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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4457 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
11/12/1983,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mariano Dalla Valle
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: ribadendo la richiesta di accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso introduttivo e che i ricorrenti, che sottoscrivono, ritengono in tutto adeguate ed eque e rispondenti agli interessi del figlio minore : Persona_1
1)Confermarsi per quanto occorre la responsabilità genitoriale congiunta e condivisa di e sul figlio minore CP_1 Controparte_2 Persona_2
riconosciuto da entrambi;
il minore risiederà con la madre con Persona_2
obbligo di tempestiva comunicazione al padre di eventuali cambi di residenza;
2)Entrambi i genitori sono obbligati a contribuire alla crescita, sviluppo e maturazione del piccolo;
oltreché al suo mantenimento secondo le capacità reddituali di Per_2
ciascuno.
2.a)Tenuto conto di ogni elemento e dato non solo economico, entrambi i genitori indicano in euro 600,00.= l'importo minimo del contributo mantenimento del piccolo a carico del padre sig. , il contributo mantenimento a favore del Per_2 CP_1
figlio minore sia soggetto all'aggiornamento ISTAT;
oltre al 50% delle spese tutte,
straordinarie e non, che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune nel suo interesse;
2.b) Rimane fermo l'obbligo di entrambi di provvedere al mantenimento ed alla educazione e sviluppo e maturazione del figlio impiegando Persona_2
entrambi ogni propria risorsa: l'importo di cui al punto 2.a) è considerato un minimo comunque obbligatorio e mai condizionato nemmeno dalla solo saltuaria dimora di presso la residenza della sig.ra e del figlio;
CP_1 Controparte_2 Per_2
3)Il sig. , anche ai fini di cui all'art. 473bis-37 cpc, dichiara che ogni CP_1
formale comunicazione può essere fatta anche all'indirizzo email
; Email_1
4)I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio al minore del passaporto, con iscrizione nel medesimo di essi genitori. Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/12/2024 e CP_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_2
mantenimento del figlio minore . Persona_2
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre .
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come richiesto, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per il rilascio al minore del passaporto, con iscrizione nel medesimo di essi genitori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...]
riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24.6.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4457 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
11/12/1983,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Mariano Dalla Valle
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: ribadendo la richiesta di accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso introduttivo e che i ricorrenti, che sottoscrivono, ritengono in tutto adeguate ed eque e rispondenti agli interessi del figlio minore : Persona_1
1)Confermarsi per quanto occorre la responsabilità genitoriale congiunta e condivisa di e sul figlio minore CP_1 Controparte_2 Persona_2
riconosciuto da entrambi;
il minore risiederà con la madre con Persona_2
obbligo di tempestiva comunicazione al padre di eventuali cambi di residenza;
2)Entrambi i genitori sono obbligati a contribuire alla crescita, sviluppo e maturazione del piccolo;
oltreché al suo mantenimento secondo le capacità reddituali di Per_2
ciascuno.
2.a)Tenuto conto di ogni elemento e dato non solo economico, entrambi i genitori indicano in euro 600,00.= l'importo minimo del contributo mantenimento del piccolo a carico del padre sig. , il contributo mantenimento a favore del Per_2 CP_1
figlio minore sia soggetto all'aggiornamento ISTAT;
oltre al 50% delle spese tutte,
straordinarie e non, che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune nel suo interesse;
2.b) Rimane fermo l'obbligo di entrambi di provvedere al mantenimento ed alla educazione e sviluppo e maturazione del figlio impiegando Persona_2
entrambi ogni propria risorsa: l'importo di cui al punto 2.a) è considerato un minimo comunque obbligatorio e mai condizionato nemmeno dalla solo saltuaria dimora di presso la residenza della sig.ra e del figlio;
CP_1 Controparte_2 Per_2
3)Il sig. , anche ai fini di cui all'art. 473bis-37 cpc, dichiara che ogni CP_1
formale comunicazione può essere fatta anche all'indirizzo email
; Email_1
4)I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio al minore del passaporto, con iscrizione nel medesimo di essi genitori. Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 05/12/2024 e CP_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_2
mantenimento del figlio minore . Persona_2
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre .
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come richiesto, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per il rilascio al minore del passaporto, con iscrizione nel medesimo di essi genitori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...]
riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24.6.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Sollazzo