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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/09/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. VA CC Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa LA NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 2/25, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti ROBERTO MAIO Pt_1 P.IVA_1
(c.f. ) e ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente C.F._1 domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente APPELLANTE CONTRO
( c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. CARLA GIOTTA BIANCHI (c.f. . ) ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in SONDRIO, P.LE BERTACCHI 80, presso lo studio del difensore APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 2 dell'08/01/2025 resa nel giudizio rubricato al numero di R.G.L. 15/2024 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio.
Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio”
1 PER L'APPELATO: “- respingere l'impugnazione in quanto infondata, in Pt_1 fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2, resa dal Tribunale di Sondrio l'8 gennaio 2025.
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sondrio ha accolto la domanda spiegata da contro l' la quale era finalizzata alla Controparte_1 Pt_1 declaratoria di infondatezza della richiesta di restituzione della somma di € 19.271,69, con conseguente statuizione di irripetibilità delle somme medio tempore trattenute sui ratei di pensione.
Il primo giudice ha sintetizzato i fatti di causa riferendo che in data 01/09/2017 al ricorrente era stato riconosciuto l'assegno di invalidità cat. INVCIV n. 07037782 e che l' successivamente, aveva provveduto alla Pt_1 riliquidazione della pensione e all' “adeguamento al milione” ex art. 15 D.L. n. 104/2020, con decorrenza dal 20/07/2020.
Senonchè, in data 09/02/2022, l' aveva accolto la domanda di pensione Pt_1 di anzianità, con decorrenza dal 01/02/2022 e, in data10/02/2022, l'ente, all'esito della revisione da parte della Commissione Medica di pari data, aveva sospeso “i benefici economici per insussistenza del requisito sanitario”.
Con comunicazione di riliquidazione del 23/02/2022, l'ente aveva informato il ricorrente del fatto che, a seguito di un ricalcolo della posizione, egli era risultato debitore della somma di €. 19.271,69, giusta la revoca della maggiorazione ex art. 38 L 44/2001, ovvero l'aumento al milione, e giusta la titolarità di altra pensione, pertanto, aveva emesso il provvedimento di accertamento dell'indebito con atto dell'1/3/2022, il quale veniva impugnato per carenza di motivazione, per irripetibilità delle somme in assenza di dolo e perché l'esito della revisione medica del 2019 – che riduceva l'invalidità all'80%, con conseguente perdita del diritto alla maggiorazione- non era mai stata comunicata.
Il primo giudice ha altresì dato atto che secondo la difesa dell' in sede di Pt_1 visita di revisione compiuta il 10/01/2019, il ricorrente era stato riconosciuto invalido solo all'80%, così perdendo il diritto a percepire la c.d. maggiorazione sociale fino al milione, e che la relativa comunicazione di variazione gli era stata inviata il 22/02/2019; pertanto, l'ente convenuto aveva richiamato l'art. 4, comma 3 bis, L. 425/96 e la giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di ripetizione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario.
A delibazione della causa il primo giudice ha rilevato che dalla disamina del provvedimento, la cui motivazione recava” E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a
2 causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge
“, emergeva che lo stesso aveva fondamento nella mancanza dei requisiti reddituali previsti dalla legge e non già nella mancanza del requisito sanitario legittimante il beneficio inizialmente riconosciuto, con conseguente irrilevanza delle ragioni sanitarie, peraltro osservando che non era stata allegata la prova della comunicazione della revisione sanitaria effettuata nel 2019.
Ciò posto il primo giudice ha richiamato il quadro normativo delineato dagli artt.
3-ter D.L. 850/1976, convertito dalla L. 29/1977, e ha citato la giurisprudenza secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione. Quindi, rilevata l'assenza di accertamenti reddituali anteriori alla formalizzazione dell'indebito del 2022 e l'assenza di deduzioni in merito al dolo, ha dichiarato l'irripetibilità delle somme .
Con ricorso depositato in data 18.1.2025 ha interposto appello l' il Pt_1 quale, a fondamento del gravame, ha insistito nell'affermazione secondo cui il fondamento del provvedimento di indebito consisteva nell'assenza dei requisiti sanitari, con conseguente produzione di effetti sin dalla data della visita medica effettuata il 2019, altresì precisando l'assenza di obbligatorietà della comunicazione dell'esito all'interessato, il cui stato soggettivo era irrilevante. Secondo l'appellante, il primo giudice aveva travisato i fatti di causa pur avendo l'ente dedotto da subito che la motivazione consisteva nell'assenza di requisiti sanitari e pur avendo allegato i verbali di visita medica, che non erano stati adeguatamente valorizzati.
Ha resistito , chiedendo la conferma della sentenza. Controparte_1
All'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio i Collegio muove dalla disamina del provvedimento di riliquidazione del 23.2.2022 , nonché dalla disamina del provvedimento di accertamento dell'indebito dell'1.3.2022.
Il primo dei citati provvedimenti testualmente recita: “Comunicazione di Riliquidazione .Prestazione n. 07037782 Cat. INVCIV, decorrenza 1 settembre 2017 codice fiscale C.F._4
La informo che la pensione numero 07037782 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2019.
3 Il ricalcolo comprende la:
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione);
- titolarità di altra pensione” .
Il secondo provvedimento è così espressamente motivato: “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Signor CP_1
cat. INVCIV n. 07037782 Gentile Signore, a seguito di verifiche è
[...] emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07037782 per un importo complessivo di euro 19.271,69 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ciò posto, atteso il chiaro riferimento fatto dall'ente alla carenza delle condizioni reddituali, per l'accertato superamento delle soglie di legge, del tutto correttamente il primo giudice ha ricondotto il caso in oggetto alla fattispecie della ripetizione di indebito per insussistenza dei requisiti reddituali.
In tale ottica, che il Collegio condivide, la decisione del primo giudice è conforme a diritto e la giurisprudenza citata è stata ribadita dalla decisione della S.C. n. 13223/20, la quale ha assunto che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” ( Conf. Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915).
Dunque, nell'opzione predetta, attesa la mancata deduzione di circostanze relative al dolo del percipiente, il diritto dell'ente alla restituzione delle somme indebitamente percepite decorre solo dall'accertamento del difetto dei requisiti reddituali e, pertanto, solo dall'accertamento del 2022, non essendo stati allegati precedenti accertamenti;
conseguentemente la decorrenza del ricalcolo del trattamento a far data dall'1.1.2019 è illegittima.
4 In ogni caso, anche a voler concedere che il diritto alla ripetizione dell'indebito sia fondato sull'intervenuto venir meno del requisito sanitario, deve rilevarsi l'essenzialità della comunicazione dell'esito della visita all'interessato ai fini della decorrenza del diritto alla ripetizione.
A sostegno di tanto il Collegio rileva che la S.C. (Cass. 24180/22) ha di recente affermato che “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”
Nel caso di specie non vi è prova della comunicazione all'interessato dell'esito della visita del 2019 e, inoltre, l'ente non ha dedotto, e nemmeno allegato, alcuna circostanza relativa allo stato soggettivo dell'appellato.
Alla luce delle ragioni che precedono l'appello non merita accoglimento.
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2/25 del Tribunale di Sondrio.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 10.7.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
LA NA VA CC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. VA CC Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa LA NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 2/25, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti ROBERTO MAIO Pt_1 P.IVA_1
(c.f. ) e ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente C.F._1 domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente APPELLANTE CONTRO
( c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. CARLA GIOTTA BIANCHI (c.f. . ) ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in SONDRIO, P.LE BERTACCHI 80, presso lo studio del difensore APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria istanza disattesa, riformare totalmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 2 dell'08/01/2025 resa nel giudizio rubricato al numero di R.G.L. 15/2024 e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio.
Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio”
1 PER L'APPELATO: “- respingere l'impugnazione in quanto infondata, in Pt_1 fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2, resa dal Tribunale di Sondrio l'8 gennaio 2025.
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sondrio ha accolto la domanda spiegata da contro l' la quale era finalizzata alla Controparte_1 Pt_1 declaratoria di infondatezza della richiesta di restituzione della somma di € 19.271,69, con conseguente statuizione di irripetibilità delle somme medio tempore trattenute sui ratei di pensione.
Il primo giudice ha sintetizzato i fatti di causa riferendo che in data 01/09/2017 al ricorrente era stato riconosciuto l'assegno di invalidità cat. INVCIV n. 07037782 e che l' successivamente, aveva provveduto alla Pt_1 riliquidazione della pensione e all' “adeguamento al milione” ex art. 15 D.L. n. 104/2020, con decorrenza dal 20/07/2020.
Senonchè, in data 09/02/2022, l' aveva accolto la domanda di pensione Pt_1 di anzianità, con decorrenza dal 01/02/2022 e, in data10/02/2022, l'ente, all'esito della revisione da parte della Commissione Medica di pari data, aveva sospeso “i benefici economici per insussistenza del requisito sanitario”.
Con comunicazione di riliquidazione del 23/02/2022, l'ente aveva informato il ricorrente del fatto che, a seguito di un ricalcolo della posizione, egli era risultato debitore della somma di €. 19.271,69, giusta la revoca della maggiorazione ex art. 38 L 44/2001, ovvero l'aumento al milione, e giusta la titolarità di altra pensione, pertanto, aveva emesso il provvedimento di accertamento dell'indebito con atto dell'1/3/2022, il quale veniva impugnato per carenza di motivazione, per irripetibilità delle somme in assenza di dolo e perché l'esito della revisione medica del 2019 – che riduceva l'invalidità all'80%, con conseguente perdita del diritto alla maggiorazione- non era mai stata comunicata.
Il primo giudice ha altresì dato atto che secondo la difesa dell' in sede di Pt_1 visita di revisione compiuta il 10/01/2019, il ricorrente era stato riconosciuto invalido solo all'80%, così perdendo il diritto a percepire la c.d. maggiorazione sociale fino al milione, e che la relativa comunicazione di variazione gli era stata inviata il 22/02/2019; pertanto, l'ente convenuto aveva richiamato l'art. 4, comma 3 bis, L. 425/96 e la giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di ripetizione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario.
A delibazione della causa il primo giudice ha rilevato che dalla disamina del provvedimento, la cui motivazione recava” E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a
2 causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge
“, emergeva che lo stesso aveva fondamento nella mancanza dei requisiti reddituali previsti dalla legge e non già nella mancanza del requisito sanitario legittimante il beneficio inizialmente riconosciuto, con conseguente irrilevanza delle ragioni sanitarie, peraltro osservando che non era stata allegata la prova della comunicazione della revisione sanitaria effettuata nel 2019.
Ciò posto il primo giudice ha richiamato il quadro normativo delineato dagli artt.
3-ter D.L. 850/1976, convertito dalla L. 29/1977, e ha citato la giurisprudenza secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione. Quindi, rilevata l'assenza di accertamenti reddituali anteriori alla formalizzazione dell'indebito del 2022 e l'assenza di deduzioni in merito al dolo, ha dichiarato l'irripetibilità delle somme .
Con ricorso depositato in data 18.1.2025 ha interposto appello l' il Pt_1 quale, a fondamento del gravame, ha insistito nell'affermazione secondo cui il fondamento del provvedimento di indebito consisteva nell'assenza dei requisiti sanitari, con conseguente produzione di effetti sin dalla data della visita medica effettuata il 2019, altresì precisando l'assenza di obbligatorietà della comunicazione dell'esito all'interessato, il cui stato soggettivo era irrilevante. Secondo l'appellante, il primo giudice aveva travisato i fatti di causa pur avendo l'ente dedotto da subito che la motivazione consisteva nell'assenza di requisiti sanitari e pur avendo allegato i verbali di visita medica, che non erano stati adeguatamente valorizzati.
Ha resistito , chiedendo la conferma della sentenza. Controparte_1
All'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio i Collegio muove dalla disamina del provvedimento di riliquidazione del 23.2.2022 , nonché dalla disamina del provvedimento di accertamento dell'indebito dell'1.3.2022.
Il primo dei citati provvedimenti testualmente recita: “Comunicazione di Riliquidazione .Prestazione n. 07037782 Cat. INVCIV, decorrenza 1 settembre 2017 codice fiscale C.F._4
La informo che la pensione numero 07037782 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2019.
3 Il ricalcolo comprende la:
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione);
- titolarità di altra pensione” .
Il secondo provvedimento è così espressamente motivato: “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Signor CP_1
cat. INVCIV n. 07037782 Gentile Signore, a seguito di verifiche è
[...] emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07037782 per un importo complessivo di euro 19.271,69 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ciò posto, atteso il chiaro riferimento fatto dall'ente alla carenza delle condizioni reddituali, per l'accertato superamento delle soglie di legge, del tutto correttamente il primo giudice ha ricondotto il caso in oggetto alla fattispecie della ripetizione di indebito per insussistenza dei requisiti reddituali.
In tale ottica, che il Collegio condivide, la decisione del primo giudice è conforme a diritto e la giurisprudenza citata è stata ribadita dalla decisione della S.C. n. 13223/20, la quale ha assunto che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” ( Conf. Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915).
Dunque, nell'opzione predetta, attesa la mancata deduzione di circostanze relative al dolo del percipiente, il diritto dell'ente alla restituzione delle somme indebitamente percepite decorre solo dall'accertamento del difetto dei requisiti reddituali e, pertanto, solo dall'accertamento del 2022, non essendo stati allegati precedenti accertamenti;
conseguentemente la decorrenza del ricalcolo del trattamento a far data dall'1.1.2019 è illegittima.
4 In ogni caso, anche a voler concedere che il diritto alla ripetizione dell'indebito sia fondato sull'intervenuto venir meno del requisito sanitario, deve rilevarsi l'essenzialità della comunicazione dell'esito della visita all'interessato ai fini della decorrenza del diritto alla ripetizione.
A sostegno di tanto il Collegio rileva che la S.C. (Cass. 24180/22) ha di recente affermato che “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”
Nel caso di specie non vi è prova della comunicazione all'interessato dell'esito della visita del 2019 e, inoltre, l'ente non ha dedotto, e nemmeno allegato, alcuna circostanza relativa allo stato soggettivo dell'appellato.
Alla luce delle ragioni che precedono l'appello non merita accoglimento.
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2/25 del Tribunale di Sondrio.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 10.7.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
LA NA VA CC
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