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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 922 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c
[...]
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Isola della Roccia, 28, (C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Mammoliti presso il quale è elettivamente domiciliata
E
nato a [...] il [...], residente in [...] della Roccia n. 28 (C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta procura su foglio C.F._2 separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pasquale Barbale presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in OL (MT) il 27/06/2009 con il sig. (trascritto nel Registro Controparte_1 dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2009, atto n° 13, parte II, serie A) e che dall'unione sono nati due figli, (in data 07/08/2010) e (il 31/03/2015), Per_1 Per_2 rappresentava la volontà di separarsi poiché “la convivenza, a causa del grave comportamento del
1 marito, posto in spregio alle più elementari regole del matrimonio è divenuta intollerabile ed improseguibile”.
In data 30 agosto 2024 si costituiva il sig. che non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione pur contestando tutte le deduzioni ed accuse della moglie nei suoi confronti.
All'udienza del 05 febbraio 2025 le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano trasformarsi il rito da giudiziale in consensuale, domandando un termine per depositare l'accordo. Il giudice disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale e rinviava all'udienza del 12 marzo 2025.
Nelle note d'udienza del 12 marzo 2025, l'avv. Barbale allegava le condizioni di separazione concordate tra le parti e dalle stesse sottoscritte personalmente.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“2. I signori e vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando il reciproco CP_1 Pt_1 rispetto e l'obbligo di garantire ai figli e una crescita serena ed armoniosa;
Per_1 Per_2
3. I figli minori di anni 15 e di anni 10 saranno affidati secondo le disposizioni Per_1 Per_2 dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre, saranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse (quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi), le parti concordano di osservare e rispettare sempre le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli minori;
4. i figli e resteranno collocati prevalentemente presso la mamma nella villetta sita Per_1 Per_2 in Soverato Via Corrado Alvaro;
5. la casa sita in Montauro (CZ), alla via Isola della Roccia, n. 28, di proprietà esclusiva del sig.
, resta a lui assegnata e a lui spetterà estinguere il mutuo acceso presso la Controparte_1
Banca di Credito Cooperativo di Montepaone con scadenza 31.07.2044;
6. quanto al rapporto dei figli minori con il padre, genitore non collocatario, poiché i minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i ricorrenti concordano che esso venga regolamentato come segue:
2 a) durante la settimana - periodo scolastico:
- salvo diverso accordo fra i genitori, il padre potrà tenere i figli presso di sé due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, nonché l'intera giornata di sabato e domenica, a settimane alterne;
b) in occasione delle festività natalizie:
salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e-mail o sms e non altre il 30 novembre di ciascun anno, i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre, dalle ore 15:00 del 23 dicembre alle ore 21:00 del 30 dicembre o dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21:00 del 6 gennaio;
c) durante le feste pasquali;
ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e- mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, i figli staranno, alternativamente ogni anno, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Per le festività pasquali 2025 le parti concordano che e trascorreranno la domenica di Pasqua con il padre e il Lunedì Per_1 Per_2 dell'Angelo con la madre;
d) durante le vacanze estive (luglio e agosto);
i periodi verranno concordati tra i genitori entro il trenta di giugno di ogni anno. Per detto periodo, ovvero dalla chiusura della scuola, circa da metà giugno, alla riapertura della scuola, circa a metà settembre, i figli trascorreranno, con ognuno dei genitori, periodi di almeno 15 giorni continuativi ciascuno, da fruirsi con modalità alternata;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti;
f) compleanno dei figli;
i genitori, compatibilmente con le rispettive esigenze, faranno in modo di trascorrere con i minori il giorno del compleanno degli stessi;
in caso contrario i figli trascorreranno tale ricorrenza ad anni alterni, rispettivamente con il padre e con la madre;
7. quanto alle statuizioni di natura economica, il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 30 di ciascun mese (tranne febbraio Pt_1 mese in cui l'importo sarà corrisposto in data 28), a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile
(da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) di € 500,00 (cinquecento/00). È volontà dei genitori suddividere al 50% come previsto ex lege, l'importo percepito dall' a titolo di c.d. CP_2
“assegno unico”;
3 8. quanto alle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche), per come individuate e disciplinate nel protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro e dal Presidente del Coa di Catanzaro, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
9. entrambi i ricorrenti rinunciano ad ogni reciproco obbligo alimentare o di mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficienti;
11. ciascuno dei genitori si occuperà del mantenimento dei minori per il periodo in cui i figli soggiorneranno presso di sé;
12. i genitori si obbligano a comunicare preventivamente e tempestivamente gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli staranno con ognuno di essi e dovranno inoltre preventivamente concordare e comunicare eventuali spostamenti dei minori;
13. le responsabilità sui figli minori, dovrà essere esercitata da entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggiore interesse, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione-anche religiosa - ed alla salute, tenuto conto, in ogni caso, della loro libertà di coscienza, della loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Limitatamente alle decisioni riguardo questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, ciascuno relativamente al periodo in cui tratterrà i figli presso di sé;
14. per quanto riguarda, infine, i trasferimenti all'estero dei minori, considerato che il sig.
ha la doppia cittadinanza, il consenso al rilascio del passaporto e Controparte_1 all'espatrio, dovrà essere autorizzato e concesso dalla sig.ra ; Parte_1
15. con l'esatto adempimento di quanto previsto alle dichiarazioni che precedono, le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa,
16. le parti si obbligano a dare esecuzione ai presenti accordi sin dalla loro sottoscrizione;
17. le spese legali del giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Considerato che le parti hanno raggiunto l'accordo, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, pronunciando sul procedimento in oggetto, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(Atto n. 13 parte 2 serie A - anno 2009 - Comune di OL (MT));
b) autorizza i coniugi a vivere separati;
c) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 04/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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