli 236 e che contribuisce al ménage domestico e al costo delle utenze in via diretta o tramite bonifici in favore del marito, a sua volta intestatario del mutuo e dei contratti di utenza. Evidenzia, inoltre, che il figlio oggi ha Per_1
17 anni, frequenta il IV anno della Scuola Superiore di Finanza e marketing presso l'istituto Sommeiller e pratica sport frequentando la palestra;
che i rapporti padre-figlio si sono rapidamente deteriorati fino a cessare del tutto e che il decreto 15/07/2022, confermato dalla Corte d'Appello in data 22/12/2022, che ha stabilito un contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, viene costantemente disatteso dal IG
. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/01/2025 si costituiva in giudizio il IG sostenendo che, in ragione della cessazione Controparte_1 della propria attività lavorativa, anche per fare fronte ai propri obblighi di mantenimento nei confronti del figlio, si è trovato nell'oggettiva impossibilità di corrispondere le imposte, accumulando un ingente debito;
che, nonostante l'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione lavorativa, è ancora oggi disoccupato e che la specificità dell'attività che svolgeva (geometra) risulta molto limitativa rispetto alla possibilità di reperire una nuova occupazione lavorativa;
che la mancanza di spese minute e quotidiane negli estratti conto del convenuto non può in nessun caso essere considerata prova, neppure in via presuntiva, che egli disponga di liquidità ovvero di denaro contante, né tanto meno che lavori in nero e che, al contrario, l'assenza di spese è invece prova dello stato di disoccupazione e di indigenza in cui purtroppo versa;
che è “mantenuto” dalla compagna - convivente (IG e riceve dai genitori un piccolo Parte_4 aiuto mensile, pari all'importo di € 150,00. Quanto alla situazione economica della sig.ra rileva che il marito della stessa è presidente della società 3P Pt_1
Ingros Srl per cui lei lavora e che tale società possiede, peraltro, numerosi immobili, come da visura catastale agli atti;
che la Sig.ra non sostiene Pt_1 oneri abitativi, in quanto vive con il figlio in un immobile di proprietà dell'attuale marito;
che durante l'estate la Sig.ra ha sempre organizzato vacanze con Pt_1 il figlio e che, nell'estate del 2023, la stessa ha trascorso due settimane in Grecia a Chania con il figlio;
che le esigenze di un ragazzo di 17 anni e quindi il relativo impegno economico a carico dei genitori non può di certo essere stimato in € 1.200,00/€ 1.300,00 mensili, come affermato dalla controparte, e che è invece corretto stimare tale impegno in circa € 600,00 mensili;
che, pur non avendo alcuna entrata, egli si rende disponibile a versare all'ex moglie, con enormi sacrifici e con l'aiuto dei propri genitori, l'importo di € 150,00 per il mantenimento del figlio, oltre il 30% delle spese straordinarie. Quindi il IG
rassegna le proprie conclusioni di merito chiedendo “disporre che Controparte_1 il padre versi alla madre l'importo di € 150,00 mensili per il mantenimento del figlio oltre al 30% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Torino. Con piena vittoria delle spese e onorari del giudizio di primo grado del Tribunale di Torino, del giudizio di reclamo della Corte d'Appello di Torino, del giudizio già celebratosi dinanzi alla Corte di CA, nonché del presente grado di giudizio”. All'udienza del 21/3/2025 le Difese delle parti hanno insistito nelle domande di cui ai rispettivi atti e la Corte si è riservata la decisione.
***
Osserva la Corte che la domanda azionata dalla sig.ra con citazione in Pt_1 riassunzione è fondata e deve, pertanto, nel merito essere accolta. Preliminarmente, deve osservarsi che come già riportato in narrativa il focus della Suprema Corte - in ragione del quale ha cassato il decreto della Corte d'Appello (in diversa composizione), che aveva confermato il decreto 12.7.20022 del Tribunale di Torino - verte sul fatto che la Corte d'Appello aveva del tutto omesso l'esame della situazione economico-patrimoniale della ex moglie (cioè della sig.ra ), difettando quindi anche la comparazione con la situazione economico- Pt_1 patrimoniale sig. , viceversa esaminata in quella sede. CP_1
Deve quindi osservarsi, in ossequio al predetto rilevo della Suprema Corte, che ciò che è difettato, innanzi tutto e primariamente, è stato l'esame della situazione economica della sig.ra . Pt_1
Ora, sotto questo profilo, osserva la presente Corte che i dati di fatto emersi non sono sostanzialmente contestati tra le parti: la sig.ra ha un reddito da Pt_1 lavoro dipendente di circa € 1.700,00 mensili, lavora presso la ditta 3P Ingros SRL, di cui l'attuale coniuge, sig. è presidente e vive in alloggio Controparte_2 di proprietà del predetto marito, unitamente al figlio di primo letto e alla Per_1 figlia di 9 anni, nata dalla nuova relazione coniugale. A fronte di ciò, deve operarsi la doverosa comparazione con la situazione economica dell'ex coniuge, sig.
, situazione che è stata già ampiamente vagliata sia dal Tribunale di CP_1
Torino nella parte motiva del proprio decreto 12.7.2022 sia nel decreto di questa Corte emesso in data 22.12.2022 che ebbe a confermare le statuizioni del primo grado. Orbene, la situazione economica complessiva del sig. evidenzia una (già CP_1 rilevata dai precedenti Giudici) discrepanza oggettiva tra il dichiarato stato di disoccupazione dello stesso (persona avente la qualifica di geometra e che ha svolto in passato tale attività, poi volontariamente cessata) e il tenore di vita condotto (plurimi viaggi con la compagna, la quale peraltro svolge una proficua attività lavorativa in proprio, accrediti in contanti sul conto) nonché la circostanza che già quando, in sede divorzile nel 2016, si era concordemente impegnato a versare la somma di € 390,00 mensile per il figlio, egli già lamentava redditi annuali irrisori, evidentemente incompatibili con tale disponibilità. Alla luce di tutto ciò, la comparazione tra le complessive situazioni economiche delle parti ( ) nell'attualità (entrambe risultano peraltro Parte_5 significativamente beneficiare delle buone condizioni economiche dei rispettivi attuali conviventi) induce a ritenere del tutto congrua la richiesta di un contributo paterno in favore del figlio di € 400,00 mensili, oltre all'accollo del 50% delle spese straordinarie dello stesso, come domandato dalla sig.ra e Pt_1 come già disposto in primo grado dal Tribunale di Torino e confermato dalla Corte d'Appello (nel decreto poi cassato), provvedimento quest'ultimo che, si ribadisce, difettava di un doveroso esame della situazione economica anche della sig.ra e della conseguente comparazione con quella del sig. , ma che, Pt_1 CP_1 qui sostenuto da tali valutazioni integrative (in ossequio ai rilievi della Suprema Corte), si condivide quanto al definitivo decisum di merito. Si tenga anche conto, in punto quantum del contributo, che è pacifico che ad oggi il figlio, ormai quasi maggiorenne, non ha rapporti con il padre, con conseguente integrale onere di mantenimento diretto dello stesso a carico della madre nonché della circostanza, rappresentante fatto notorio, che l'incremento dell'età del figlio comporta anche un aumento degli oneri di spesa, dovuti alle maggiori esigenze (scolastiche, di vita sociale, sportiva, ecc.) di un adolescente/giovane rispetto a quelle di un bambino.
Deve provvedersi pertanto come da dispositivo che segue. In relazione alle spese di lite, in ragione della soccombenza del sig. , CP_1 previa conferma di quanto già disposto in merito alle stesse sia nel decreto del Tribunale di Torino 12.7.2022 sia nel decreto della Corte d'Appello di Torino 22.12.2022, devono porsi altresì a carico del sig. ed in favore della Controparte_1 sig.ra sia le spese di lite del grado di CA sia quelle del Parte_1 presente grado di giudizio di rinvio, spese che si liquidano, rispettivamente, per i due gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 392 e 739 e seg. c.p.c., la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
dispone, a far data dalla domanda, che il sig. corrisponda alla Controparte_1 sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, oltre Parte_1 aggiornamento annuale Istat, maturato e maturando, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie dello Per_1 stesso da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
Conferma quanto già disposto in merito alle spese di lite sia nel decreto del Tribunale di Torino 12.7.2022 sia nel decreto della Corte d'Appello di Torino 22.12.2022. Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra sia le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del grado di CA sia quelle del presente grado di giudizio di rinvio, spese che si liquidano, rispettivamente, per i due gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, fascia da € 26.000,01 ad € 52.000,00) in € 2.336,00, oltre al 15% rimborso per spese forfetarie, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 21.3.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere