Articolo 2 della Legge 11 novembre 1971, n. 1093
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 gennaio 1972
Art. 2.
Gli ordini professionali sono autorizzati ad esigere, da ciascuno di coloro ai quali verra' rilasciato il diploma di abilitazione definitiva in forza delle norme stabilite dall'articolo precedente, il corrispettivo individuale degli oneri sostenuti dagli ordini stessi in applicazione delle norme anzidette.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1972