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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 153/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
23/08/1968, con l'Avv. MAZZEO LUCA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
17/08/1970, con l'Avv. MAZZEO LUCA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) l'immobile già adibito a ex casa coniugale, sito in Vignole Borbera (AL) Via Rossini n. 9, di proprietà esclusiva del Sig. , resterà nella piena disponibilità di Parte_1
1 quest'ultimo; 2) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 227,00 mensili Pt_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, non rivalutabile annualmente per espresso accordo tra le parti;
3) stante la maggiore età della figlia , e soprattutto l'indipendenza economica Persona_1
da questa oramai raggiunta, i ricorrenti congiuntamente riconoscono essere venuti meno i presupposti per il mantenimento della stessa;
4) fermo quanto previsto ai paragrafi che precedono, gli stessi dichiarano di non avere alcuna ulteriore pendenza patrimoniale da regolare e/o da risolvere, avendo definito ogni loro rapporto e/o pretesa di qualsiasi genere e natura e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione anche se mai prima
d'ora fatto valere. I ricorrenti ribadiscono di rinunciare espressamente a comparire personalmente in udienza, e contestualmente autorizzano la S.V. allo svolgimento dell'udienza in via cartolare, e congiuntamente insistono affinché questo Tribunale adito, voglia, alle suesposte condizioni, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
LE VI (AL) in data 31.8.1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere, ai sensi del R. D. 1238/39, alle annotazioni dell'emananda sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.8.1996 in LE VI (AL) trascritto all'atto
n. 13 parte seconda serie A, dell'Ufficio dello Stato Civile di LE VI (AL) ed alle ulteriori incombenze”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 gennaio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 31 agosto 1996 in LE VI (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia
[...]
a Tortona (AL), in data 30 gennaio 2002, maggiorenne economicamente Persona_1
autosufficiente.
Le parti, mediante accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, sottoscritto dagli esponenti in data 8 novembre 2017, con autorizzazione del PM del 16 novembre 2017, si separavano consensualmente.
Le parti rappresentavano che dal giorno della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione non hanno più avuto alcun riavvicinamento, sicché la separazione è durata ininterrottamente. Pertanto, pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla
2 documentazione prodotta risulta che le parti, mediante accordo di negoziazione assistita ex art. 6
D.L. 132/2014, si separavano consensualmente nel 2017, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 27 gennaio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
(C.F. e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio a LE VI (AL), il 31 C.F._2
agosto 1996 (Anno 1996 Parte II Serie A N. 13);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE VI (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che l'immobile già adibito ad ex casa coniugale, sito in Vignole Borbera (AL) Via Rossini n.
9, di proprietà esclusiva del Sig. , resterà nella piena disponibilità di quest'ultimo; Pt_1
dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra la somma di € 227,00 mensili a titolo Pt_1 CP_1
di assegno divorzile, non rivalutabile annualmente per espresso accordo tra le parti;
dà atto che le parti dichiarano di non avere alcuna ulteriore pendenza patrimoniale da regolare e/o da risolvere, avendo definito ogni loro rapporto e/o pretesa di qualsiasi genere e natura e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione anche se mai prima d'ora fatto valere.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
3 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott. Giuseppe Bersani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 153/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
23/08/1968, con l'Avv. MAZZEO LUCA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
17/08/1970, con l'Avv. MAZZEO LUCA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) l'immobile già adibito a ex casa coniugale, sito in Vignole Borbera (AL) Via Rossini n. 9, di proprietà esclusiva del Sig. , resterà nella piena disponibilità di Parte_1
1 quest'ultimo; 2) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 227,00 mensili Pt_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, non rivalutabile annualmente per espresso accordo tra le parti;
3) stante la maggiore età della figlia , e soprattutto l'indipendenza economica Persona_1
da questa oramai raggiunta, i ricorrenti congiuntamente riconoscono essere venuti meno i presupposti per il mantenimento della stessa;
4) fermo quanto previsto ai paragrafi che precedono, gli stessi dichiarano di non avere alcuna ulteriore pendenza patrimoniale da regolare e/o da risolvere, avendo definito ogni loro rapporto e/o pretesa di qualsiasi genere e natura e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione anche se mai prima
d'ora fatto valere. I ricorrenti ribadiscono di rinunciare espressamente a comparire personalmente in udienza, e contestualmente autorizzano la S.V. allo svolgimento dell'udienza in via cartolare, e congiuntamente insistono affinché questo Tribunale adito, voglia, alle suesposte condizioni, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
LE VI (AL) in data 31.8.1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere, ai sensi del R. D. 1238/39, alle annotazioni dell'emananda sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.8.1996 in LE VI (AL) trascritto all'atto
n. 13 parte seconda serie A, dell'Ufficio dello Stato Civile di LE VI (AL) ed alle ulteriori incombenze”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 gennaio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 31 agosto 1996 in LE VI (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia
[...]
a Tortona (AL), in data 30 gennaio 2002, maggiorenne economicamente Persona_1
autosufficiente.
Le parti, mediante accordo di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, sottoscritto dagli esponenti in data 8 novembre 2017, con autorizzazione del PM del 16 novembre 2017, si separavano consensualmente.
Le parti rappresentavano che dal giorno della sottoscrizione dell'accordo di negoziazione non hanno più avuto alcun riavvicinamento, sicché la separazione è durata ininterrottamente. Pertanto, pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla
2 documentazione prodotta risulta che le parti, mediante accordo di negoziazione assistita ex art. 6
D.L. 132/2014, si separavano consensualmente nel 2017, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 27 gennaio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
(C.F. e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio a LE VI (AL), il 31 C.F._2
agosto 1996 (Anno 1996 Parte II Serie A N. 13);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE VI (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che l'immobile già adibito ad ex casa coniugale, sito in Vignole Borbera (AL) Via Rossini n.
9, di proprietà esclusiva del Sig. , resterà nella piena disponibilità di quest'ultimo; Pt_1
dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra la somma di € 227,00 mensili a titolo Pt_1 CP_1
di assegno divorzile, non rivalutabile annualmente per espresso accordo tra le parti;
dà atto che le parti dichiarano di non avere alcuna ulteriore pendenza patrimoniale da regolare e/o da risolvere, avendo definito ogni loro rapporto e/o pretesa di qualsiasi genere e natura e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione anche se mai prima d'ora fatto valere.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
3 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott. Giuseppe Bersani
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