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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10624 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
OMA (RM), 13/05/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LADDOMADA MARCO e dell'avv. MANZO MASSIMILIANO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/06/1960), con il patrocinio CP_1
dell'avv. VINCENTI FRANCESCO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 26/05/1997 contraeva matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (1999) e CP_1 Per_1 Per_2
(2002), esponeva che con decreto del 21/12/2010 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate e successivamente modificate con decreto dell'11/3/2021 su ricorso congiunto delle parti;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio . CP_1
Alla prima udienza del 21/10/2024 compariva personalmente il ricorrente e il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per al decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 16770 del 2024 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa del 9/12/2024 si costituiva in giudizio il ressitente
CP_1 3
All'udienza del 7/1/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
1. Il SI. verserà a titolo di assegno divorzile una CP_1
tantum alla SI.ra l'importo totale di €24.000,00. Tale Parte_1
somma sarà corrisposta mediante rate mensili di €875,00, entro il giorno 5
di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo.
2. In caso di vendita del vivaio “ (C.F. Controparte_2
) da parte del SI. entro il giorno 01 aprile 2025, il P.IVA_1 CP_1
SI. corrisponderà alla SI.ra una somma immediata di CP_1 Pt_1
€13.000,00, da computarsi come acconto sulla somma di cui alla clausola n.
1. La somma residua sarà saldata secondo il piano rateale.
3. Qualora tuttavia la vendita non si realizzi entro il termine indicato alla precedente clausola n. 2, le rate saranno rimodulate come segue: •
€2.000,00 mensili da aprile a luglio 2025 compresi;
• €1.525,00 mensili a partire da agosto 2025 fino al saldo complessivo.
4. Qualunque spesa pregressa relativa all'immobile, sito in via
Fanocle 44/46, Roma, di proprietà della SI.ra nella misura del Pt_1
75%, e non già accollata dalla stessa (ad esempio, richieste TARI-AMA
pregresse per le quali la SI.ra ha richiesto ed ottenuto un piano di Pt_1
rateizzazione), sarà sostenuta integralmente dal SI. Pertanto, CP_1
per quanto riguarda le spese future inerenti all'immobile, di qualsiasi natura (quali TARI o altri oneri fiscali) o eventuali richieste che dovessero essere notificate in futuro, il SI. si impegna a sostenerne CP_1
integralmente il costo. Anche nel caso in cui tali spese siano formalmente imputabili alla SI.ra , quest'ultima avrà comunque diritto di rivalsa Pt_1 4
nei confronti del SI. laddove provveda direttamente. Si CP_1
rappresenta inoltre che, in merito alla cartella Ta.ri di € 3.187,00 (periodo
2019/2020 - num documento AMA: 112201930071) le parti concordano che essa verrà pagata integralmente dal SI. CP_1
5. Si rappresenta anche che la SI.ra ha messo in Parte_1
vendita l'immobile sito in via Fanocle 44/46, Roma. In caso di vendita dell'immobile, il ricavato sarà ripartito come segue: il 50% verrà destinato ai figli e ( già è titolare del 25% e dunque Per_1 Per_2 Per_1
incasserà regolarmente il ricavato corrispondente alla sua quota;
mentre la
SI.ra provvederà a trasferire la somma pari al 25% del ricavato al Pt_1
figlio ), in parti uguali tra loro, e il restante 50% sarà assegnato Per_2
alla SI.ra . Con il presente accordo, le parti dichiarano Parte_1
espressamente che ogni questione relativa alla proprietà dell'immobile è
definitivamente regolata e chiusa, riconoscendo per il 75% la titolarità
della SI.ra in maniera incontestabile, indipendentemente Pt_1
dall'eventuale vendita dello stesso. Nessuna delle parti potrà in futuro sollevare pretese, richieste o rivendicazioni di qualsiasi natura in merito all'immobile.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata da parte del SI.
comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la possibilità CP_1
per la SI.ra di agire per l'intero importo residuo, detratto dagli Pt_1
eventuali acconti già ricevuti.
7. Il SI. si accollerà, con pagamento diretto alla CP_1
Banca, l'ultima rata del mutuo relativo all'immobile di via Fanocle 44/46,
pari ad Euro ca. 9.000,00. In ipotesi di inadempimento di tale clausola la
SI.ra potrà agire per il recupero forzoso di tale somma, che è da Pt_1 5
considerarsi voce aggiuntiva rispetto all'importo complessivo di cui alla clausola n. 1 e pertanto, fermo restando l'importo totale di Euro 24.000,00
da versarsi nei modi e termini previsti nel seguente accordo, la SInora avrà
eventualmente diritto al recupero anche della ulteriore somma di Euro
9.000,00 ca. relativa al mutuo.
8. Le parti dichiarano che con il presente accordo ogni controversia pendente, sia essa civile o penale, si considera definitivamente risolta e si impegnano a chiudere gli eventuali giudizi pendenti, in qualunque sede e di qualunque natura. Le parti dichiarano di non aver niente altro a pretendere tra loro per qualunque ragione, intendendo chiudere in maniera tombale i contenziosi tra loro insorti.
9. Le spese di lite saranno compensate e i legali espressamente rinunciano alla solidarietà professionale ove in ipotesi applicabile.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10624/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra le parti negli esatti 6
termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi