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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16901 2023 RG
FRA
Avv. GUGLIELMI CARLO e Parte_1
BRUNETTI ALESSANDRO
E
Avv. PULSONI FABIO Controparte_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ricorso ex artt. 413 e segg Cpc, ha convenuto in giudizio la soc. Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 3° livello
CCNL Distribuzione Moderna Organizzata sin dal 01/09/2020 o da epoca successiva ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle complessive somme di € 7.370,76 per le differenze retributive maturate nel periodo intercorrente dal 01/09/2020 al 01/05/2023 oltre a € € 1.825,75 mensili a partire dal giugno 2023;…”. Ha richiamato la declaratoria contrattuale del livello rivendicato (in luogo del 4° livello del Ccnl Distribuzione Moderna Organizzata applicato) e dedotto di aver continuativamente svolto le mansioni rientranti in tale declaratoria, sin dal settembre
2020, quale contabile/impiegata amministrativa presso il punto vendita denominato
“PAM TORRINO” di via di Decima;
che infatti anche in precedenza, in due occasioni, le era stato richiesta la disponibilità ad essere adibita a mansioni impiegatizie proposta che ella aveva accettato al rientro della maternità (nel settembre 2010) ed era stata quindi formata al fine di acquisire tutte le competenze necessarie;
che tale formazione le era stata impartita dalle Sig.re e le quali, sino a quel Persona_1 Persona_2
momento, erano coloro che alternandosi sostituivano l'impiegata preposta, la sig.ra
, in caso di sua assenza (nel gennaio 2011 la le aveva poi Parte_2 Pt_2
insegnato come svolgere i lavori di contabilità del supermercato e successivamente la gestione dei cartellini presenza tramite il software “Clessidra”); ha quindi rappresentato che, acquisite tali conoscenze era stata adibita alla sostituzione della (inquadrata nel 3° liv.) in caso di sua assenza. Pt_2
Ha esposto poi che, nel novembre 2015, aveva subito la modifica unilaterale dell'orario di lavoro da parte della convenuta che le aveva imposto di prestare servizio anche per due domeniche al mese effettuando le chiusure, nonché il passaggio dal turno dalle
16:15 alle 20:15, che osservava da sempre, al turno dalle 17:15 alle 21:15; che il predetto orario non le consentiva di seguire gli impegni familiari, e pertanto aveva dovuto richiedere ai propri responsabili di poter tornare a lavorare esclusivamente in cassa, richiesta che era stata accolta;
che, dopo cinque anni, durante i quali i vari direttori le avevano richiesto insistentemente di lasciare le casse per tornare a lavorare stabilmente in ufficio, nel maggio del 2020, il capoarea del settore “Centro 2” sig.
, assieme all'allora Direttore del supermercato sig. Persona_3 [...]
e all'impiegata sig.ra le avevano proposto di ritornare a Parte_3 Parte_4
svolgere stabilmente ed esclusivamente le predette mansioni di impiegata amministrativa e di contabile al posto della stessa sig.ra che dal Parte_4
Con settembre 2020 sarebbe stata trasferita nel nuovo punto vendita di Via Appia.
Aveva quindi nuovamente accettato di tornare a lavorare in ufficio per svolgere mansioni amministrative e di contabilità, questa volta stabilmente con continuità e contestualmente era passata, sempre dal settembre 2020, all'orario full time.
Ha quindi precisato le mansioni svolte ed in particolare di gestione autonoma del punto vendita, svolgendo continuativamente ed in autonomia operative le mansioni di impiegata amministrativa e contabile, utilizzando il software ”, con il Parte_5
quale aveva gestito tutti gli adempimenti normtivi e fiscali relativi alle assunzioni, ai trasferimenti, alle cessazioni e proroghe contrattuali, di tutti i dipendenti della convenuta in tutta Italia (frequentemente, circa una volta alla settimana, si era ritrovata ad essere l'unica responsabile del punto vendita ove era addetta, stante l'assenza del direttore e dei capi reparto, a cagione dello stabile sottodimensionamento dell'organico).
Dopo aver descritto le specifiche mansioni, ivi comprese le procedure per l'apertura e chiusura delle casse automatiche, e precisato di aver scritto alla parte datoriale rivendicando il livello superiore in data 18.9.2022, ha anche precisato che, ritorsivamente, la convenuta a partire da tale mensilità le aveva sottotratto la mansioni di verifica dei cartellini presenza e della risoluzione delle varie problematiche di ordine amministrativo, e che mediamente due/tre ore a settimana era tenuta a svolgere il servizio in cassa.
Ha richiamato la declaratoria del livello IV livello del C.c.n.l. Distribuzione Moderna
Organizzata, in cui era inquadrata, evidenziando che nelle figure esemplificative non comparivano affatto le mansioni analiticamente descritte, che aveva svolto.
2. La società convenuta si è costituita resistendo alla domanda ed evidenziando che il procedimento c.d. trifasico sotteso alla stessa non era stato compiutamente richiamato non potendo avere rilevanza la generica allegazione di aver svolto mansioni contabili amministrative senza specificare il grado di autonomia e creatività proprie del livello rivendicato (nell'atto introduttivo non era stati neppure dedotti, prima ancora che dimostrati, gli elementi in fatto e diritto attestanti il ruolo ed il grado di autonomia); che la presso la convenuta aveva svolto (come attualmente) le mansioni di Pt_1
addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita presso la barriera-casse e a rotazione con altre dipendenti di presidio del c.d. “box informazioni” sempre situato nel reparto-casse.
Ha negato che fosse intervenuta una modifica unilaterale dell'orario (p. 12 ric.), che la ricorrente avesse gestito autonomamente il punto vendita Pam NO, in quanto vi era stato sempre un direttore, comunque sostituito in caso di assenza dal capo reparto;
che le attività amministrativo-contabili erano del tutto automatizzate e si limitavano all'inserimento dati;
che le timbrature del personale avvenivano automaticamente
(attraverso un badge personale); quanto al software “ ” ha specificato che Parte_5 quanto allegato non era vero, e che si trattava di una mera attività di “data entry”, disciplinata da una precisa procedura aziendale nonché che, in ogni caso l'accesso a
” avveniva tramite spid personale del direttore;
che, sostanzialmente, le Parte_5
attività allegate, qualora correttamente descritte non importavano il riconoscimento del livello superiore in quanto rilevava la applicazione di specifiche e standardizzate procedure predisposte.
Alla odierna udienza, quindi, fallito ogni tentativo di conciliazione, istruita la causa anche con l'audizione dei testi, concesso termine per scambio di note, il processo è stato deciso.
Il ricorso fondato.
3. La odierna ricorrente dipendente della resistente, con inquadramento nel 4° CP_3
livello del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, rivendica sin dal settembre 2020, il proprio diritto all'inquadramento superiore in ragione delle mansioni effettivamente dispiegate di contabile/impiegata amministrativa (gestione amministrativa e contabile di tutto il punto vendita ove era adibita;
dell'archivio relativo a tutti i documenti fiscali e amministrativi;
di tutti i rapporti di intervento manutentivo nei locali del supermercato Cont
ove era addetta;
della fatturazione del corrispettivo previsto per ditte esterne che operano presso il punto vendita, utilizzando i vari software dedicati).
3.1. Il tenore dell'atto introduttivo è tale che, essendo in esso descritte analiticamente le mansioni e le declaratorie di riferimento, non può affermarsi che non siano stati offerti
(ovvero che non siano chiari) gli elementi atti a corroborare la domanda, anche quanto alla valutazione delle connotazioni della “completa autonomia operativa” delle attività prestate, atteso che tale connotazione risulta comunque correlata alle attività di cui alle richiamate declaratorie ed alla natura delle mansioni meramente operative o di concetto.
4. Secondo il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata applicato al rapporto, la ricorrente risulta, da ultimo con orario full-time, inquadrata nel IV livello, che include:
“…i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”.
La ricorrente, dunque, che risulta inquadrata in tale livello come addetta alle operazioni ausiliare di vendita, a compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari (esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e registrazione, preparazione della confezioni, marcatura, segnalazione dello scoperto dei banchi, movimentazione delle merci) sostiene che alcuno dei profili corrisponderebbe alle concrete attività espletate, omettendo tuttavia di considerare quelli relativi alla figura del “contabile d'ordine” nonché dell'“addetto a mansioni d'ordine di segreteria”, pur ricompresi nel medesimo livello di inquadramento.
4.1. Al 3° livello, quello rivendicato, invece “…appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” fra cui il
“19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza,
è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi” e, fra i profili del livello il risulta quelle del “contabile/impiegato amministrativo”.
5. E' quindi evidente, considerato che le stesse attività (v. ad es. quella di “contabile”) sono richiamate in entrambe le declaratorie, che la connotazione caratterizzante il superiore inquadramento vada individuata nella natura delle mansioni “prevalentemente di concetto”, il che implica che l'attività gestoria concretamente prestata, a differenza di quella c.d. d'ordine, per lo più esecutiva, debba essere caratterizzata da autonomia operativa, nonché responsabilità non meramente esecutiva.
5.1. Discende poi da un principio generale che le mansioni superiori debbono essere svolte in via prevalente sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e che i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
6. Orbene, date tali premesse, ritiene il giudice che nella fattispecie sia stata raggiunta la prova del diritto rivendicato.
6.1. la teste ha dichiarato che quanto la ricorrente era arrivata la teste ricopriva il Per_1
ruolo di sostituta impiegata (alla era stato proposto lo stesso ruolo e che la Pt_1
ricorrente aveva accettato insieme alla , iniziando a svolgere mansioni di Per_2
ufficio, occupandosi di amministrazione, ossia degli incassi del negozio, dove vengono registrati i fondi dove chiudono le cassiere eventuali ammanchi, eccedenze, etc, della contabilità la mattina quanto all'incasso del giorno precedente - lo metteva a monitor e lo inviava;
delle fatture dei clienti, dell'accoglienza al box); che era soprattutto la ricorrente che si occupava di quanto descritto anche perché la sig. , Parte_2
impiegata di allora, le aveva affidato il compito di elaborare, quanto non era presente nel punto vendita, i cartellini dei colleghi (omesse timbrature, ferie, permessi, anche retribuiti, 104, dimenticanze di timbrature dove doveva chiamare i colleghi per sapere quale orario mettere in entrata ed uscita). Ha precisato che di tali attività la ricorrente si era occupata sino al 2020; fino a tale data avevano come impiegata, Parte_4
con il direttore;
poi, sapendo che la sarebbe stata trasferita alla Parte_3 Pt_4
nuova sede di Via Appia, era stato chiesto alla ricorrente di ricoprire il ruolo di impiegata del NO (la teste conosce la circostanza in quanto l'aveva appresa anche dal direttore che le aveva chiesto di convincerla ad accettare, ma anche dalla che Pt_4
riteneva che la ricorrente fosse meritevole); da tale periodo la ricorrente ebbe (nel settembre 2020) il codice personale per trattare i cartellini (prima utilizzava un codice di un altro impiegato); poi dovendo svolgere altre mansioni amministrative più importanti, ebbe un periodo di formazione da parte della Sig. in quanto doveva raccogliere i Pt_4
dati per la produttività, estrapolare i dati dei reparti, degli incassi, e quindi mansioni più articolate e complesse;
ciò avvenne dal settembre 2020, quando l'impiegata fu trasferita.
Addirittura, riferisce la teste, lei elaborava le assunzioni e le dimissioni anche dell'area
Toscana, del personale, in quanto il , che era Responsabile del Testimone_1
personale della Zona centro, le faceva elaborare con lo SPID del direttore Grillante e poi anche del ADR: conferma che dal 2020 in poi, capitava che il direttore Persona_4
fosse assente e che la ricorrente svolgesse le mansioni descritte da sola (il direttore si metteva d'accordo con la ricorrente per alternarsi nella presenza). ADR: Parte_3 riferisce che avevano la postazione dell'ufficio ed anche del box, dove la ricorrente aveva il monitor e quando non c'era lei c'era il capo reparto, ovvero il direttore. ADR: afferma che la ricorrente gestiva la contabilità della cassaforte del punto vendita il lunedì e la mandava al responsabile del patrimonio ( e poi Testimone_2
Diotallevi); si occupava anche della gestione dei “gratta e vinci” nel senso che li contava e li archiviava;
versava l'incasso nella cassa automatica;
usava dei software per inserire i prezzi raccolti;
quando la contabilità non quadrava doveva chiamare la referente addetta per cercare di farla quadrare;
gestiva i rimborsi dei clienti e le note spese dei nostri superiori (all'epoca il capo Area era ); Persona_3 all'interno delle gestione amministrativa era di sua competenza anche l'archivio; i dati dei dipendenti (ad es. l'IBAN, ovvero il cambio di residenza, ovvero tutti i dati sensibili dei colleghi); gestiva le carte fedeltà del cliente, la spesa a casa.
Ha poi affermato, ADR che, ad un certo punto, nel luglio 2022, arrivata l'impiegata trasferita da tale , alla ricorrente era stato chiuso il codice di Pt_6 Testimone_3
accesso delle timbrature e ciò le aveva impedito di poter continuare a svolgere le mansioni che la teste aveva descritto e che svolgeva dal settembre 2020 (la teste aveva assistito al fatto che il aveva detto alla ricorrente che non poteva più Persona_4
mandare email in azienda e non poteva più fare cartellini per decisione aziendale, e la teste, in qualità di aveva certato di capire e di parlare coi colleghi). CP_4
Ha poi precisato, ADR che il Direttore demandava molto alla ricorrente e che la maggior parte dei dati che lei inseriva glieli lasciava gestire (le faceva fare anche le assunzioni, con il suo Spid); che i dati venivano mandati a livello centrale (dalla impiegata) ma non sa riferire cosa succedesse una volta inseriti i dati a livello centrale, se venissero o meno elaborati;
afferma che all'interno dei singoli punti vendita le attività descritte erano descritte in delle procedure, ed infatti gli impiegati venivano addestrati apposta;
che c'era tutta una serie di elaborazioni che necessitano di addestramento, e conferma che esistevano dei programmi sui quali la ricorrente poneva i dati che raccoglieva;
che, quanto la ricorrente utilizzava lo SPID del Direttore, quest'ultimo non controllava mai, anche perché si fidava (una volta mandati i dati, poi non si potevano modificare); che, infine, i capi reparto non svolgevano alcuna mansione in assenza dei direttori;
non trattavano dati sensibili (entravano nel computer come la ricorrente, come addetta alla vendite).
6.2. La teste ha riferito della proposta avanzata alla ricorrente di far parte del Tes_4
“box informazioni” (in quanto la , che gestiva l'ufficio, ed utilizzava altre due Pt_2 risorse si era allontanata dal punto vendita) e che oltre ad occuparsi di amministrazione poi tornava in cassa (la teste si riferisce al periodo prima del 2020 in cui la era Pt_1
in contabilità); che, nel periodo successivo, tornata la , questa aveva continuato Pt_2
ad addestrare la ricorrente per ulteriori attività (la teste l'aveva vista lavorare su programmi che riguardavano le timbrature, da sola, e, dopo fatto l'addestramento si rivolgevano a lei per problemi riguardo alla timbratura ovvero cambio di indirizzo, iban,
L. 104 etc.); che da tale periodo, quando la era assente la ricorrente aveva Pt_2 ricoperto il suo ruolo (quando non c'era la chiedevano alla ricorrente ciò che Pt_2 prima chiedevano alla , mentre quanto c'era la la ricorrente era in Pt_2 Pt_2
cassa); di essere a conoscenza delle richieste, disattese dalla ricorrente, di rientrare in ufficio, mentre con l'arrivo del (direttore) e della (capo area) Parte_3 Persona_3 la ricorrente aveva accettato (anche con aumento dell'orario); aveva appreso dalla ricorrente che era stata fornita di password, sino a quando (luglio 2022) era arrivata l'impiegata ( ) epoca in cui la password le era stata bloccata (sempre per Testimone_3 averlo appreso dalla ricorrente) e che “da allora” solo saltuariamente si occupava di
“qualche cosa di contabilità”, poi rientrando in cassa (anche quanto alla cassaforte, al conteggio dei soldi, etc).
Ha poi riferito ADR, di aver notato che il negozio non era mai scoperto, almeno o il direttore o la ricorrente dovevano essere presenti e che, quanto alle criticità che potevano presentarsi (ad es a me poteva capitare qualche problema sui prelievi, per cui usiamo una determinata funzione, altrimenti va a finire nell'incasso), la teste si rivolgeva alla ricorrente e lei risolveva da sola il problema (“oppure altra cosa, capitava spesso quanto alla registrazione dei buoni pasto che la cassa non prendesse la registrazione nonostante venissero caricati al cliente, e lei me lo risolveva subito”); che la ricorrente cambiava i soldi ed aveva la chiave della cassaforte, ovvero un reso per una battuta sbagliata era lei che dalla cassa centrale rielaborava il reso (riforniva anche le casse di denaro); faceva l'ordine per le banconote che servivano alla banca, contava i soldi e li registrava.
Quanto alla spesa a domicilio, secondo la teste, la ricorrente si occupava di registrare in un programma tali operazioni e anche dei rimborsi (resi) ai clienti (si rivolgevano sempre alla ricorrente e, se non riusciva a risolvere direttamente, la ricorrente si rivolgeva al superiore, in qual periodo , normalmente presente. Parte_3
Da ultimo ha affermato che appena la aveva preso il posto della lei era Pt_1 Pt_4
prevalentemente in ufficio e, a volte, quando avevano tante gente tornava in cassa (non ricorda che fosse inserita nei turni di cassa); che anche la e Persona_5 Persona_1
avevano un orario part-time a settimane alterne come la teste, e che erano in cassa in turnazione;
che la era full-time, ma nel 2020 non c'era più, e difficilmente era Pt_2
in cassa;
che esistevano delle procedure per risolvere problemi di cassa, ma ad es. per restituire dei soldi non poteva decidere da sola;
come anche nel caso in cui sbagliasse un prelievo (la teste non ricorda tutte le procedure ma afferma che in caso di denaro è previsto anche che si dovesse rivolgere al preposto); che al box informazioni, a quanto risulta alla teste, era solo la ricorrente;
la le dava una mano se serviva, Per_2
quando la ricorrente non era presente.
6.3. Il teste (al NO come direttore di punto vendita dal 2019 al 2021) ha Parte_3
riferito che quando era arrivato la ricorrente era cassiera part-time; che al box informazioni c'era la nonché (quando la era stata Pt_2 Controparte_5 Pt_2
trasferita - nel 2019 - il suo posto era stato preso da;
che, dopo il Parte_4 trasferimento anche della per l'apertura di un nuovo punto vendita, aveva Pt_4
richiesto alla ricorrente se fosse disponibile a dargli una mano per la gestione del box informazioni e, da quel momento, dopo un po' di incertezza, aveva accettato (le aveva fatto capire che il ruolo non prevedeva grandi responsabilità e/o grande impegno personale); che sia la che la che il teste, personalmente, avevano Pt_4 CP_5
aiutato la ricorrente per prendere dimestichezza sulle operazioni giornaliere da compire al box.
Quanto alle concrete attività ha precisato che in generale la ricorrente si occupava di tutte le procedure aziendali riguardanti il reparto cassa e box informazioni (inserimento dei dati di contabilità, gestione dei cambi monete alle cassiere, chiusure casse automatiche, rilevazione puntale delle timbrature dei dipendenti) e che è il direttore del punto vendita che, secondo procedura, può decidere un reso in contanti (ciò non può essere deciso al box); ha precisato che nella sua gestione, aveva dato disposizioni per denaro sino a 5 euro, per cui potevano anche decidere da subito al box per mandare via il cliente il più presto possibile (dietro piena responsabilità del teste ed al di fuori della procedura aziendale); che la ricorrente era inserita comunque nei turni di cassa, dalle 8 alle 9, si occupava della cassa e poi dopo andava al box e all'occorrenza apriva la cassa n. 1 che era quella vicina (era più il tempo che era al box - che aveva comunque bisogno di un presidio). ADR: risponde che durante la sua direzione la situazione era stata questa, nell'ultima parte della sua permanenza dava una mano un'altra cassiera tale e quindi la ricorrente si alternava con quest'ultima e con la Persona_2 maggiormente la ricorrente in quanto full time; che il punto vendita NO CP_5
ha una barriera cassa di difficile gestione e quindi il teste si occupava molto da vicino della barriera cassa e del personale, per la maggior parte del tempo (fisicamente orbitava al box informazioni).
Quanto all'accesso a ” (portale cui si accede con identità elettronica) ha Parte_5 riferito che allo stesso si accede solo con l'ID del direttore del supermercato;
che la compilazione all'interno di tale portale avviene tramite guide, fornite direttamente all'interno; “in pratica ti guida punto dopo punto e ti dice tutto quello da inserire, se
l'inserimento non è corretto non vai avanti;
viene utilizzato per assunzioni, cambi di mansioni”, nonché che era l'unico ad avere l'ID per entrare nel sistema, nessun altro;
che alla ricorrente permetteva l'attività di inserimento dati con la sua ID, assumendosene “ovviamente” la responsabilità anche perché poteva controllare (“una volta compilato il modulo a fine lavorazione infatti arrivava una mail di verifica direttamente a me, quindi visionavo e controllavo e se qualcosa aveva prodotto degli errori il tutto doveva essere risistemato entro 5 gg lavorativi”); che all'interno del punto vendita non si fanno operazioni contabili, il tutto è gestito dalla sede centrale;
solo l'inserimento dati è previsto, ma tramite procedure prestabilite;
che le timbrature erano effettuate autonomamente dai dipendenti, che procedevano all'inizio e ed alla fine turno
(se qualcuno dimentica, viene ripreso verbalmente, e poi l'omessa timbratura doveva essere sistemata all'interno del portale “l'operazione è semplicemente l'inserimento dell'omessa timbratura, che coincide con il reale orario che dove-va svolgere”).
In assenza del teste, responsabili del punto vendita erano i capo reparto “livellati” (cioè con il II liv.) che il teste gestiva ed organizzava, in base a fasce orarie, mattutino intermedio e di chiusura (i capo reparti hanno le chiavi ed il codice allarme).
La sig. e erano terzo livello, svolgevano funzioni differenti, cioè la Pt_2 Pt_4
gestione delle risorse, facevano gli orari, cioè i turni di lavoro (il teste se ne era occupato dopo il trasferimento della , proprio perché erano venuti fuori Pt_2 problemi nella barriera casse). Dal punto vendita, riferisce il teste, “Non facciamo alcun pagamento”; nel box informazioni c'è un PC ad accesso libero con dei sistemi bloccati da password (password generica), all'interno c'è un apparecchio che si chiama CI
(cassaforte automatica un raccoglitore di soldi, dove vengono inseriti i versamenti che fanno le cassiere a fine turno); l'operatrice di box versa il denaro che la cassiera le consegna e poi con la ricevuta verifica se quello dichiarato dalla cassiera corrisponde al versamento, facendo firmare alla cassiera la ricevuta (il conteggio lo fa la macchina). Oltre alla CI c'è una cassaforte ma all'interno solo custoditi solo piccoli tagli per cambio soldi alle cassiere e gratta e vinci. Il sistema Visual store è un raccoglitore di dati, dei nostri punti vendita, all'interno ci troviamo svariate informazioni, incassi, anche per singola cassa, per casse automatica, dati di fatturazione liste per monitorare l'uscita di vari articoli etc. e funziona con password generica, ma è solo un sistema di camera consultazione, l'unico dato che si può inserire è il dato di fatturazione del cliente ma anche questo una volta inserito con menù a tendina compare, con tutte le anagrafiche. Per i gratta e vinci c'è una procedura aziendale che ci indica come gestirli con la barriera cassa;
prevede che se ne diano un tot alle cassiere e alla fine del turno la cassiera deve contarli e da Visual store si tira fuori il venduto per controllare (come per le buste).
7. Orbene, alla stregua delle acquisite risultanze orali, risulta, in primo luogo, che anche il direttore abbia ammesso la adibizione al box della ricorrente in via Parte_3
prevalente; che, prescindendo dalle circostanza sopravvalutate, qualora non del tutto smentite anche nella loro materialità (v. la deduzione secondo cui una volta a settimana si era trovata ad essere l'univa responsabile del punto vendita in quanto non era presente né il responsabile né i capi reparto), risulta comunque che la sia stata Pt_1
effettivamente inquadrata nel livello inferiore a quello spettante.
7.1. E' lo stesso direttore del punto vendita, per quanto rileva, invero che afferma, confermando le prime deposizioni, che dopo il trasferimento della e della Pt_2
aveva chiesto alla ricorrente di dare una mano a gestire il box, dopo che sia la Pt_4
che la nonché egli stesso, avevano aiutato la ricorrente (formato) Pt_4 CP_5
per prendere dimestichezza con le mansioni;
la ricorrente quindi si era occupata di tutte le procedure aziendali riguardanti il reparto cassa e box informazioni (inserimento dei dati di contabilità, gestione dei cambi monete alle cassiere, chiusure casse automatiche, rilevazione puntale delle timbrature dei dipendenti).
7.2. Risulta quindi che la ricorrente sia stata formata (“adeguata capacità professionale”) al fine di essere adibita al box informazioni e che abbia svolto le proprie mansioni con quella “autonomia operativa” prevista dal livello rivendicato, anche considerata la adibizione ai cit. sistemi (applicativi) informatici, mansioni che risultano diverse (e più qualificanti) rispetto a quelle di cassiera comune di cui all'inquadramento di provenienza (il teste afferma che seppure la ricorrente era inserita nei turni Parte_3
delle casse, era più il tempo che era al box).
7.3. Risulta, altresì, incontestato che la abbia utilizzato vari sistemi operativi Pt_1
(PAMGATE, CITRIX) utilizzando password generiche, ma anche (v. dep. l'ID Tes_5 personale del direttore del punto vendita (per accesso al sistema “ ”) Parte_5 seppure per l'inserimento dati;
il teste poi afferma che nel box informazioni il Tes_5
PC è ad accesso libero (password generica), che all'interno c'è un apparecchio che si chiama CI (cassaforte automatica un raccoglitore di soldi, dove vengono inseriti i versamenti che fanno le cassiere a fine turno) e che l'operatrice di box versa il denaro che la cassiera le consegna e poi con la ricevuta “verifica” se quello dichiarato dalla cassiera corrisponde al versamento, facendo firmare alla cassiera la ricevuta (il conteggio lo fa la macchina); che oltre alla CI c'è una cassaforte ma all'interno sono custoditi solo piccoli tagli per cambio soldi alle cassiere e gratta e vinci mentre, il sistema Visual store, è un raccoglitore di dati, dei punti vendita, con all'interno svariate informazioni, incassi, anche per singola cassa, per casse automatica, dati di fatturazione liste per monitorare l'uscita di vari articoli etc. e funziona con password generica
(sistema di camera consultazione), e nel quale l'unico dato che si può inserire è il dato di fatturazione del cliente ma anche questo una volta inserito con menù a tendina compare, con tutte le anagrafiche;
che per i gratta e vinci c'è una procedura aziendale che ci indica come gestirli con la barriera cassa;
prevede che se ne diano un tot alla cassiere e alla fine del turno la cassiera deve contarli e da Visual store si tira fuori il venduto per controllare (come per la buste).
7.4. Le specifiche attività analiticamente indicate in ricorso, del resto, non appaiono specificamente contestate dalla convenuta, la quale piuttosto tende a svalutarne la portata affermando che trattavasi di procedure definite, di semplice inserimento dati, attività automatizzate, ma tale argomentazione non si rileva dirimente, sol considerando l'esorbitanza delle stesse dal livello di provenienza (pur volendo sottacere l'attività di
“verifica” attestata dallo stesso teste).
7.5. Se di poi, si considerano le deposizioni delle testi e , a cui si rimanda, Tes_4 Per_1
quanto alla attività di raccolta dati, amministrazione, registrazione, di contabilità, di accoglienza al box, nella complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, anche considerato l'onere di specifica contestazione (art. 115 Cpc) il cerchio, per così dire, si chiude, dovendosi conclusivamente apprezzare tutto il complesso delle attività svolte dalla ricorrente.
8. Deve quindi essere affermato che la ricorrente per il periodo dedotto, dal 2020 al
2022, ha svolto le mansioni del III livello, rivendicate, e che di conseguenza abbia acquisito il diritto al superiore inquadramento.
8.1. I conteggi delle spettanze, inseriti nel corpo del ricorso, appaiono congrui ed analitici e non hanno formato oggetto di specifica contestazione (la società genericamente afferma di non comprenderne le basi logiche, mentre nell'elaborato viene calcolata, in base al percepito, la differenza derivante dall'applicazione del livello).
9. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono come di norma il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ad essere inquadrata nel III livello del CCNL Pt_1
Distribuzione Moderna Organizzata a far data dal settembre 2020 e, per l'effetto, condanna la società a corrisponderle la complessiva somma di Controparte_2
euro 7.370,76 oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro
5.300,00 oltre accessori come per legge.
Roma lì, 6.2.2025 IL
Giudice