Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NAlisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota, comunicata alla sig.ra NA EL con pec del 24/06/2024, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Manduria, contenente l’ordine di non effettuare l’installazione di un cancello e di una ringhiera nel Vico Stretto n. 8, in corrispondenza del fabbricato di proprietà della ricorrente, distinto in catasto al fl 147 map 1030;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale;
previo accertamento incidentale dell'uso dell'area oggetto di intervento
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL NA il 12/11/2024:
dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo nonché gli ulteriori motivi contestati postumamente dalla difesa in giudizio, per le ragioni dedotte e censurate con i presenti motivi aggiunti, con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra EL NA ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota del 24.06.2024, a firma del responsabile dell’Area 4 – Sviluppo del Territorio del Comune di Manduria, avente ad oggetto “ Intervento di installazione di cancello e ringhiera nel Vico Stretto 8, in corrispondenza del fabbricato distinto in catasto al Fg. 147 Map. 1030. Ordine di non effettuare l’intervento” .
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti di causa.
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria - erronea presupposizione in fatto e in diritto - travisamento dei fatti.
3)Violazione dell’art. 19, commi 3 e 4, L. n. 241/1990 - difetto di motivazione.
Il Comune di Manduria, in data 26.09.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In vista della camera di consiglio del 09.10.2024, parte ricorrente, con nota depositata in atti il 06.10.2024, ha rinunciato all’istanza cautelare.
Con motivi aggiunti del 12.11.2024, la ricorrente, ad integrazione del ricorso introduttivo, ha dedotto l’illegittimità della condotta assunta dal Comune; e ciò in considerazione della natura non vincolata dell’immobile del cui intervento trattasi e della violazione del principio generale che vieta l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento mediate scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 20.05.2025, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
La vicenda di causa inerisce la legittimità del gravato ordine di non effettuare l’intervento di “ installazione di cancello e ringhiera nel Vico Stretto n. 8” in corrispondenza del fabbricato di proprietà della ricorrente sito nel Comune di Manduria.
Il provvedimento gravato si fonda sui seguenti assunti motivazionali:
“La Sig.ra EL è stata destinataria di ordinanze sindacali n. 109/1996 e n. 22553/2014 per aver installato abusivamente n. 2 cancelli in ferro, uno posto a nord e l’altro a sud di vico Stretto, appropriandosi della strada pubblica.
A seguito di presentazione di ricorso al Tar, poi dichiarato perento, e l’avvio della procedura dei lavori in danno, la sig.ra EL ha rimosso in data 23.01.2024, in proprio, i due cancelli abusivi.
Orbene, con la presente pratica edilizia (Scia prot. n. 22118 del 06.04.2024) vorrebbe installare un “cancello e una ringhiera” al fine di recingere per uso privato una porzione del vico Stretto adibito a pubblico transito, in corrispondenza dell’ingresso del proprio appartamento, sul presupposto, invece, che il “porticato” antistante è di proprietà privata.
I titoli di proprietà allegati, rogati su dichiarazioni di parte, riguardano esclusivamente aspetti legati alla proprietà privata e non possono certamente attendere ad aspetti pubblici.
Alla luce di quanto precede, l’area che si vorrebbe recingere con il cancello e la ringhiera è adibita, invece, a pubblico transito e non può essere sottratta alla viabilità comunale..”.
Ebbene, fondate e meritevoli di accoglimento, ad avviso del Collegio, sono le contestazioni con cui la ricorrente ha censurato la condotta del Comune di Manduria, sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, con riferimento all’uso pubblico dell’area oggetto della scia di che trattasi.
E ciò in omaggio al pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini della costituzione dell’uso pubblico di un’area, devono necessariamente concorrere:
a) il transito generalizzato da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives, ossia quali portatori di un interesse generale;
b) la concreta idoneità del bene a soddisfare il pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù;
c) un titolo valido a sorreggere l’esercizio dell’uso pubblico, il quale può anche identificarsi nella protrazione della fruizione da tempo immemorabile (almeno pari a quello necessario per l’usucapione), ossia nel comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1515/2015; sez. VI, n. 2798/2016; sez. II, n. 3158/2020; n. 5126/2022; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1248/2023; Cass. civ., sez. un., n. 713/2017; sez. II, n. 28632/2017).
Ebbene, da quanto in atti, non si comprendono le ragioni e l’iter procedimentale che hanno indotto l’Amministrazione comunale a ritenere adibita a pubblico transito l’area in esame.
Né di ausilio, per comprendere l’iter logico con il quale l’Amministrazione comunale si è determinata, è il richiamo alle pregresse evenienze provvedimentali e processuali intercorse tra le parti alla luce dell’intervento prospettato dalla ricorrente con la scia del 06.04.2024; trattandosi di questioni fondate su presupposti, formali e sostanziali, differenti (all. 3, foto 3, all. 3 ter e all. 7 al ricorso).
Del resto, che con la scia in esame la ricorrente abbia proposto un intervento diverso da quello sanzionato in passato con le richiamate ordinanze di demolizione trova conferma nell’allegato n. 4 - elaborazione su base ortofoto satellitare contenente l’indicazione dell’originaria collocazione dei cancelli a suo tempo sanzionati (all. 4 difesa comunale del 4.10.2024).
A ciò si aggiunga che, in senso contrario alle indimostrate conclusioni cui è giunto il Comune con la nota gravata, depone la relazione dell’Ufficio tecnico comunale redatta in conseguenza del sopralluogo effettuato nel 2013 proprio in occasione dell’ordine di demolizione emesso in danno della ricorrente, che così recita:
1.il Vico Stretto si diparte dal lato Nord/Ovest della Via Marco Gatti all’altezza del piccolo slargo che quest’ultima forma in corrispondenza della Chiesa Matrice per una lunghezza di venti metri in direzione Nord in modo parallelo al Vico I Marco Gatti, per poi piegare verso Est in direzione di quest’ultimo, esso è dotato dei numeri civici 2, 4, 6 (fisicamente mancante) ed 8”.
2. l’accesso a vico stretto è libero ……termina a ridosso di un secondo arco in muratura, privo di infisso, oltre il quale la superficie calpestabile risulta adibita a veranda privata sino al confine con il Vico I Marco Gatti su cui insiste il terzo arco in muratura…..
4.catastalmente l’area calpestabile del Vico Stretto dal punto di innesto della Via Marco Gatti e sino al limite del secondo arco in muratura dal civico n. 2 al civico n. 8 risulta sede stradale pubblica, mentre la restante parte verso lo sbocco di Vico I Marco Gatti risulta area privata di pertinenza del fabbricato accatastato in ditta di EL NA, nata a [...] il [...], censito in catasto al fl n. 47 p.lla 1030 sub 4. Tale superficie risulta altresì edificata anche al 1° piano superiore ed accatastata in nome di altra ditta”. (all. 8 al ricorso; id all. 8 difesa comunale)
A nulla rilevano, in senso contrario sul punto, le contestazioni sollevate dalla difesa comunale con riferimento all’asserita mancanza di titolarità della proprietà dell’area in capo alla ricorrente; risolvendosi le stesse in una inammissibile integrazione postuma, mediante scritti difensivi, della motivazione del provvedimento gravato.
Le stesse eccezioni, poi, risultano confutate dalla portata motivazionale del provvedimento gravato (che non contiene, alcun riferimento alla presunta mancanza di titolarità della proprietà del bene in esame in capo alla ricorrente).
Colgono nel segno, ad avviso del Collegio, anche le censure proposte con riferimento alla violazione dell’art. 19, commi 3 e 4 della L. n. 241/1990.
La contestata scia è stata presentata dalla sig.ra EL NA in data 06.04.2024, mentre il provvedimento inibitorio è stato notificato alla ricorrente in data 24.6.2024, e ciò in aperta violazione dei limiti temporali previsti per l’esercizio del potere inibitorio esercitato in concreto dall’Ente civico.
Prive di pregio sul punto si appalesano tutte le eccezioni sollevate dalla difesa comunale; risolvendosi, alcune (le dichiarate falsità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, per il tramite del suo tecnico, in sede di presentazione della scia) in asserzioni prive di supporto probatorio e, per essere altre (l’assenza dell’autorizzazione della soprintendenza alla luce della natura vincolata dell’immobile) confutate dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (nota della Soprintendenza del 09.10.2024, all. 10 ai motivi aggiunti).
Da quanto esposto, segue che gli atti gravati, per i vizi illustrati, vanno annullati, salva la riedizione del potere dell’Amministrazione comunale.
Le spese processuali, stante la particolarità della questione esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato; salva la riedizione del potere da parte della Pubblica Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO