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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/12/2024, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 210/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti POTO NICOLA e DI FEO ANNA ( ) C.F._2
VIA DANTE ALIGHIERI, 8 BATTIPAGLIA;
ricorrente contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO CP_2
DISTRETTUALE SALERNO (C.F. ) P.IVA_2
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare la illegittimità della sospensione datoriale attuata, con conseguente condanna del in persona Controparte_1
del Ministro p.t. a reintegrare la ricorrente nella posizione previdenziale sospesa, con ricollocazione in malattia, procedendo alla rettifica e CP_3 adottando ogni comunicazione idonea allo scopo. Condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente le mensilità di indennità di malattia non percepite dal 5.1.2022 e fino al termine della malattia;
Vittoria di spese diritti e onorari con attribuzione.”
Per la parte resistente: “rigettare le avverse domande, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2022 parte ricorrente, Parte_1
premetteva di essere dipendente del e di svolgere Controparte_1
l'attività di insegnante presso I Circolo Piazza della Repubblica Agropoli, evidenziando che a causa del suo stato di malattia inoltrava - per i seguenti periodi: dal 13.12.2021 al 17.12.2021; dal 18.12.2021 al 01.01.2022; dal
02.01.2022 al 16.01.2022 - certificato medico telematico redatta dal proprio medico curante comprovante lo stato morboso e certificazione medica attestante l'impossibilità di essere sottoposta a vaccinazione per la durata della malattia ovvero dal 18/12/2021 all'1/1/2022 al Dirigente Scolastico del I Circolo.
Inoltre, parte ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, notificatole in data 05.01.2022, mediante il quale si dichiarava l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e l'immediata sospensione dell'attività lavorativa.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domanda la parte resistente, , chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato.
Pag. 2 di 6 Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
L'odierno giudicante ritiene che il ricorso proposto sia fondato e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
Preliminarmente, giova evidenziare che i documenti agli atti del giudizio comprovano sia lo stato di malattia della ricorrente (per il periodo dal
13.12.2021 al 16.01.2022), sia che la direzione didattica statale I Circolo con prot. n. 48 del 05.01.2022 comunicava alla docente, accertata la posizione di irregolarità della stessa rispetto all'obbligo vaccinale,
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso ed emolumento a decorrere dal 15.12.2021, come previsto dall'art.
4-ter, co. 3 D.L. 44/2021.
Ciò posto, in linea di diritto, rileva la disciplina prevista dall'art 4-ter D.L.
n. 44/2021 secondo la quale: a) dal 15 dicembre 2021 il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione è soggetto all'obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (comma 1);
b) l'inadempimento all'obbligo determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto (comma 2); c) per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati (comma 3).
Al contempo, deve considerarsi, però, che ai sensi dell'articolo 2110 c.c. la malattia costituisce una causa legittima di sospensione dagli obblighi cui è tenuto il prestatore di lavoro. Invero, l'ordinamento, in attuazione del precetto costituzionale, assicura mezzi adeguati a tutelare, anche
Pag. 3 di 6 economicamente, i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.).
Nel caso di specie, il provvedimento che ha determinato la sospensione della docente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con decorrenza dal
15.12.2021 (v. certificati di malattia) è, dunque, intervenuto in costanza di una preesistente e legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa.
Atteso che tale ipotesi non è stata disciplinata positivamente dal legislatore, si ritiene di dover fare applicazione del principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente, ai fini del trattamento retributivo, la causa verificatasi per prima. Di conseguenza, nel caso di specie, poiché la prima causa di sospensione della reciprocità tra le prestazioni, vale a dire la malattia, non è imputabile alla lavoratrice, costei non deve sopportare alcun pregiudizio derivante da una successiva causa di sospensione.
Pertanto, i provvedimenti con i quali è stato accertato l'inadempimento della ricorrente all'obbligo vaccinale e ne è stata disposta la sospensione dal rapporto di lavoro, sono da ritenere illegittimi poiché intervenuti in una fase in cui il rapporto di lavoro era già sospeso a causa dell'assenza per malattia della lavoratrice.
Pare deporre nel senso in questa sede opinato anche l'argomento testuale, posto che la norma in esame dispone che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati.
La scelta terminologica del legislatore è, infatti, caratterizzata dall'utilizzo di espressioni che evocano l'esecuzione della prestazione lavorativa che, in
Pag. 4 di 6 forza del sinallagma contrattuale, comporta l'obbligo datoriale alla controprestazione pecuniaria, in qualsiasi forma essa possa essere declinata.
Non può, quindi, ignorarsi il fatto che il legislatore non utilizzi il termine indennità che, invece, individua in modo peculiare le prestazioni di natura previdenziale previste dall'ordinamento in attuazione del citato art. 38
Cost. quali, appunto, l'indennità di malattia.
Rilevanti, in questa sede, sono le stesse note del convenuto che al CP_1
fine di chiarire quali siano i soggetti esentati dalla verifica dell'avvenuta vaccinazione, ha posto il criterio di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche ed ha esemplificato tale fattispecie indicando, fra le altre, l'ipotesi dei congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola e quella delle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro. (note n. 1927 del 17.12.2021 e n. 1929 del 20.12.2021)
Pertanto, si ritiene che una tale previsione non possa non includere, in via interpretativa, anche il caso dell'assenza dal servizio per malattia.
Invero, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio della ricorrente o, in alternativa, avrebbe dovuto inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione dell'attestazione documentale comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, sarebbe decorso dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di assenza per malattia.
Pag. 5 di 6 Alla luce di quanto finora esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere reintegrata nella posizione previdenziale sospesa, con ricollocazione in malattia, e per l'effetto, va condannato il a CP_1
corrispondere alla ricorrente le mensilità di indennità di malattia non percepite dal 5.1.2022 e fino al termine della malattia. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto CONDANNA il convenuto CP_1
a reintegrare la ricorrente nella posizione previdenziale sospesa, con ricollocazione in malattia, procedendo alla rettifica e adottando ogni CP_3
comunicazione idonea allo scopo;
CONDANNA il resistente a corrispondere alla ricorrente le CP_1
mensilità di indennità di malattia non percepite dal 5.1.2022 e fino al termine della malattia;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Vallo della Lucania, 05/12/2024
Il Giudice
Mario Miele
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 210/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti POTO NICOLA e DI FEO ANNA ( ) C.F._2
VIA DANTE ALIGHIERI, 8 BATTIPAGLIA;
ricorrente contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO CP_2
DISTRETTUALE SALERNO (C.F. ) P.IVA_2
resistente
OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare la illegittimità della sospensione datoriale attuata, con conseguente condanna del in persona Controparte_1
del Ministro p.t. a reintegrare la ricorrente nella posizione previdenziale sospesa, con ricollocazione in malattia, procedendo alla rettifica e CP_3 adottando ogni comunicazione idonea allo scopo. Condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente le mensilità di indennità di malattia non percepite dal 5.1.2022 e fino al termine della malattia;
Vittoria di spese diritti e onorari con attribuzione.”
Per la parte resistente: “rigettare le avverse domande, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2022 parte ricorrente, Parte_1
premetteva di essere dipendente del e di svolgere Controparte_1
l'attività di insegnante presso I Circolo Piazza della Repubblica Agropoli, evidenziando che a causa del suo stato di malattia inoltrava - per i seguenti periodi: dal 13.12.2021 al 17.12.2021; dal 18.12.2021 al 01.01.2022; dal
02.01.2022 al 16.01.2022 - certificato medico telematico redatta dal proprio medico curante comprovante lo stato morboso e certificazione medica attestante l'impossibilità di essere sottoposta a vaccinazione per la durata della malattia ovvero dal 18/12/2021 all'1/1/2022 al Dirigente Scolastico del I Circolo.
Inoltre, parte ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, notificatole in data 05.01.2022, mediante il quale si dichiarava l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e l'immediata sospensione dell'attività lavorativa.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva e contrastava la domanda la parte resistente, , chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato.
Pag. 2 di 6 Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
L'odierno giudicante ritiene che il ricorso proposto sia fondato e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
Preliminarmente, giova evidenziare che i documenti agli atti del giudizio comprovano sia lo stato di malattia della ricorrente (per il periodo dal
13.12.2021 al 16.01.2022), sia che la direzione didattica statale I Circolo con prot. n. 48 del 05.01.2022 comunicava alla docente, accertata la posizione di irregolarità della stessa rispetto all'obbligo vaccinale,
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso ed emolumento a decorrere dal 15.12.2021, come previsto dall'art.
4-ter, co. 3 D.L. 44/2021.
Ciò posto, in linea di diritto, rileva la disciplina prevista dall'art 4-ter D.L.
n. 44/2021 secondo la quale: a) dal 15 dicembre 2021 il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione è soggetto all'obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (comma 1);
b) l'inadempimento all'obbligo determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto (comma 2); c) per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati (comma 3).
Al contempo, deve considerarsi, però, che ai sensi dell'articolo 2110 c.c. la malattia costituisce una causa legittima di sospensione dagli obblighi cui è tenuto il prestatore di lavoro. Invero, l'ordinamento, in attuazione del precetto costituzionale, assicura mezzi adeguati a tutelare, anche
Pag. 3 di 6 economicamente, i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.).
Nel caso di specie, il provvedimento che ha determinato la sospensione della docente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con decorrenza dal
15.12.2021 (v. certificati di malattia) è, dunque, intervenuto in costanza di una preesistente e legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa.
Atteso che tale ipotesi non è stata disciplinata positivamente dal legislatore, si ritiene di dover fare applicazione del principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente, ai fini del trattamento retributivo, la causa verificatasi per prima. Di conseguenza, nel caso di specie, poiché la prima causa di sospensione della reciprocità tra le prestazioni, vale a dire la malattia, non è imputabile alla lavoratrice, costei non deve sopportare alcun pregiudizio derivante da una successiva causa di sospensione.
Pertanto, i provvedimenti con i quali è stato accertato l'inadempimento della ricorrente all'obbligo vaccinale e ne è stata disposta la sospensione dal rapporto di lavoro, sono da ritenere illegittimi poiché intervenuti in una fase in cui il rapporto di lavoro era già sospeso a causa dell'assenza per malattia della lavoratrice.
Pare deporre nel senso in questa sede opinato anche l'argomento testuale, posto che la norma in esame dispone che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati.
La scelta terminologica del legislatore è, infatti, caratterizzata dall'utilizzo di espressioni che evocano l'esecuzione della prestazione lavorativa che, in
Pag. 4 di 6 forza del sinallagma contrattuale, comporta l'obbligo datoriale alla controprestazione pecuniaria, in qualsiasi forma essa possa essere declinata.
Non può, quindi, ignorarsi il fatto che il legislatore non utilizzi il termine indennità che, invece, individua in modo peculiare le prestazioni di natura previdenziale previste dall'ordinamento in attuazione del citato art. 38
Cost. quali, appunto, l'indennità di malattia.
Rilevanti, in questa sede, sono le stesse note del convenuto che al CP_1
fine di chiarire quali siano i soggetti esentati dalla verifica dell'avvenuta vaccinazione, ha posto il criterio di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche ed ha esemplificato tale fattispecie indicando, fra le altre, l'ipotesi dei congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola e quella delle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro. (note n. 1927 del 17.12.2021 e n. 1929 del 20.12.2021)
Pertanto, si ritiene che una tale previsione non possa non includere, in via interpretativa, anche il caso dell'assenza dal servizio per malattia.
Invero, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio della ricorrente o, in alternativa, avrebbe dovuto inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione dell'attestazione documentale comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, sarebbe decorso dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di assenza per malattia.
Pag. 5 di 6 Alla luce di quanto finora esposto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere reintegrata nella posizione previdenziale sospesa, con ricollocazione in malattia, e per l'effetto, va condannato il a CP_1
corrispondere alla ricorrente le mensilità di indennità di malattia non percepite dal 5.1.2022 e fino al termine della malattia. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto CONDANNA il convenuto CP_1
a reintegrare la ricorrente nella posizione previdenziale sospesa, con ricollocazione in malattia, procedendo alla rettifica e adottando ogni CP_3
comunicazione idonea allo scopo;
CONDANNA il resistente a corrispondere alla ricorrente le CP_1
mensilità di indennità di malattia non percepite dal 5.1.2022 e fino al termine della malattia;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Vallo della Lucania, 05/12/2024
Il Giudice
Mario Miele
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