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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARGENTINO ANTONELLA PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VULPITTA Controparte_1 P.IVA_1
GIULIO , PEC: Email_2 appellati
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
VULPITTA GIULIO , PEC: Email_2
conclusioni per l'appellante:
l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Pag. 1 di 11 Reietta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
a) Riformare la sentenza n. 506/2020 pronunciata dal Tribunale di Trapani nei capi impugnati e per i motivi dedotti;
b) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 - 2059 c.c. a carico del
[...]
e conseguentemente condannare il e la società CP_1 Controparte_1 [...]
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali all'attrice; CP_2
c) Accertare e dichiarare in subordine la responsabilità ai sensi dell'art 2043 - 2059 c.c., della
L. quadro n. 281/91, della Legge Regione Sicilia n.15/2000 a carico del e Controparte_1 conseguentemente condannare il e la società reale Mutua Assicurazioni a Controparte_1 risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali all'attrice;
d) Accertare e dichiarare che l'attrice ha subito il danno non patrimoniale e patrimoniale nella misura accertata in corso di causa in primo grado come da risultanze della CTU depositata a firma della Dott.ssa e per l'effetto riconoscere all'attrice la liquidazione economica Per_1 conseguente condannando le parti appellate al pagamento oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
g) Liquidare le spese di lite del presente giudizio secondo parametri ed istanza di liquidazione da depositarsi secondo il beneficio del Gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Per gli appellati:
- Voglia CODESTA ECCELLENTISSIMA CORTE DI APPELLO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: preliminarmente
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rigettando per Controparte_1
l'effetto la domanda;
Nel merito
Ritenere e dichiarare la domanda dell'attrice infondata in fatto ed in diritto e non provata e per
l'effetto CONFERMARE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- A CODESTA ECCELLENTISSIMA CORTE DI APPELLO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: preliminarmente
Pag. 2 di 11 Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 estromettendola dal giudizio;
Nel merito
Ritenere e dichiarare l'atto di appello infondato in fatto ed in diritto oltreché inammissibile
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12/9/2016 Parte_1
conveniva in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in
[...] occasione dell'incidente verificatosi in data 27/09/2014 a lungo il viale CP_1
Marche, esponendo di essere caduta rovinosamente mentre si dirigeva all'interno della chiesa del SS. Salvatore, a causa dell'aggressione di un branco di quattro cani AN che l'avevano accerchiata ed aggredita atterrandola al suolo e provocandole la “frattura scomposta epifisi distale radio dx accidentale”.
2. Deduceva la responsabilità dell'amministrazione comunale, per l'omessa attività di controllo e gestione sul territorio del fenomeno del ANsmo ex artt. 2051
e 2043 c.c., legge quadro n.281/1991 e legge della Regione Sicilia n. 15/2000.
Quantificava il risarcimento nella misura di euro 61.367,84 comprensivi di danno biologico, morale, I.T.A. e I.T.P. spese mediche e legali, e in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
3. Costituitosi, il preliminarmente eccepiva la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva che fossero rigettate le domande avversarie, deducendo che non v'era responsabilità dell'ente comunale difettando i requisiti di colpevolezza e del nesso causale tra il danno e il suo antecedente logico-giuridico, tenuto conto che la danneggiata non aveva neppure invocato l'ausilio della polizia Municipale per procedere al riconoscimento degli animali.
4. La eccepiva a sua volta il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Pag. 3 di 11 Chiedeva in ogni caso, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto.
5. La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e C.T.U. medico legale, in esito alla quale veniva determinata l'entità dei postumi lamentati (invalidità permanente del 5%, i.t.p. al 75% di giorni 20, i.t.p. al 50% di giorni 20 e i.t.p. al 25% di
30 giorni).
6. Con sentenza n. 506/2020 del 14/07/2020 il Tribunale di Trapani rigettava la domanda e poneva a carico dell'attrice le spese della C.T.U e di lite.
7. Il Tribunale motivava il rigetto per difetto di prova in merito al nesso eziologico tra l'aggressione e i danni riportati, non essendo stato possibile accertare che la caduta fosse stata effettivamente provocata dall'aggressione subita ad opera del branco di AN che avrebbe accerchiata e spinto a terra la donna, e non potendo escludersi che la caduta fosse stata provocata da una condotta poco diligente della . Segnatamente, riteneva non raggiunta la prova “dell'an”, essendo Pt_1 poco attendibile la deposizione del teste escusso, marito della malcapitata, tenuto conto che lo stesso era giunto sul luogo in soccorso nella moglie solamente in seguito all'incidente, ciò non permettendo di apprezzare effettivamente i fatti occorsi.
Ancora, poneva l'accento sulle divergenze tra le dichiarazioni riferite dall'altro teste, il quale, dopo aver affermato di aver assistito all'aggressione occorsa alla donna in corrispondenza della scalinata della chiesa del SS. Salvatore, non sapeva meglio specificare se quest'ultima fosse inciampata nei gradini o fosse stata spinta dai cani.
Rilevava, poi, che, in ogni caso, non erano riconducibili condotte genericamente o specificamente colpose imputabili al convenuto, che avessero generato l'evento dannoso di talché non sussisteva alcuna responsabilità in capo al CP_1
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 06/1/2021 e depositato il 09/1/21 la , chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
9. Si è costituito in giudizio il con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 16/04/21, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Pag. 4 di 11 10. Si è, altresì, costituita la la quale Controparte_2
ha riproposto domanda di estromissione dal giudizio per difetto di legittimità passiva, associandosi, nel merito, a quanto già dedotto dal Controparte_1 con la propria comparsa di costituzione.
11. Sostituita l'udienza del giorno 15/1/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
12. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di legittimazione passiva sollevata dal appellato. CP_1
13. Sul punto, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr.
Cass., sez. III, 28 aprile 2010, n. 10190) grava sui Comuni, a norma della legge-quadro
14 agosto 1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, “l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali AN non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine”; pertanto, “una volta accertata l'indebita presenza di un cane ANo lungo una strada comunale, il risponde dei danni che tale animale abbia CP_1 cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità”. Inoltre, va osservato che “in tema di danni causati da cani AN, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come AN” [così Cass., sez. VI-III,
24 marzo 2022, ord. n. 9621, che ha precisato: “(…) "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come AN" - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto (…) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani AN abbastanza articolato, di provare di
Pag. 5 di 11 essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.)”].
14. Nel caso di specie, non è contestato che nella regione Sicilia l'obbligo del recupero dei cani AN gravi sui Comuni, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale
3 luglio 2000 n. 15, di tal che l'eccezione avanzata dal non è meritevole di CP_1
accoglimento.
15. Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
Controparte_2
16. Invero, giova rilevare che, avendo la danneggiata proposto azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. – o, in subordine, ex art. 2043 c.c. – nei confronti dell'
Amministrazione comunale di Trapani, del tutto estraneo a tale rapporto è
l'assicuratore per la responsabilità civile che ha assunto esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato (nella specie il il vincolo contrattuale di CP_1
manlevarlo dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall'omesso dovere di custodia.
17. Va infatti ribadito il principio secondo cui: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante–assicurato e l'assicuratore dello stesso” (così, in ultimo, Cass. n. 5259/2021). Soltanto l'assicurato è quindi legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. Per tali ragioni l'ASSICURAZIONE convenuta deve dichiararsi estromessa dal presente giudizio.
18. Tanto premesso, passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
19. Con il primo motivo di gravame la lamenta l'omessa valutazione Pt_1
e pronuncia da parte del Tribunale, ex art. 112 c.p.c., delle domande formulate da parte attrice, la quale aveva invocato a tutela del danno subito la disciplina di cui all'art 2051 c.c. e solo in via subordinata la responsabilità aquiliana di cui l'art 2043, rilevando come il giudice di prime cure si sia discostato dall'indirizzo dominante che riconduce la responsabilità della P.A. per i danni subiti da cose in custodia (nella Pag. 6 di 11 fattispecie il branco di AN presenti sul territorio comunale) alla disciplina art.2051 c.c., seppure nessuna prova del caso fortuito o di circostanza in grado di interrompere il nesso di causalità sia stata prodotta dalla controparte.
20. Con il secondo e terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 2043 c.c. da parte del primo Giudice, con specifico riferimento al rilievo secondo il quale la danneggiata non avrebbe dato prova dell'evento storico dedotto poiché la testimonianza del non può essere Tes_1
attendibile poiché scarsamente circostanziata, stante la non contraddittorietà emergente dal raffronto delle dichiarazioni del teste, il quale, in verità, si è limitato a confermare che gli animali si trovavano liberi sul territorio anche prima dei fatti occorsi, continuando a girare indisturbati anche dopo l'evento e che questi fossero privi di proprietario e, dunque, AN, a garanzia del fatto che l'intera serie causale dell'evento risulti provata. Avrebbe errato pertanto il Tribunale ad escluderebbe la responsabilità dell'ente pubblico, non potendo non ritenersi sufficienti le prove fornite, tra cui le testimonianze rese dal e dal marito della , la Tes_1 Pt_1
C.T.U. prodotta che ha accertato il danno provocato dall'aggressione subita, e la ricostruzione “dell'an” e del nesso di causalità, essendovi prova certa che la sig.ra
[...]
sia caduta a causa della repentina spinta che il pericoloso branco di AN le Pt_1
ha provocato accerchiandola.
21. Ancora l'appellante censura la decisione del Tribunale, ritenendo che questo abbia errato nel non ritenere provato e pacifico che all'epoca dei fatti il CP_1
convenuto non avesse un canile e, che non vi fosse prova che il avesse CP_1 attivato o gestisse (direttamente o in convenzione) un “canile” né il servizio di
“accalappiacani” a riprova della colposa responsabilità dell' non CP_3
avendo, oltretutto, ottemperato, quest'ultimo, all'assolvimento del proprio onere probatorio, risultando del tutto carente la testimonianza resa dal medico veterinario Parte dell'
22. Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante ha censura la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno patito dalla così come accertato dal C.T.U. Dott.ssa sebbene tanto la Pt_1 Per_1
Pag. 7 di 11 consulenza di parte condotta e quella tecnica esperita abbiano concluso rilevando che il danno inferto alla donna (frattura scomposta della metafisi distale del radio destro con piccolo distacco dell'apofisi stiloidea dell'ulna) sia stato diretta conseguenza della caduta occorsa nelle dinamiche rappresentate, provocando alla stessa un danno biologico pari al 5%.
23. Infine, la censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Pt_1
Giudice di prime cure ha condannato parte attrice alle spese della consulenza tecnica ed alle spese legali di controparte.
24. Orbene, esaminando congiuntamente dette censure, poiché strettamente connesse tra loro, appare dato per pacifico che la responsabilità per i danni cagionati dagli animali AN “è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ, e non da quelle stabilite dall'art. 2052 cod. civ, sicchè presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del ANsmo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali AN
(Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n.
18954).
25. Non basta quindi che la normativa regionale (art. 14, L.R. n. 15/2000) individui nel Comune il soggetto deputato al controllo e alla gestione del fenomeno del ANsmo oltre che alla cattura ed alla custodia degli animali AN (tra le più recenti cfr. Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017,
n. 18954), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva. L'applicazione dell'art. 2043
c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., ritenuto invocabile nelle diverse ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n. 24895), impone,
Pag. 8 di 11 infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
28/02/2024, n. 5339).
26. Deve, quindi, innanzi tutto, essere individuato il comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del ANsmo e tanto secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del ANsmo.
27. Atteso infatti che il transito presso una strada o area pubblica da parte di un animale ANo è un evento puramente naturale, l'imputabilità a titolo di colpa all'ente civico del mancato impedimento dell'evento deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che l'evento dannoso è imputabile per colpa quando, oltre che prevedibile, è anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
28. Come chiarito dalla S.C. “è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità” (così Cass.
n. 5339 cit.). L'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, cit.). Solo ove una tale prova venga data - anche per presunzioni - il soggetto tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero di cani AN dovrà provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
29. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, per affermare la responsabilità del sarebbe stata quindi necessaria la prova Controparte_1
dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente Pag. 9 di 11 adottato, ad evitare l'evento.
30. Nel caso di specie, l' ha dato prova di essersi attivato al fine di CP_4
contrastare il fenomeno del ANsmo. Difatti, il teste , medico veterinario Tes_2
Parte dell' responsabile del servizio igiene urbana che si occupa dei cani dal 2000, ha confermato che “Nel settembre 2014 il servizio di accalappiacani era in funzione con la convenzione con il canile di Caltanissetta”, ed ancora che “la legge regionale 15 del 2000 prevede che i cani vengano accalappiati, identificati microchippati e poi sterilizzati;
dopo, possono essere rimessi in libertà nel territorio di provenienza quando sono di indole docile;
quelli pericolosi vengono tenuti dentro il canile;
per non avendo ancora un canile, vi è CP_1
convenzione con il canile privato di Caltanissetta “ Rifugio Mimiani”.
31. A fronte di ciò, era onere della danneggiata dimostrare che la presenza di quei cani AN fosse stata segnalata al e questi ha omesso di intervenire, CP_1
vieppiù che la loro presenza in prossimità della chiesa, per come riferito da uno dei testi, era abituale. Ma tale onere non risulta sia stato assolto.
32. In mancanza di una formale segnalazione, nessun obbligo di attivarsi può quindi ritenersi esser sorto in capo all'ente civico prima del sinistro.
33. Tanto induce al rigetto dell'appello.
34. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
35. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
Pag. 10 di 11 - rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
con citazione notificata il 06/1/2021, avverso la sentenza 506/2020 del
[...]
14/07/2020 del Tribunale di Trapani;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
della elle spese di lite che si liquidano Controparte_2
in complessivi Euro 5.000,00 ciascuno oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32/2021 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ARGENTINO ANTONELLA PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VULPITTA Controparte_1 P.IVA_1
GIULIO , PEC: Email_2 appellati
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
VULPITTA GIULIO , PEC: Email_2
conclusioni per l'appellante:
l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Pag. 1 di 11 Reietta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
a) Riformare la sentenza n. 506/2020 pronunciata dal Tribunale di Trapani nei capi impugnati e per i motivi dedotti;
b) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 - 2059 c.c. a carico del
[...]
e conseguentemente condannare il e la società CP_1 Controparte_1 [...]
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali all'attrice; CP_2
c) Accertare e dichiarare in subordine la responsabilità ai sensi dell'art 2043 - 2059 c.c., della
L. quadro n. 281/91, della Legge Regione Sicilia n.15/2000 a carico del e Controparte_1 conseguentemente condannare il e la società reale Mutua Assicurazioni a Controparte_1 risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali all'attrice;
d) Accertare e dichiarare che l'attrice ha subito il danno non patrimoniale e patrimoniale nella misura accertata in corso di causa in primo grado come da risultanze della CTU depositata a firma della Dott.ssa e per l'effetto riconoscere all'attrice la liquidazione economica Per_1 conseguente condannando le parti appellate al pagamento oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
g) Liquidare le spese di lite del presente giudizio secondo parametri ed istanza di liquidazione da depositarsi secondo il beneficio del Gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Per gli appellati:
- Voglia CODESTA ECCELLENTISSIMA CORTE DI APPELLO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: preliminarmente
Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rigettando per Controparte_1
l'effetto la domanda;
Nel merito
Ritenere e dichiarare la domanda dell'attrice infondata in fatto ed in diritto e non provata e per
l'effetto CONFERMARE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
- A CODESTA ECCELLENTISSIMA CORTE DI APPELLO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: preliminarmente
Pag. 2 di 11 Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 estromettendola dal giudizio;
Nel merito
Ritenere e dichiarare l'atto di appello infondato in fatto ed in diritto oltreché inammissibile
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 12/9/2016 Parte_1
conveniva in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in
[...] occasione dell'incidente verificatosi in data 27/09/2014 a lungo il viale CP_1
Marche, esponendo di essere caduta rovinosamente mentre si dirigeva all'interno della chiesa del SS. Salvatore, a causa dell'aggressione di un branco di quattro cani AN che l'avevano accerchiata ed aggredita atterrandola al suolo e provocandole la “frattura scomposta epifisi distale radio dx accidentale”.
2. Deduceva la responsabilità dell'amministrazione comunale, per l'omessa attività di controllo e gestione sul territorio del fenomeno del ANsmo ex artt. 2051
e 2043 c.c., legge quadro n.281/1991 e legge della Regione Sicilia n. 15/2000.
Quantificava il risarcimento nella misura di euro 61.367,84 comprensivi di danno biologico, morale, I.T.A. e I.T.P. spese mediche e legali, e in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
3. Costituitosi, il preliminarmente eccepiva la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva che fossero rigettate le domande avversarie, deducendo che non v'era responsabilità dell'ente comunale difettando i requisiti di colpevolezza e del nesso causale tra il danno e il suo antecedente logico-giuridico, tenuto conto che la danneggiata non aveva neppure invocato l'ausilio della polizia Municipale per procedere al riconoscimento degli animali.
4. La eccepiva a sua volta il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Pag. 3 di 11 Chiedeva in ogni caso, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto.
5. La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e C.T.U. medico legale, in esito alla quale veniva determinata l'entità dei postumi lamentati (invalidità permanente del 5%, i.t.p. al 75% di giorni 20, i.t.p. al 50% di giorni 20 e i.t.p. al 25% di
30 giorni).
6. Con sentenza n. 506/2020 del 14/07/2020 il Tribunale di Trapani rigettava la domanda e poneva a carico dell'attrice le spese della C.T.U e di lite.
7. Il Tribunale motivava il rigetto per difetto di prova in merito al nesso eziologico tra l'aggressione e i danni riportati, non essendo stato possibile accertare che la caduta fosse stata effettivamente provocata dall'aggressione subita ad opera del branco di AN che avrebbe accerchiata e spinto a terra la donna, e non potendo escludersi che la caduta fosse stata provocata da una condotta poco diligente della . Segnatamente, riteneva non raggiunta la prova “dell'an”, essendo Pt_1 poco attendibile la deposizione del teste escusso, marito della malcapitata, tenuto conto che lo stesso era giunto sul luogo in soccorso nella moglie solamente in seguito all'incidente, ciò non permettendo di apprezzare effettivamente i fatti occorsi.
Ancora, poneva l'accento sulle divergenze tra le dichiarazioni riferite dall'altro teste, il quale, dopo aver affermato di aver assistito all'aggressione occorsa alla donna in corrispondenza della scalinata della chiesa del SS. Salvatore, non sapeva meglio specificare se quest'ultima fosse inciampata nei gradini o fosse stata spinta dai cani.
Rilevava, poi, che, in ogni caso, non erano riconducibili condotte genericamente o specificamente colpose imputabili al convenuto, che avessero generato l'evento dannoso di talché non sussisteva alcuna responsabilità in capo al CP_1
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 06/1/2021 e depositato il 09/1/21 la , chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
9. Si è costituito in giudizio il con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 16/04/21, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Pag. 4 di 11 10. Si è, altresì, costituita la la quale Controparte_2
ha riproposto domanda di estromissione dal giudizio per difetto di legittimità passiva, associandosi, nel merito, a quanto già dedotto dal Controparte_1 con la propria comparsa di costituzione.
11. Sostituita l'udienza del giorno 15/1/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
12. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di legittimazione passiva sollevata dal appellato. CP_1
13. Sul punto, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr.
Cass., sez. III, 28 aprile 2010, n. 10190) grava sui Comuni, a norma della legge-quadro
14 agosto 1991, n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, “l'obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali AN non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine”; pertanto, “una volta accertata l'indebita presenza di un cane ANo lungo una strada comunale, il risponde dei danni che tale animale abbia CP_1 cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità”. Inoltre, va osservato che “in tema di danni causati da cani AN, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come AN” [così Cass., sez. VI-III,
24 marzo 2022, ord. n. 9621, che ha precisato: “(…) "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come AN" - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto (…) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani AN abbastanza articolato, di provare di
Pag. 5 di 11 essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.)”].
14. Nel caso di specie, non è contestato che nella regione Sicilia l'obbligo del recupero dei cani AN gravi sui Comuni, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale
3 luglio 2000 n. 15, di tal che l'eccezione avanzata dal non è meritevole di CP_1
accoglimento.
15. Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
Controparte_2
16. Invero, giova rilevare che, avendo la danneggiata proposto azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. – o, in subordine, ex art. 2043 c.c. – nei confronti dell'
Amministrazione comunale di Trapani, del tutto estraneo a tale rapporto è
l'assicuratore per la responsabilità civile che ha assunto esclusivamente nei confronti del proprio contraente assicurato (nella specie il il vincolo contrattuale di CP_1
manlevarlo dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dall'omesso dovere di custodia.
17. Va infatti ribadito il principio secondo cui: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante–assicurato e l'assicuratore dello stesso” (così, in ultimo, Cass. n. 5259/2021). Soltanto l'assicurato è quindi legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo-danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. Per tali ragioni l'ASSICURAZIONE convenuta deve dichiararsi estromessa dal presente giudizio.
18. Tanto premesso, passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
19. Con il primo motivo di gravame la lamenta l'omessa valutazione Pt_1
e pronuncia da parte del Tribunale, ex art. 112 c.p.c., delle domande formulate da parte attrice, la quale aveva invocato a tutela del danno subito la disciplina di cui all'art 2051 c.c. e solo in via subordinata la responsabilità aquiliana di cui l'art 2043, rilevando come il giudice di prime cure si sia discostato dall'indirizzo dominante che riconduce la responsabilità della P.A. per i danni subiti da cose in custodia (nella Pag. 6 di 11 fattispecie il branco di AN presenti sul territorio comunale) alla disciplina art.2051 c.c., seppure nessuna prova del caso fortuito o di circostanza in grado di interrompere il nesso di causalità sia stata prodotta dalla controparte.
20. Con il secondo e terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 2043 c.c. da parte del primo Giudice, con specifico riferimento al rilievo secondo il quale la danneggiata non avrebbe dato prova dell'evento storico dedotto poiché la testimonianza del non può essere Tes_1
attendibile poiché scarsamente circostanziata, stante la non contraddittorietà emergente dal raffronto delle dichiarazioni del teste, il quale, in verità, si è limitato a confermare che gli animali si trovavano liberi sul territorio anche prima dei fatti occorsi, continuando a girare indisturbati anche dopo l'evento e che questi fossero privi di proprietario e, dunque, AN, a garanzia del fatto che l'intera serie causale dell'evento risulti provata. Avrebbe errato pertanto il Tribunale ad escluderebbe la responsabilità dell'ente pubblico, non potendo non ritenersi sufficienti le prove fornite, tra cui le testimonianze rese dal e dal marito della , la Tes_1 Pt_1
C.T.U. prodotta che ha accertato il danno provocato dall'aggressione subita, e la ricostruzione “dell'an” e del nesso di causalità, essendovi prova certa che la sig.ra
[...]
sia caduta a causa della repentina spinta che il pericoloso branco di AN le Pt_1
ha provocato accerchiandola.
21. Ancora l'appellante censura la decisione del Tribunale, ritenendo che questo abbia errato nel non ritenere provato e pacifico che all'epoca dei fatti il CP_1
convenuto non avesse un canile e, che non vi fosse prova che il avesse CP_1 attivato o gestisse (direttamente o in convenzione) un “canile” né il servizio di
“accalappiacani” a riprova della colposa responsabilità dell' non CP_3
avendo, oltretutto, ottemperato, quest'ultimo, all'assolvimento del proprio onere probatorio, risultando del tutto carente la testimonianza resa dal medico veterinario Parte dell'
22. Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante ha censura la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno patito dalla così come accertato dal C.T.U. Dott.ssa sebbene tanto la Pt_1 Per_1
Pag. 7 di 11 consulenza di parte condotta e quella tecnica esperita abbiano concluso rilevando che il danno inferto alla donna (frattura scomposta della metafisi distale del radio destro con piccolo distacco dell'apofisi stiloidea dell'ulna) sia stato diretta conseguenza della caduta occorsa nelle dinamiche rappresentate, provocando alla stessa un danno biologico pari al 5%.
23. Infine, la censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Pt_1
Giudice di prime cure ha condannato parte attrice alle spese della consulenza tecnica ed alle spese legali di controparte.
24. Orbene, esaminando congiuntamente dette censure, poiché strettamente connesse tra loro, appare dato per pacifico che la responsabilità per i danni cagionati dagli animali AN “è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ, e non da quelle stabilite dall'art. 2052 cod. civ, sicchè presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del ANsmo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali AN
(Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n.
18954).
25. Non basta quindi che la normativa regionale (art. 14, L.R. n. 15/2000) individui nel Comune il soggetto deputato al controllo e alla gestione del fenomeno del ANsmo oltre che alla cattura ed alla custodia degli animali AN (tra le più recenti cfr. Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017,
n. 18954), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva. L'applicazione dell'art. 2043
c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., ritenuto invocabile nelle diverse ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n. 24895), impone,
Pag. 8 di 11 infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
28/02/2024, n. 5339).
26. Deve, quindi, innanzi tutto, essere individuato il comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del ANsmo e tanto secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del ANsmo.
27. Atteso infatti che il transito presso una strada o area pubblica da parte di un animale ANo è un evento puramente naturale, l'imputabilità a titolo di colpa all'ente civico del mancato impedimento dell'evento deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che l'evento dannoso è imputabile per colpa quando, oltre che prevedibile, è anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
28. Come chiarito dalla S.C. “è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità” (così Cass.
n. 5339 cit.). L'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, cit.). Solo ove una tale prova venga data - anche per presunzioni - il soggetto tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero di cani AN dovrà provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
29. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, per affermare la responsabilità del sarebbe stata quindi necessaria la prova Controparte_1
dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente Pag. 9 di 11 adottato, ad evitare l'evento.
30. Nel caso di specie, l' ha dato prova di essersi attivato al fine di CP_4
contrastare il fenomeno del ANsmo. Difatti, il teste , medico veterinario Tes_2
Parte dell' responsabile del servizio igiene urbana che si occupa dei cani dal 2000, ha confermato che “Nel settembre 2014 il servizio di accalappiacani era in funzione con la convenzione con il canile di Caltanissetta”, ed ancora che “la legge regionale 15 del 2000 prevede che i cani vengano accalappiati, identificati microchippati e poi sterilizzati;
dopo, possono essere rimessi in libertà nel territorio di provenienza quando sono di indole docile;
quelli pericolosi vengono tenuti dentro il canile;
per non avendo ancora un canile, vi è CP_1
convenzione con il canile privato di Caltanissetta “ Rifugio Mimiani”.
31. A fronte di ciò, era onere della danneggiata dimostrare che la presenza di quei cani AN fosse stata segnalata al e questi ha omesso di intervenire, CP_1
vieppiù che la loro presenza in prossimità della chiesa, per come riferito da uno dei testi, era abituale. Ma tale onere non risulta sia stato assolto.
32. In mancanza di una formale segnalazione, nessun obbligo di attivarsi può quindi ritenersi esser sorto in capo all'ente civico prima del sinistro.
33. Tanto induce al rigetto dell'appello.
34. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
35. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
Pag. 10 di 11 - rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
con citazione notificata il 06/1/2021, avverso la sentenza 506/2020 del
[...]
14/07/2020 del Tribunale di Trapani;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
della elle spese di lite che si liquidano Controparte_2
in complessivi Euro 5.000,00 ciascuno oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010
n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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