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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:24 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 10 Giugno 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2357 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e ivi Parte_1
residente, nel Viale A. Moro n. 1, C.F. , in proprio e nella qualità di CodiceFiscale_1 legale rappresentante dell'associazione sportiva denominata , con sede a CP_1
Sambuca di Sicilia, nella via Colonna Orsini n. 6, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Sambuca di Sicilia, nella via S. Croce n. 32, presso lo studio dell'Avv. Antonina
Bavetta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l Controparte_2
, con sede ad , nel Piazzale
[...] CP_2
Fratelli Rosselli n. 7, in persona del direttore pro tempore, che la rappresenta e difende ai sensi dell'art. 6, IX comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1/09/2011,
- resistente/opposta -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione - confisca.
1 Conclusioni per la ricorrente/opponente sull'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Agrigento sollevata d'ufficio: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 10 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione - confisca depositato il 12
Settembre 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente/opposto sull'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Agrigento sollevata d'ufficio: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 10 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa costitutiva e nella memoria ex art. 101 c.p.c. depositate,
rispettivamente, il 16 Gennaio 2023 e il 12 Maggio 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 12 Settembre 2022, notificato a cura della competente cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sia a mezzo pec, che a mani il 12 e il 14 Ottobre 2022, la signora , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva denominata , con sede CP_1
a Sambuca di Sicilia (AG), nella via Colonna Orsini n. 6, proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione - confisca n. 0061974 del 28 Luglio 2022, notificata per compiuta giacenza il 13 Agosto 2022. Esponendo che, con tale provvedimento il titolare della POER della Sezione Distaccata di Agrigento dell'AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI - DT VII Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli, le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di €
33.000,00, oltre € 8,75 per spese di notifica, nonché disposto, in applicazione dell'art. 110,
comma 9, lett. f-quater), e comma 9bis, del TULPS e dell'art. 20, IV comma, della legge n.
689/1981, la confisca di n. 3 apparecchi di cui al comma 7 della prima delle citate norme,
ritenuti irregolari, e la chiusura della prefata associazione per trenta giorni. Ciò in quanto,
innanzitutto, all'esito della verifica compiuta il 4 Novembre 2021 all'interno della sua sede erano stati trovati installati questi ultimi privi di titoli autorizzatori e non accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni, in violazione dell'art. 38, III, IV e V
comma, della legge n. 388/2000, del suddetto art. 110, VII comma, del TULPS e degli artt. 4 e
5 del D.D. n. 133/UDG dell'8 Novembre 2005. In secondo luogo, si era constatato che, esternamente a ciascuno dei suddetti apparecchi non erano esposti, in modo visibile e in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e l'età minima del giocatore consigliata per il
2 loro utilizzo. All'uopo la opponente articolava una serie di motivi al fine di contrastare la cennata ordinanza ingiunzione - confisca. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di dichiarare l'illegittimità e la nullità di tale atto,
e delle misure accessorie della confisca e della chiusura dell'associazione per trenta giorni, con esso disposte, per l'incompetenza assoluta dell'ente resistente a emetterlo. Quindi, di sospendere gli effetti giuridici dell'enunciato provvedimento sanzionatorio e delle misure accessorie in parola e, di conseguenza, dell'eventuale procedura esecutiva già iniziata, o da iniziare sulla sua base. In via subordinata, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689/1981, e dei poteri conferiti dall'art. 23, XI comma, della stessa, di modificare la nominata ordinanza ingiunzione - confisca, quantificando la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale e senza l'applicazione delle sanzioni accessorie.
L Controparte_2
, in persona del direttore pro tempore, si costituiva
[...]
nel presente giudizio depositando il 16 Gennaio 2023 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine alle argomentazioni dedotte dalla istante per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al
Tribunale di Agrigento di rigettare sia le eccezioni sollevate in linea preliminare dalla medesima, compresa la richiesta di sospensione del provvedimento sanzionatorio opposto;
sia il ricordato ricorso, essendo infondato in fatto e in diritto.
Con provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio, in cui si era ritirato all'udienza del 28 Febbraio 2023, il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, rigettava la richiamata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione - confisca in discussione;
per un altro, non ammetteva l'interrogatorio libero della signora . Mediante successiva ordinanza, emessa all'esito della camera Parte_1
di consiglio in cui si era ritirata nella seduta celebrata l'8 Aprile 2025, l'adita autorità
giudiziaria, rilevato che le violazioni contestate alla ricorrente, nella spiegata qualità, erano state commesse presso la sede legale dell'associazione sportiva , sita nel Comune di CP_1
Sambuca di Sicilia, in via Colonna Orsini n. 6, in ossequio al disposto del II comma dell'art. 6
del D. Lgs. n. 150/2011, sollevava d'ufficio l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Agrigento a conoscere e definire la controversia, essendo territorialmente competente quello di
Sciacca. Per effetto di ciò, assegnava alle parti, ai sensi dell'art. 101, II comma, c.p.c., termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla stessa, fissando apposita udienza per
3 la sua discussione ex art. 429 c.p.c. Indi, nel corso dell'odierna udienza del 10 Giugno 2025 i procuratori delle parti discutono la causa a norma della predetta disposizione codicistica sulla cennata questione come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà
lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Il procedimento de quo deve essere deciso sulla base dell'eccezione, sollevata d'ufficio da codesto Giudice con provvedimento adottato l'8 Aprile 2025, all'esito della camera di consiglio in cui si è ritirato all'udienza celebrata nel medesimo giorno, di incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento a conoscere e decidere l'opposizione proposta dalla signora , in proprio e alla stregua di legale rappresentante Parte_1 dell'associazione sportiva denominata , avverso l'ordinanza ingiunzione - CP_1
confisca n. 0061974 del 28 Luglio 2022. Con tale provvedimento, notificato per compiuta giacenza il 13 Agosto 2022, il titolare della POER della Sezione Distaccata di Agrigento dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DT VII Direzione Regionale per la
Sicilia - Ufficio dei Monopoli, ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 33.000,00, oltre € 8,75 per spese di notifica, nonché disposto, in applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), e comma 9bis, del TULPS e dell'art. 20, IV comma, della legge n. 689/1981, la confisca di n. 3 apparecchi da intrattenimento di cui al comma 7 della prima delle menzionate norme, ritenuti irregolari, e la chiusura della prefata associazione per trenta giorni. Ciò in quanto, come precisato nell'ambito dell'atto opposto, all'esito della verifica compiuta il 4 Novembre 2021 all'interno della sede della enunciata associazione, innanzitutto, sono stati trovati installati gli apparecchi in discorso privi di titoli autorizzatori e non accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni, in violazione dell'art. 38, III, IV e V comma, della legge n. 388/2000, dell'anzidetto art. 110, VII comma, del TULPS e degli artt. 4 e 5 del D.D. n. 133/UDG dell'8
Novembre 2005. In secondo luogo, si è constatato che, esternamente a ciascuno di essi non sono stati esposti, in modo visibile e in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e l'età minima del giocatore consigliata per il loro utilizzo. Allo scopo di corroborare la conducenza, la validità e la legittimità giuridica della questione sottoposta a disamina è
indispensabile evidenziare alcuni significativi e dirimenti aspetti. Invero, tutte le nominate infrazioni, contestate alla opponente nella spiegata qualità, sono state commesse presso la sede legale dell'associazione sportiva denominata , che è ubicata nel Comune di CP_1
4 Sambuca di Sicilia (AG), nella via Colonna Orsini n.
6. Or dunque, il II comma dell'art. 6 del
D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre 2011, applicabile al caso di specie, recita, testualmente:
“L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
A ben guardare, il ricordato comune rientra nel circondario non già del Tribunale di Agrigento,
innanzi al quale è stata introdotta la controversia sottoposta a disamina;
bensì, del Tribunale di
Sciacca. Di conseguenza, conformemente a quanto stabilito dalla richiamata norma,
territorialmente competente a conoscere e a definire la vertenza processuale che ci occupa è quest'ultimo, davanti al quale deve essere riassunto dalla parte più diligente entro il termine fissato per legge.
3.- Infine, poiché l'eccezione in esame è stata sollevata d'ufficio, nulla si dispone relativamente alle spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Agrigento a decidere il procedimento de quo, essendo territorialmente competente il Tribunale di Sciacca, avanti al quale dovrà essere riassunto dalla parte più diligente nel termine stabilito per legge;
- infine, nulla dispone sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 10 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
5
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:24 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 10 Giugno 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2357 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e ivi Parte_1
residente, nel Viale A. Moro n. 1, C.F. , in proprio e nella qualità di CodiceFiscale_1 legale rappresentante dell'associazione sportiva denominata , con sede a CP_1
Sambuca di Sicilia, nella via Colonna Orsini n. 6, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Sambuca di Sicilia, nella via S. Croce n. 32, presso lo studio dell'Avv. Antonina
Bavetta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l Controparte_2
, con sede ad , nel Piazzale
[...] CP_2
Fratelli Rosselli n. 7, in persona del direttore pro tempore, che la rappresenta e difende ai sensi dell'art. 6, IX comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1/09/2011,
- resistente/opposta -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione - confisca.
1 Conclusioni per la ricorrente/opponente sull'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Agrigento sollevata d'ufficio: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 10 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione - confisca depositato il 12
Settembre 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente/opposto sull'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Agrigento sollevata d'ufficio: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 10 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa costitutiva e nella memoria ex art. 101 c.p.c. depositate,
rispettivamente, il 16 Gennaio 2023 e il 12 Maggio 2025, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 12 Settembre 2022, notificato a cura della competente cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sia a mezzo pec, che a mani il 12 e il 14 Ottobre 2022, la signora , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva denominata , con sede CP_1
a Sambuca di Sicilia (AG), nella via Colonna Orsini n. 6, proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione - confisca n. 0061974 del 28 Luglio 2022, notificata per compiuta giacenza il 13 Agosto 2022. Esponendo che, con tale provvedimento il titolare della POER della Sezione Distaccata di Agrigento dell'AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI - DT VII Direzione Regionale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli, le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di €
33.000,00, oltre € 8,75 per spese di notifica, nonché disposto, in applicazione dell'art. 110,
comma 9, lett. f-quater), e comma 9bis, del TULPS e dell'art. 20, IV comma, della legge n.
689/1981, la confisca di n. 3 apparecchi di cui al comma 7 della prima delle citate norme,
ritenuti irregolari, e la chiusura della prefata associazione per trenta giorni. Ciò in quanto,
innanzitutto, all'esito della verifica compiuta il 4 Novembre 2021 all'interno della sua sede erano stati trovati installati questi ultimi privi di titoli autorizzatori e non accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni, in violazione dell'art. 38, III, IV e V
comma, della legge n. 388/2000, del suddetto art. 110, VII comma, del TULPS e degli artt. 4 e
5 del D.D. n. 133/UDG dell'8 Novembre 2005. In secondo luogo, si era constatato che, esternamente a ciascuno dei suddetti apparecchi non erano esposti, in modo visibile e in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e l'età minima del giocatore consigliata per il
2 loro utilizzo. All'uopo la opponente articolava una serie di motivi al fine di contrastare la cennata ordinanza ingiunzione - confisca. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di dichiarare l'illegittimità e la nullità di tale atto,
e delle misure accessorie della confisca e della chiusura dell'associazione per trenta giorni, con esso disposte, per l'incompetenza assoluta dell'ente resistente a emetterlo. Quindi, di sospendere gli effetti giuridici dell'enunciato provvedimento sanzionatorio e delle misure accessorie in parola e, di conseguenza, dell'eventuale procedura esecutiva già iniziata, o da iniziare sulla sua base. In via subordinata, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689/1981, e dei poteri conferiti dall'art. 23, XI comma, della stessa, di modificare la nominata ordinanza ingiunzione - confisca, quantificando la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale e senza l'applicazione delle sanzioni accessorie.
L Controparte_2
, in persona del direttore pro tempore, si costituiva
[...]
nel presente giudizio depositando il 16 Gennaio 2023 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine alle argomentazioni dedotte dalla istante per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al
Tribunale di Agrigento di rigettare sia le eccezioni sollevate in linea preliminare dalla medesima, compresa la richiesta di sospensione del provvedimento sanzionatorio opposto;
sia il ricordato ricorso, essendo infondato in fatto e in diritto.
Con provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio, in cui si era ritirato all'udienza del 28 Febbraio 2023, il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, rigettava la richiamata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione - confisca in discussione;
per un altro, non ammetteva l'interrogatorio libero della signora . Mediante successiva ordinanza, emessa all'esito della camera Parte_1
di consiglio in cui si era ritirata nella seduta celebrata l'8 Aprile 2025, l'adita autorità
giudiziaria, rilevato che le violazioni contestate alla ricorrente, nella spiegata qualità, erano state commesse presso la sede legale dell'associazione sportiva , sita nel Comune di CP_1
Sambuca di Sicilia, in via Colonna Orsini n. 6, in ossequio al disposto del II comma dell'art. 6
del D. Lgs. n. 150/2011, sollevava d'ufficio l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Agrigento a conoscere e definire la controversia, essendo territorialmente competente quello di
Sciacca. Per effetto di ciò, assegnava alle parti, ai sensi dell'art. 101, II comma, c.p.c., termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla stessa, fissando apposita udienza per
3 la sua discussione ex art. 429 c.p.c. Indi, nel corso dell'odierna udienza del 10 Giugno 2025 i procuratori delle parti discutono la causa a norma della predetta disposizione codicistica sulla cennata questione come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà
lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Il procedimento de quo deve essere deciso sulla base dell'eccezione, sollevata d'ufficio da codesto Giudice con provvedimento adottato l'8 Aprile 2025, all'esito della camera di consiglio in cui si è ritirato all'udienza celebrata nel medesimo giorno, di incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento a conoscere e decidere l'opposizione proposta dalla signora , in proprio e alla stregua di legale rappresentante Parte_1 dell'associazione sportiva denominata , avverso l'ordinanza ingiunzione - CP_1
confisca n. 0061974 del 28 Luglio 2022. Con tale provvedimento, notificato per compiuta giacenza il 13 Agosto 2022, il titolare della POER della Sezione Distaccata di Agrigento dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DT VII Direzione Regionale per la
Sicilia - Ufficio dei Monopoli, ha ingiunto alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 33.000,00, oltre € 8,75 per spese di notifica, nonché disposto, in applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), e comma 9bis, del TULPS e dell'art. 20, IV comma, della legge n. 689/1981, la confisca di n. 3 apparecchi da intrattenimento di cui al comma 7 della prima delle menzionate norme, ritenuti irregolari, e la chiusura della prefata associazione per trenta giorni. Ciò in quanto, come precisato nell'ambito dell'atto opposto, all'esito della verifica compiuta il 4 Novembre 2021 all'interno della sede della enunciata associazione, innanzitutto, sono stati trovati installati gli apparecchi in discorso privi di titoli autorizzatori e non accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni, in violazione dell'art. 38, III, IV e V comma, della legge n. 388/2000, dell'anzidetto art. 110, VII comma, del TULPS e degli artt. 4 e 5 del D.D. n. 133/UDG dell'8
Novembre 2005. In secondo luogo, si è constatato che, esternamente a ciascuno di essi non sono stati esposti, in modo visibile e in lingua italiana, il costo della partita, le regole del gioco e l'età minima del giocatore consigliata per il loro utilizzo. Allo scopo di corroborare la conducenza, la validità e la legittimità giuridica della questione sottoposta a disamina è
indispensabile evidenziare alcuni significativi e dirimenti aspetti. Invero, tutte le nominate infrazioni, contestate alla opponente nella spiegata qualità, sono state commesse presso la sede legale dell'associazione sportiva denominata , che è ubicata nel Comune di CP_1
4 Sambuca di Sicilia (AG), nella via Colonna Orsini n.
6. Or dunque, il II comma dell'art. 6 del
D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre 2011, applicabile al caso di specie, recita, testualmente:
“L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
A ben guardare, il ricordato comune rientra nel circondario non già del Tribunale di Agrigento,
innanzi al quale è stata introdotta la controversia sottoposta a disamina;
bensì, del Tribunale di
Sciacca. Di conseguenza, conformemente a quanto stabilito dalla richiamata norma,
territorialmente competente a conoscere e a definire la vertenza processuale che ci occupa è quest'ultimo, davanti al quale deve essere riassunto dalla parte più diligente entro il termine fissato per legge.
3.- Infine, poiché l'eccezione in esame è stata sollevata d'ufficio, nulla si dispone relativamente alle spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Agrigento a decidere il procedimento de quo, essendo territorialmente competente il Tribunale di Sciacca, avanti al quale dovrà essere riassunto dalla parte più diligente nel termine stabilito per legge;
- infine, nulla dispone sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 10 Giugno 2025.
Il Giudice
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