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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 12.09.2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Agosto ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso la Filiale di Benevento, ufficio legale, via delle Poste
n. 1, in virtù di mandato a margine del ricorso in riassunzione;
opponente
E
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti ENRICO GUARRA e SERINO ANGELINA, elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;
opposto
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 694/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del sig. di € 24.476,12 oltre interessi ed accessori, quale residuo CP_1
di quanto sarebbe dovuto per il buono fruttifero postale nr. 000.738 da lire 5.000.000, emesso in data 18/07/1989, calcolato dal ricorrente sulla base del prospetto posto a tergo del titolo;
in particolare, l'odierno opponente deduceva preliminarmente l'intervenuta estinzione del buono fruttifero per avvenuto rimborso del titolo con quietanza di pagamento accettato senza riserve, quindi contestava anche nel merito l'avversa richiesta, precisando di aver liquidato il buono postale, appartenente alla
1 serie “Q”, nel rispetto della disciplina di riferimento di cui al D.M. 13.06.86 e previa applicazione della ritenuta erariale di cui al D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su
G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando l'avversa opposizione ed – CP_1 in particolare – deducendo l'intervenuta applicazione da parte di delle condizioni Pt_1
peggiorative di cui al D.M. del 13.06.86, rispetto a quelle prospettate al momento della loro consegna in data 18.07.1989 e rinvenibili sul titolo, e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in caso di contrasto tra le prescrizioni ministeriali e il tenore letterale dei buoni offerti in sottoscrizione, bisogna riconoscere la prevalenza delle seconde sulle prime. In subordine, l'opponente chiedeva il riconoscimento quantomeno della differenza di rendimento per il periodo che andava dal 21° al 30° anno di interessi, per un valore di € 24.476,12, con applicazione di un interesse semplice al tasso massimo raggiunto (12%) fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.
Con l'ordinanza del 02.11.2021 il precedente G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e fissava udienza del 20.02.2024 direttamente per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, però, la sottoscritta (nelle more subentrata nel ruolo) dava atto dell'intervenuto pensionamento dell'unico difensore di parte opponente, Avv. Biagio
Supino, dichiarando l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
Riassunto regolarmente il giudizio, all'udienza del 12.09.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è fondata e - per l'effetto - merita accoglimento.
Pur volendo prescindere dalla quietanza riportata a tergo del buono azionato, nella quale era dato chiaramente leggere che il rimborso era avvenuto “a saldo del presente buono compresi gli interessi maturati a tutt'oggi” (sottoscritta dall'intestatario senza riserve), infatti, già con l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. il precedente G.I. aveva evidenziato che la richiesta del non trovava fondamento CP_1
né nel titolo (trattandosi di un buono pacificamente appartenente alla serie Q, al quale erano stati applicati gli interessi di cui al D.M. istitutivo 13.6.1986, specificamente
2 riportati nel titolo), né in eventuali calcoli differenti, non essendo stati precisati dal ricorrente originario i criteri di calcolo adottati, tant'è vero che il precedente G.I. supponeva un avvenuto ricorso ai criteri applicabili alle serie precedenti (cfr. ordinanza del 2.11.2021).
Tale supposizione trova conferma in quanto precisato da parte opposta nella propria comparsa conclusionale: “con il D.M. del 13/06/1986, oltre all'istituzione di una nuova serie di buoni (la serie Q), venivano ridotti i tassi di interesse da applicare a quelli emessi anche prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (serie P), e, sebbene il decreto veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Sig. non ne Pt_2
veniva a conoscenza, proprio perché faceva affidamento su quanto riportato a tergo del titolo, con l'indicazione di interessi previgenti all'ultima variazione del 1986”.
Come già evidenziato, però, acquistava il buono nel 1989, quindi dopo tre anni CP_1
dall'istituzione della nuova serie, sul buono acquistato venivano specificamente indicati i tassi di interesse che sarebbero stati applicati (come da tabella allegato al citato D.M. del 13.6.1986) e (con il proprio prospetto di calcolo allegato all'atto Pt_1
di opposizione) spiegava in modo compiuto di aver applicato proprio gli interessi specificamente indicati, mentre – come già evidenziato – l'opponente non chiariva i criteri di calcolo applicati, non sussistendo ragioni per invocare l'applicazione delle condizioni applicate per la precedente serie P, non indicate nel buono e non essendo
“vero che il buono postale fruttifero de quo agitur sia stato diminuito nel saggio promesso degli interessi, poiché esso è nato come appartenente alla serie 'Q'” (cfr. ordinanza già citata).
In sede cautelare, inoltre, il precedente G.I. aveva anche già chiarito “nessuna posizione assume l'opponente sulla questione dell'applicazione del tributo”.
L'odierna opponente, invece, sin dalla propria costituzione in giudizio depositava il già citato report nel quale riportava in modo analitico il calcolo eseguito, con specifica indicazione sia gli interessi maturati lordi, che della ritenuta fiscale di volta in volta applicata che del montante liquidato, calcoli non specificamente contestati dall'opponente, con i conseguenti risvolti di cui all'art. 115 c.p.c.
Già con l'ordinanza del 2.11.2021, infine, il precedente G.I. aveva anche chiarito che
– contrariamente a quanto sostenuto da – nella faccia posteriore del buono era CP_1
stato specificamente indicato anche il tasso degli interessi a maturarsi dal ventunesimo
3 al trentesimo anno ed anche per questo aspetto il citato report era chiaro e non contestato, di talchè non può meritare accoglimento neanche la domanda spiegata in subordine dall'originario ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/2022, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 694/2020;
2) condanna a rimborsare in favore di CP_1 Parte_1 le spese relative al presente giudizio che si liquidano in € 118,50 per C.U., € 27,00 per diritti ed € 2.548,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 852,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 21/03/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
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